8.2.14.1 L'usufrutto Flashcards
Cos’era l’usufrutto?
Un’autonoma forma di diritto reale di godimento su cosa altrui (ius in re aliena)
Secondo la definizione del giurista Paolo:
[L’usufrutto può definirsi come il diritto di usare e godere di cosa altrui, percependone i frutti e acquistandone la relativa proprietà al momento della loro materiale apprensione, senza intaccare la substantia della res usufruita]
Quale obbligo/divieto fondamentale doveva seguire l’usufruttuario?
Egli non doveva in alcun caso modificarne l’essenza, essendo anzi obbligato a mantenere la res nel suo stato originario
Egli era inoltre obbligato a rispettarne la destinazione economico-sociale, non potendo pertanto porre in atto interventi modificativi sotto il punto di vista giuridico (es. costituzione servitu prediale)
Da quale circostanza sociale nasce presumibilmente l’usufrutto?
Contemperamento di esigenze patrimoniali e di natura alimentare nei matrimoni sine manu.
In tali matrimoni, non avendosi l’ingresso della donna nella familia del marito, vi era il giustificato motivo di temere che la morte del pater-marito potesse avere l’effetto di far cadere la moglie in uno stato di indigenza.
Poteva quindi risolversi la situazione istituendo la donna erede testamentaria.
Tuttavia, per evitare che l’intero patrimonio passasse alla famiglia originaria della moglie, alla morte di questa (essendo sine manu), la soluzione fu quella di disporre in favore della moglie con un legato l’usufrutto di determinati beni, affinché ne potesse godere a vita.
Su quali res non poteva costituirsi usufrutto?
Non poteva costituirsi usufrutto sulle res consumabili, posto che l’utilizzazione spettante all’usufruttuario avrebbe compromesso inevitabilmente l’integrità originaria.
In che posizione di possesso si trovava l’usufruttuario?
Possessio alieno nomine o pro alieno o detentio
In che posizione giuridica si andava a trovare il proprietario della res in usufrutto?
Compressione del diritto tale da perdere tutte le facoltà connesse all’utilizzo della res e al godimento dei suoi frutti, trovandosi nella posizione di nudus dominus
Temporalità dell’usufrutto
Proprio a causa dell’ampia compressione messa in atto dall’usufrutto a svantaggio del proprietario, fu necessario indirizzarne la configurazione come “diritto temporaneo”.
Perciò, l’usufrutto si estingueva:
- tempo concordato tra le parti, oppure
- morte dell’usufruttuario, oppure
- capitis deminutio dell’usufruttuario
Inoltre, tale diritto non era trasmissibile
Cosa si intendeva con il termine “frutto” in Roma?
Individuati casisticamente:
- Lo erano i nati dal bestiame, che andavano nella disponibilità dell’usufruttuario
- Non lo erano i nati dalle schiave, che andavano al nudo proprietario
Di chi erano gli acquisti dello schiavo dato in usufrutto?
Se gli acquisti dello schiavo:
- derivavano dall’attività dello schiavo o dall’utilizzazione del patrimonio dell’usufruttuario
-> DELL’USUFRUTTUARIO
- erano acquistati ad altro titolo
-> DEL NUDO PROPRIETARIO
Divisibilità dell’usufrutto
Al contrario della servitù prediale, l’usufrutto fu considerato divisibile e se ne ammise il godimento per quote
Cos’era la cautio fructuaria
Una stipulatio con cui l’usufruttuario, prima di godere della res, si impegnava verso e a garanzia del nudo proprietario a restituirgli la cosa oggetto dell’usufrutto, con l’estinzione del diritto, nonché a utilizzare un criterio di correttezza generale proprio del bonus vir.
Era assistita da garanti, e per questo era detta satisdatio
In che modo si tutelava il diritto di usufructus?
Con la reivindicatio tipica della proprietà e dei diritti reali di godimento, che in questo caso era chiamata:
- vindicatio ususfructus
- actio confessoria, in antitesi all’actio negatoria esperibile da chi volesse negare l’esistenza dell’usufrutto
- interdictum prohibitorium, tutela speciale non essendo il possesso possibile per uno ius, ma solo per una res corporale
Come si costituiva l’usufrutto?
Non essendo res mancipi, non era possibile usare la mancipatio. Inoltre, nelle fonti non si trova traccia di costituzione per usucapione. Come per le servitu, essendo un diritto, non si poteva avere traditio.
- Atto mortis causa - legatum per vindicationem
- In iure cessio
- Adiudicatio
- Pactum et stipulatio qualora non fosse una proprietà rilevante sotto lo ius civile
- Deductio da mancipatio o in iure cessio
[Ossia, il mancipio accipiens o il cessionario della in iure cessio dichiaravano d’accordo con l’alienante di lasciare a quest’ultimo l’usufrutto della proprietà]
Come si estingueva l’usufrutto?
- Rinuncia
- Consolidatio (corrispondente alla confusio delle servitu)
- Non usus per 1 anno (res mobili) o 2 anni (res immobili)
- Longi temporis praescriptio decennale inter praesentes e ventennale inter absentes
- Perimento della res ad oggetto o a seguito di una sua trasformazione (mutatio rei) nella destinazione economica originaria