P1C7 §1 Premesse Flashcards
Quale limite c’è alla libertà di utilizzazione delle conoscenze e esperienze già acquisite dalla collettività?
La presenza di talune posizioni di esclusività che l’ordinamento assicura a coloro che per primi hanno contribuito, attraverso la loro attività creativa nei diversi campi, a incrementare le conoscenze e le esperienze destinate a diventare patrimonio comune di tutti (che hanno prodotto una creazione intellettuale)
Cosa sono i diritti di privativa?
Sono i diritti di utilizzazione esclusiva delle creazioni intellettuali. In particolare, il nostro ordinamento tutela e disciplina l’uso delle creazioni intellettuali attraverso il riconoscimento del diritto di autore e la disciplina dei brevetti di invenzione industriale.
Quali sono le principali posizioni di esclusività rispetto alle libertà di utilizzazione delle conoscenze e esperienze già acquisite dalla collettività?
Invenzioni industriali:
- Brevetti per invenzioni industriali
- Modelli di utilità
- Disegni e modelli
Diritti di autore
Art. 2577 cc
L’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo, nei limiti e per gli effetti fissati dalla legge.
L’autore, anche dopo la cessione dei diritti previsti dal comma precedente, può rivendicare la paternità dell’opera e può opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o altra modificazione dell’opera stessa, che possa essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
[È interessante notare che nei titoli sui beni e sulla proprietà del terzo libro non si fa accenno alla proprietà di beni immateriali, mentre si tratta di diritti su opere di ingegno nel quinto libro “Del lavoro”]
Art. 2578 cc
All’autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.
Art. 2584 cc
Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge.
Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce.
Differenza tra diritto di proprietà e diritto d’autore/invenzione industriale
- Mentre il contenuto del diritto di proprietà (art. 832) è di godimento e disposizione in modo pieno ed esclusivo, l’esclusività del diritto d’autore/invenzione industriale si limita allo sfruttamento e all’utilizzazione economica.
- In un caso si ha dominio della cosa oggetto del diritto, nell’altro si ha la paternità.
- Nel caso del diritto di proprietà, l’ordinamento riconosce una signoria già di fatto esistente sulla cosa oggetto del diritto, ovvero riconosce una posizione di esclusività esistente. Nel caso del diritto sulla creazione intellettuale, l’ordinamento crea artificialmente una posizione di esclusività, limitando l’attività altrui
- Il diritto d’autore e di invenzione industriale riprende più la forma del monopolio che quella della proprietà
Legge 633/1941
Legge sul diritto d’autore (l.aut.)
[La disciplina del diritto d’autore è separata da quella della proprietà industriale (codice della proprietà industriale, c.p.i.)]
Come si determina “l’idea creativa” sul piano giuridico?
L’idea creativa si matura nella mente ed è frutto della fantasia, ma si definisce e si estrinseca (estrinsecazione è fondamentale) attraverso una cosa materiale o un’energia (uno scritto, un disegno, un suono), obiettivizzando l’idea e facendola diventare un’entità autonoma rispetto alla persona dell’autore.
Perché è fondamentale l’estrinsecazione dell’idea creativa sul piano giuridico?
Perché, quando è estrinsecata, l’idea si obiettivizza e autonomizza dall’autore, diventando suscettibile di godimento da parte di coloro verso cui è estrinsecata
(es. concetti della lezione, si estrinsecano nella formulazione di parole, e diventano di comune godimento agli ascoltatori)
Perché si tutelano i mezzi di riproducibilità dell’idea e non l’idea stessa?
Perché l’idea, in sé, è suscettibile di essere oggetto di godimento contemporaneo da parte di una generalità di soggetti. Quando l’idea però si estrinseca attraverso una cosa materiale o un’energia, il contemporaneo godimento è condizionato dall’esclusività del godimento delle cose materiali o dell’energia attraverso le quali essa si estrinseca.
Pertanto, la tutela giuridica non interviene sull’idea, ma sulla riproducibilità dei mezzi di estrinsecazione, attribuendo a chi ha avuto l’idea l’esclusività della riproduzione dei mezzi di estrinsecazione, e inibendo agli altri la riproduzione dell’idea.
Quali sono le esigenze che vanno contemperate nell’ambito delle creazioni intellettuali?
1) Esigenza sociale di rendere comuni a tutti le idee e le creazioni intellettuali in modo che tutti possano beneficiare dei progressi che esse realizzano
2) Esigenza individuale di un riconoscimento tangibile all’autore o all’inventore, senza il quale la stessa attività creatrice rischierebbe di arrestarsi
In base al campo di applicazione, una esigenza può prevalere sull’altra.
Quali sono i presupposti e i limiti posti dall’ordinamento giuridico sulla posizione di esclusività della creazione intellettuale?
Essendo creazione dell’ordinamento, la posizione di esclusività trova dei limiti e dei presupposti in esso in ordine alla durata e al contenuto:
A) Tutela giuridica non è generale, non riguarda:
- creazioni intellettuali non riproducibili
- riproduzione è insita nella creazione intellettuale
- creazioni intellettuali riproducibili ma impossibili da sottrarre alla disponibilità di tutti
B) Tutela giuridica non è illimitata nel tempo, periodo di tutela è:
- più ristretto per le invenzioni industriali
- più ampio per le opere di ingegno di carattere creativo
In generale, sussiste sempre un limite temporale
C) Tutela giuridica non è assoluta, può essere:
- subordinata al rilascio di un brevetto
- degradata a un diritto di compenso
- accordata a persone diverse dall’autore
- collegata all’adempimento di determinati oneri