P2T3C24 Lo scioglimento Flashcards
Per quali cause si scioglie la società di capitali?
La società di capitali si scioglie:
- per volontà dei soci, che si esprime nell’assemblea attraverso una deliberazione presa con la maggioranza prescritta per le modificazioni statutarie
- per altre cause previste dall’atto costitutivo o dalla legge (2484)
Generalmente, le cause di scioglimento della SdC sono le stesse che valgono per le SdP (decorso del termine di durata, conseguimento oggetto sociale, impossibilità di conseguirlo, apertura liquidazione giudiziale e liquidazione controllata) con differenze sotto i profili di conseguimento dell’oggetto sociale e impossibilità di conseguirlo, che si configurano come cause di scioglimento solo qualora l’assemblea, all’uopo convocata, non deliberi le opportune modificazioni statutarie.
Inoltre, vi sono anche altre cause di scioglimento caratteristiche e inerenti alla struttura capitalistica della SdC:
a) impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell’assemblea (2484, c.1, n.3)
b) riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, quando non sia disposta la reintegrazione o la trasformazione della società (2484, c.1, n.4) [leggi roba concordato preventivo pag. 517]
c) accoglimento dell’opposizione dei creditori nei confronti della riduzione del capitale destinata a consentire il rimborso della partecipazione al socio recedente (2437 quater, 2473 c.4)
Formalità dell’atto di scioglimento e messa in liquidazione della SRLS
Redazione per atto pubblico o sottoscrizione con modalità informatiche
Effetti dello scioglimento della SdC
In principio, gli effetti dello scioglimento delle SdC erano analoghi a quelle delle SdP, con la differenza che l’esistenza della persona giuridica poneva ancora più in luce il distacco tra scioglimento del rapporto sociale e il venir meno dell’organizzazione sociale.
Tale accentuazione è il risultato della riforma organica, che riguardo agli effetti dello scioglimento ha dettato disposizioni comuni a tutte le SdC:
1) Il verificarsi di una causa di scioglimento non produce automaticamente scioglimento della società, ma tali effetti si producono a partire dalla data di iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese della dichiarazione, con la quale gli amministratori accertano che tale causa di scioglimento si sia verificata. Nel caso di scioglimento volontario, viene iscritta la relativa deliberazione. La competenza di decidere, accertare e pubblicizzare le cause di scioglimento è determinata dall’atto costitutivo/statuto [2484, c.3 e 4]
2) Possibilità espressamente consentita all’assemblea di SdC in liquidazione, di prevedere tra gli atti necessari a conservare il valore dell’impresa, il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo [2487 c.1]
ORGANIZZAZIONE SOCIALE
Lo scioglimento della società reagisce sull’organizzazione sociale, modificandone lo scopo e limitando il potere degli organi, pertanto la circostanza che si tratti di società in liquidazione va espressamente indicata negli atti e nella corrispondenza [2250] e nella denominazione sociale [2487 bis].
In conseguenza dello scioglimento, i rapporti della società devono essere definiti (unico scopo della società) e nella gestione della società si sostituiscono agli amministratori i c.d. liquidatori. L’organizzazione sociale rimane intatta, ma l’attività degli organi sociali trova un limite funzionale nella compatibilità con gli scopi della liquidazione (2488)
AMMINISTRATORI
Lo scioglimento importa rispetto agli amministratori una serie di doveri funzionali al corretto svolgersi della liquidazione, a partire da accertare senza indugio l’avvenuto scioglimento e procedere agli adempimenti pubblicitari ex lege. In caso di inerzia degli amministratori, tale accertamento è compiuto dal tribunale, con decreto iscritto nel reg. delle impr., su istanza dei singoli soci, singoli amministratori o dei sindaci.
Gli amministratori mantengono il potere di gestire la società, anche se ai soli fini della conservazione del patrimonio sociale, nel periodo che intercorre tra causa di scioglimento e consegna ai liquidatori dei documenti contabili.
Qualora gli amministratori superino tale limite, la legge prevede responsabilità per i danni arrecati. Il codice della crisi prevede poi che il danno risarcibile sia pari alla differenza fra ammontare patrimonio netto dal momento che l’amministratore sia cessato dalla carica e ammontare che presenta il patrimonio alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento. Se non è possibile procedere a determinazione, il danno deve essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo.
In quale caso è possibile revocare lo scioglimento della SdC?
Al fine di favorire la decisione di proseguire l’attività sociale (quindi la conservazione dell’organismo produttivo), la legge riconosce alla maggioranza dei soci il potere di disporre, previa eliminazione della causa di scioglimento, la revoca dello stato di liquidazione (2487 ter).
[Deliberazione assunta secondo maggioranze richieste per modificazioni statutarie, da iscriversi ai sensi dell’art. 2346]
Rimane salvo il diritto di recesso del socio che non ha concorso alla sua adozione, e conseguente diritto alla liquidazione della sua quota.
La revoca ha effetto dopo 60 giorni dall’iscrizione della relativa deliberazione, a meno che non consti il consenso o il pagamento dei creditori sociali. Infatti, in tale termini questi possono fare opposizione
Come avviene la liquidazione nella SdC?
Contestualmente all’accertamento della causa di scioglimento, gli amministratori devono convocare l’assemblea straordinaria affinché deliberi in ordine:
a) al numero dei liquidatori e, salvo ci sia liquidatore unico, alle regole di funzionamento del collegio
b) alla nomina dei liquidatori con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società
c) ai criteri in base al quale svolgersi la liquidazione
d) ai poteri dei liquidatori
e) agli atto necessari per la conservazione del valore dell’impresa (es. ex lege: esercizio provvisorio)
[Tali decisioni possono essere modificate in ogni tempo con le medesime maggioranze]
I liquidatori devono curare l’iscrizione nel registro delle imprese della propria nomina e dell’indicazione dei loro poteri (e modificazioni).
Una volta compiuta l’iscrizione, gli amministratori cessano dalla carica e devono consegnare ai liquidatori:
- i libri sociali,
- una situazione dei conti alla data in cui la causa dello scioglimento è divenuta efficace
- un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
VD. ACCONTI SUL RISULTATO DELLA LIQUIDAZIONE (pag. 521)
I liquidatori sono sottoposti allo stesso regime di responsabilità degli amministratori, dovendo adempiere ai loro doveri di professionalità e diligenza connaturati nell’incarico.
CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE
In conseguenza della personalità giuridica, i rapporti sociali si pongono tra socio e società, e non tra i singoli soci. Pertanto, non sussiste alcuna differenza tra liquidazione e divisione, come nella SdP, dovendo i liquidatori redigere il bilancio finale e indicare la parte dell’attivo spettante a ciascun socio o a ciascuna azione (2492). Il bilancio deve essere sottoscritto dai liquidatori e, accompagnato dalla relazione dei sindaci e del revisore legale, depositato presso l’ufficio del registro delle imprese.
Non si sottopone il bilancio all’approvazione dei soci in modo collegiale, ma si prevede che ciascuno di essi possa proporre reclamo contro di esso nei 90 giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito, dinanzi al tribunali e in contraddittorio dei liquidatori.
Qualora, trascorsi i 90 giorni non ci sia nessun reclamo, oppure sia stata riscossa senza riserve l’ultima quota di riparto, il bilancio si intende approvato e i liquidatori sono liberati, salvo per l’obbligo di distribuzione ai soci dell’attivo (2493)
Revoca dei liquidatori nella SdC
Anche se nominati dal tribunale, i liquidatori possono essere revocati dall’assemblea con la maggioranza richiesta per la nomina e, quando sussiste giusta causa, anche dal tribunale su istanza dei soci, dei sindaci o del PM.
Contabilità della società in liquidazione
Rispetto alla società in liquidazione, si dispone che il bilancio, redatto dai liquidatori, sia sottoposto alle scadenze ordinarie e all’approvazione dei soci, precisando che le regole ordinarie sul bilancio (2424 ss.) si applicano solo in quanto compatibili con la natura, la finalità e lo stato della liquidazione.
Anche il bilancio di liquidazione deve essere depositato presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 2435, e qualora non lo sia per tre anni consecutivi, la società è cancellata d’ufficio dal registro.
Scioglimento senza liquidazione pag. 522
FAI
Cosa accade alle somme non riscosse al termine della liquidazione?
Le somme non riscosse vengono depositate presso una banca a favore dei soci nominativamente indicati o a favore delle azioni, numericamente indicate, se si tratta di azioni al portatore.
Cosa avviene dopo il termine della liquidazione?
Approvato il bilancio finale, i liquidatori devono chiedere la cancellazione dal registro delle imprese (presso il quale devono essere depositati e conservati per 10 anni i libri sociali, a disposizione di chiunque intenda consultarli).
Effetti della cancellazione
Con la cancellazione dal registro delle imprese, la società è definitivamente cessata e la persona giuridica è estinta.
I creditori sociali rimasti insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento sia dipeso da loro colpa, e in ogni caso nei confronti dei soci fino a concorrenza delle somme riscosse sulla base del bilancio finale di liquidazione. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.
Entro un anno dalla cancellazione, la società può anche essere assoggettata a liquidazione giudiziale, qualora anche a tale data residuino debiti non ancora pagati.
NON È MAI POSSIBILE UNA REVIVISCENZA DELLA SOCIETA’ DOPO LA CANCELLAZIONE, o una riapertura della liquidazione, ne per sopravvenienze passive
[I crediti nei confronti della sociertà devono essere fatti valere nei confronti dei soci ed eventualmente del liquidatore, se mancato pagamento dipeso da sua colpa]
ne per sopravvenienze attive
[In caso di debiti verso la società, il singolo socio potrà agire in forza del proprio diritto pro quota del patrimonio della società estinta]