7.1 Alcune considerazioni generali Flashcards
In quale istituzione si radicava la familia romana?
Nel matrimonio, rappresentando questo una situazione di fatto riconosciuta da un punto di vista sociale
Matrimonium contrahere
dicitura con la quale, piuttosto che fare riferimento ad un “contrarre” nell’ambito di un contratto, si faceva riferimento allo “stringere un legame”.
Se il matrimonium non era riconosciuto dall’ordinamento, da quali atti o fatti era riconosciuto?
Dall’affectio maritalis, ossia tutti quei comportamenti idonei a confermare la volontà di due persone di essere marito e moglie
Coniugium
Situazione matrimoniale, matrimonium iustum
Di quale presupposto imprescindibile necessitavano le parti per matrimonium contrahere?
Dovevano avere il ius conubii (o conubium), status giuridico personale che l’ordinamento richiedeva perche si potesse parlare di iustae nuptiae
Da quale momento era preceduto il matrimonio, soprattutto tra i membri del ceto più elevato della popolazione?
Dagli sponsalia, ossia dal fidanzamento, che deriva dalla risalente e arcaica forma contrattuale della sponsio.
In cosa consisteva il fidanzamento-sponsio in età arcaica?
Da esso discendeva il vincolo al successivo matrimonio, grazie all’assunzione di responsabilità personale di chi prometteva.
Era prevista una sanzione per il mancato rispetto del vincolo al successivo matrimonio, che poteva concretizzarsi nel pagamento di una somma di denaro.
In cosa consisteva il fidanzamento-sponsio in età repubblicana?
La promessa matrimoniale non si realizzava con la sponsio (e sanzione in caso di mancato rispetto) ma più semplicemente dallo scambio del consenso, senza obblighi giuridici per alcuna parte.
Come cambiò la disciplina del fidanzamento-sponsio con Costantino?
Si stabilì che la rottura del fidanzamento faceva sorgere, in capo alla parte non responsabile di tale rottura, il diritto alla restituzione dei doni di cui si fossero onorati i fidanzati.
Come cambiò la disciplina del fidanzamento-sponsio nel Dominato?
Sulla scia di influenze orientali, si diede particolare importanza all’impegno assunto.
Si stabilì il collegamento del fidanzamento alla dazione di una somma di denaro (arrha sponsalicia) alla fidanzata o a suo padre, con obbligo di restituzione soltanto qualora la rottura del fidanzamento o il rifiuto del matrimonio fossero da imputarsi a chi avesse ricevuto la dazione, prevedendo anche un multiplo (prima quadruplo, poi cambiato in doppio)
Come si chiamava la cerimonia religiosa che dava rilevanza al rapporto matrimoniale?
Confarreatio, da cui derivavano le nuptiae confarreatae e l’ingresso della donna nella familia del marito come alieni iuris, sotto la manus del pater familias.
Quando il rapporto coniugale era iustum? E quando era iniustum?
Era iustum quando l’uomo e la donna avessero avuto la volontà di costituire un rapporto coniugale e fossero stati in grado di generare figli essendo entrambi puberi, ma anche se avevano il conubium.
Era iniustum se fatto fra appartenenti del patriziato e appartenenti della plebe, almeno fino al c.d. plebiscito Canuleio (445 a.C.), con cui si ammise il conubium (quindi il matrimonium iustum) ma non la cerimonia sacra della confarreatio, comportando quindi l’impossibilità per la donna di entrare nella familia del marito.
Come si superò il limite per il quale la donna patrizia/plebea non potesse entrare nella familia del marito plebeo/patrizio, anche con matrimonium iustum, ma a causa della mancata possibilità di confarreatio?
Fu ammessa la vendita per scopo di matrimonio (coëmptio matrimonii causa), portando ai medesimie effetti delle nuptiae conferreatae
Com’era detto il passaggio della donna nella familia del marito?
Conventio in manum.
Fu talmente importante che si ammetterà la conventio in manum anche laddove la coëmptio matrimonii causa o la confarreatio mancassero di regolarità o mancassero interamente. Si diede al contrario rilievo all’usus, concretizzato dalla convivenza nell’abitazione comune protrattasi per un anno. Tale usus determinava l’automatico acquisto della manus da parte del marito/pater familias del marito.
Come cambiò la conventio in manum in età repubblicana?
Si consolidò l’idea per cui la donna non dovesse necessariamente essere trasferita nella familia del marito, separando cosi affectio maritalis da conventio in manum. (maggiori matrimoni sine manu rispetto a quelli cum manu)
Inoltre, già nel V sec. a.C., al fine di evitare il passaggio della donna nella familia del marito per il tramite dell’usus, fu stabilito con chiarezza l’allontanamento della donna dalla casa maritale per tre notti (trinoctium o trinoctis usurpatio).