8.3.10B Gli atti ritenuti produttivi di effetti diversi da quelli standard o da quelli programmati dalle parti Flashcards

1
Q

In quali casi si potevano avere atti produttivi di effetti diversi da quelli standard o da quelli programmati dalle parti?

A

In casi dove la presenza di un qualche elemento perturbatore appariva tale da escludere l’operatività dell’atto giuridico.

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2
Q

Quali casi rilevavano nella categoria degli atti produttivi di effetti diversi da quelli standard?

A
  • Sponsio-stipulatio, nella fase in cui fu ammessa la possibilità di stipulare per altri, ancorché il creditore potesse ottenere dallo stipulante la prestazione promessa solo per metà (dimidium)
  • Simulazione, ossia atto bilaterale realizzato fittiziamente, al solo scopo di darne rappresentazione esterna senza volontà
    (es. nozze finte per evitare limitazioni giuridiche per i non sposati)
    (es. Imaginarius: emptio-venditio fittizia)
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