8.5.6 I contratti consensuali. L'emptio-venditio Flashcards

1
Q

Qual’è il contratto consensuale più antico?

A

Quello di compravendita, per cui allo scambio di cose corrispondeva un prezzo.

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2
Q

Con quale strumento si dava concretezza alla emptio-venditio in origine, in Roma?

A

Con la mancipatio, e solo rispetto alle res mancipi

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3
Q

Quale strumento veniva usato per la compravendita di res nec mancipi, in origine in Roma?

A

La traditio, ovvero chi volesse alienare una res nec mancipi, causa venditionis, poteva procedere alla sua consegna a chi volesse acquistarla

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4
Q

Quale strumento sostituì la traditio e la mancipatio per la compravendita?

A

Il contratto di compravendita, detto “emptio-venditio”, il cui elemento genetico dell’obligatio era nel consensus della conventio (accordo)

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5
Q

Perché l’elemento della conventio fu un elemento “geniale” del nuovo contratto di emptio-venditio?

A

Perché era un elemento iure gentium comune a tutti gli ordinamenti, e quindi trasversalmente utilizzabile

Valeva la stessa cosa per il principio di correttezza (bona fides)

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6
Q

Che tipo di effetti produceva il contratto di emptio-venditio?

A

Solo effetti obbligatori, non reali.

Il trasferimento di proprietà si aveva, poi, con gli atti tipici di trasferimento delle res

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7
Q

Perché il contratto di emptio-venditio può definirsi “perfettamente bilaterale”?

A

Perché produceva obblighi reciproci in capo a entrambe le parti

Tutto ciò non accadeva con il comodato, il deposito (bilateralità imperfetta) e il mutuo (unilateralità)

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8
Q

Cosa poteva essere oggetto del contratto di emptio-venditio?

A

Qualsiasi cosa commerciabile (merx) che fosse determinata o determinabile nella sua individualità

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9
Q

Era ammessa la vendita futura nel contratto di emptio-venditio?

A

Si, attraverso due forme:
- emptio rei speratae (Vendita della res futura)
[Casi in cui le obbligazioni del venditore e del compratore restavano subordinate all’effettivo venire in esistenza della cosa oggetto di contrattazione, con la conseguenza che i termini del contratto finivano per essere precisati da questo evento]
(es. in base alla quantità del raccolto futuro)

  • emptio spei (Vendita della fortuna)
    [Accordo del venditore e del compratore secondo qui quest’ultimo avrebbe dovuto pagare un certo prezzo indipendentemente dalla quantità e dalla qualità della cosa che venisse in esistenza, anche quando fosse nulla]
    (es. acquisto in blocco di quanto riuscisse a pescare un pescatore)
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10
Q

Come doveva essere il prezzo del contratto di emptio-venditio?

A

Sempre certo, ma non necessariamente equo.

Si poteva anche prevedere la determinazione del prezzo a seguito della libera contrattazione delle parti, esso però doveva essere espresso chiaramente e consistere in denaro.

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11
Q

Era possibile la compravendita tra cosa e cosa, oltre che tra cosa e denaro?

A

Secondo i Sabiniani si. In età giustinianea, tuttavia, tale atto fu chiamato “permuta” (vd. contratti innominati)

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12
Q

Qual’era l’obbligazione del venditore?

A
  • Assicurare al compratore la piena e definitiva disponibilità della cosa compravenduta.
    (far in modo che l’acquirente conseguisse il dominium ex iure Quiritium)
    *garanzia contro l’evizione della res
  • Consegnare la res oggetto (non trasferirne la proprietà, necessariamente)
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13
Q

Perché l’emptio-venditio non trasferiva la proprietà?

A

Perché come istituto nasce dopo l’espansione imperialista di Roma e nell’ambito dello ius gentium, permettendone anche l’utilizzo ai peregrini (che non potevano essere Domini)

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14
Q

Cosa sarebbe accaduto se la merx fosse perita, nell’ambito del contratto di emptio-venditio?

A

Se la res fosse perita prima della consegna, il perimento della merx sarebbe stato a carico del venditore

Se la res fosse perita per cause di forza maggiore (latu sensu), si diceva che il perimento rientrava nel periculum dell’emptor (acquirente)

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15
Q

Come poteva tutelarsi l’emptor?

A

Una volta entrato nel pacifico godimento e disponibilità della cosa, l’emptor, in caso:
- avesse acquistato a non domino
- avesse ricevuto la res mancipi con traditio

si sarebbe potuto tutelare ricorrendo all’actio Publiciana e all’exceptio rei venditae et traditae

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16
Q

Cosa sarebbe successo in caso di reivindicatio del dominus al contratto di emptio-venditio?

A

L’actio Publiciana, in effetti, non poteva tutelare il possessor contro il dominus, ma solo verso i terzi.

Pertanto, nell’ambito dell’obbligo del venditor di assicurare il pacifico godimento della res, questi prestava garanzia contro l’evizione della cosa compravenduta.

Infatti, nel caso in cui la res fosse stata trasferita con mancipatio (prestando l’auctoritas), il mancipio dans doveva essere avvisato con denuntiatio e supportare l’emptor. Se il suo intervento fosse risultato infruttuoso, l’emptor avrebbe potuto esperire contro di questi l’actio auctoritas, per ottenere il doppio del prezzo della mancipatio.

17
Q

Come poteva aversi garanzia contro l’evizione in caso non ci fosse trasferimento con mancipatio (e quindi senza auctoritas)?

A

Partiamo dal punto di collegamento tra auctoritas della mancipatio e garanzia per evizione: la satisdatio secundum mancipium

Questa era una stipulazione di garanzia con cui un terzo interveniva per rafforzare l’obligatio auctoritas del mancipio dans, impegnandosi a pagare il doppio del prezzo qualora la difesa del mancipio dans al mancipio accipiens fosse fallimentare.

Da tale modello, si iniziarono a creare varie stipulazioni di garanzia anche nell’ambito dell’emptio-venditio tramite traditio, ad esempio:

  • stipulatio habere licere: obbligava il venditore al risarcimento in caso di mancato pacifico godimento della res
  • stipulatio duplae: obbligava il venditore a pagare il doppio qualora si fosse verificata l’evizione
  • stipulatio simplae: come la duplae ma per l’equivalente, non il doppio
18
Q

Cosa accadde nel tempo alla garanzia contro l’evizione nel contratto di emptio-venditio?

A

Si iniziò a considerare elemento strutturale del contratto di emptio-venditio, tale da essere tutelato secondo la bona fides nell’ambito dei iudicia bonae fidei e tramite actio ex empto

19
Q

Quale azione spettava all’acquirente di schiavi o animali da sella affetti da vizi fisici, morali o giuridici?

A

Actio aestimatoria o quanti minoris, al fine di ottenere la riduzione del prezzo pagato

20
Q

Quale obbligazione gravava sul compratore?

A

Obbligo di pagare il prezzo

21
Q

Quale actio poteva esperirsi contro il compratore in caso di mancato pagamento?

A

actio ex vendito

22
Q

Quali clausole (pacta adiecta) potevano apporsi al contratto di emptio-venditio?

A
  • La lex commissoria
    [Venditore poteva ritenere risolto il contratto qualora il compratore non avesse pagato il prezzo concordato entro il termine stabilito]
    (vantaggio: venditore)
  • Il pactum displicentiae
    [Si riconosceva al compratore la facoltà di considerare risolta la compravendita qualora la cosa venduta non si palesasse di suo gradimento]
    (vantaggio: compratore)
  • L’in diem addictio
    [Il contratto di compravendita si considerava risolto qualora il venditore, entro un certo termine, avesse trovato un altro compratore disposto a offrirgli condizioni (non necessariamente prezzo) migliori]
    (vantaggio: venditore)

Effetti finali di tutte e tre le clausole erano assimilabili alla condizione risolutiva