P2T3C21 Bilancio e informazione societaria Flashcards
Cosa si intende con la nozione di informazione societaria?
Non è una nozione univoca, si tratta di un fenomeno che interessa tanto i soci quanto il mercato finanziario dove questi si volgono per procacciarsi i mezzi necessari allo svolgimento dell’impresa, con particolare riferimento alle SPA e alle SPA quotate.
Si distingue tra:
- informazione interna, che si realizza nell’ambito degli organi societari e che si svolge essenzialmente come obbligo di informare imposto a coloro che detengono elementi di conoscenza, ma anche come diritto a essere informati, ai soggetti titolari ex lege.
[Si realizza mediante imposizione:
- di tenuta delle scritture contabili, dei libri sociali,
- di redazione del bilancio di esercizio, dei bilanci straordinari e delle relative relazioni,
- della pubblicità
- della revisione legale dei conti]
- informazione esterna, particolarmente rilevante nelle società quotate, che è strumentale a soddisfare le esigenze di coloro che sono attualmente interessati all’andamento degli affari sociali e le esigenze di tutela dell’investitore, assicurando, attraverso la Consob, un più ordinato ed efficiente funzionamento del mercato.
Obblighi di documentazione della SdC
In ragione della struttura capitalistica e della particolare forma organizzativa, la legge impone sulle SdC particolari obblighi di documentazione con riferimento a rapporti sociali e attività degli organi.
Oltre ai libri e alle scritture contabili previsti dall’art. 2214, le SdC debbono tenere, ai sensi dell’art. 2421 e 2478 una serie di altri libri nei quali devono essere trascritti i verbali delle decisioni degli organi sociali.
In particolare:
a) del libro delle decisioni dei soci nelle SRL e del libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee nelle SPA
b) del libro delle decisioni degli amministratori nelle SRL e del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di gestione o del comitato esecutivo nelle SPA
c) del libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione
d) solo nelle SPA e nelle SAPA, il libro dei soci nel quale vanno indicati il numero delle azioni, distintamente per categoria, il nome degli intestatari delle azioni nominative, i versamenti eseguiti, i trasferimenti delle azioni, i vincoli a esse relativi.
se sono emesse obbligazioni o strumenti finanziari di partecipazione all’affare specifico, le SPA devono detenere anche:
e) il libro delle obbligazioni, che deve indicare l’ammontare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il nome dei titolari delle obbligazioni nominative, i trasferimenti delle obbligazioni nominative e i vincoli ad esse relativi.
f) il libro degli strumenti finanziari di partecipazione all’affare, che deve indicare le loro caratteristiche, l’ammontare di quelli emessi e di quelli estinti, la generalità dei titolari degli strumenti nominativi e i trasferimenti e vincoli ad essi relativi.
g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti
Diritto del socio di esaminare la documentazione
Nella SPA il socio ha diritto ad esaminare solo il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, con la possibilità di ottenerne estratti a sue spese (art. 2422)
Nella SRL, invece i soci che non partecipano all’amministrazione hanno il diritto di consultare tutti i libri sociali e l’intera documentazione relativa all’amministrazione della società: a costoro spetta quindi un generale potere ispettivo nell’interesse proprio del socio (e non nell’interesse altrui, come accade per l’organo di controllo).
Cos’è il bilancio nella SdC?
Strumento che accerta a una determinata data della situazione patrimoniale della società e le variazioni in essa verificatesi per effetto della gestione dell’impresa sociale.
È funzionale come mezzo di controllo dei risultati della gestione dell’impresa e come momento decisivo per la disciplina giuridica della società (es. è essenziale per la divisione degli utili, l’emissione di obbligazioni, riduzione del capitale sociale …)
Quali tipologie di bilancio esistono?
Bilancio di apertura: accertamento della situazione patrimoniale all’inizio dell’attività sociale
Bilancio di liquidazione: accertamento della situazione patrimoniale alla fine dell’attività sociale
Bilancio ordinario o di esercizio: accertamento della situazione patrimoniale periodicamente alla fine di ogni esercizio
Bilancio straordinario: accertamento della situazione patrimoniale in occasione di determinati fatti (fusione, liquidazione …)
Qual’è il rapporto tra bilancio ed esercizio sociale?
La nozione di esercizio sociale è essenzialmente formale e giuridica e non trova riscontro nella realtà economica dell’impresa. L’esercizio è la ripartizione dell’unitaria attività sociale in periodi secondo un modulo predeterminato, allo scopo di far assumere a ciascun periodo una propria autonomia.
Il periodo di durata dell’esercizio sociale è per legge annuale (2217) e non è modificabile dall’autonomia privata.
Il bilancio è essenzialmente collegato all’esercizio sociale ed è diretto a cristallizzare in un documento contabile le variazioni, in termini di valori, che si sono verificate nel patrimonio della società rispetto alla situazione esistente all’inizio dell’esercizio, alla fine di stabilire se vi sia stato incremento o decremento di valore.
Struttura del bilancio generale
il bilancio è costituito da:
- stato (o conto) patrimoniale
- conto economico (o dei profitti e delle perdite)
- rendiconto finanziario
- nota integrativa (o allegato)
(2423)
e deve essere corredato dalla relazione sulla gestione (2427)
Il valore degli ultimi 3 documenti serve a integrare e precisare i dati forniti da stato patrimoniale e conto economico.
[N.b. Stato patrimoniale e conto economico sono due rappresentazioni della stessa realtà, non possono andare in contraddizione]
Lo stato (o conto) patrimoniale
È la prima parte del bilancio, si tratta di un documento contabile diviso in due parti:
- ATTIVO
che si suddivide in immobilizzazioni (elementi patrimoniali destinati ad essere usati durevolmente), a loro volta distinte in immob immateriali, materiali e finanziarie, o attivo circolante, nell’ambito del quale si distingue tra rimanenze, crediti, attività finanziarie che non sono immobilizzazioni e disponibilità liquide. Autonoma e prima collocazione è riservata i crediti verso i soci per versamenti ancora dovuti.
- PASSIVO
che si suddivide in patrimonio netto, ossia capitale sociale, riserve prescritte ex lege e statuto e utili e perdite di precedenti esercizi, in fondi per rischi e oneri, compreso il TFR di lavoro subordinato, e infine in debiti/passivo reale
Ciascuna voce può contenere poste che rappresentano un valore effettivamente esistente (attivo/passivo effettivo) e poste che hanno un significato puramente contabile (attivo/passivo ideale)
Alle voci di attivo e passivo si aggiungono i ratei e i risconti, cioè i proventi e i costi sostenuti nell’esercizio ma di competenza di esercizi successivi (proventi e costi la cui entità varia in ragione del tempo).
Esempi di immobilizzazioni
Immobilizzazioni materiali: immobili, macchinari
Immobilizzazioni immateriali: diritti di prop. industr.
Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni
Conto economico (o dei profitti e delle perdite)
È la seconda parte del bilancio, e rappresenta i singoli ricavi e i singoli costi, in funzione di fatti economici che li hanno provocati, in forma espositiva scalare (2425)
La legge impone di distinguere:
- valore della produzione e costi della produzione: ossia i ricavi e i costi inerenti all’esercizio dell’attività economica che forma oggetto della società
- i ricavi e i costi relativi ad attività finanziarie e cioè i proventi e gli oneri finanziari
- costi tributari, vale a dire le imposte sul reddito
Come si configurano il rendiconto finanziario, la nota integrativa e la relazione sulla gestione?
Accanto al conto patrimoniale ed economico, la legge prevede la redazione di ulteriori documenti, questi sono il rendiconto finanziario, la nota integrativa (che fanno parte integrante del contenuto del bilancio - 2423) e la relazione sulla gestione (che correda il bilancio - 2428).
Questi documenti svolgono una funzione informativa
Il rendiconto finanziario
(2425 ter)
Terza parte del bilancio, rappresenta lo strumento essenziale per individuare i margini di solvibilità dell’impresa e deve indicare per l’esercizio in corso e per quello precedente l’ammontare e la composizione delle disponibilità liquide e i flussi finanziari derivanti dall’attività operativa, dall’investimento e dal finanziamento
La nota integrativa
(2427)
Quarta parte del bilancio, ha la funzione di precisare i criteri seguiti nella redazione del bilancio, specificandone ulteriormente i dati, con riferimento ad alcune voci delicate o problematiche.
Permette una più dettagliata valutazione della situazione della società e una più attenta comprensione dei dati del bilancio.
La relazione sulla gestione
(2428)
Parte corredante il bilancio, fornisce informazioni sull’evoluzione dell’attività sociale e sulla struttura finanziaria dell’impresa. Contiene un’analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione della società, illustrandone l’andamento generale della gestione e la sua prevedibile evoluzione tra rischi e incertezze
Per le società quotate, la relazione sulla gestione deve offrire in un’apposita sezione (“relazione sul governo societario e sugli assetti proprietari”) dettagliate informazioni in merito al governo societario, agli assetti proprietari, ai patti parasociali e alle partecipazioni rilevanti.
Principio della verità del bilancio e principi di redazione del bilancio
Principio della verità del bilancio: Il bilancio deve offrire una rappresentazione veritiera degli utili conseguiti e delle perdite subite durante l’esercizio, cioè dei risultati economici. Si detta in modo specifico con riferimento al conto economico (2217) e si ribadisce affermando che debba essere veritiero e corretto con riferimento alla rappresentazione dei risultati dell’esercizio (2423).
[true and fari view - pag. 462]
A tal fine, bisogna fornire informazioni supplementari rispetto a quelle fornite quando quelle richieste ex lege non siano sufficienti, o addirittura discostarsi dalla disposizione di legge quando incompatibili con una rappresentazione corretta e veritiera (2423)
La legge pone una serie di principi in redazione del bilancio al fine di assicurare il rispetto della verità e della correttezza:
- il criterio di prudenza, che impone in termini pratici di iscrivere in bilancio solo gli utili che siano realizzati e di di tener conto di tutti i rischi/perdite di competenza dell’esercizio. (2423-bis)
- criteri formali che gli amministratori devono osservare nella redazione del bilancio. (nel dettaglio p. 464)
- criteri di valutazione del bilancio nelle singole voci