6.3A Le persone fisiche: la loro origine e la loro fine Flashcards
Quali eventi designavano l’inizio e la fine di una persona fisica?
La nascita e la morte
Come fu stabilito precisamente il momento dell’inizio della persona fisica?
Nel III secolo d.C., fu acclarato che non si potesse parlare di uomo prima del parto: fino a quel momento era parte della donna e delle sue viscere.
Quando si fingeva che il conceptus fosse già nato?
Il concepito si riteneva già nato quando tale finzione si rivelava a lui favorevole.
(Conceptus pro iam nato habetur)
Come si reputavano giuridicamente coloro che nascevano morti?
Si consideravano non-concepiti. Ciò si pone in linea con l’idea che l’esistenza della vita andasse accertata con riferimento alla nascita.
Come si giudicava “vivo” un neonato?
Tema molto dibattuto. I Romani concentrarono molto il dibattito sulla vitalità. Alcuni ritenevano che bastasse l’emissione di un grido (emettere vocem), altri credevano che fosse necessario manifestare la vita in qualsiasi altro modo (movimento corporeo, respiro ecc.).
[Quest’ultimo criterio, il piu largo, fu accolto in epoca giustinianea]
La vitalità del neonato
La riflessione sul concetto di vitalità vedrà questa essere definita l’attitudine del neonato a vivere al di fuori del ventre materno, ossia avendo una struttura organica idonea ad assicurargli la sopravvivenza.
-> Presunta dopo i 7 mesi
-> Negata prima dei 7 mesi
Come venivano definiti giuridicamente i neonati che avessero caratteristiche anormali rispetto a quelle generali proprie del genere umano?
Non si reputavano nati. Ogni qual volta che si verificasse una nascita del genere, si diceva che era nato un essere mostruoso o un prodigio (monstrum aliquid aut prodigiosum).
Ciò non valeva per chi nasceva con duplicità di membra.
Come si “provava” la nascita?
Con gli incentivi di natalità posti da Ottaviano-Augusto, si rese necessario diffondere la prassi dell’iscrizione.
Come si “provava” la morte?
L’onere della prova era a carico di chi usasse tale morte come fondamento di un qualche proprio diritto (es. successione mortis causa).
Non esisteva l’assenza, ossia la morte conseguente al prolungarsi nel tempo della mancanza di notizie di una persona.
Come si configurava giuridicamente la morte di una pluralità di persone, potenzialmente successori l’uno all’altro?
In Roma, per lungo tempo si utilizzò il criterio della morte simultanea. Con Giustiniano, invece, prevarrà il criterio dell’ipotetica maggior/minor resistenza fisica, presumondosi la morte di qualcuno rispetto a un altro in base ad altri criteri, ad esempio l’età.