5.24 Lo svolgimento del processo per formulas nella fase in iure Flashcards

1
Q

Come si divideva il processo per formulas?

A

Come per il processo per legis actiones, si divideva in fase in iure e in fase apud iudicem (o in iudicio).

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2
Q

Come si apriva la fase in iure del processo per formulas?

A

Con una comunicazione dell’attore, chiamata editio actionis, con cui rendeva nota la sua intenzione di iniziare il processo

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3
Q

Come avveniva la comunicazione dell’editio actionis?

A

Avveniva in forme diverse:
1) consegnando al reus un documento in cui si indicava l’actio che si volesse promuovere
2) conducendo il reus davanti all’albo pretorio e indicandogli l’editto annuale del magistrato li esposto

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4
Q

Cosa bisognava consegnare al reus in occasione della comunicazione dell’editio actionis?

A

Si doveva consegnare al reus una copia dei documenti (instrumenta) sui quali si basava la domanda giudiziale

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5
Q

A quale atto era subordinato l’inizio del processo?

A

Alla presenza del convenuto, che era a sua volta derivata dalla in ius vocatio, che poteva avvenire, quale atto di natura privata, in qualsiasi luogo l’attore avesse incontrato la controparte, ma non nella sua casa, dalla quale era vietato costringerlo a uscire.

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6
Q

Quale obbligo presupponeva la in ius vocatio?

A

Il vocatus era obbligato a seguire il vocans innanzi al magistrato.

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7
Q

Cosa doveva fare il vocatus se voleva rinviare la comparizione?

A

Offrire un garante, chiamat vindex, il quale sarebbe stato perseguibile processualmente qualora la comparizione del garantito non fosse successivamente verificata.

Non è chiaro in che misura sarebbe stato perseguito il vindex, ma non è arbitrario affermare che ciò dipendesse dalla perseguibilità o meno del vocatus a fronte della sua non-comparsa.

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8
Q

Cosa accadeva al vocatus che, non offrendo un vindex, si sottraeva alla chiamata in giudizio?

A

Poteva, in origine, essere condotto in iure con la forza.

Poi, fu ammessa come alternativa la concessione da parte del magistrato al vocans di immettersi nei beni del vocatus, anche al fine di venderli.

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9
Q

Qual’era l’alternativa alla in ius vocatio riservata generalmente alle persone di rango sociale più elevato?

A

Il vadimonium, ossia un’intimazione a comparire in giudizio per un determinato giorno, alla quale si accompagnava la conclusione di un contratto e l’indicazione di garanti personali, ossia di persone che dovevano assicurare all’attore di ottenere una certa somma di denaro se il convenuto non si fosse presentato in giudizio.

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10
Q

Quali erano i passaggi una volta comparse entrambe le parti nella fase in iure?

A

1) Attore, o un advocatus che ne facesse le veci, doveva enunciare la sua pretesa, rinnovando ed eventualmente precisando l’editio actionis, e sollecitava il magistrato a concedergli l’azione (postulatio actionis)
2) Il magistrato, dopo l’esame della pretesa dell’actor (causae cognitio), della legittimazione delle parti di essere tali in processo e della propria competenza, concedeva (dare) o negava (denegare) l’azione (azionem)

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11
Q

Cosa si intende con “postulatio actionis”

A

Quella parte della fase in iure nella quale:
- actor chiedeva di ottenere l’esperimento del giudizio contro il convenuto
- convenuto chiedeva il diniego dell’azione, e , in caso di negazione di tale richiesta, chiedeva di ottenere i mezzi difensivi della formula

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12
Q

Differenza tra advocatus, cognitor, procurator in litem e advocati-oratores

A

l’advocatus faceva le veci della parte, ma non era un rappresentante processuale. Gli advocati-orators, infatti, servivano a sostenere più brillantemente le proprie posizioni nel dibattimento.

Il cognitor e il procurator in litem erano, al contrario, rappresentanti processuali della parte.

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13
Q

Effetti della denegatio actionis

A

Paralisi del processo, senza però consumazione dell’azione o assoluzione del convenuto.

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14
Q

Confessio in iure: definizione ed effetti

A

Quando il convenuto, da li in poi confessus, riconosceva la pretesa dell’attore.

In caso di actio in rem: assegnazione della res all’attore da parte del magistrato

In caso di actio in personam avente ad oggetto un credito certo in denaro: imposizione di consegna della somma equivalente

In caso di actio in personam avente ad oggetto una res certa: il processo continuava e il giudice avrebbe condannato il confessus dopo l’aestimatio litis dell’oggetto in causa

In caso di actio in personam avente ad oggetto credito incertum: il processo continuava e confessio era solo una prova a favore dell’actor.

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15
Q

Cosa sarebbe accaduto se il convenuto si fosse rifiutato di rispondere alle domande o di contestare le domande dell’actor?

A

Si determinava la rinuncia del reus a difendersi (diveniva indifensus). Tuttavia, non potendosi continuare il processo senza la collaborazione del convenuto, il magistrato interveniva incidento sull’eventuale atteggiamento passivo:
- concedendo all’attore la res oggetto dell’actio in rem
- concedendo all’attore l’immissione o esercizio del diritto (e gli strumenti idonei a consentire ciò) relativamente al (diritto sul) bene mobile oggetto della controversia
- concedendo una serie di misure coercitive ed esecutive all’actor, come la missio in possessionem e la bonorum venditio

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16
Q

Missio in possessionem e bonorum venditio

A

Immissione nel patrimonio e successiva vendita, utile all’actor per rivalersi sul suo ricavato in caso di non collaborazione del reus in un’actio in personam

17
Q

Iusiurandum necessarium

A

Nella fase in iure del processo per formulas, si ammetteva anche il ricorso al c.d. iusiurandum necessarium (giuramento necessario). Veniva esperito soprattutto quando l’attore non disponesse di mezzi idonei a provare il suo credito e, previa autorizzazione del magistrato, chiedeva al reus di giurare l’assenza del suo debito.
- In caso di giuramento, l’attore avrebbe dovuto rinunciare alla sua azione.
In caso di non giuramento, l’attore avrebbe potuto chiedere al magistrato l’immediata esecuzione dei beni

18
Q

Cosa poteva fare il reus davanti ad un Iusurandum necessarium?

A

Egli poteva chiedere all’actor di giurare a sua volta sulla sua pretesa. In caso di giuramento, questo sarebbe equivalso alla sentenza di condanna del convenuto

19
Q

Perché il giuramento (iusiurandum) era detto necessarium?

A

Perché non ci si poteva sottrarre.

A volte era anche definito decisorio, perché da esso derivava la decisione in merito alla controversia.

20
Q

Come veniva risolta la questione relativa alla verifica della legittimazione del convenuto a essere parte in giudizio?

A

Si ricorreva alla interrogatio in iure, ossia uno strumento attraverso cui l’attore, dietro preventiva autorizzazione e presenza del magistrato, chiedeva al convenuto delucidazioni in merito alla sua legittimazione processuale. Il convenuto restava cosi vincolato a quanto avesse risposto, potendo l’attore contrastare e smentire l’eventuale falsità.