P1C4 Gli ausiliari dell'imprenditore Flashcards
Come può attuarsi la collaborazione di cui si avvale l’imprenditore nello svolgimento della sua attività?
- Ausiliari indipendenti: da parte di persone estranee all’organizzazione dell’impresa e che si pongono di fronte l’imprenditore in posizione di indipendenza
- Ausiliari dipendenti: da parte di persone che agiscono nell’ambito dell’organizzazione dell’impresa in posizione di subordinazione
[Esiste, in una posizione intermedia, la categoria dei collaboratori parasubordinati, rilevante perché dimostra ch la distinzione subordinato-autonomo assume oggi contorni assai meno netti]
Ausiliari dipendenti negli art. 2082, 2086, 2104 e 2106 cc
L’impresa è attività organizzata, non tanto rispetto all’azienda, ma più rispetto alle modalità di svolgimento dell’attività, ossia gli apparati attraverso i quali si realizza l’attività.
Attività organizzata è anche attività di gruppo che si svolge attraverso una distribuzione di competenze e di funzioni sulla base di un principio gerarchico
(art. 2086: imprenditore è CAPO dell’impresa)
(art. 2104: dipendenza gerarchica del lavoratore dall’imprenditore)
(art. 2106: potere disciplinare dell’imprenditore)
La qualifica del lavoratore nell’impresa
Il lavoratore, entrato nell’impresa, assume una posizione come stabilito dal contratto di lavoro. Tuttavia, dopo aver assunto questa posizione, si autonomizza, andandosi a creare un contenuto più complesso, derivante ma non più necessariamente corrispondente al contratto originario.
Questa è l’assunzione della qualifica quando è oggetto di un atto di investitura detto “atto di preposizione”.
La qualifica esprime quindi la posizione del lavoratore nell’organizzazione imprenditoriale, che l’imprenditore può anche variare “mutando le mansioni” (art. 2103)
[Attenzione, posizione e qualifica NON sono cose diverse, questo è un discorso su come la qualifica può cambiare in base agli atti di preposizione, ma può continuare a coincidere con quella del contratto]
In quali campi può attuarsi la collaborazione dell’ausiliario dell’imprenditore?
In un duplice campo:
- Campo tecnico: quando attiene al compimento di attività intellettuali o manuali necessarie per l’esercizio dell’impresa
- Campo giuridico: qualora si concretizzi nel compimento di un’attività giuridica in luogo e vece dell’imprenditore
Tuttavia, spesso chi è autorizzato a una certa attività tecnica, lo è anche nel campo giuridico al fine di l’attuare tali funzioni tecniche, quindi è raro che ci sia netta distinzione tra collaborazione tecnica e collaborazione giuridica. Anzi, spesso si considera l’attribuzione della funzione tecnica come fonte e limite dei poteri giuridic.
In quali ambiti possono esaurirsi i poteri giuridici degli ausiliari dell’imprenditore?
- Poteri nell’ambito dell’organizzazione interna dell’impresa, giustificandosi nell’ambito del principio gerarchico insito in essa. In questo caso si tratta di poteri di direzione, comando, controllo e disciplinari.
- Poteri nei confronti dei terzi, nel qual caso si parla di potere di rappresentanza
[Anche qui, la distinzione è labile, trovando entrambi i poteri fonte nella qualifica del lavoratore]
Quale principio fondamentale governa l’attribuzione delle funzioni tecniche e dei poteri giuridici?
Il principio per cui ciascun soggetto ha i poteri giuridici inerenti alle mansioni tecniche a esso affidate
Rappresentanti dell’imprenditore nel codice civile
In realtà, dal dirigente d’azienda, al dipendente, fino all’operaio, per ogni lavoratore può essere individuata, accanto alla collaborazione tecnica, la collaborazione giuridica, che si esplica verso gli altri collaboratori e verso i terzi. Il codice però, sulle orme della tradizione commercialistica, si limita a regolare solo alcune figure tipiche di rappresentanti dell’imprenditore:
- L’institore
- Il commesso
e anche la categoria dei procuratori
Chi è l’institore?
Art. 2203 cc
Institore è la persona preposta all’esercizio di una impresa commerciale o di una sede secondaria o di un ramo particolare dell’impresa.
In altre parole, alla quale è attribuito nell’ambito dell’impresa un potere di autonomia e di iniziativa pressoché equivalente a quello dell’imprenditore in una cerchia di attività che, da un punto di vista economico, costituiscono un’attività organica (impresa, sede secondaria, ramo particolare)
Quali figure corrispondo alla figura dell’institore, nell’impresa agricola?
Dirigenti e fattori di campagna (Art. 2138), anche se la figura dell’institore è rilevante come figura tipica del commercio in senso lato.
Qual’è la caratteristica principale e distintiva della figura dell’institore?
La natura dell’incarico che non riguarda il compimento di atti specifici o determinate categorie di atti, bensì riguarda la gestione dell’impresa o di una sede secondaria o ramo particolare, cioè l’esercizio di un’attività.
In che modo sono determinati i poteri dell’institore?
In modo riflesso, con riferimento all’impresa, alla sede o al ramo particolare a cui è preposto. Dal fatto stesso della preposizione institoria deriva il potere di compiere tutti gli atti pertinenti all’impresa o alla sede secondaria, senza alcun particolare conferimento di poteri.
Limitazioni al potere di gestione dell’institore
[Art. 2204]
L’imprenditore può riservare a se il compimento di determinati atti, o rimetterne il compito a più persone, ma solo mediante un’espressa limitazione dei poteri dell’institore. Non si può tuttavia giungere al punto in cui la preposizione institoria sia vuota di contenuta. In mancanza di espresse limitazioni, i poteri dell’institore di gestione e rappresentanza si estendono nei limiti dell’incarico attribuito.
Inoltre, gli atti dell’institore devono necessariamente avere l’elemento della pertinenza all’esercizi dell’impresa per vincolare l’imprenditore.
I poteri dell’institore, limitandosi all’*esercizio dell’impresa** non ricomprendono trasformazione, alienazione dell’azienda o dei suoi elementi costitutivi, ne l’impiego di capitali e risorse. Tale potere sarebbe valido solo se autorizzato dall’imprenditore (comma 1)
Elemento della pertinenza degli atti dell’institore
Gli atti dell’institore, e più in generale l’esercizio dei poteri di gestione devono essere pertinenti all’esercizio dell’impresa, dovendo sussistere tale pertinenza in concreto e con riferimento alla natura dell’atto o alle circostanze in cui fu compiuto.
Eccezione all’art 2204 comma 1
I poteri dell’institore, limitandosi all’*esercizio dell’impresa** non ricomprendono trasformazione, alienazione dell’azienda o dei suoi elementi costitutivi, ne l’impiego di capitali e risorse. Tale potere sarebbe valido solo se autorizzato dall’imprenditore.
Tuttavia, nell’ipotesi di commercio di immobili come oggetto dell’impresa, ciò sarebbe possibile perché l’autorizzazione sarebbe da considerarsi insita nella stessa preposizione.
Legittimazione processuale attiva e passiva dell’institore
[Art. 2204 c.2]
Alla generalità della rappresentanza è connessa la legittimazione processuale attiva e passiva dell’institore per le obbligazioni dipendenti dagli atti compiuti nell’esplicazione delle sue funzioni, ferma restando quella concorrente dell’imprenditore.
[Si discute se la legittimazione processuale costituisca effetto legale della preposizione institoria (dottrina dominante) o se sia un’estensione presuntiva nel campo processuale (giurisprudenza. Nel primo caso, bisognerebbe ammettere la legittimazione come conseguenza necessaria e inderogabile. Nel secondo caso bisognerebbe ammettere la legittimazione come limitabile o escludibile]