P2T6C29 I gruppi di società Flashcards
Cos’è il fenomeno di gruppo?
Con la nozione di gruppo, non si indica il mero collegamento fra una pluralità di società giuridicamente autonome, ma rappresenta uno specifico modello di struttura organizzativa, che si sovrappone alle singole società e crea un proprio centro decisionale, condizionandole tutte e facendone strumento per la realizzazione di un interesse unitario.
Nel gruppo viene meno la normale corrispondenza tra impresa economica e organizzazione giuridica, dal momento che l’attività di impresa è svolta da una pluralità di organizzazioni giuridiche autonome (impresa plurima dal pov giuridico) e al contempo è una nella sua fonte finanziaria, mente direttiva (impresa una dal pov economico)
Gruppo e Impresa multidivisionale
Il gruppo, che vede l’attività di impresa essere svolta da una pluralità di organizzazioni giuridiche autonome, si contrappone perfettamente all’impresa multidivisionale, dove vi è al contrario un’organizzazione giuridica che esercita attività economiche tra loro diverse.
Gruppo e Autonomia privata
Il fenomeno del gruppo presuppone in ogni caso una decisione organizzativa, che è frutto di una scelta di autonomia privata in grado di incidere sulla posizione patrimoniale e organizzativa dei soci in termini molto incisivi
A causa di tale incisività, la legge riconosce a costoro il diritto di recesso:
- all’atto della sottoposizione della società all’altrui di direzione e coordinamento
- all’atto di cessazione dell’esercizio della propria attività di direzione e coordinamento
(2497 quater)
Inoltre, la legge prevede che l’attività di direzione e controllo debba essere esercitata sulla base di un contratto con le società a essa soggette o di clausole dei loro statuti.
Che tipo di società riguarda il gruppo?
A differenza di alcuni ordinamenti, dove viene ristretta la possibilità del gruppo solo alle SPA, il gruppo non è necessariamente legato alle imprese costituite in SPA (anche se nella prassi sono si realizza soprattutto con queste)
Responsabilità per i danni derivanti dall’esercizio scorretto dell’attività di direzione e coordinamento di società.
ART. 2497
COMMA 1
Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.
Non vi è responsabilità (che non opera comunque nei confronti della persona fisica) quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento (in presenza, cioè, di vantaggi compensativi) ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette.
[A dover essere risarcito non è dunque il danno derivante dalla singola operazione, ma quello che discende dall’esercizio della complessiva attività di direzione e coordinamento unitariamente considerata]
COMMA 2
Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio.
[In aggiunta alla responsabilità dell’ente/società che eserciti attività di direzione e coordinamento, si aggiunge quella solidale, non soltanto di chi abbia comunque preso parte all’operato illegittimo, ma anche di chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio (nel limite del vantaggio conseguito)]
[La fonte del danno in questo caso è l’attività in sé, e ciò comporta che si valuti il danno risarcibile in relazione ai risultati complessivi dell’attività, e non dell’atto singolarmente (come accade invece nella normale disciplina del conflitto di interessi)]
COMMA 3
Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento.
[L’azione di responsabilità è fatta valere direttamente dai soci e dai creditori della società oggetto di altrui direzione e coordinamento nei confronti della società che opera tale attività. Il risarcimento del danno viene a farsi in favore dei “soci esterni”, per cui l’investimento non si inserisce nella dinamica del gruppo, ma è autonomo e riferito alla società controllata, e in favore dei creditori sociali di tale società controllata. Qualora fosse la società controllata ad essere risarcita, si avrebbe un risarcimento da parte della controllante, che andrebbe pro quota a risarcire se stessa, in forza delle partecipazioni di questa nella controllata. Si ammette quindi la regola per cui … comma 3]
Responsabilità per le obbligazioni delle singole società
È esclusa ogni possibilità di considerare la società capogruppo responsabile per le obbligazioni sociali assunte dalle singole società nell’esercizio della loro attività di impresa: dei debiti della società controllata continua a rispondere esclusivamente quest’ultima.
Quali tutele vengono accordate ai soci e ai creditori sociali della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento?
Oltre alla responsabilità per i danni derivanti dall’esercizio scorretto dell’attività di direzione e coordinamento di società (2497), si prevedono tutele anche in favore dei soci e dei creditori sociali soggetti ad altrui dir. e coord., in particolare:
A) Per i soci della società soggetta, la legge legittima il diritto di recesso (2497 quater) in relazione a vicende della società che esercita attività di dir. e coord.. Ciò accade:
a) quando la società o l’ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l’esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni economiche e patrimoniali della società soggetta;
b) all’inizio ed alla cessazione dell’attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una società quotata e venga promossa un’OFA, e ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento.
c) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna al risarcimento di chi esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’articolo 2497; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l’intera partecipazione del socio (no recesso parziale)
B) Per i creditori sociali, si applica l’art. 2497 quinquies, che estende la disciplina in materia di finanziamenti ai soci a favore della SRL (2467), ai finanziamenti effettuati a favore della società da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti
[Ne deriva che, qualora tali finanziamenti siano stati accordati in un momento in cui risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento della controllata rispetto al patrimonio netto, ovvero tale società versi in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, il loro rimborso è postergato alla soddisfazione degli altri creditori sociali]
C) La legge, non limitandosi a prendere in considerazione la posizione di soci e creditori della società controllata, ma perseguendo più ampie finalità di informazione, prevede specifici adempimenti pubblicitari (2497 bis), volti a segnalare all’intero mercato il fatto stesso di essere soggetti ad attività di dir. e coord. (= appartenenza a un gruppo).
- È necessario indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo.
- È richiesta un’integrazione del contenuto delle scritture contabili della società soggetta all’attività di dir. e coord. che, nella nota integrativa, deve esporre un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio approvato dalla società o dell’ente che esercita l’attività in questione.
D) Infine, la legge riserva una specifica rilevanza all’esigenza di trasparenza, richiedendo a tal fine la particolare motivazione analitica delle decisioni della società soggetta che risultano influenzate dall’attività di dir. e coord., cosi come la puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi che hanno inciso su di esse, delle quali inoltre la relazione sulla gestione deve dare adeguatamente conto (2497 ter)
Perché l’istituzione di un gruppo tra società cooperative è un’operazione complessa?
Perché la particolare struttura organizzativa delle società cooperative, un socio-un voto qualunque sia l’entità della partecipazione posseduta (2538) rende particolarmente complessa l’instaurazione di rapporti di controllo interno (fondato sulla partecipazione sociale) tra le diverse società e, conseguentemente, la creazione di un gruppo di società gerarchicamente ordinato, che normalmente presuppone tali rapporti.
Nonostante la complessità che si pone in ordine alla costituzione di un gruppo nelle società cooperative, anche in relazione a queste si pone l’esigenza di direzione e coordinamento, e questa viene ad essere soddisfatta su base pattizia, cioè attraverso un contratto (vd. gruppo cooperativo paritetico)
Cos’è il gruppo cooperativo paritetico?
Nonostante la complessità che si pone in ordine alla costituzione di un gruppo nelle società cooperative, anche in relazione a queste si pone l’esigenza di direzione e coordinamento, e questa viene ad essere soddisfatta su base pattizia, cioè attraverso un contratto.
Per tale ragione infatti, è stata introdotta la disciplina del gruppo cooperativo paritetico (2545 septies), che trae origine da un contratto diretto a regolare la direzione e il coordinamento delle imprese svolte da società cooperative, anche appartenenti a categorie diverse e aperto alla partecipazione di enti pubblici e privati.
L’accordo di partecipazione al gruppo si deposita presso l’albo delle società cooperative e individua la cooperativa (o le cooperative) cui spetta la direzione del gruppo e i poteri che tale posizione comporta, e regolare la partecipazione delle diverse cooperative ai vantaggi derivanti dall’attività comune.
Il rapporto di controllo, essendo in funzione del contratto, e quindi attuato su base volontaria, sussiste solo in quanto, e fino a quando, si partecipi al contratto. Viene cosi disciplinato che il contratto non solo deve indicare i criteri e le condizioni di adesione e recesso, ma la legge riconosce il diritto di recesso qualora la partecipazione al gruppo comporti il peggioramento, anziché il miglioramento, delle condizioni di scambio per i propri soci.
Fenomeno di gruppo e rappresentazione contabile
Il fenomeno di gruppo complica anche le tecniche di rappresentazione contabile. Infatti, il gruppo implica unitarietà dell’impresa economica e pluralità delle società con cui è organizzata, e ciò importa una duplicazione di valori in quanto uno stesso bene viene ad essere valutato in due patrimoni (prima nella sua effettività, e poi attraverso la partecipazione sociale), che non si concilia con la necessità di rappresentare complessivamente la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato nella sua unità.
A ciò provvede il c.d. bilancio consolidato di gruppo, che al pari del bilancio d’esercizio si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa.
[d.lg. 127/1991]
Il bilancio consolidato svolge esclusivamente una funzione informativa, non anche quindi quella (propria del b. d’esercizio) di accertare i risultati dell’attività al fine dei conseguenti provvedimenti dei soci. Perciò il bilancio consolidato è soggetto a revisione legale, ma non ad approvazione dell’assemblea, ma nel sistema dualistico deve essere approvato dal Cons. di sorv.
OGGETTO DEL BILANCIO CONSOLIDATO
L’area di consolidamento, ossia quella che individua i soggetti che sono tenuti alla redazione del bilancio consolidato e le imprese controllate la cui situazione patrimoniale deve essere in esso inclusa.
Per il primo aspetto, la legge fa riferimento alle SdC, agli enti pubblici economici, alle mutue assicuratrici e alle cooperative che le controllano; per il secondo aspetto, sono considerate le società controllate tramite il possesso di partecipazioni, o in conseguenza della stipulazione di un contratto di dominio, o nelle quali il controllo della maggioranza dei voti risulti da accordi con altri soci.
Restano escluse le imprese gestite in forma individuale o di società di persone, come pure i gruppi di dimensioni non significative. La legge permette anche di escludere dal consolidamento le imprese la cui inclusione sarebbe irrilevante ai fini della realizzazione del b. cons., in quanto operanti un attività eterogenea.
CRITERI DI CONSOLIDAMENTO
Per quel che riguarda i criteri di consolidamento, la legge dispone l’inclusione degli elementi dell’attivo e del passivo relativi alle imprese incluse nel consolidamento, prevede l’eliminazione da esso sia delle partecipazioni in tali imprese sia dei risultati economici delle operazioni fatte tra le stesse
Che obbligo sorge in capo alla società controllata in relazione al bilancio consolidato?
L’obbligo di trasmettere tempestivamente all’impresa controllante le informazioni richieste per la redazione del bilancio consolidato