5.24.1 La scelta del giudice e la prestazione di garanzia Flashcards
Quando avveniva la scelta del giudice?
Nella fase in iure, prima della litis contestatio. Tuttavia, nell’incertezza delle fonti, è più prudente dire che fosse prima della fase in iudicio/apud iudicem
A quali entità poteva essere attribuito il compito di emanare la sentenza?
Ad un giudice unico (iudex unus) o ad un collegio di giudici.
Quali collegi giudicanti rilevano per importanza?
- I recuperatores: si ricorreva a tale collegio per i processi privati aventi una qualche risonanza pubblica
- I centumviri: si ricorreva a tale collegio per le cause concernenti le successioni mortis causa e le controversie connesse
Quando, generalmente, si affidava il compito giudicante ad un collegio di giudici?
Si riteneva il collegio la scelta più opportuna per le cause la cui complessità e delicatezza della problematica da affrontare suggerivano che la sentenza fosse espressa da più persone anziché da una sola.
Chi poteva essere iudex unus o componente di un collegio giudicante? Come venivano scelti?
Privati cittadini.
Si utilizzavano liste precostituite, la cui composizione veniva rivista ogni anno.
In provincia: cives Romani residenti e in possesso di un certo censo
Nelle province ellenizzate: Greci residenti nel territorio interessato
In caso di iudex unus, la scelta ricadeva sulle parti
Come sceglievano il iudex unus le parti?
Verosimilmente, si scorreva la lista fino all’ultimo nominativo e, giunti alla fine, le parti avrebbero potuto concordare liberamente il prescelto o i prescelti. Poteva anche essere al di fuori della lista.
Quale garanzie venivano prestate prima della fase in iudicio?
Le parti in causa dovevano assicurare che avrebbero mantenuto un comportamento processualmente corretto durante la fase successiva e a seguito della pronuncia della sentenza, nominando dei garanti.
Inoltre, rilevava il diritto delle parti di pretendere dalla controparte di giurare in merito alla coscienza di agire e di difendersi ritenendo di essere onestamente dalla parte della ragione (iusiurandum calumniae)