10.19 La mancanza di operatività e la revoca del testamento Flashcards
In quali casi l’atto testamentario poteva rivelarsi inidoneo a produrre effetti giuridici apprezzabili?
Generalmente, ciò accadeva quando l’atto mortis causa fosse invalido per mancanza della testamenti factio attiva o passiva, oppure da difetto di forma.
In generale, l’invalidità poteva essere originaria o sopravvenuta (posteriore al confezionamento)
Nelle fonti, si parlava quindi di testamentum iniustum, testamentum non in iure factum e di testamentum imperfectum
Testamentum irritum factum
Caso in cui il de cuius o l’erede avessero subito capitis deminutio
(Impossibilità sopravvenuta)
Testamentum desertum o destituitum
Caso di premorienza dell’erede rispetto al de cuius
(Impossibilità sopravvenuta)
Testamentum ruptum
Caso in cui il testamento era obsoleto, facendone il de cuius uno nuovo più recentemente
(Impossibilità sopravvenuta)
In quali casi si aveva impugnazione del testamento?
Quando si contestasse il disposto del testamento, o quando il de cuius avesse istituito erede una persona diversa da quella che volesse realmente istituire
Testamentum inofficiosum
Caso in cui il testamento non si istituisse erede chi avesse un vincolo di parentela alquanto stretto ma fosse stato ingiustamente (secondo i centumviri) diseredato.
Qualora il diseredato vincesse la querela inofficiosi testamenti, perché il testamento in questione mancava di officium pietatis (dovere generale di affetto e rispetto), veniva istituito erede contro la volontà del testatore. -> successione forzosa
La Pandettistica parlerà di successione necessaria
Su quali regole antiche si basava la querela inofficiosi testamenti?
Tale iudicium aveva radici storiche risalenti, in particolare:
- INIZIALMENTE non si riteneva possibile non istituire sui heredes coloro che fossero nella potestas del de cuius, se non fossero stati espressamente diseredati, solo con l’omissione (in tal caso, si parlava di preterire e di sogg. preterito)
[Successione legittima formale] - POI si riconobbe l’obbligo del de cuius di destinare per testamento una “parte legittima” a chi fosse sotto la sua potestas
[Successione legittima reale]
In cosa consisteva il fenomeno della preterizione?
Corrispondeva all’omissione nel testamento del soggetto suus heres, nonostante non ci fosse diseredazione espressa. In particolare:
- In caso di figlio maschio, anche solo concepito prima della more, il testamento era nullo e si apriva la successio ab intestato o legitima
- In caso diverso, non si aveva nullità del testamento ma si aveva concorrenza dell’eredità tra istituiti e preteriti (Eccezione al principio che vietava l’eredità in parte testamentaria e in parte ab intestato)
Perché nello ius civile pià antico si ricorreva alla diseredazione dei sui heredes?
Perché si aveva un palese interesse di istituire come eredi degli heredes extranei (o voluntarii)
Per i maschi doveva essere fatta nominativamente, per le femmine anche cumulativamente.
A cosa poteva portare, in età repubblicana, la diseredazione di persone legate particolarmente al de cuius, da parte di quest’ultimo per via testamentaria?
Si poteva ritenere, per determinate categorie di soggetti, l’impossibilità di diseredarle senza venir meno ai doveri di affetto e rispetto (officium pietatits), pervenendo alla conclusione che ciò fosse un evidente segno di color insaniae (follia), rendendo il testamento nullo nel iudicium della querela inofficiosi testamenti
Quale presupposto fondamentale c’era per l’esperimento della querela inofficiosi testamenti?
La necessità di esperire l’azione contro chi fosse stato istituito erede entro 5 anni dall’apertura della successione o dall’avvenuta conoscenza del testamentum consdierato inofficiosum
Cos’era la pars legitima?
Una parte dell’hereditas, corrispondente alla quarta parte dell’attivo ereditario, che di norma era riservata ai “legitimari”.
Alcuni interventi di Giustiniano a p. 526
Come si differenziava la revoca sul piano dello ius civile rispetto al piano dello ius honorarium
Si aveva revoca ius civile confezionando un testamento nuovo rispetto a quello che si volesse “revocare”
Si aveva revoca iure honorario semplicemente facendo risultare la propria volontà di revocare il testamento confezionato evidente