8.3.12 Gli atti con effetti illeciti Flashcards

1
Q

Quando si aveva atto con effetti illeciti?

A

Nell’eventualità in cui un atto fosse da considerarsi illecito a fronte:
- della sua violazione di un divieto di legge
- di una qualche norma ritenuta inderogabile
- di regole di buon costume (contra bonos mores)

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2
Q

Su quale piano poteva farsi valere l’illeicità dell’atto?

A

Solo sul piano dello ius honorarium perché tale illiceità, iure civili, non poteva interferire con il suo perfezionamento solenne e rigido.

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3
Q

Cosa accadeva se l’illiceità fosse ascrivibile a entrambe le parti?

A

Soluzione era nel brocardo degli interpreti medievali:
“Nel caso di esistenza di un intento turpe in entrambe le parti è migliore la posizione di chi abbia il possesso”

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4
Q

Come si configurava l’atto inviolazione di legge?

A

Le sorti dell’atto dipendevano dalla natura della legge violata:
- leges perfectae (leggi che toglievano validità ed efficacia all’atto)
- leges minus quam perfectae (leggi che infliggevano sanzione ma non toglievano validità ed efficacia all’atto)
- leges imperfectae (leggi che non sanzionavano e non toglievano validità ed efficacia all’atto)

Tuttavia, per gli ultimi due casi fu ammessa la possibilità di rendere inoperativi gli atti, iure honorario

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5
Q

Caso di fraus legi

A

Secondo il giurista Paolo, si aveva atto in frode di legge quando questo , pur rispettando il disposto della legge, non avesse impedito a raggirarla per ottenere un risultato contrario alle finalità perseguite dal provvedimento normativo.

Tale risultato verrà inasprito nel Dominato con la contrapposizione tra verba legis e voluntas legis.

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