8.5.7 I contratti innominati Flashcards
Quale novità portarono i contratti innominati nell’ordinamento giuridico romano?
Portarono flessibilizzazione di un sistema improntato al numerus clausus e alla tipicità
In che età nacquero i contratti innominati?
In età giustinianea dal giurista bizantino Stefano, sulla base di alcuni spunti dei prudentes repubblicani e del Principato
Quali schemi negoziali erano espressi dalla nozione di contratti innominati
- do ut des
- do ut facias
- facio ut des
- facio ut facias
Qual’era la causa dei contratti innominati?
La causa dei contratti innominati era integrata dall’esecuzione di una delle prestazioni, da cui nasceva automaticamente la civilis obligatio di eseguire l’altra prestazione.
Ovvero, il sinallagma
Quale tutela si aveva in caso di mancata controprestazione, dopo l’esecuzione di una prestazione in dando, nell’ambito dei contratti innominati?
Colui che avesse eseguito al prestazione poteva ricorrere alla condictio (azione di ripetizione)
Quale tutela si aveva in caso di mancata controprestazione, dopo l’esecuzione di una prestazione in facendo, nell’ambito dei contratti innominati?
In caso di facio ut des, si poteva ricorrere all’actio de dolo per far valere il dolo della controparte nella mancata esecuzione di dare
Nessun giurista da risposte sulla tutela in caso di mancata controprestazione nel contratto innominato di facio ut facias
Quale tutela si aveva nel caso dei contratti innominati?
Con l’agere praescriptis verbis, utilizzabile da chi avesse eseguito
Non fu chiaro se l’actio praescriptis verbi fosse actio in factum o civilis incerti o actio certi o actio civilis in factum
Cosa si aveva in mancanza di una causa, anche data da sinallagma?
Si aveva il semplice patto (nudum pactum), tutelabile solo in via difensiva tramite exceptio
Quali figure di contratti innominati si stabilizzarono in Roma?
- La permuta
- L’aestimatum
- La datio ad inspiciendum
- La transazione
- Il precario
Cos’era la permuta?
Corrispondeva alla forma di contratto innominato del do ut des.
Nacque dal dibattito tra Proculiani e Sabiniani in merito alla configurabilità di tale scambio come emptio-venditio. Prevalsero i Proculiani, negando tale affinità mancando il prezzo in denaro determinato (pecunia numerata) e non potendosi effettivamente individuare un emptor e un venditor.
Cos’era l’aestimatum?
Corrispondeva alla forma di contratto innominato del do ut facias, ma anche del do ut des.
Chi riceveva la cosa, una volta che ne avesse stimato il valore e ne avesse realizzato la vendita, era tenuto a dare a chi gliela aveva consegnata il valore di stima.
Se la vendita si fosse rilevata impossibile, egli avrebbe solamente dovuto restituire la cosa a chi l’aveva data originariamente.
Cos’era la datio ad inspiciendum?
Corrispondeva alla forma di contratto innominato del do ut facias, ma anche del do ut des.
Consisteva nella consegna di una cosa affinché il ricevene ne stabilisse il valore e poi la restituisse
Cos’era la transazione?
Corrispondeva alla forma di contratto innominato del do ut facias, ma anche del do ut des.
Si rinvia a quanto detto in materia di estinzione delle obligationes
Cos’era il precario?
Corrispondeva alla forma di contratto innominato del do ut facias, ma anche del do ut des.
Si trattava di una concessione gratuita e revocabile senza problemi di una res, affinché un’altra persona la potesse utilizzare, con l’obbligo di restituirla a semplice richiesta del concedente
In che modo il precariium era diverso dalla donazione?
Perché era sempre revocabile, a semplice richiesta del concedente