8.5.10 I "quasi contratti" e i "quasi delitti" Flashcards
Perché l’indebiti solutio non era ricompresa nella categoria dei contratti?
Perché, pur generando un’obligatio di restituzione da una datio rei, in capo a chi ricevesse la res, ciò accadeva senza che ci fosse una conventio (accordo).
Per Pedio e Gaio, infatti, l’elemento della conventio era essenziale per far rientrare un atto produttivo di obbligazioni nella categoria dei contratti.
Quale altro atto rimane escluso dalla categoria dei contratti se si adotta la definizione di Pedio e Gaio?
La negotiorum gestio, ossia del caso in cui un negotiorum gestor, anche nell’ignoranza dell’interessato (dominus negotii) e senza avere ricevuto incarico alcuno, ne curasse gli affari
Qual’era la ratio dietro la negotiorum gestio?
La possibilità di intromettersi di taluno nella sfera patrimoniale di un’altra persona, quando ciò potesse reputarsi a quest’ultima utile.
Che differenza c’era tra mandato e negotiorum gestio?
Che nel mandato c’era una conventio
Quali caratteristiche essenziali doveva avere la negotiorum gestio per essere tale?
- Doveva nascere solo e soltanto dall’autonoma volontà del gestor, non da un obbligo legale
- Attività di gestione doveva essere lecita, anche con riferimento a quanto avesse posto come divieto il dominus negotii
- Attività di gestione doveva essere nell’esclusivo interesse del dominus negotii
Quali obbligazioni faceva nascere la negotiorum gestio
IN CAPO AL GESTOR:
- Concludere l’attività di sua iniziativa
- Rendere conto dell’attività di gestione al dominus negotii
- Conferire al dominus negotii tutto quanto rappresentasse frutto dell’attività realizzata
IN CAPO AL DOMINUS NEGOTII:
- Riconoscimento dell’attività gestoria compiuta in suo favore
- Se necessario, risarcire il gestor per le spese affrontate
Quali altre fattispecie rientravano nelle variae causarum figurae, oltre alla negotiorum gestio e la indebiti solutio?
Alcune ipotesi di illecito non doloso enucleate nell’ambito dello ius honorarium in cui comunque veniva procurato un pregiudizio all’offeso, configurandosi una responsabilità oggettiva per culpa.
Venivano comunque concesse, a seguito di queste fattispecie, le actiones poenales dal magistrato
es. Alterazione dell’albo dove era riprodotto l’edictum annuum, giudice che avesse giudicato in malo modo per imperizia …
Quando si aveva culpa in eligendo?
In tutti quei casi in cui l’albergatore, l’armatore o lo stalliere non volessero determinare un pregiudizio ma, per la scelta “negligente” dei collaboratori preposti, finivano per procurarlo, senza dolo.
Responsabilità oggettiva per culpa
Qual’era la definizione di variae causarum figurae?
Tutti quei casi, diversi tra loro, rispetto a cui potevano ritenersi generate obbligazioni non riconducibili a un contractus o a un delictum, ma ugualmente tutelabili mediante actio
Cosa avevano in comune tutti gli elementi della categoria delle variae causarum figurae?
Nulla se non l’individuazione residuale rispetto alle categorie di contractus e delictum
In quali sottocategorie si dividevano le variae causarum figurae?
Nelle Institutiones di Giustiniano si parlerà di:
- obligationes quasi ex contractu
[Accomunate da essere nate da atto lecito ma che non integrassero un contratto perché difettava nelle parti un preventivo accordo]
- obligationes quasi ex delicto/maleficium
[Serie di atti illeciti che avevano avuto origine sul piano dello ius honorarium]