8.4.7.1 Modi di estinzione dell'obbligazione diversi dall'adempimento Flashcards
Estinzione dell’obbligazione per: remissione del debito
Si aveva remissione del debito quando sia aveva la rinuncia del creditore al proprio diritto.
Tale rinuncia si concretizzava in origine con un atto formale, solenne, simmetrico e contrario a quello da cui aveva preso vita l’obbligazione che si volesse estinguere
Estinzione dell’obbligazione per: acceptilatio e solutio per aes et libram
Erano altri modi di estinguere l’obbligazione senza adempimento.
L’acceptilatio, la cui configurazione corrispondeva a certa verba e gesta era usato come atto simmetrico e contrario nell’ambito del contratto verbale della sponsio-stipulatio, per liberare il debitore dall’obbligazione.
** L’acceptilatio fu usata anche per i contratti non verbali, riversando le obbligazioni di questa in una sponsio stipulatio e poi procedendo ad acceptilatio.
La solutio per aes et libram era, al parti dell’acceptilatio, un’atto formale e solenne usato per estinguere in modo simmetrico e contrario un precedente rapporto obbligatorio. Veniva usato in origine nell’ambito della liberazione del nexus, il debitore che si assoggettava al creditore.
Estinzione dell’obbligazione per: pactum
A prescindere dalla formalità e della solennità dell’acceptilatio e della solutio per aes et libram, l’estinzione di un’obbligazione avverrà pure mediante semplice accordo (pactum).
In origine, ciò era riservato solo alle obligationes ex delicto.
La situazione cambiò con il riconoscimento del pactum de non petendo e dell’exceptio pacti
Pactum de non petendo
Semplice accordo estintivo dell’obbligazione contrattuale, in base al quale il creditore si impegnava a non richiedere mai più, o a non farlo prima di una certa data, il pagamento del debito al debitore.
Qualora il patto fosse stato infranto dal creditore, il debitore poteva difendersi in giudizio con l’exceptio pacti.
Estinzione dell’obbligazione per: consensus
Un’ipotesi particolare di pactum estintivo di obbligazione era quello della risoluzione per mutuo consenso.
Si estingueva il rapporto obbligatorio attraverso il contrarius consensus (consenso contrario/opposto)
Estinzione dell’obbligazione per: confusio
Il rapporto obbligatorio può esistere solo se debitore e creditore sono persone diverse. Pertanto, se si ha “confusione” dei due soggetti del rapporto, quest’ultimo deve ritenersi estinto
Estinzione dell’obbligazione per: concursus causarum
Circostanza che estingueva l’obbligazione, legata al fatto che il creditore acquistasse quanto a lui stesso dovuto.
Secondo i prudentes, tale estinzione non si aveva quando il creditore che dovesse ricevere qualcosa a titolo oneroso la ricevesse a titolo gratuito, e viceversa.
Estinzione dell’obbligazione per: litis contestatio
Nel processo formulare, la litis contestatio poteva produrre l’effetto di estinzione dell’obligatio
Estinzione dell’obbligazione per: morte del debitore
In generale, fin da prima delle XII Tavole verrà ammessa la possibilità di trasmettere debiti e crediti alla morte del loro titolare.
Tuttavia, in origine, valeva il principio opposto.
Ad oggi, vale ancora l’intrasmissibilità delle obbligazioni stipulatorie di garanzia (sponsio-stipulatio, fidepromissio, fideiussio)
Estinzione dell’obbligazione per: capitis deminutio
Mutamento dello status di una persona.
Estinzione dell’obbligazione per: novatio
La novatio consisteva nel riversare il debito collegato a un’obbligazioe in una nuova obbligazione, producendo l’estinzione della obbligazione precedente e la sua sostituzione con una nuova obbligazione, che necessariamente doveva avere un qualche elemento di novità.
Con quale atto si dava vita al fenomeno novatorio dell’obbligazione?
Con la sponsio-stipulatio, per la novazione oggettiva
Con la transcriptio a persona in personam per la novazione soggettiva
Quali tipologie di novazione dell’obbligazione si potevano avere?
Novazione oggettiva: trasfusione e passaggio del debito precedente in una nuova obbligazione
Novazione soggettiva: mutamento della persona del debitore/creditore nel rapporto obbligatorio
Estinzione dell’obbligazione per: compensazione
Fino all’età di Marco Aurelio, non risulta nessun utilizzo dell’istituto della compensazione, ossia della circostanza in cui due persone, reciprocamente creditore e debitore, potessero estinguere il debito maggiore nella misura della concorrenza del debito minore, con la sussistenza della sola parte residua.
Troverà applicazione con la figura del banchiere (argentarius), il quale era tenuto a richiedere al cliente solo la differenza (cum compensatione) fra il suo credito e quello eventualmente vantato dal cliente
Vedi deductio p. 405
Estinzione dell’obbligazione per: transactio
Con la transazione si poteva porre fine a una controversia in corso e si poteva anche evitare una futura lite. Tale limite era frutto di un accordo sulla base di reciproche concessioni (attribuzioni patrimoniali per il tramite di mancipatio e traditio) e rinunce, nonché assunzioni di impegni futuri (sponsio stipulatio la cui causa era la transactio).