8.2.15.1 La fiducia (cum creditore) Flashcards
Quale forma di garanzia reale diversa dal pegno e dall’ipoteca rileva nel diritto romano?
La fiducia, da cui discende il trasferimento della proprietà di una res da un fiduciante a un fiduciario, con un accordo detto pactum fiduciae che stabiliva il recupero della res al fiduciante una volta realizzato il fine.
Aveva le sembianze di un negozio-contratto bilaterale da cui sorgevano obbligazioni sanzionate da azioni in personam. Tuttavia, essendo fondamentale la funzione di garanzia, si ritiene fondamentale parlarne in materia di diritti reali di garanzia.
Come era tutelato l’obbligo di ritrasferimento al fiduciante?
Attraverso una actio in personam detta actio fiduciae, che oltre a ottenere la restituzione della res e a contrastare in generale tutti i comportamenti scorretti del creditore fiduciario, era infamante
Cosa poteva fare il debitore fiduciante in caso il creditore fiduciario avesse venduto la res oggetto di fiducia?
Quando il creditore avesse venduto la res a fronte del mancato adempimento, il debitore poteva esperire l’actio fiduciae per ottenere la quota eccedente del ricavato della vendita rispetto al valore del debito.
Quale tutela aveva il fiduciario, contro il fiduciante?
- Exceptio doli, e la connessa retentio della res ottenuta a titolo fiduciario al fine di ottenere il ristoro delle spese necessarie per conservarla e per i danni da essa eventualmente provocati.
- Actio fiduciae contraria
Per il tramite di quali strumenti giuridici si aveva il trasferimento della res oggetto di fiducia?
Mancipatio o in iure cessio
Non la traditio.
Quali forme poteva assumere la fiducia?
Cum creditore, avendo funzione di garanzia e prevedendo la restituzione della res solo dopo l’estinzione del debito garantito.
Cum amico, avendo la funzione di consentire a una determinata res di essere più sicura per il fatto di trovarsi presso un amicus, nonché prevedendone la restituzione solo quando le ragioni e gli scopi per il quale tale fiducia fosse stata attivata fossero soddisfatti
L’usureceptio nella fiducia
Poteva accadere che, nell’ambito della fiducia, il debitore (o creditore) trasferisse la res mantenendone il possesso. In questo modo, poteva riacquistarne la proprietà con una forma di usucapio detta usureceptio (1 anno per beni immobili + senza iusta causa)