6.5.2 La situazione giuridica dei filii familias. Il peculium Flashcards
Situazione giuridica dei filii familias in merito alla proprietà
I figli alieni iuris non potevano avere nulla di proprio, tutto ciò che acquistavano si riferiva al pater familias, essendo loro una sorta di estensione corporea del padre nei suoi acquisti di natura patrimoniale
Potevano i filii alieni iuris obbligarsi per conto del pater familias?
No, era vietato anche qualsiasi loro comportamento dal quale potesse derivare un deterioramento economico del padre
Quale unico dovere era in capo al filius familias?
Nessun dovere fuorché quello di soggezione nei confronti del pater familias
Cosa accadeva quando il filius commetteva atti illeciti contro un terzo offeso?
Il pater poteva essere convenuto da terzi, ma poteva anche liberarsi da ogni obbligo consegnando il filius in questione all’offeso.
Tale pratica si ritenne superata durante il Dominato e sicuramente in età giustinianea, quando si consentirà di agire direttamente contro il filius.
Evoluzioni nella situazione giuridica del filius
- Riconoscimento al filius del diritto di possedere una limitata quantità di beni, costituendo il peculium, di cui gli era consentito disporre liberamente
- Riconoscimento ai filii e filiae di assumere, rispetto a terzi e al pater familias, le c.d. obligationes naturales, consentendosi ai terzi il ricorso alle c.d. actiones adiecticiae qualitatis contro il pater familias.
- Come testimoniano Gaio e Ulpiano, si ammetterà anche la possibilità per i filii familias (non filiae) di assumere obbligazioni di ius civile, ammettendosi cosi anche le relative tutele e il riconoscimento a stare in giudizio
Senatusconsultum Macedonianum
Fu un senatoconsulto del 69-70 d.C. con cui si fece divieto di dare ai filii familias denaro a mutuo, prevedendo l’exceptio senatusconsulti Macedoniani come difesa in caso di chiamata in giudizio
Tipologie di peculium
- Peculium profecticium: il più antico, proveniva dal padre affinche il figlio lo amministrasse liberamente. La concessione era revocabile e in caso di morte tornava al pater.
- Peculium castrense: nato in epoca augustea, era collegato alla funzione di soldato (in castris) del filius. In sostanza, il filius poteva godere direttamente dei derivanti dal servizio militare e dei beni acquistati svolgendolo. Non vi era diritto di revoca.
- Peculium quasi castrense: nato con Costantino, consisteva nei beni che il filius avesse acquistato esercitando l’attività di funzionario della corte imperiale, e col tempo, di qualsiasi incarico pubblico, o nello svolgimento di professioni come quella di avvocato o di preposto a funzioni religiose.
- Peculium adventicium: nato con Costantino, consisteva nei beni che il filius familias avesse acquistato dalla madre (bona materna) o da qualsiasi ascendente in linea materna (bona materni generis) in forza di un testamento o di successione ab intestato o legitima. Il figlio ne era proprietario, ma l’amministrazione spettava al pater familias, che tuttavia non poteva alienarli.
- Peculium paganum: nato con Giustiniano, era uno sviluppo ulteriore della capacità patrimoniale del filius. Tale peculium era costituito da beni provenienti da varie origini e principalmente dal pater, che li amministrava.
Da quale consuetudine deriva il riconoscimento della possibilità di detenere un peculium per i filii familias?
Dal fatto che in età repubblicana si diffuse la prassi di dare ai figli una piccola somma di denaro o piccola quantità di beni