8.5.6.2 La societas Flashcards
Cos’era la societas?
Il contratto romano che sorgeva grazie all’accordo consensuale manifestato da due o più persone, che si impegnavano a mettere le proprie res o la propria attività lavorativa in comune, per il raggiungimento uno specifico fine
Come doveva essere il consensus nel contratto di societas, rispetto a come doveva essere negli altri contratti consensuali?
Permanente, e qualora venisse meno si determinava l’estinzione automatica del legame contrattuale
Negli altri contratti consensuali, bastava che il consenso ci fosse al momento in cui nasceva l’obligatio
Quali tipologie di societas esistevano?
- Societas omnium bonorum
[Quella caratterizzata dal conferimento da parte di tutti i soci di tutti i loro beni e di tutta la loro attività lavorativa, per il presente e il futuro, al fine di raggiungere esiti diversi] - Societas unius alicuius negotii
[Quella conclusa per il raggiungimento di uno o più fini delimitati, come, per esempio, lo svolgimento solo di attività di un determinato tipo]
Su quali soggetti aveva effetto il contratto di societas?
Solo sui socii, non avendo rilievo giuridico rispetto a terzi e non facendo sorgere alcun soggetto giuridico.
Cosa accadeva se un singolo dei socii concludeva un affare assumendo obblighi o acquisendo diritti?
Che l’attività posta valeva solo per lui, ma i relativi risultati dovevano ripartirsi tra tutti i socii.
Sfuggivano a tale caratterizzazione, avendo regime di solidarietà tra socii:
- Societas publicanorum
[società d’appalto] - Societas argentariorum
[società dei banchieri]
Che tipo di rapporto ricorreva tra i socii?
Era governato da negotiorum gestio o dal mandato
Actio mandati e actio negotiorum gestorum
Attraverso queste actiones, il singolo dei scoii poteva agire contro un altro dei socii per far valere gli specifici diritti derivanti dalla negoziazione con il terzo
Actio institoria e actio exercitoria
Attraverso queste actiones, il terzo contraente poteva agire contro tutti i socii quando uno di loro (altro contraente) fosse preposto all’esercizio di un’attività commerciale o al comando di una nave
Sinallagmaticità nel contratto di societas
Se negli altri contratti consensuali c’era sinallagmaticità, ossia reciprocità delle obbligazioni (e quindi di interessi), nella societas la reciprocità si aveva convergendo gli interessi di tutti in un fine comune.
In tale configurazione, sembra che manchi sinallagmaticità. In realtà, secondo Gaio, “in questi contratti ciascuno si obbliga(va) nei confronti dell’altro per quanto è (fosse) necessario che ciasuno presti (prestasse) nei confronti dell’altro, secondo il bonum et aequum”
Actio pro socio
Azione che ogni socius poteva esperire contro un altro socius, per tutelare le controversie relative a spese, perdite e utili realizzati da ciascuno.
Quale criterio si utilizzava per la ripartizione delle spese, delle perdite e degli utili?
Gaio affermava che il criterio fosse, se non pattuito diversamente, quello della ripartizione egualitaria, a prescindere dalla contribuzione che ciascun socio effettivamente aveva.
Era possibile avere un socius che non subisse le perdite e le spese, ma che percepisse solo gli utili?
Dibattito intenso tra i giuristi, si discuterà molto sull’ammissibilità o meno di tale configurazione.
Secondo Gaio, fu ammessa tale circostanza solo per colui che, come socius, fosse in societas solo per prestare attività lavorativa, senza rischiare capitali.
Fu sicuramente esclusa la possibilità di avere una societas dove uno solo dei socii percepisse gli utili, mentre tutti gli altri subissero le perdite (societas leonina).
In quali casi e per quale ragione si estingueva la societas?
Bisogna innanzitutto riconoscere che la societas era fondata necessariamente su un rapporto di durata e di fiducia reciproca (intuitus personae), di conseguenza, il contratto di società si estingueva per:
- morte di uno dei socii
- capitis deminutio di uno dei socii
- recesso unilaterale di uno dei socii
- perdita del patrimonio di uno dei socii
Inoltre, si ritenne prova della mancanza di fiducia tra socii l’esperimento dell’actio pro socio