8.3.10B Gli atti ritenuti produttivi di effetti diversi da quelli standard o da quelli programmati dalle parti Flashcards
1
Q
In quali casi si potevano avere atti produttivi di effetti diversi da quelli standard o da quelli programmati dalle parti?
A
In casi dove la presenza di un qualche elemento perturbatore appariva tale da escludere l’operatività dell’atto giuridico.
2
Q
Quali casi rilevavano nella categoria degli atti produttivi di effetti diversi da quelli standard?
A
- Sponsio-stipulatio, nella fase in cui fu ammessa la possibilità di stipulare per altri, ancorché il creditore potesse ottenere dallo stipulante la prestazione promessa solo per metà (dimidium)
- Simulazione, ossia atto bilaterale realizzato fittiziamente, al solo scopo di darne rappresentazione esterna senza volontà
(es. nozze finte per evitare limitazioni giuridiche per i non sposati)
(es. Imaginarius: emptio-venditio fittizia)