P2T3C23 Le modificazioni statutarie Flashcards

1
Q

Modificazioni dello statuto nella SPA

A

Nella SPA, le modificazioni dell’atto costitutivo sono in via di principio materia di competenza dell’assemblea straordinaria.

In certi casi però non è cosi, tra cui:
- art. 2446: riduzione obbligatoria del capitale per perdite sia deliberata dall’assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza.
- art. 2443: deroga alla competenza dell’assemblea straordinaria, per cui per talune modificazioni statutarie dove risultano interferenze tra profili organizzativi e gestionali, è ammessa la delega agli amministratori per l’aumento capitale mediante nuovo conferimento.

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2
Q

Modificazioni dello statuto nella SAPA

A

Nella SAPA, le modificazioni statutarie, oltre ad essere deliberate dalla maggioranza dei soci, devono anche essere approvate da tutti i soci accomandatari (2460).

Può esserci quindi anche modificazione della persona dei soci accomandatari, in quanto tale modificazione provoca un mutamento nell’organizzazione della società (in quanto muta l’amministratore di diritto).

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3
Q

Modificazioni dello statuto nella SRL

A

Nella SRL, le modificazioni dell’atto costitutivo sono riservate alla competenza inderogabile dei soci, e la relativa decisione deve essere adottata in sede assembleare (2479) con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale (2479 bis)

L’atto costitutivo può tuttavia attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale (2481)

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4
Q

Verbalizzazione e pubblicità delle modificazioni statutarie

A

Sia nella SPA, che nella SRL, le deliberazioni di modificazione statutaria devono essere verbalizzate da un notaio che, previo esito positivo della verifica dell’adempimento delle condizioni ex lege, deposita (e richiede l’iscrizione) la deliberazione entro 30 giorni nel registro dell’imprese. Dopo il controllo di regolarità formale, l’ufficio del registro procede all’iscrizione.

Qualora il notaio non ritenga adempiute le condizioni stabilite da legge, deve comunicare tempestivamente, entro 30 giorni, tale circostanza agli amministratori che, nel termine di ulteriori 30 giorni, devono, a pena di inefficacia della deliberazione, convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti, o procedere per via giudiziale.

L’iscrizione ha efficacia costitutiva, questo vuol dire che prima dell’iscrizione la deliberazione non ha effetto.

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5
Q

Cosa può riguardare la modificazione statutaria?

A

Può riguardare:
- organizzazione sociale
- funzionamento degli organi sociali
- capitale sociale
- oggetto
- tipo (Trasformazione)
- continuazione dell’impresa in altro complesso più ampio (Fusione)
- continuazione dell’impresa in pluralità di organizzazioni distinte (Scissione)
- trasferimento della sede della società in territorio nazionale o all’estero

La legge distingue tra modificazioni essenziali, che danno al socio il diritto di recesso, e modificazioni non essenziali. Finché si investe la struttura e l’organizzazione sociale, che costituisce diritto della società, tale diritto si impone sui soci.

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6
Q

Quali sono le cause di recesso in tutte le società di capitali?

A

Artt. 2437 e 2473 IN TUTTE LE SDC INDEROGABILMENTE:

a) il cambiamento dell’oggetto sociale statutario, cioè l’indicazione in esso di un’attività diversa da quella per la quale la società fu costituita. Per le SPA solo se il cambiamento è significativo si considera essenziale.

b) la trasformazione della società, cioè il mutamento del tipo originariamente prescelto, compresa quella transfrontaliera (UE) o internazionale (extraUE), che comporta la sottoposizione della società alla legge di uno stato straniero (si addiviene al trasferimento della sede sociale all’estero - 2510bis)

c) revoca dello stato di liquidazione

d) eliminazione di una o più cause di recesso previste nell’atto costitutivo o nello statuto

NELLE SPA INDEROGABILMENTE:

e) variazione dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso

f) modificazioni statutarie concernenti diritti di voto o di partecipazione

g) deliberazioni adottate dalle società quotate che comportano esclusione dalla quotazione (2437 quinquies)

NELLA SPA DEROGABILMENTE (2437):
h) proroga del termine di durata

i) introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari

NELLA SRL INDEROGABILMENTE:
j) modificazione a maggioranza dei diritti particolari attribuiti dall’atto costitutivo a singoli soci (2468)

k) fusione o scissione (2473)

l) decisione di attuare l’aumento del capitale mediante offerta in sottoscrizione a terzi delle quote di nuova emissione (2481 bis)

[Tali modificazioni alterano gli equilibri interni tra i soci, e pertanto sono considerate essenziali]

NELLA SRL, IL SOCIO PUÒ ALTRESÌ RECEDERE:

m) In presenza di clausole dell’atto costitutivo che escludono il trasferimento delle partecipazioni, o lo subordinano al mero gradimento degli organi sociali, dei soci o dei terzi, o ancora che pongano al trasferimento mortis causa condizioni o limiti tali da impedirlo de facto.
[In tali ipotesi può tuttavia prevedersi che il recesso non possa essere esercitato prima del termine, non superiore a due anni, decorrente dalla sottoscrizione alla partecipazione o ex statuto]

ALTRE REGOLE

Nella SPA chiusa e nella SRL, i soci possono considerare essenziali ulteriori modificazioni, diverse da quelle previste dalla legge, attraverso una clausola statutaria che riconosca in tal caso il diritto di recesso (2437)

Sono invece invalide le clausole, in tutte le società, che escludano o rendano più gravoso il diritto di recesso, nelle ipotesi in cui sia dalla legge inderogabilmente attribuito (2437)

Nelle società di capitali contratte a tempo indeterminato, ciascun socio può inoltre recedere ad nutum, salvo preavviso nel termine fissato dalla legge in 180 giorni o nel termine maggiore non superiore a 1 anno.
[ECCEZIONE: Società quotate, dove non c’è diritto di recesso perché si può liquidare il proprio investimento agevolmente vendendo le azioni sul mercato]

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7
Q

Quali tipologie di soci sono legittimati ad esercitare il diritto di recesso?

A

I soci assenti o dissenzienti, ossia quelli che non hanno concorso all’adozione della relativa deliberazione. Se si tratta di un fatto diverso, il diritto spetta in via di principio a tutti i soci.

(Nelle società quotate, vale anche per colui che, pur risultando socio, non era legittimato a partecipare alla deliberazione perché divenuto tale successivamente)

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8
Q

Con quali modalità avviene l’esercizio del diritto di recesso nella SdC?

A

SPA: Il diritto di recesso è esercitato dal socio tramite lettera raccomandata, che deve essere spedita entro 15 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione. Se il fatto non consiste in una deliberazione, entro 30 giorni dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza.

Il socio deve indicare le azioni per le quali si intende recedere, che NON possono essere cedute e DEVONO restare depositate presso la sede sociale (2437 bis)
[Di regola, il diritto di recesso può essere anche esercitato per alcune azioni, e non per tutte, nel qual caso di parla di recesso parziale]

SRL: La legge non dispone nulla, rinviando implicitamente a eventuali previsioni dell’atto costitutivo, in mancanza delle quali si apre la strada all’applicazione analogica della disciplina della SPA.

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9
Q

In quali casi il recesso non può essere esercitato nella SdC?

A

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, perde efficacia, se entro 90 giorni:
- viene revocata la deliberazione modificativa, oppure,
- viene deliberato lo scioglimento della società

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10
Q

Liquidazione della quota a favore del socio recedente nella SPA

A

Il socio di società per azioni ha il diritto di ottenere la liquidazione delle azioni per le quali ha esercitato il recesso (2437 ter)

Il valore delle azioni non quotate è individuato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e, ove esistente, del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, sulla base della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato delle azioni. Lo statuto può tuttavia indicare criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione.

Il valore delle azioni quotate deve essere calcolato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura del semestre anteriore alla possibilità pubblicazione/ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea chiamata ad adottare la deliberazione. Possono essere adottati altri criteri per tale determinazione, a condizione che quest’ultima non sia inferiore a quella derivante dall’applicazione del criterio legale.

I soci hanno il diritto di conoscere la determinazione del valore di liquidazione delle azioni nei 15 giorni precedenti la data fissata per l’assemblea, potendo tale socio contestare la determinazione contestualmente alla dichiarazione di recesso. Se avviene tale contestazione, il valore di liquidazione viene determinato entro i successivi 90 giorni mediante relazione giurata di un esperto nominato in tribunale)

Il procedimento di liquidazione (2437 quater) prende avvio dall’offerta delle azioni in opzione agli altri soci (e ai possessori di obbl. convertibili) da parte degli amministratori che, entro 15 giorni dalla determinazione del valore di liquidazione, dovranno provvedere al deposito di quest’ultima (determinazione) presso il registro delle imprese.
I soci e gli obbligazionisti convertibili possono esercitare l’opzione in un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito.

Se il tentativo di ricollocamento delle azioni presso soci o terzi sia rimasto infruttuoso trascorsi 180 giorni dalla dichiarazione di recesso, il rimborso delle stesse avviene a carico della società, che procede all’acquisto delle azioni del socio recedente mediante l’impiego di riserve disponibili

In mancanza di utili o riserve, si deve procedere alla riduzione del capitale sociale, la cui esecuzione è sottoposta all’opposizione dei creditori sociali, o in alternativa allo scioglimento della società.
La SPA si scioglie anche in caso di accoglimento dell’opposizione nei confronti della riduzione del capitale, essendo l’insufficienza dimostrata dei mezzi patrimoniali al fine di soddisfare il diritto alla liquidazione del socio recedente un chiaro sintomo di mancata funzionalità economica.

Nella SPA, si procede alla determinazione del valore di liquidazione anche in presenza di una clausola di mero gradimento o di limiti o condizioni per il trasferimento delle azioni mortis causa. (vd. p. 505)

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11
Q

Liquidazione della quota a favore del socio recedente nella SRL

A

Il socio di società a responsabilità limitata ha diritto a ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

In caso di disaccordo, provvede alla determinazione un esperto nominato dal tribunale tramite relazione giurata.

Il rimborso della partecipazione in favore al socio recedente deve eseguirsi entro 180 giorni dalla dich. di recesso. Il rimborso può avvenire mediante acquisto della partecipazione in questione da parte
- degli altri soci proporzionalmente,
- o di un terzo individuato dai soci,
- o della società che, non potendo acquisire proprie partecipazioni, dovrà rimborsarne il valore con le riserve disponibili o, se queste dovessero essere insufficienti, dovrà procedere alla riduzione del capitale sociale, o, se anche questa manovra dovesse risultare insufficiente, procedendo al suo scioglimento.

Nella SRL, si procede al rimborso della quota anche a favore del socio estromesso dalla società all’esito di esclusione per giusta causa prevista dallo statuto (unica differenza: non ci si può avvalere di riduzione del capitale)

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12
Q

In quali casi si ha modificazione del capitale sociale?

A

La legge detta una disciplina specifica e importante per questa trasformazione della SdC. Le variazioni del capitale sociale si possono avere a seguito di una variazione del patrimonio sociale (es. nuovi conferimenti, passaggio al patrimonio dalle riserve) o possono essere determinate dalla necessità di adeguare il capitale sociale al patrimonio esistente.

Cosi vi può essere:
- riduzione del capitale per una restituzione parziale dei conferimenti (riduzione patrimonio)
- riduzione del capitale per perdite (senza variare patrimonio)

L’aumento del capitale mediante nuovi conferimenti, invece, è consentito quando risponda a necessità effettive della società e pertanto può essere deliberato soltanto quando i (primi) conferimenti assunti all’atto della costituzione o in occasioni di precedenti deliberazioni di aumento del capitale siano stati compiutamente eseguiti (2438, 2481)

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13
Q

A quali soggetti compete la modificazione del capitale sociale?

A

Rispetto alle modificazioni del capitale sociale, e più in generale per tutte le modificazioni statutarie, la competenza spetta all’assemblea straordinaria (SPA) o all’assemblea dei soci (SRL). Tale competenza può essere delegata con apposita previsione statutaria agli amministratori.

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14
Q

In che modo avviene la delega agli amministratori per la modificazione del capitale sociale?

A

Per la SPA, si richiede la predeterminazione dell’ammontare al quale gli amministratori sono delegati ad aumentare in una o più volte il capitale, e del periodo (non superiore a 5 anni) entro cui sono legittimati a esercitarla (2443). La delega avente ad oggetto l’emissione di obbligazioni convertibili comprende quella al corrispondente aumento del capitale (2420 ter).

Per la SRL, la legge si limita a disporre che l’atto costitutivo possa attribuire agli amministratori, e segnatamente all’organo amministrativo, la facoltà di aumentare il capitale, affidando alla relativa clausola la determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio (2481)

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15
Q

Aumento del capitale sociale nella SdC

A

Per l’aumento del capitale, vale la disciplina dei conferimenti iniziali, le norme che dispongono il versamento del 25% dei conferimenti in denaro (o se socio unico, dell’intero ammontare) e le norme che regolano il procedimento volto a garantire l’effettiva corrispondenza del valore dei conferimenti.

Le nuove partecipazioni devono essere emesse per un valore nominale almeno pari (se non in certi casi obbligatoriamente superiore) all’ammontare dell’aumento. Quando sono emesse a un valore superiore, cioè con un sovrapprezzo, quest’ultimo deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione, e le relative somme devono essere accantonate in apposita riserva (che non può essere distribuita fin quando non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale - 2430/2431)

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16
Q

In quale momento si attua legalmente l’aumento del capitale?

A

Non con la deliberazione di aumento del capitale, ma in conseguenza della sottoscrizione effettiva del nuovo capitale, che avviene quando, una volta sottoscritto il capitale, gli amministratori iscrivono l’aumento nel registro delle imprese.

Se previsto dalla medesima deliberazione, qualora l’aumento di capitale non sia integralmente sottoscritto, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

Se non è previsto ciò, in linea di principio l’aumento del capitale sociale è inscindibile.

17
Q

A chi spetta la sottoscrizione del nuovo capitale sociale?

A

Spetta ai soci.

18
Q

Diritto di opzione e di sottoscrizione

A

Nella SPA, l’art. 2441 riconosce agli azionisti e agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili il diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in proporzione al numero di azioni possedute (e per gli obbligazionisti conv., sulla base del rapporto di cambio), da esercitarsi in un termine non inferiore a 14 giorni dalla pubblicazione dell’offerta di opzione nel registro delle imprese e di quella contestuale sul sito internet della società.

Per le azioni non optate, hanno diritto di prelazione gli azionisti che hanno esercitato il diritto di opzione e ne abbiano fatto contestuale richiesta.

Nella SRL, è riconosciuto ai soci in proporzione alle partecipazioni possedute un diritto analogo a quello di opzione, denominato tuttavia diritto di sottoscrizione. Le modalità e i termini (non inferiore a 30 giorni) per l’esercizio di tale diritto devono essere indicate nella deliberazione, oltre che l’eventuale sovrapprezzo.

Può essere previsto nella deliberazione che la parte di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia offerta in sottoscrizione ai terzi, nel qual caso tuttavia ai soci dissenzienti spetta il diritto di recesso (2481 bis)

RATIO DEL DIRITTO DI OPZIONE o SOTTOSCRIZIONE
Tale diritto appare diretto a tutelare, da una parte, l’interesse del titolare di mantenere la sua posizione proporzionale, salvaguardando così il peso della sua partecipazione all’interno dell’organizzazione sociale, e dall’altro, di conservare il valore reale della partecipazione, impedendo un’eventuale sua “diluizione”
(Se non hai capito, spiegazione aggiuntiva a pag. 509)
[FAI UN ESEMPIO A VOCE DI OFFERTA AL TERZO DOVE IL VALORE NOMINALE è UGUALE AL VALORE REALE, E UN ALTRO ESEMPIO DOVE V. NOM < V. REALE]

19
Q

In che modo la legge tutela l’interesse del socio di evitare che l’operazione di offerta di azioni/quote ne riduca il proprio valore reale?

A

NELLA SPA, l’art. 2441 dispone che il diritto di opzione:

a) non spetta per le azioni che secondo la deliberazione di aumento del capitale devono essere liberate mediante conferimento in natura
[Qui rileva l’interesse dei soci di acquistare un determinato soggetto, che per definizione è nella disponibilità di un solo socio]

b) può essere escluso o limitato quando l’interesse della società lo esige

[Inoltre in entrambi questi casi si prevede, dietro apposita relazione degli amministratori, un sovrapprezzo obbligatorio (prezzo di emissione delle azioni in base al patr. netto, tenendo conto per le az. quotate del loro andamento nell’ultimo semestre). Il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità di tale prezzo.]

c) può essere escluso nel limite del 10% del capitale preesistente dietro apposita previsione statutaria, limitatamente alle società quotate e a condizione che il revisore legale o la società di revisione legale accerti la corrispondenza tra prezzo di emissione e val. di mercato delle azioni. (c’è una ragione del perché non si prevede il sovrapprezzo, pag. 511)

NELLA SRL, il diritto di sottoscrizione gode, al contrario del diritto di opzione (SPA) e in via di principio, di una **protezione pressoché assoluta*

È però consentito all’atto costitutivo di prevedere che l’aumento di capitale venga attuato mediante l’emissione di quote e offerta verso terzi, ma in tal caso i soci dissenzienti possono recedere.

Il diritto di sottoscrizione non si può sopprimere qualora finalizzato alla ricostituzione del capitale contestualmente ridotto per perdite al disotto del minimo legale (2481 bis)

20
Q

Aumento del capitale mediante passaggio di riserve a capitale

A

Diversa è la disciplina dell’aumento del capitale, che si attua mediante il passaggio a capitale della parte disponibile delle riserve o dei fondi speciali non vede alcuna variazione del patrimonio, e pertanto non trovano applicazione le disposizioni dirette ad assicurare l’effettività dei conferimenti o che subordinano la possibilità dell’aumento del capitale all’esecuzione dei conferimenti precedenti.

D’altra parte, si richiede che il nuovo capitale sia ripartito tra i soci proporzionalmente alla propria partecipazione.
- NELLA SPA, ciò avviene mediante assegnazione gratuita di azioni o mediante aumento del valore nominale delle azioni possedute (2442)
- NELLA SRL, ciò avviene mantenendo immutata la quota di partecipazione di ciascun socio (2481)

[Qualora sussistano categorie diverse di azioni, ciascun socio deve ricevere azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle possedute (chi ha az. ordinarie, otterrà az. ordinarie, chi ha az. privilegiate …]
RATIO: Conservare la stessa posizione che si aveva nella società

21
Q

Riduzione del capitale con riduzione del patrimonio

A

Diversa è la disciplina della riduzione del capitale con riduzione del patrimonio. In questo caso, la diminuzione del patrimonio potrebbe incidere sulla garanzia patrimoniale che assiste le ragioni dei creditori sociali, ponendosi l’esigenza di prevedere determinate cautele nel loro interesse (Al contrario della riduzione del capitale per perdite, dove la riduzione del capitale interviene in un momento in cui il patrimonio è stato già diminuito, trattandosi solo di adeguare l’ammontare del primo al valore del secondo)

La riduzione del capitale con riduzione del patrimonio (2445, 2482) può avere luogo mediante:
- liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti
- rimborso del valore dei conferimenti fatti

Tale riduzione può essere eseguita soltanto dopo 90 giorni dall’iscrizione nel registro delle imprese, termine nel quale i creditori sociali antecedenti all’iscrizione della deliberazioni possono fare opposizione. Solo con riguardo alla SPA, è richiesto inoltre che l’avviso di convocazione dell’assemblea indichi le ragioni e le modalità della riduzione.

Il tribunale, se la società ha prestato idonee garanzie o se non ritenga fondato il pericolo di pregiudizio può disporre l’esecuzione dell’operazione nonostante l’opposizione.

Naturalmente, per effetto della riduzione, il capitale sociale non può essere portato al di sotto del minimo legale proprio del tipo di società prescelto, a meno che contemporaneamente non si addivenga alla trasformazione del tipo di società.

22
Q

In quale caso, oltre alla riduzione del capitale sociale per riduzione del patrimonio, è concessa l’opposizione dei creditori sociali?

A

L’opposizione dei creditori sociali spetta a questi anche quando ci si trovi nel caso di riduzione del capitale a seguito dell’esercizio da parte del socio del diritto di recesso. In tali casi l’accoglimento dell’opposizione comporta lo scioglimento della società. (2473, 2484)

23
Q

Riduzione del capitale per perdite

A

Accanto alla disciplina della riduzione del capitale con riduzione del patrimonio, vi è quella della riduzione del capitale sociale per perdite (2446, 2447, 2482 bis e 2482 ter), ovvero quella che importa l’adeguamento del capitale all’effettiva consistenza del patrimonio netto, quale ormai risulta in conseguenza dei risultati negativi dell’attività sociale.

La legge disciplina l’ipotesi di perdite superiori a 1/3 del capitale, nella quale cioè il patrimonio netto (ovvero valore delle attività al netto dei debiti), non raggiunga i 2/3 del capitale medesimo. Si distingue poi a seconda che siffatto valore raggiunga o meno i minimi di capitale previsti.

A) Qualora nonostante l’emersione di perdite superiori a 1/3, il patrimonio netto presenti un importo almeno pari al minimo legale di capitale, gli amministratori (o nel caso di loro inerzia, collegio sindacale o consiglio di sorveglianza) sono tenuti a convocare senza indugio l’assemblea per gli opportuni provvedimenti (2446, 2482)

I soci in tale sede possono decidere di non adottare come provvedimento la riduzione del capitale per perdite, limitandosi a rinviare la perdita all’esercizio successivo. Se nel caso in cui, al termine dell’esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di 1/3, la riduzione del capitale sociale diviene obbligatoria (2446, 2482): in tale ipotesi, l’assemblea che approva il bilancio deve ridurre il capitale in proporzione alle perdite accertate, cioè in misura tale da riassorbirle integralmente (per intero, non a meno di un terzo).

CHI DELIBERA?
Nella SPA, la riduzione divenuta obbligatoria è deliberata dall’assemblea ordinaria (o consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico) Qualora le azioni siano prive di valore nominale, non ponendosi il problema di doverlo ridefinire incidendo sulle posizioni dei soci, si può prevedere ex statuto che sia il CDA a deliberare. Se la riduzione non è deliberata, può provvedervi il tribunale su impulso del CDA o dell’organo di controllo, sentito il PM, con decreto soggetto a reclamo, da iscriversi nel registro delle imprese.

B) Se invece, a seguito dell’emersione di perdite superiori a 1/3, il patrimonio netto presenti un importo al di sotto del minimo legale di capitale, deve essere convocata senza indugio l’assemblea per deliberare, senza dunque la possibilità di attendere il termine dell’esercizio successivo:
a) contestualmente, riduzione e aumento contemporaneo del capitale fino a cifra non inferiore al minimo (vd. p. 516 per aspetto controverso)
b) in alternativa, trasformazione della società
c) residualmente, lo scioglimento della società

Attenzione, coloro che non siano in condizione di sottoscrivere l’aumento del capitale necessario a conservare in vita la società vengono sostanzialmente privati della loro qualità di soci e di un valore patrimoniale che talora può essere rilevante. Perciò, con riferimento alla SRL (ma anche alla SPA in via analogica), al fine di limitare gli abusi volti solo a estromettere un socio, si dispone che il diritto di sottoscrizione non possa essere ne escluso ne limitato. (2481 bis)