5.2 Le tipologie di azione Flashcards
Com’era configurato l’agere alle origini del processo romano?
Processo per legis actiones
L’actio e l’agere erano espressi da alcuni schemi processuali la cui conformazione era prefissata e, allo stesso tempo, caratterizzata inderogabilmente da alcune dichiarazioni solenni e da gesti rituali.
Quale nuova forma di processo si sviluppò nel corso della Repubblica del Principato?
Processo per formulas
L’agere viene espresso come richiesta al magistrato competente di dirigere le parti nella causa, cooperando con esse per individuare casisticamente uno schema processuale adeguato alla situazione.
Quale nuova forma di processo si sviluppò nel corso del Dominato?
Cognitio Extra Ordinem
L’agere e l’actio trovano esplicazione al di fuori dell’ordine dei giudizi tra privati (ordo iudiciorum privatum) ed il giudice diventa funzionario gerarchicamente sott’ordinato all’imperatore o direttamente egli stesso.
Quale fu il rapporto tra le varie forme di processo?
Diacronico, ma con lunghi momenti di coesistenza.
Quale forma processuale diede più spazio all’attività di iuris interpretatio dei prudentes?
Il processo per formulas
Quale distinzione rileva tra le azioni del processo per formulas?
Oltre alla gia richiamata distinzione tra actiones rei persecutoriae, poenales e mixtae, rileva la seguente:
- Actiones civiles (nell’ambito dello ius civile)
- Actiones praetoriae (o honorariae) (nell’ambito dello ius honorarium)
Quando le actiones praetoriae assumevano concretezza?
A seguito di una specifica concessione e della direzione dei magistrati, in particolare dei:
- pretori urbani
- pretori peregrini
- edili curuli
- governatori provinciali
Quali actiones praetoriae rilevano nel diritto romano?
- Actiones in factum
- Actiones utiles
- Actiones ficticiae
- Actiones con trasposizione di soggetto
Actiones in factum
Actiones in factum erano le azioni concesse dal magistrato in presenza di un fatto o serie di fatti ritenuti meritevoli di tutela, ancorché irrilevanti nell’ambito dello ius civile
Actiones utiles
Actione utiles erano le azioni che assumevano concretezza nell’estensione, da parte del magistrato, del normale raggio di operatività di alcune azioni a fronte di situazioni o in favore di persone diverse da quelle contro cui l’azione avrebbe normalmente potuto esprimersi
Actiones ficticiae
Actiones ficticiae erano le azioni che consentivano al magistrato di ordinare che si tenesse conto nel giudizio di un fatto inesistente considerandolo esistente, oppure di considerare inesistente un fatto esistente
Actiones con trasposizione di soggetto
Actiones con trasposizione di soggetto erano le azioni utilizzabili contro una certa persona dove l’eventuale condanna non l’avrebbe riguardata, dovendosi dirigere contro un’altra persona.
Quale distinzione tra le actiones si basava sulla natura delle situazioni giuridiche coperte dalle actiones?
Esistevano due tipi di actiones:
- Actio in rem, per affermare l’esistenza di un rapporto di appartenenza su una cosa erga omnes (DIRITTO REALE)
- Actio in personam, per affermare un’aspettativa rispetto al comportamento di una persona determinata (DIRITTO DI OBBLIGAZIONE) (es. diritto di credito)
Distinzione tra iudicia stricti iuris e iudicia bonae fidei
iudicia stricti iuris = giudizi di stretto diritto civile, corrispondevano ad azioni esperite secondo la logica del ius civile
iudicia bonae fidei = giudizi di buona fede, corrispondevano ad azioni esperite inizialmente attraverso lo ius honorarium, poi recepite nello ius civile.
Come si configuravano i iudicia bonae fidei?
Attraverso actiones bonae fidei, tutte actiones in personam, veniva aperta la strada ad un giudizio da sviluppare sulla base di valutazioni discrezionali, di natura equitativa, sanzionando ogni comportamento contrario a buona fede (bona fides).
Nell’ambito delle actiones bonae fidei era possibile per il magistrato procedere ad una valutazione diretta in merito alla corresponsione di eventuali interessi (usurae) a vantaggio di chi esercitasse l’actio e ricorresse un giustificato ritardo (mora) nell’adempimento.
Lo iudicium bonae fidei permetteva anche a chi fosse in chiamato in giudizio di opporre in compensazione le eventuali pretese contro chi avesse agito.