8.4.8 L'inadempimento e la responsabilità Flashcards
Cosa determinava l’adempimento?
La liberazione del debitore dallo iuris vinculum nei confronti del debitore
Cosa accadeva in caso di mancato adempimento?
Sorgeva responsabilità dalla situazione patologica dell’inadempimento, il quale poteva essere contrastato dal creditore ricorrendo ad una actio in personam
Che tipo di responsabilità discendeva dall’inadempimento dell’obbligazione?
Responsabilità contrattuale
Qual’era la differenza tra responsabilità extra-contrattuale e responsabilità contrattuale?
La responsabilità extra-contrattuale non derivava dalla violazione di un precedente rapporto obbligatorio, ma dalla violazione del generico obbligo di neminem ledere (non recare danno ad alcuno)
In quale caso di impossibilità della prestazione il debitore rimaneva obbligato?
Quando tale impossibilità fosse a lui imputabile a seguito di una sua azione positiva (fatta in coscienza, anche se non necessariamente voluta)
Caso di responsabilità oggettiva in Roma
La custodia di una res, per cui si era responsabile dei danni e del furto, a prescindere dal livello di cura o di negligenza adottati.
Quali criteri utilizzavano i Romani per il riconoscimento della responsabilità?
- Dolus, ossia un comportamento deliberato da cui derivasse un evento dannoso
- Culpa, definendosi un comportamento negligente o imprudente
Nel Dominato, si parlerà anche di:
- Culpa lata: colpa grave del debitore che si fosse rivelato incapace di comprendere quanto tutti erano in grado di intendere (equiparato al dolo)
- Culpa laevis: non aver adottato la diligenza dell’uomo medio
- Periculum: rischio collegabile a un evento pregiudizievole per taluno, ma non direttamente imputabile al debitore o al creditore
Era possibile determinare pattiziamente il regime di responsabilità cui le parti volessero attenersi?
Si, ma non nel caso in cui si escludesse del tutto il dolus, ritenendo tale patto contra bona fides e contra bonos mores
Su chi gravava il periculum del perimento della res?
Res perit dominio: sul proprietario della res