P2T2C13 §2 Lo scioglimento della società Flashcards
Cause di scioglimento della società
[Art. 2272]
La società si scioglie:
1) per il decorso del termine;
2) per il conseguimento dell’oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
3) per la volontà di tutti i soci;
4) quando viene a mancare la pluralità dei soci, se nel termine di sei mesi questa non è ricostituita;
5) per le altre cause previste dal contratto sociale;
5-bis) per l’apertura della procedura di liquidazione controllata
A TALE ENUMERAZIONE VANNO AGGIUNTE ALTRE CAUSE:
- Venir meno in conseguenza del recesso, dell’esclusione o della morte del socio, di una partecipazione essenziale (art. 1459)
- Per SAS e SNC: la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale e il provvedimento dell’autorità governativa ce dispone la liquidazione coatta amministrativa (art. 2308)
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per le società in accomandita: il venir meno di tutti i soci accomandanti o di tutti i soci accomandatari, sempreché nel termine di sei mesi non sia sostituito il socio che è venuto meno.
[2323: In caso di soli soci accomandanti, per i sei mesi concessi alla sostituzione si nomina un amministratore provvisorio]
Come operano le cause di scioglimento della società?
In modo identico e automatico, non si fa distinzione se non per il loro accertamento e la loro operatività.
In merito all’accertamento, in alcuni casi può essere immediato (es. decorso del tempo), in altri invece può richiedere l’apprezzamento soggettivo di determinate situazioni, essendo meno semplice e potenzialmente dando adito a contestazioni giudiziarie.
Circa l’operatività, il principio generale è che la causa di scioglimento è immediatamente operativa quando viene accertata, anche se in taluni casi si ha operatività sotto determinati condizioni e decorso un determinato termine. [Es. 6 mesi per la ricostituzione dei soci, in caso di venir meno della pluralità di soci]
Quali rapporti influenza lo scioglimento della società?
Il venir meno del contratto di società ha effetti ex nunc, rispetto all’esercizio futuro dell’attività economica oggetto della società, e non ex tunc.
Pertanto, tale scioglimento non elimina i rapporti che siano sorti nell’esercizio di tale attività anteriormente allo scioglimento.
Infatti, l’organizzazione sociale non viene meno, avviene esclusivamente la modificazione del suo scopo: da attività lucrativa a liquidazione, ossia definizione dei rapporti già posti in essere.
Il gruppo sociale si disintegra non come effetto dello scioglimento del contratto, ma come effetto della ripartizione tra i soci del patrimonio della società (ripartizione che può avvenire quando si siano definiti i rapporti tra società e terzi) - art. 2280
Nell’arco della vita della società, dove è posta la fase della liquidazione?
La fase della vita sociale della liquidazione è posta dopo lo scioglimento del contratto, ma prima della ripartizione del patrimonio sociale.
Attraverso la liquidazione si provvede alla definizione dei rapporti con i terzi
Quali sono i cambiamenti prodotti dallo scioglimento del contratto?
Tramite lo scioglimento del contratto si determina il passaggio da fase attiva (della società) a fase di liquidazione:
A) In capo ai SOCI sorge il diritto a ottenere la quota di liquidazione
B) Rispetto ai CREDITORI PARTICOLARI, viene meno la possibilità di chiedere la liquidazione della quota del socio debitore, dovendo aspettare l’esaurimento della liquidazione per far valere i propri diritti
C) Il potere degli AMMINISTRATORI si riduce al compimento degli atti necessari alla conservazione del patrimonio sociale
Come si determina la quota di liquidazione spettante al socio?
La legge considera due elementi per la determinazione della quota di liquidazione:
1. Valore del conferimento del socio
(dapprima si ha rimborso del conferimento)
2. Parte dei guadagni che spetta al socio
(in un secondo momento si addiviene alla ripartizione dei guadagni)
Come si calcola il valore del conferimento quando questo sia in natura?
Qualora il conferimento sia in natura, nella determinazione della quota di liquidazione si stabilisce il suo valore in relazione al momento in cui tale conferimento fu eseguito.
Come si determina la quota di liquidazione spettante al socio, in caso di gestione sociale conclusasi in perdita?
La legge non si occupa di tale ipotesi.
La determinazione della quota del singolo si fa sul VALORE DEI CONFERIMENTI (se ancora esistono - rimborsabili) + PARTE DELLE PERDITE
Quali soggetti non subiscono variazioni in caso di scioglimento del contratto?
Contraenti (es. creditori sociali) e Terzi
Come sono stabilite le modalità di liquidazione?
Le modalità di liquidazione possono essere stabilite nel contratto sociale o d’accordo con i soci quando si verifica la causa di scioglimento.
La disciplina legale in materia di liquidazione ha funzione suppletiva, in mancanza di diverso regolamento negoziale (art. 2275)
L’unico limite posto all’autonomia privata dei soci è rappresentato dall’impossibilità da parte dei soci stessi di eliminare i diritti dei creditori sociali sul patrimonio sociale, senza il consenso dei creditori stessi.
Quale figura è la controparte dell’amministratore nella fase sociale, ma nella fase di liquidazione?
I liquidatori:
- sono nominati dai soci, nel contratto sociale o al momento dello scioglimento della società e, in caso di disaccordo, dal presidente del tribunale
- sono revocati dai soci o, in caso di giusta causa, dal tribunale su richiesta di un socio (art. 2275)
[Nomina e revoca sono soggette a pubblicità legale - art. 2309]
- sono incaricati di attuare gli scopi che della società in liquidazione sono propri, cioè di avvenire alla definizione dei rapporti di società con i terzi al fine di consentire la ripartizione del patrimonio
- hanno la medesima posizione giuridica (obblighi, responsabilità, poteri …) degli amministratori (2276, 2277, 2278)
Quali articoli regolano la posizione reciproca, in caso di pluralità di liquidatori?
Artt. 2257-2258 cc (Amm. disgiuntiva e Amm, congiuntiva)
Quali sono i poteri dei liquidatori?
Sono determinati dalla legge positivamente e negativamente.
POSITIVAMENTE: Come contenuto minimo, i liquidatori hanno il potere di compiere gli atti necessari per la liquidazione. Come contenuto normale, i liquidatori hanno il potere di vendere i beni della società, fare transazioni e compromessi.
NEGATIVAMENTE: I liquidatori non possono intraprendere nuove operazioni che non trovino ragion d’essere nella liquidazione ma nell’attività lucrativa. Nel caso i liquidatori intraprendessero tali attività, risponderebbero degli affari intrapresi personalmente e solidalmente.
Art. 2280
I liquidatori non possono ripartire tra i soci, neppure parzialmente, i beni sociali, finché non siano pagati i creditori della società o non siano accantonate le somme necessarie per pagarli.
[Nel caso in cui sia violato tale divieto con il mancato pagamento dei creditori per dolo o colpa, il liquidatore è responsabile civilmente. È altresì responsabile penalmente se, ripartendo i beni sociali prima del pagamento ai creditori sociali, cagioni un danno a quest’ultimi. (art. 2633)
-> Tuttavia, l’atto di ripartizione ed estinzione della società rimane valido]
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti sulle rispettive quote e, se occorre, le somme necessarie, nei limiti della rispettiva responsabilità e in proporzione della parte di ciascuno nelle perdite. Nella stessa proporzione si ripartisce tra i soci il debito del socio insolvente
Quale categoria di beni può essere restituita ai soci prima del termine della liquidazione?
I beni conferiti dai soci in godimento alla società.
Se i beni sono periti o deteriorati per causa imputabile agli amministratori, i soci hanno diritto al risarcimento del danno a carico della società (saranno soddisfatti assieme agli altri creditori sociali) (art. 2281)