8.3.12 Gli atti con effetti illeciti Flashcards
Quando si aveva atto con effetti illeciti?
Nell’eventualità in cui un atto fosse da considerarsi illecito a fronte:
- della sua violazione di un divieto di legge
- di una qualche norma ritenuta inderogabile
- di regole di buon costume (contra bonos mores)
Su quale piano poteva farsi valere l’illeicità dell’atto?
Solo sul piano dello ius honorarium perché tale illiceità, iure civili, non poteva interferire con il suo perfezionamento solenne e rigido.
Cosa accadeva se l’illiceità fosse ascrivibile a entrambe le parti?
Soluzione era nel brocardo degli interpreti medievali:
“Nel caso di esistenza di un intento turpe in entrambe le parti è migliore la posizione di chi abbia il possesso”
Come si configurava l’atto inviolazione di legge?
Le sorti dell’atto dipendevano dalla natura della legge violata:
- leges perfectae (leggi che toglievano validità ed efficacia all’atto)
- leges minus quam perfectae (leggi che infliggevano sanzione ma non toglievano validità ed efficacia all’atto)
- leges imperfectae (leggi che non sanzionavano e non toglievano validità ed efficacia all’atto)
Tuttavia, per gli ultimi due casi fu ammessa la possibilità di rendere inoperativi gli atti, iure honorario
Caso di fraus legi
Secondo il giurista Paolo, si aveva atto in frode di legge quando questo , pur rispettando il disposto della legge, non avesse impedito a raggirarla per ottenere un risultato contrario alle finalità perseguite dal provvedimento normativo.
Tale risultato verrà inasprito nel Dominato con la contrapposizione tra verba legis e voluntas legis.