8.3.4.5 La causa Flashcards

1
Q

Cos’era la causa?

A

Elemento essenziale dell’atto giuridico idoneo a giustificare gli effetti tipici dell’atto di riferimento, ossia l’assetto di interessi con esso tipicamente realizzabili

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2
Q

Quale distinzione fondamentale rileva nell’ambito della causa?

A
  • Causa di un atto a effetti reali
    [Un atto aveva effetti reali quando comportasse l’immediata nascita/modificazione/estinzione di un diritto di proprietà o di un diritto reale su cosa altrui]
  • Causa di un atto a effetti obbligatori
    [Si avevano effetti obbligatori quando dall’atto giuridico derivasse una obligatio del debitore di determinare la nascita/modificazione/estinzione di un diritto di credito in favore del creditore]
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3
Q

Causa obligationis

A

La causa di un atto a effetti obbligatori era spesso individuata dall’atto stesso, che le dava nome nome specifico

Contratto di emptio-venditio -> causa venditionis o emptionis

Contratto di deposito -> causa depositi

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4
Q

In quale ipotesi la causa non era individuata dall’atto?

A

Quando la causa non fosse identificabile dall’atto, la tipicità dell’atto si esauriva nella forma

Es. Sponsio-stipulatio -> Rigidità

Tuttavia, nell’esempio della sponsio-stipulatio, la causa potrà essere individuata come pluralità di causae, rispondendo a diversi interessi (atto a causa variabile)

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5
Q

Come si configurava la causa nella mancipatio?

A

Al pari della sponsio-stipulatio (che però aveva effetti obbligatori), la mancipatio (atto a effetti reali) esauriva la sua tipicità nella forma solenne e rigida e si sviluppò, in seguito, nel senso di ammettere varie causae diverse, a seconda dei diversi assetti di interessi.

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6
Q

Come si configurava la causa nella traditio?

A

Anche la traditio, come la mancipatio, esauriva la sua tipicità nella forma dell’atto (consegna materiale e trasferimento della proprietà della res nec mancipi, in attuazione di una liberalità)

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7
Q

Con quale atto la causa assunse maggior rilievo?

A

Con il contractus

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8
Q

Qual’era la causa dei contratti innominati?

A

Il sinallagma (etim. greca), ossia l’attuazione di una delle prestazioni da cui nasceva diritto alla controprestazione

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9
Q

Con quale azione era tutelabile la sinallagmaticità dei contratti innominati?

A

Nello schema quadripartito dei contratti innominati (do ut des, facio ut des, do ut facias, facio ut facias) era possibile, dopo che la prestazione fosse eseguita e di fronte al rifiuto della controprestazione in dando ricorrere alla condictio, un’azione di ripetizione. In caso la controprestazione fosse in faciendo, la soluzione era incerta.
[Essendo difficile oggettivamente prevedere la restituzione di un facere]

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10
Q

Ulpiano e la questione sulla tutela in caso di inadempimento del faciere

A

Di fronte al rifiuto della controprestazione in dando, era possibile ricorrere alla condictio, un’azione di ripetizione. Tuttavia, per la mancata controprestazione in faciendo la questione era più complicata.

Infatti, secondo Ulpiano, dal sinallagma (es., facio ut facias) nasceva una obligatio civilis (ius civile) in quanto era proprio l’esecuzione dell’obligatio a far sorgere la causa, facendo contestualmente sorgere la tutela mediante actio praescriptis verbis.

Tuttavia, non completandosi l’esecuzione non poteva concretizzarsi la causa, dando vita a un nudum pactum (semplice accordo), per la quale non si poteva esperire actio ma solo exceptio (pacti)

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11
Q

Cos’erano i pacta nel ragionamento ulpianeo?

A

Semplici accordi senza causa

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12
Q

Cosa dimostra il ragionamento ulpianeo sulla causa e sui pacta?

A

Che, nonostante qualche apertura, il sistema degli atti nell’ordinamento romano richiedeva tipicità e presenza di causa.

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13
Q

Quali fonti ci dimostrano la rilevanza dei pacta (semplici accordi) nonostante il ragionamento ulpianeo?

A
  • Nei iudicia bonae fidei, l’autonomia delle parti poteva largamente esplicarsi per modificare, mediante pacta, gli effetti contrattuali tipici. Obbligando il magistrato giurisdicente in sede di valutazione processuale della bona fides a tenere conto delle modificazioni/integrazioni pattuite.

[Secondo Ulpiano, avevano rilevanza i pacta adiecta (o in continenti), ossia quelli aggiunti prima della conclusione del contratto]

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14
Q

Pacta praetoria

A

Accordi tipizzati che finirono per essere individuati da una causa, prevedendone i magistrati tutela mediante actio e apposite clausole nell’edictum

Erano pacta praetoria:
- Pecunia constituta
- Recepta

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15
Q

Pacta legitima

A

Fenomeno manifestatosi nel Dominato, quando si sarebbe verificata l’attrazione di alcuni originari semplici accordi (pacta) nell’ambito di vere e proprie obbligazioni ritenute direttamente meritevoli di tutela mediante actio.

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