8.2.15 I diritti reali di garanzia. Il pegno e l'ipoteca Flashcards

1
Q

Cosa sono i diritti reali di garanzia?

A

Alcune figure funzionali a realizzare il rafforzamento dell’aspettativa di una persona (creditore) di vedere soddisfatto un proprio credito nei confronti di un’altra persona (debitore)

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2
Q

In che modo la costituzione di un diritto reale di garanzia rafforza l’aspettativa del creditore?

A

Il rafforzamento dell’aspettativa creditoria si realizza grazie al fatto che una certa res, appartenente al debitore o a un terzo, venga vincolata al concreto adempimento del debitore/soddisfacimento del credito.

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3
Q

Quali tipi di garanzie erano più comuni in Roma?

A

Le garanzie personali, ossia le assunzioni di vincoli obbligatori da parte di persone diverse da quelle da cui si attendesse la determinata prestazione

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4
Q

Cosa accadeva se la res oggetto del diritto reale di garanzia non fosse nella disponibilità del debitore, ma di un terzo?

A

La res, in caso di inadempimento, poteva essere richiesta anche al terzo, e più genericamente a chiunque ne avesse la concreta disponibilità.

Questo era il ius sequelae (“diritto di sequela”)

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5
Q

In cosa consisteva il ius praelationis del creditore garantito di soddisfarsi della res oggetto del d.r. di garanzia?

A

Il creditore garantito di soddisfarsi della res oggetto del d.r. di garanzia aveva un diritto di prelazione rispetto a qualsiasi altro creditore, in deroga al principio generale della par condicio creditorum

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6
Q

Quali forme di diritti reali di garanzia rilevavano in Roma?

A

Il pignus (“pegno”) e l’hypoteca (“ipoteca”)

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7
Q

Cos’era il pignus?

A

Il pegno fu uno strumento importante per garantire l’adempimento di un obbligazione.

Per dare vita al pegno, si procedeva alla consegna di una res (datio pignoris) da parte del debitore al creditore, affinché quest’ultimo la tenesse fino all’effettivo adempimento.

Al mancato adempimento, tuttavia, il creditore era legittimato a trattenere la cosa ricevuta in pegno o ad alienarla (ius distrahendi), soddisfacendosi sul ricavato e consegnando l’eventuale eccedenza all’originario proprietario. Inoltre, si poteva prevedere la clausola della lex commissioria.

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8
Q

Come si configurava la res data in datio pignoris rispetto al creditore che la riceveva?

A

Il creditore era un possessor proprio nomine anomalo, ossia non c’era trasferimento di proprietà ma godeva di tutela inderdittale

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9
Q

Come mai il creditore garantito in caso di datio pignoris era un possessor proprio nomine anomalo?

A

Perché era in coscienza di detenere una cosa altri, che avrebbe dovuto restituire a seguito dell’adempimento. In questo caso, ci sarebbe dovuta essere possessio alieno nomine.

Il motivo di tale anomalia era il contemperamento:
- della necessità di assicurare la posizione proprietaria di chi la res avesse dato in pegno
- della necessità di salvaguardare la res data in pegno di chi l’avesse ricevuta

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10
Q

Chi si occupava, in caso di vendita, della vendita della res in pegno al mancato adempimento?

A

La vendita sarebbe stata realizzata da chi non era proprietario

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11
Q

Cos’era la clausola della lex commissoria?

A

Nell’ambito dell’inadempimento dell’obbligazione e nell’ambito del pegno, era una clausola alternativa al mero trattenere la res o venderla, che permetteva il trasferimento di proprietà della res al creditore garantito.

La lex commissoria fu vietata nel Dominato, con l’Imperatore Costantino.

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12
Q

Quale altra forma di pegno, relativa al caso di locazione di bene immobile, rilevava in Roma?

A

Pignus conventum, ovvero un pegno senza datio pignoris che veniva garantito al locatore dal conduttore rispetto al pagamento del canone. In caso di inadempimento, il pegno avrebbe riguardato le masserizie e altri beni mobili trasportati nei locali locati (invecta et illata).

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13
Q

Quale tutela si aveva nell’ambito del pignus conventum di immobile urbano?

A

Nel caso di mancato pagamendo di canone di locazione di immobile urbano, il locatore poteva impedire al conduttore di portare via gli invecta et illata indicati come pegno, chiudendo materialmente l’abitazione.
[Forma di autotutela praticabile con relativa facilità]

Tuttavia, nel caso in cui la prima forma di tutela fosse applicata in modo ingiustificato nei confronti del locatario, il magistrato poteva concedergli un interdictum prohibitorium detto de migrando, volto a rodinare al locatore di non impedire con la forza il trasporto in altro luogo di invecta et illata

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14
Q

Quale tutela si aveva nell’ambito del pignus conventum di immobile corrispondente a un fondo?

A

Nel caso di mancato pagamento di canone di locazione di immobile corrispondente al fondo, il locatore poteva attivare l’interdictum Salvianum, diretto a contrastare il mancato pagamento, attraverso la possibilità di entrare nel possesso (adipiscendae possessionis) degli invecta et illata, giustificata dalla difficoltà di chiudere il fondo per mantenerli.

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15
Q

Quale tutela si aveva nell’ambito del pignus conventum quando gli invecta et illata fossero pervenuti a terzi?

A

Nel caso in cui gli invecta et illata fossero pervenuti a terzi, il locatore, apparentemente privo di difesa, poteva ricevere dal magistrato la concessione di una actio in factum detta actio Serviana, con cui il loctore poteva perseguire gli invecta et illata presso chiunque ne avesse la disponibilità al posto del locatario

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16
Q

Come veniva chiamato il pignus conventum da Ulpiano?

A

Hypoteca

17
Q

Come si costituiva la pignus conventum?

A

La giurisprudenza romana indagò a lungo la questione, portando solo nel Dominato alla contrattualizzazione del pignus convenutm (come hypoteca).

In generale, prima del Dominato, si faceva riferimento a una conventio pignoris, come accordo generico a base del pignus.