7.6 Rapporti patrimoniali fra marito e moglie Flashcards
Cos’era la dos?
La dote, ossia i beni che venivano, per consuetudine, trasferiti dalla famiglia della uxor al marito (o alla sua famiglia) [Dotis datio]
Da chi era costituita la dote?
La dos poteva essere:
- (dos fecticia) costituita dal pater familias della donna qualora essa fosse stata in manu e alieni iuris
- costituita direttamente dalla donna sui iuris, che godesse di autonomia patrimoniale
- costituita da un terzo
Schema della promissio dotis
Qualora l’impegno a costituire la dote fosse assunto con contratto di sponsio-stipulatio, il marito sarebbe divenuto proprietario delle res a seguito di un successivo atto di trasferimento.
Generalmente, gli altri atti di dotis datio erano trasferimenti di proprietà diretti, messi in atto con:
- traditio
- in iure cessio
- mancipatio
Cos’era la dotis dictio?
Negozio formale e solenne, finalizzato alla costituzione della dote, realizzatosi mediante la dichiarazione unilaterale di chi la dote volesse costituire, pronunziando specifiche parole.
A tale dichiarazione unilaterale, tuttavia, doveva corrispondere una sorta di assenso del marito, che diveniva creditore della dote.
Qual’era il senso della dote?
Fornire un contributo per gli oneri derivati dal matrimonio e per quelli a quest’ultimo collegati.
Quali esigenze emersero in merito alla disponibilità della dote del marito? E come furono risolte?
Essendo un contributo per gli oneri derivati dal matrimonio e per quelli a quest’ultimo collegati, emersero le esigenze di:
- impedire al marito di dissipare il patrimonio totale
- prevederne la restituzione qualora intervenisse la dissoluzione del matrimonio
Alla prima esigenza si diede risposta imponendo la restituzione della dote in caso di scioglimento del matrimonio, ammettendo come eccezione la quota di dote finalizzata al sostentamento dei figli di quella che spettasse al marito come risarcimento morale per l’avvenuto scioglimento del matrimonio. In più, il marito poteva trattenere una quota pari alle spese di matrimonio e a quanto corrispondesse al valore dei regali fatti alla moglie e degli oggetti eventualmente da lei portati via dall’abitazione.
In età giustinianea, si poteva ottenere la restituzione dei beni dotali con l’Actio dotis (o de dote)