6.5.4 La tutela e la curatela Flashcards

1
Q

Quali soggetti si trovavano impossibilitati a compiere attività giuridicamente efficaci secondo il diritto di Roma?

A

Chi fosse nella condizione di alieni iuris (filiii e filiae, sotto alla manus), gli schiavi (sotto al dominus) e alcune persone che, pur essendo sui iuris, erano “o sotto tutela o sotto curatela”

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2
Q

Chi erano i soggetti sotto tutela o curatela?

A

Soggetti sui iuris che era tecnicamente priva della capacità di agire ed era composta da:
- “impuberi” sui iuris
- minori di età
- donne
- pazzi
- prodighi

e per i quali era necessario, al fine di svolere attività giuridicamente rilevanti, la’intervento di un’altra persona con compito lato sensu ausiliario.

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3
Q

Quale interesse veniva perseguito dalla tutela e curatela?

A

Quello di tutelare la conservazione del patrimonio del soggetto sui iuris

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4
Q

Come veniva nominato il tutor?

A
  • Via espressa condizione del pater familias, con testamento
  • Nomina da parte del magistrato
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5
Q

Come veniva nominato il curator?

A

Era possibile solo l’indicazione via testamento del pater familias, e il magistrato avrebbe potuto tenerne conto attuando il suo autonomo potere di nomina

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6
Q

Chi erano i curator legitimus e i tutor legitimus?

A

La c.d. cura legitima e la c.d. tutela legitima spettavano al parente più vicino di grado

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7
Q

Quale differenza c’era fra tutor e curator?

A

Differenze marginali di poco conto, pertanto Giustiniano sancì la scomparsa di ogni differenza fra le due figure.

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8
Q

Cos’era la tutela impuberum?

A

La tutela impuberum serviva a proteggere una persona libera, impubere e sui iuris, fino a quando non avesse raggiunto la pubertà

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9
Q

Quando si raggiungeva la pubertà in Roma?

A

Quando si raggiungeva la capacità fisiologica di generare, da cui si presupponeva dipendesse la capacità di difendere autonomamente e adeguatamente i propri interessi

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9
Q

Come era chiamato l’impubere sui iuris sotto tutela impuberum?

A

Pupillus

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9
Q

Come si accertava il raggiungimento della pubertà?

A

MASCHI:
Si stabiliva tramite un’analisi corporea specifica (inspectio corporis). L’atto pubblico che segnava il passaggio da pueritia a iuventus era rappresentato dal cambio di toga, da toga praetexta (bianca con bordo porpora) a toga virilis (bianca senza ornamenti)
o 14o anno di età (automaticamente)

FEMMINE:
12o anno di età (automaticamente)

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9
Q

Come erano definiti i soggetti minori di 14 anni in Roma?

A

Fino al compimento del 7o anno si era infantes, ossia giovani ancora privi di un eloquio accettabile. Oltre i 7 anni, si era infantes maiores.

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10
Q

Quali situazioni giuridiche potevano mettere in atto gli infantes maiores?

A

Agli infantes maiores era riconosciuta una certa capacità di agire, in particolare potevano svolgere autonomamente e validamente negozi da cui derivasse l’acquisto di un diritto (es. proprietà) ma non potevano compiere validi atti di disposizione, nonché atti da cui derivasse l’assunzione di una obligatio.

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10
Q

Com’era detto il tutor il cui compito di tutela era attivato ex legem?

A

Tutor legitimus

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10
Q

Com’era detto il tutor il cui compito di tutela era attivato per via testamentaria?

A

Tutor testamentarius

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10
Q

Quale tutela fu creata dalla lex Atinia del 210 a.C.?

A

Veniva conferito al pretore il potere di nominare un tutor su richiesta di congiunti, o di estranei ove necessario, all’impubere sui iuris che ne fosse privo.

Veniva chiamata tutela dativa, che dipendeva dal provvedimento del magistrato.

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11
Q

Quali interessi doveva perseguire chi esercitasse la tutela impuberum?

A

La gestione degli affari del tutelato (pupillus) e l’assistenza agli atti di quest’ultimo eventualmente posti in essere, concedendo il proprio assenso (auctoritas interpositio)

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12
Q

Cosa doveva fare il tutor qualora emergesse un conflitto di interessi tra lui e l’impubere?

A

Doveva astenersi dalla sua funzione tutoria e attivarsi per la nomina di un altro tutore.

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13
Q

Quali obblighi in capo al tutor si svilupparono in Roma?

A

PRIMA DELL’INCARICO
- Obbligo di prestare garanzia in merito ai buoni risultati della gestione
- Obbligo di fare l’inventario dei beni interessati da tutela
+ con Giustiniano, obbligo di giuramento di svolgere la tutela in maniera adeguata

DURANTE L’INCARICO
- Obbligo di ottenere dal magistrato l’autorizzazione per gli atti aventi contenuto patrimoniale

TERMINE DELL’INCARICO
- Obbligo di rendere conto della sua gestione
- Obbligo di ristoro delle perdite ingiustificate
- Obbligo di indennizzo per i danni e pregiudizio arrecato al tutelato

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14
Q

Con quale actio poteva essere chiamato in giudizio il tutor legittimo, al fine di reprimere l’avvenuta sottrazione di beni dell’impubere?

A

Actio rationibus distrahendi

Se condannato, il tutor avrebbe pagato il doppio del valore di quanto sottratto + comportava la nota di infamia

Fondamento dell’actio già nelle XII Tavole

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15
Q

In cosa consisteva la nota di infamia?

A

In una sorta di “certificazione” pubblica della disistima sociale in cui era incorso il tutore

16
Q

Con quale actio poteva essere chiamato in giudizio il tutor testamentario, al fine di ottenerne la sostituzione per inadeguatezza?

A

Actio suspecti tutoris

17
Q

Actio tutelae

A

Actio esperibile dall’impubere verso il tutor (o eredi), enucleata con lo scopo di ottenere la consegna dei beni amministrati con i relativi incrementi e gli acquisti effettuati per conto dell’impubere. Con tale actio era possibile anche richiedere l’indennizzo per i danni e il pregiudizio subiti dall’impubere a causa della cattiva gestione patrimoniale dovuta a dolo o colpa del tutore.

Era un iudicium bonae fidei

18
Q

Actio tutelae contraria

A

Actio esperibile dal tutor per ottenere il rimborso delle spese affrontate nello svolgimento della funzione di tutela e anche il ristoro per l’eventuale pregiudizio subito

19
Q

Cos’era la tutela mulierum?

A

Stato di soggezione della donna, sui iuris e pubere a un tutor per ciò che riguardava gli atti di disposizione del patrimonio realizzati dalla donna (estinzione, alienazione di un diritto; assunzione di obbligazioni ecc.). La volontà della donna era integrata e assistita, manifestandosi l’auctoritas.

20
Q

Quale tutela sorgeva per la donna alieni iuris?

A

Nessuna, era soggetta alla potestas del pater familias

21
Q

Quale tutela sorgeva per la donna sui iuris ma impubere?

A

Si dava luogo alla cura minorum

22
Q

Chi era il tutor legitimus della tutela mulierum?

A

Il parente di grado più vicino

23
Q

Chi era il tutor testamentarius della tutela mulierum?

A

Chi fosse stato designato dal pater familias, via testamento

24
Q

Chi era il tutor optivus?

A

Il tutor che, per consuetudine, veniva scelto dalla donna una volta divenuta sui iuris, per concessione del pater.

25
Q

Coemptio fiduciaria o tutelae evitandae causa

A

Modo di scegliere il proprio tutore per la donna, che , con l’auctoritas del tutore, consisteva nell’alienare se stessa a una persona di fiducia. Una volta che tale persona acquistava la manus, la mancipava al tutore desiderato, che poi la manometteva. divenendo, così, suo tutor fiduciarus

26
Q

lex Iulia et Papia Poppaea

A

All’epoca di Ottaviano Augusto, tale lex abolì la tutela mulierum per le donne con un cert numero di figli (3 figli se nate libere; 4 figli se schiave liberate), con conseguente piena idoneità a compiere liberamente atti giuridicamente efficaci

27
Q

Tutela mulierum nel Principato e nel Dominato

A

Principato:
- Donna poteva fare istanza al pretore per costringere il tutore a prestare l’auctoritas rispetto a un determinato atto

Dominato:
- Costituzione imperaile di Teodosio II e Onorio, del 410 d.C., estese la lex Iulia et Papia Poppaea a tutte le donne, anche senza prole

28
Q

La Cura furiosi

A

Curatela in caso di follia manifestata da una persona, giustificata dal fatto che il pazzo non veniva ritenuto in grado di realizzare attività giuridica meditata a causa della sua presunta incapacità di comprendere cosa stesse facendo

29
Q

Chi era soggetto alla cura furiosi?

A

Secondo le XII Tavole, il pazzo privo di pater familias o di tutore nominato dal pater

30
Q

Cura furiosi legittima

A

Si aveva quando il furiosus era affidato ai suoi parenti

31
Q

Cura furiosi testamentaria

A

Via testamento, dal pater familias a un terzo

32
Q

Cura furiosi dativa

A

Assegnata dal pretore

33
Q

Actio negotiorum gestio

A

Actio esperibile contro il curator furiosi (o dal curator furiosi, detta “contraria” per ottenere il ristoro delle spese affrontate e le perdite subite), essendo egli gestore di affari altrui.

Allo stesso modo, era esperibile contro e per il curator minoris

34
Q

Chi era prodigus nell’esperienza romana?

A

Le XII Tavole definivano prodigus chi dilapidasse i beni ricevuti dal pater a seguito di successione mortis causa del di lui patrimonio.

35
Q

Qual’era la ratio dietro la cura prodigi?

A

Tutelare l’interesse del prodigus e dei suoi possibili futuri eredi, subordinando alla curatela un’espressa e formale interdizione pronunciata dal magistrato

36
Q

Cosa poteva fare il prodigus sotto curatela?

A

Poteva validamente porre in essere attività giuridica che non determinasse il peggioramento della sua situazione patrimoniale.

37
Q

Che tipo di rappresentanza si configurava con la cura furiosi, con la cura prodigi e con la cura minorum?

A

L’odierna rappresentanza diretta, posto che ogni conseguenza derivante dall’atto del curator veniva prodotta in capo al furiosus, al prodigus o al minore.

38
Q

In cosa consisteva la cura minorum?

A

In una curatela prevista per:
- maschi sotto 25 anni sui iuris
- maschi impuberi sui iuris
- femmine impuberi sui iuris

39
Q

In quale contesto nasce la cura minorum?

A

Dopo le guerre contro Cartagine e l’espansione dell’Impero, si temeva che gli adolescenti sarebbero stati facilmente raggirabili dalle negoziazioni, assunzione di obblighi o alienazione di beni che sempre più prendevano piede in Roma, senza comprenderne le conseguenze.

Da questa situazione, nacque la lex Plaetoria (o Laetoria) de circumscriptione adolescentium

Tuttavia, gli strumenti di tutela posti a vantaggio dei minori, scoraggiarono il compimento di attività negoziali con loro, rendendo la figura del curator minoris o adulescentis necessaria.

40
Q

lex Plaetoria (o Laetoria) de circumscriptione adolescentium

A

Una legge del 200 a.C. volta a scoraggiare inganni e raggiri a danno degli adolescenti, che creò un actio (actio legis Plaetoriae (o Laetoriea)) contro chi negoziasse con un minore di 25 anni, pubere e sui iuris, raggirandolo.

41
Q

Exceptio legis Plaetoriae (o Laetoriae)

A

Exceptio concessa dal magistrato all’adolescente che fosse chiamato in giudizio da chi glia vesse causato un pregiudizio patrimoniale

42
Q

Restitutio in integrum propter aetatem

A

Provvedimento concesso dal magistrato per vanificare gli effetti di un’attività negoziale che avesse coinvolto e prodotto effetti pregiudizievoli sul minore

43
Q

Utilità del curator minoris o adulescentis

A

Il curator minoris garantiva l’interesse e il consenso dell’adolescente a compiere attività negoziale, e garantiva il terzo in merito alla validità degli atti che coinvolgevano un minore

44
Q

Quando, perché e come cambiò il limite di età di 25 anni durante il Dominato?

A

Costantino rilevò l’eccessivo limite di 25 anni, ponendolo, previa richiesta di autorizzazione, a 20 per i maschi e 18 per le femmine, qualora si fossero mostrati di buoni costumi e persone capaci di tenere una condotta adeguata.