8.5.8 Le garanzie personali Flashcards
In che posizione si trovava il creditore rispetto al debitore in Roma?
Il creditore aveva una garanzia sul patrimonio complessivo del debitore. Perciò, ove fosse necessario, poteva rivalersi su di esso e dare corso all’esecuzione patrimoniale
Quali strumenti si utilizzavano per rafforzare l’aspettativa creditoria?
Strumenti di garanzia
- personali: vincolando qualcuno all’adempimento
- reali: vincolando una certa res all’adempimento
Chi erano i garanti personali?
Soggetti che divenivano debitori del creditore accanto al debitore per cui prestassero garanzia, obbligandosi all’adempimento, attraverso, in origine, lo schema della sponsio-stipulatio.
Che obbligazione nasceva tra debitore e garante personale?
Obbligazione solidale
Quali fenomeni si producevano con la garanzia personale?
Adstipulatio: pluralità di soggetti dal lato attivo
Adpromissio: pluralità di soggetti dal lato passivo
Alla domanda di ogni adstipulatores dovevano rispondere tutti gli adpromittores
Quali forme di garanzia personale di ebbero in Roma?
- sponsio
- fidepromissio
- fideiussio
Sponsio e fidepromissio
Il creditore chiedeva separatamente al debitore garantito, prima, e al garante (sponsor), poi, se si obbligassero a uno stesso adempimento.
Poteva aversi solo per obligationes verbis contractaes
Che tutela si concedeva allo sponsor-garante, nell’ambito della fidepromissio?
Nel caso di escussione nei suoi confronti da parte del creditore, egli aveva diritto di regresso sul debitore garantito, attraverso l’actio depensi
Inoltre, chi tra i garanti avesse adempiuto, poteva agire in regresso contro gli altri cogaranti per la quota di ciascuno
Inoltre, l’obbligazione assunta dallo sponsor o dal fidepromissior poteva durare al massimo 2 anni.
Inoltre, se si volesse procedere contro i cogaranti, bisognava aprire un processo per contro ciascuno di loro, e solo per la loro quota, dando vita, dall’obbligazione solidale, ad una obbligazione parziaria.
Fideiussio
Il fideiussor, al contrario dello sponsor o del fidepromissor, poteva garantire qualunque tipologia di obbligazione, non solo quelle verbis contractae
Faceva sorgere un’obbligazione solidale
Che tutela aveva il fideiussor?
Non avendo azione di regresso come per il fidepromissor e lo sponsor, la giurisprudenza romana accostò il rapporto tra fideiussor e debitore garantito a quello della negotiorum gestio o del mandato, riconoscendogli quindi l’actio negotiorum gestorum e l’actio mandati per ottenere il rimborso di quanto avesse adempiuto, al suo posto, in favore del creditor
In più, in età imperiale fu riconosciuto il diritto al fideiussor di farsi cedere dal creditore le azioni che spettavano a quest’ultimo
[beneficium cedendarum actionum]
Entro quale somma poteva obbligarsi il fideiussor?
Il garante poteva obbligarsi solo per una somma inferiore o uguale a quella ascrivibile al debitore principale
Cos’era il mandatum pecuniae credendae?
Una forma di garanzia personale da considerare come un adattamento del contratto di mandato.
Il mandante dava incarico al mandatario di concedere un credito al terzo, dandosi, nello specifico, mandato di trasferire, a titolo di mutuo, al terzo, una certa somma di denaro o quantità di res fungibili, risiedendo la garanzia nel diritto del mandatario-mutuante di agire contro il mandante per ottenere quanto avesse dato, qualora non l’avesse ottenuto in restituzione del mutuatario-debitore principale.
Nella pratica, il mandante diventava garante personale.
Cos’erano i pecunia costituta?
Una forma di garanzia personale, nella variante di constitutum debiti alieni (e non constitutum debiti propri)
Era tutelata con apposita actio de pecunia costituta
Cos’erano i recepta?
Forme di garanzia personale, che corrispondevano a diverse fattispecie e tutte tutelate nell’ambito dello ius honorarium:
- receptum nautarum, cauponum e stabulariorum
[Avevano per oggetto le cose portate dal cliente per nave, in albergo o in una stalla, ed erano una forma di garanzia della locatio-conductio. Il comandante della nave, l’albergatore e lo stalliere assumevano l’obbligo di garantirne la restituzione] - receptum argentarii
[Bancheri si impegnavano al pagamento di un debito pecuniario del proprio cliente nei confronti del terzo]