10.11 L'accettazione dell'eredità Flashcards
Quali tipologie di eredi potevano accettare l’eredità?
Solo gli heredes extranei o voluntarii, essendo che gli altri eredi proseguivano automaticamente nel patrimonio ereditario
Come si configurava l’atto di accettazione?
Come atto in forza del quale la persona cui fosse destinata l’eredità (per testamento o successio ab intestato o legitima) manifestava la propria volontà di assumere la condizione di erede.
Doveva essere puro, senza condizioni o termini.
Doveva essere volontario e libero.
Quali erano i tre modi di manifestare la propria volontà di assumere la condizione di erede?
- Cretio
[Atto che consisteva nella presa di possesso dei beni ereditari, dichiarando formalmente di compiere tale apprensione come erede. Verosimilmente, la cretio era inserita come clausola nel testamento.] - Pro herede gestio
[Concreto comportamento dell’erede come tale, deducendosene l’accettazione tacita dell’eredità] - Aditio nuda voluntate
[Accettazione tramite semplice atto di volontà consistente in una dichiarazione formale ed espressa]
Qual’era il presupposto dell’accettazione dell’eredità?
La hereditas delatio in proprio favore
Quale prerequisito doveva avere chi accettava l’hereditas?
Avere la capacità giuridica di compiere l’atto e avere consapevolezza di quanto si stesse facendo
In presenza di quali vizi non si ammetteva accettazione dell’eredità?
In presenza di accettazione dell’eredità viziata da errore o violenza
Potevano un infans o un furiosus accettare l’eredità?
In origine, ciò era precluso, persino con il supporto di curator o tutor. Nel Dominato, tale impostazione si attenuerà
Poteva il minore di venticinque anni accettare l’eredità?
Solo dietro consenso del curator
Principio: semel heres semper heres
Una volta divenuti erede, lo si è per sempre.
Dimostra l’irrevocabilità dell’atto di accettazione
Dopo quanto tempo poteva accettarsi l’eredità?
Sul piano dello ius civile, non c’era alcun limite. Pertanto, si ovviò iure honorario a eventuali problemi dati dall’attesa eccessivamente lunga. Furono introdotti quindi due rimedi:
1) Imposizione del termine per gli eredi da parte del magistrato agli eredi su richiesta dei creditori o di colui che fosse chiamato all’eredità. Trascorso il spatium deliberandi (termine), si deduceva sopraggiunta la rinuncia all’eredità
2) I creditore del defunto potevano sollecitare una interrogatio in iure, corrispondente alla domanda (interrogatio) posta innanzi al magistrato a chi potesse accettare l’eredità in merito alla sua volontà o meno di farlo.
Quali effetti produceva l’accettazione dell’hereditas?
- Confusione del patrimonio ereditario con quello dell’erede, con annessa estinzione dei rapporti giuridici tra de cuius ed erede
- Responsabilità ultra vires hereditatis, ossia oltre l’eventuale attivo patrimoniale dell’eredità, dovendo l’erede coprire la differenza passiva con il suo patrimonio originario
Che tutele potevano ottenere i creditori del defunto che temessero di vedere ridotta la loro aspettativa creditoria a seguito della confusio?
Potevano chiedere intervento protettivo del magistrato per ottenere un edictum detto:
de suspecto herede
Inoltre, il magistrato poteva chiedere all’erede di prestare garanzia (satisdatio suspecti heredis) di adempiere ai creditori del defunto. Se rifiutatosi, il magistrato poteva costringerlo minacciando la missio in possessionem dei creditori nei suoi beni e anche la bonorum venditio in caso di non-collaborazione.
I creditori potevano anche chiedere la separatio bonorum, ma tale strumento era subordinato all’esistenza di un procedimento esecutivo prima dell’apertura della successio.
Che tutela poteva ottenere l’erede quando l’accettazione procurasse un sicuro danno alla propria posizione economica (hereditas damnosa)?
Per contrastare la responsabilità ultra vires hereditatis, poteva chiedere la concessione della restitutio in integrum
Che cosa poteva fare l’erede, prima dell’accettazione, per evitare di incorrere nella responsabilità ultra vires hereditatis?
Poteva richiedere il beneficium separatinis, ossia il beneficio della separazione dei beni del de cuius dai propri.
Poteva essergli concesso anche il beneficium abstinendi, la cui operatività si traduceva nel concedere a figli e discendenti di non compiere alcuna attività riguardo al patrimonio ereditario, per tenerli lontani, trasferendo tale patrimonio direttamente ai creditori, evitando la bonorum venditio e l’annessa nota di infamia.
In età giustinianea, infine, si concesse il beneficium inventarii, fondato sulla facoltà per tutte le tipologie di eredi di procedere all’accettazione dell’eredità assumendo l’obbligo di rispondere dei debiti del de cuius solo nei limiti delle attività ereditarie. Tale procedura si aveva attraverso il tabularius (inventario) di fronte ai testimoni e con l’assistenza di un notaio ENTRO 30 GIORNI dalla avvenuta conoscenza della delatio. La procedura doveva concludersi entro 60 GIORNI (beni in luogo vicino) o entro 1 ANNO (beni in luogo lontano)