P1C5 Individuazione e sede dell'impresa Flashcards

1
Q

Perché l’individuazione e localizzazione dell’impresa è importante?

A

Perché l’impresa opera sul mercato in regime di concorrenza, cioè competizione. La necessità è quindi quella di distinguere l’impresa e i suoi prodotti.

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2
Q

Quali possono essere gli oggetti dell’individuazione?

A
  • L’impresa come tale
  • i prodotti dell’impresa
  • i locali nei quali l’attività imprenditrice si esplica
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3
Q

Cosa sono i segni distintivi?

A

I mezzi di individuazione che la legge tutela riconoscendone all’imprenditore l’esclusività dell’uso e impedendo che altri se ne avvalgano, utili all’esigenza di individuare l’impresa, il locale in cui è esercitata e i suoi prodotti..
Sono:
- Ditta
- Insegna
- Marchio

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4
Q

E’ possibile assimilare la posizione di esclusività dei segni distintivi con quella delle creazioni intellettuali?

A

No, in quanto l’attività creatrice può anche essere insignificante o mancare del tutto (es. ipotesi in cui ditta, insegna e marchio corrispondono al nome dell’imprenditore). La legge infatti usa il termine “scelta” e non “creazione” del segno distintivo (art. 2563)

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5
Q

Principio di unitarietà nella disciplina dei segni distintivi

A

Impone di estendere la tutela anche all’ipotesi in cui il segno distintivo di altri sia utilizzato in forma diversa (es, marchio di x come ditta di y)

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6
Q

Perché è possibile affermare che l’esclusività dei segni distintivi è solo relativa?

A

Perché quando non sussistano possibilità di confusione è infatti possibile l’uso contemporaneo da parte di più persone di uno stesso segno distintivo

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7
Q

Caso di rinomanza del segno distintivo

A

Le moderne tecniche di commercializzazione hanno messo in luce il fatto che alcuni segni distintivi possano assumere un valore di mercato economico proprio (suggestivo, attrattivo della clientela) ed essere utilizzati da parte di altri, anche senza determinare confusione, provocando potenzialmente un indebito vantaggio a chi lo utilizza e un pregiudizio al valore del segno stesso. A fronte di questo problema, nascono dei requisiti speciali per i segni distintivi

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8
Q

Quali sono i requisiti rispetto ai segni distintivi?

A
  • requisito della verità: il segno distintivo non deve trarre in inganno il pubblico sulla natura dell’impresa o sull’origine e provenienza del prodotto
  • requisito dell’originalità: il segno distintivo deve avere capacità distintiva
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9
Q

Cos’è la ditta?

A

Il segno distintivo che fa riferimento al nome sotto il quale l’imprenditore svolge la sua attività e costituisce, tra le altre cose, un mezzo di individuazione necessario all’impresa economica.

  • Esso impronta di se anche gli altri segni distintivi
  • Contraddistingue “l’impresa come tale, ossia comprensiva di tutti gli elementi, non nelle singole parti”

[Come la persona ha necessariamente un nome, l’impresa ha necessariamente una ditta]

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10
Q

Differenza principale tra ditta (1) e marchio o insegna (2)

A

la ditta è un mezzo di individuazione necessario, mentre il marchio o l’insegna sono facoltativi

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11
Q

Obbligo di differenziazione nella ditta

A

Non sempre può sussistere omonomia tra ditte, vige infatti il principio che la ditta uguale o simile a quella usata da altro imprenditore, qualora possa creare confusione per l’oggetto e il luogo dell’attività di impresa, deve essere integrata o modificata con indicazioni idonee a differenziarla.

Tale obbligo, secondo l’art. 2564, grava sulla ditta adottata in epoca cronologicamente successiva o sulla ditta registrata in epoca posteriore

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12
Q

Trasmissibilità della ditta

A

Il nome, come mezzo di individuazione di una persona, cessa alla morte di quest’ultima. Al contrario, la ditta, come mezzo di individuazione dell’impresa, conserva la sua funzione alla morte o cessazione dell’attività dell’imprenditore.

In caso di trasferimento d’azienda o successione mortis causa, la ditta può trasmettersi in se stessa a favore di un altro soggetto che continui l’attività imprenditrice, ma solo con il consenso dell’imprenditore.

Se l’imprenditore muore, il consenso per la trasmissibilità della ditta è implicito salvo diversa disposizione testamentaria.

[art. 2565]

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13
Q

Quale requisiti rilevano per la ditta?

A

Essendo il mezzo di individuazione della persona dell’imprenditore, più che dell’azienda, la legge prevede che la ditta contenga almeno il cognome o la sigla dell’imprenditore.
(Tale esigenza non sussiste per le ditte derivate.)

Inoltre, la ditta deve essere registrata nel registro delle imprese.
(per le ditte derivate, l’iscrizione necessita anche il deposito della copia dell’atto in base a cui è avvenuta la successione)

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14
Q

Cosa sono le ditte derivate?

A

Ditte che siano state trasmesse in occasione di successione nell’azienda o trasferimento

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15
Q

Questione della dottrina: la ditta individua l’attività dell’imprenditore o l’azienda?

A

Il quesito è mal posto, poiché la ditta individua l’impresa economica, che è comprensiva di attività dell’imprenditore e di azienda.

La questione può invece essere relativa alla regolamentazione della ditta su basi soggettive (imprenditore) od oggettive (azienda), ma la soluzione varia da ordinamento a ordinamento.

[Nell’ordinamento italiano, la ditta riproduce in prevalenza l’attività dell’imprenditore]

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16
Q

Con quale tutela coincide la tutela della ditta?

A

Con quella della ragione sociale o denominazione sociale per gli eventi collettivi costituiti per l’esercizio d’impresa, all’art. 2567

La tutela della ditta inoltre si esplica nel riconoscere all’imprenditore l’esclusività erga omnes (ditta è diritto assoluto) dell’uso della ditta da lui prescelta (art. 2563 c.1), anche se la tutela non è come quella di un diritto reale, agendo nei limiti in cui sia necessaria ai fini dell’individuazione

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17
Q

Quale riferimento oggettivo, seppur non in prevalenza rispetto all’elemento soggettivo, rileva nella disciplina della ditta?

A

La ditta è legata, oltre che in prevalenza alla persona dell’imprenditore, anche all’azienda (beni che costituiscono strumento dell’attività imprenditoriale).

Pertanto, non è possibile trasferire la ditta senza trasferire l’azienda (art. 2565)

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18
Q

E’ possibile assumere obbligazioni per conto della ditta senza spendita del nome della persona?

A

Si, essendo la ditta mezzo di individuazione della persona dell’imprenditore, purché risulti inequivocabilmente la persona dell’obbligato

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19
Q

Cos’è l’insegna?

A

Il segno distintivo del locale nel quale si svolge l’attività dell’imprenditore.

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20
Q

Che forme può avere l’insegna?

A
  • Può coincidere con la ditta e, in questo caso, la tutela dell’insegna è un riflesso della tutela della ditta.
  • Può avere un contenuto diverso dalla ditta ed essere formata mediante denominazione, figure o simboli.
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21
Q

Come devono essere la denominazione, le figure o i simboli costituenti il contenuto dell’insegna?

A

Devono avere carattere di
- originalità, ossia capacità distintiva
- novità, ossia non devono generare confusione in relazione a luogo e oggetto dell’attività rispetto all’insegna di altro imprenditore.

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22
Q

C’è esclusività nell’uso dell’insegna?

A

L’obbligo di differenziazione sorge, a carico dell’imprenditore che scelga per secondo tale insegna, se la denominazione, figura o simbolo è tale da generare confusione (art. 2568).

In caso di corrispondenza con la ditta, prevale l’iscrizione precedente.

Qualora la denominazione, figura o simbolo sia generica (es. caffè, albergo, fabbrica …), il diritto all’uso esclusivo non sussiste (mancando la capacità distintiva)

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23
Q

Cos’è il marchio?

A

Il marchio è il segno distintivo del prodotto o del servizio, e precisamente attraverso il quale se ne attesta la provenienza da una determinata impresa.

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24
Q

Quale codice regola prevalentemente la disciplina del marchio, oltre al codice civile?

A

Codice della proprietà industriale

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25
Q

Art. 7 c.p.i.

A

Costituiscono marchi di impresa tutti i segni (non solo parole, nomi, disegni, lettere e cifre, ma anche suoni, colori e forma del prodotto) idonei a distinguere i prodotti e i servizi dell’impresa da quelli di altre imprese e suscettibili di essere rappresentati nel registro in modo da consentire di individuare con chiarezza e precisione l’oggetto della protezione conferita al titolare.

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26
Q

Pag. 97 da rivedere paragrafino sopra

A
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27
Q

Come possono essere i marchi?

A

marchi nominativi, cioè risultanti da una denominazione

marchi emblematici, cioè risultanti da segni, simboli e figure

marchi misti, cioè risultanti insieme da figure, simboli e denominazioni

marchi individuali, ma anche marchi collettivi, ossia quelli che svolgono la funzione di garantire la natura, l’origine e la qualità del prodotto, e marchi di certificazione, ossia quelli che possono essere registrati soltanto da soggetti accreditati.

[Marchi Individuali:

Definizione: Un marchio individuale è un segno distintivo utilizzato da un’impresa singola per identificare i propri prodotti o servizi e distinguerli da quelli offerti da altre imprese.
Uso: È utilizzato esclusivamente dall’impresa proprietaria del marchio.
Scopo: Serve a indicare l’origine commerciale dei prodotti o servizi e a garantire ai consumatori un livello costante di qualità.
Esempi: Marchi famosi come Nike, Apple, o Coca-Cola.
Marchi Collettivi:

Definizione: Un marchio collettivo è un segno distintivo utilizzato da un gruppo di imprese, spesso rappresentate da un’associazione o un consorzio.
Uso: Può essere utilizzato da tutti i membri del gruppo o dell’associazione che soddisfano determinati standard o criteri stabiliti dal proprietario del marchio collettivo.
Scopo: Il marchio collettivo non indica un’origine commerciale specifica ma piuttosto una compliance con particolari standard o qualità condivisi dai membri del gruppo. Ad esempio, può indicare una certa origine geografica, un metodo di produzione, o altre caratteristiche comuni dei prodotti o servizi offerti dai membri.
Esempi: Marchi che indicano prodotti DOP (Denominazione di Origine Protetta) o IGP (Indicazione Geografica Protetta).]

28
Q

Registrazione di marchi di nomi notori altrui e non notori

A

Per quel che riguarda i nomi notori altrui, la registrazione del marchio è subordinata al consenso dell’avente diritto o, in caso di morte, del coniuge, dei figli e, in mancanza, degli ascendenti e dei parenti fino al terzo grado)

Per quel che riguarda i nomi non notori, la registrazione del marchio è ammessa purché non lesiva della fama, del credito e del decoro di chi ha il diritto di portarli.

29
Q

Marchi collettivi

A
  • Sono quelli che svolgono la funzione di garantire la natura, l’origine e la qualità del prodotto.
  • Devono essere dotati di capacità distintiva, al contrario di quelli individuali.
  • Possono essere registrati da persone di diritto pubblico e dalle associazioni di categoria (tranne società commerciali) che ne concedono l’uso agli imprenditori interessati.
  • Possono limitarsi a indicare la provenienza geografica, senza pregiudicare analoghe iniziative e non precludendo a terzi la possibilità di indicare la provenienza dei propri prodotti, e in questo caso la legge riconosce il diritto di fare uso del marchio ai soggetti i cui prodotti e servizi provengono dalla zona in questione.
30
Q

Marchi di certificazione

A

Sono quelli che possono essere registrati soltanto da soggetti accreditati.

Il titolare ha diritto all’uso esclusivo sul marchio e ha diritto che questo non venga soppresso, per esempio in caso di apposizione di un nuovo marchio di commercio da parte dell’imprenditore (non può eliminare il marchio di fabbrica)

31
Q

In cosa consiste il diritto all’uso esclusivo?

A

Art. 20 c.p.i.

E’ il potere di vietare a terzi, salvo proprio consenso, l’uso di un segno identico o simile a quello registrato come marchio. Di regola, riguarda prodotti identici o affini a quelli per i quali il marchio era stato registrato ed è determinante l’elemento del rischio di confusione, essendo la tutela una tutela relativa

32
Q

Limiti alla tutela del marchio, in quanto diritto d’uso esclusivo

A

Il problema centrale è voler evitare che tale tutela diventi strumento per pratiche monopolistiche. Pertanto, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, si è andato a enucleare il principio dell’esaurimento del diritto (comune a tutti i diritti di proprietà industriale) [art. 5 c.p.i.]

Principio dell’esaurimento del diritto: da rivedere

E’ altresì riconosciuta la liceità dell’altrui uso di un marchio di impresa, conformemente al principio di correttezza professionale, quando esso risultando necessario per caratterizzare il prodotto nel mercato, svolga una funzione descrittiva delle caratteristiche del proprio prodotto, e non distintiva del prodotto proprio. Ciò avviene per evitare che il marchio finisca per assicurare al titolare una posizione monopolistica non solo sul segno ma sul prodotto stesso.

33
Q

Marchio celebre o rinomato

A

Il marchio celebre o rinomato non sin limita come segno a svolgere la tradizionale funzione distintiva, ma presenta altresì un autonomo valore economico in ragione della capacità attrattiva.

Alla luce di ciò, il divieto viene esteso anche all’uso di segni identici o simili per prodotti o servizi non affini, qualora l’utilizzazione, anche a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti e servizi, consenta di trarre ingiustificatamente indebito vantaggio dalla rinomanza del marchio, o anche pregiudicarla.

34
Q

Quali requisiti servono per l’acquisto del titolo di proprietà industriale del marchio?

A

Per acquisire il titolo di proprietà industriale relativo al marchio, questo deve:
- essere registrato presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi (art. 2569) [qualunque interessato può avanzare osservazioni, ma non tutti possono proporre opposizione]
- avere i requisiti di novità, capacità distintiva e liceità

35
Q

Requisito della novità del marchio

A

Il requisito è assente quando il segno sia identico o simile ad altro segno da altri già registrato o già usato con notorietà generale.

La mancanza di notorietà può quindi derivare da:
- altrui registrazione, può sussistere novità solo dopo scadenza di due anni o per decadenza di non uso
- altrui uso con notorietà generale, che ne impedisce l’altrui registrazione ma non attribuisce un diritto esclusivo sul segno

In caso di uso precedente di terzo senza notorietà generale non fa venire meno la novità, ma il terzo ha diritto di preuso (ossia di continuare a utilizzarlo nei limiti in cui l’aveva usato precedentemente alla registrazione)

36
Q

Requisito della capacità distintiva del marchio

A

Il marchio, oltre a essere nuovo, deve avere una capacità distintiva ed essere suscettibile di appropriazione individuale, perciò non può consistere esclusivamente di:
- segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente
- segni divenuti di uso comune negli usi costanti del commercio
- denominazione generica del prodotto
- descrizione generica del prodotto

[Art. 13 c.p.i.]

37
Q

Qual’è la ratio dietro al requisito della capacità distintiva del marchio?

A

Si vuole impedire che, appropriandosi di segni non distintivi, si consegua una posizione sostanzialmente monopolistica sul mercato del prodotto

38
Q

Fenomeno della c.d. volgarizzazione del marchio

A

Nell’ambito della capacità distintiva del marchio, si ha volgarizzazione quando il marchio sia divenuto nel commercio denominazione generica del prodotto o del servizio, o abbia comunque perduto la sua capacità distintiva

In questo caso, si ha decadenza del marchio, ma solo qualora il venir meno della capacità distintiva sia dovuto all’inerzia (o addirittura attività) del titolare

[Art. 13, comma 4 c.p.i.]

39
Q

Fenomeno del c.d. secondary meaning del marchio

A

Nell’ambito della capacità distintiva del marchio, si ha secondary meaning qualora il segno abbia acquistato, a seguito dell’uso, un carattere distintivo del quale risultava originariamente privo.

Questa possibilità, non solo non impedisce la registrazione di tale segno, ma ne esclude la dichiarazione di nullità della registrazione, sanando il vizio consistente nell’originaria mancanza di capacità distintiva del segno.

[Art. 13, comma 3 c.p.i.]

40
Q

Requisito della liceità del marchio

A

Oltre alla novità e alla capacità distintiva, il marchio deve essere lecito. Il marchio, quindi, non deve essere contrario a:
-legge
- ordine pubblico
- buon costume
e non deve:
- ingannare il pubblico
- violare un diritto esclusivo di terzi

[Art. 14 c.p.i.]

Inoltre, rispetto all’utilizzazione del marchio, la legge ne vieta l’uso decettivo, tale cioè da renderlo idoneo a trarre in inganno il pubblico. La violazione di tale divieto comporta la decadenza del marchio.

[Art. 21 c.p.i.]

41
Q

Cosa si intende per uso decettivo del marchio?

A

L’uso decettivo, vietato per legge, si riferisce all’ipotesi in cui il marchio non sia di per se ingannevole, ma lo diventi a seguito del modo in cui viene usato, e che solleva il problema se e in che limiti ne derivi l’esigenza di una qualche costanza qualitativa dei prodotti per cui il marchio stesso è utilizzato.

42
Q

Cosa accade in caso di mancato uso del marchio, protratto per oltre cinque anni, da parte del titolare?

A

Il mancato uso del marchio, protratto per oltre cinque anni, da parte del titolare, comporta decadenza.

43
Q

È possibile far valere l’invalidità di un marchio registrato?

A

Si [Art. 117 c.p.i.], perché la registrazione del marchio, pur essendo necessaria al completamento della fattispecie da cui deriva la posizione di esclusività, costituisce solo una presunzione di validità del marchio registrato [Art. 121 c.p.i.].

44
Q

Chi è legittimato all’esercizio delle azioni di nullità e decadenza del marchio?

A

Rispetto a queste azioni, la legge afferma in via generale che spettano al pubblico ministero e a chiunque vi abbia interesse (Nullità assoluta)

Tuttavia, la legge **dispone poi una nullità relativa per alcune ipotesi **:
1) per far valere la nullità del marchio per sussistenza di diritti anteriori, per violazione di altrui diritti esclusivi o per essere stato registrato da persona diversa dell’avente diritto, l’azione può essere esercitata soltanto dal titolare dei diritti anteriori o dell’avente diritto.
[Art. 122 c.p.i.]

1B) nel caso in cui il marchio sia stato registrato da persona diversa dall’avente diritto, quest’ultimo può, alternativamente all’azione di nullità, esercitare quella di rivendica, al fine di ottenere che l’avvenuta registrazione o la relativa domanda siano trasferite a proprio nome [Art. 118 c.p.i.]

45
Q

Alternativa al processo giurisdizionale ai fini di accertamento della nullità o decadenza del marchio

A

La legge dispone, alternativamente al processo giurisdizionale, ai fini di accertamento della nullità o decadenza del marchio, la possibilità di presentare un’istanza rivolta all’Ufficio italiano brevetti e marchi, che avvia una inedita procedura amministrativa che si conclude con l’adozione di un provvedimento (contestabile presso la commissione dei ricorsi).

In caso di accoglimento dell’istanza, la dichiarazione di nullità o decadenza del marchio deve essere annotata nel registro e, divenuta inoppugnabile, è destinata ad avere effetti erga omnes.

[Art. 184 c.p.i.]

46
Q

Come può essere trasferito il marchio?

A

Il marchio può essere
- trasferito a titolo definitivo, ma con il c.d. “vincolo aziendale”
- concesso temporaneamente in licenza, per la totalità o per una parte dei prodotti e servizi per cui è stato registrato; in tal caso il marchio può anche essere concesso separatamente dall’azienda.

Il trasferimento e la concessione in licenza non devono in alcun caso trarre in inganno in ordine ai caratteri del prodotto o del servizio che sono essenziali nell’apprezzamento del pubblico

47
Q

Quali esigenze si contrappongono nell’ambito del trasferimento del marchio?

A
  • Esigenza di commercializzazione del marchio, per esempio nel caso di marchio rinomato o celebre, tutelando il titolare
  • Esigenza di mantenere la funzione distintiva del marchio, tutelando il pubblico
48
Q

Quale obbligo sorge in capo al licenziatario in caso di concessione del marchio in licenza “non esclusiva”?

A

In caso di concessione in licenza non esclusiva, il licenziatario è obbligato a usare il marchio per prodotti o servizi eguali a quelli messi in commercio con il medesimo marchio dal titolare o da altri licenziatari.

Questo implica una qualche esigenza di controllo da parte del licenziante.

49
Q

Cosa può fare il titolare del marchio nel caso in cui il licenziatario abbia violato determinate clausole del contratto di licenza?

A

Nel caso in cui il licenziatario abbia violato determinate clausole del contratto di licenza (in particolare: durata, modo di utilizzazione del marchio, natura e qualità dei prodotti), il licenziante può avvalersi, oltre all’ordinaria azione contrattuale, del diritto all’uso esclusivo del marchio

50
Q

A quali formalità sono sottoposti gli atti relativi al marchio?

A

Atti di trasferimento, divisione, società, transazione e rinunzia del marchio, ma anche sentenze relative a tali atti, sono soggetti alla trascrizione presso l’Ufficio italiano brevetti e marchi.

Sono soggetti a trascrizione anche gli atti che dichiarino la nullità, l’annullamento, la rescissione, la risoluzione, la revocazione di un atto già trascritto.

51
Q

Tutela del marchio in sede civile (in generale)

A

La tutela del marchio in sede civile è sostanzialmente volta all’inibizione dell’uso del marchio (non serve indagine, è data per il fatto stesso dell’uso) da parte di persona diversa dal titolare e al risarcimento dei danni.

52
Q

Qual’è l’azione concessa a tutela del diritto di esclusiva?

A

L’azione di contraffazione, che può essere fatta valere sia in sede civile che in sede penale.

53
Q

Dove si trova la disciplina della tutela del marchio?

A

In principio, ogni azione di tutela dei singoli diritti di proprietà industriale era oggetto di un’autonoma disciplina.

A seguito dell’emanazione del c.p.i. , le regole generali e comuni a tutte le azioni a tutela dei diritti di proprietà industriale, compreso il marchio, sono contenute all’art. 117 ss. c.p.i.
[Unificazione della tutela giurisdizionale è una delle più grandi novità del codice]

54
Q

A chi spetta l’azione a tutela del marchio?

A

Al titolare del marchio (e più in generale del diritto di proprietà industriale).

Al licenziatario, salvo diversa disciplina pattizia e solo con il consenso del titolare del marchio.
[In caso di licenza esclusiva, può esercitare l’azione in caso di inerzia del titolare]

In ogni caso resta ferma la possibilità per il licenziatario di avvalersi dei mezzi apprestati agli artt. 1585 e 1586 contro le molestie da parte di terzi.

55
Q

Cosa accade e può accadere dopo la sentenza che accerti la contraffazione?

A

Viene inibito lo sfruttamento abusivo del marchio e si ottiene il risarcimento del danno (si tiene conto dei benefici economici ricavati dall’autore della violazione, del danno morale)

Può essere ordinata la distruzione degli strumenti che sono serviti a violare il diritto di proprietà industriale. Inoltre, l’assegnazione di essi e dei prodotti contraffatti al titolare del diritto stesso a titolo di risarcimento del danno. Può anche essere richiesta la restituzione dei profitti

56
Q

Quali tutele cautelari possono essere previste nell’ambito della tutela del marchio?

A
  • Inibitoria di qualsiasi violazione imminente del diritto
  • Descrizione, ossia il provvedimento cautelare che mira a precostituire le prove della contraffazione e costituisce un mezzo di istruzione preventiva
  • Sequestro, ossia il provvedimento cautelare che costituisce che serve a impedire la continuazione dell’abuso
57
Q

Quali conseguenze può avere la violazione del marchio sul piano penale e amministrativo?

A

Sanzioni amministrative e penali, che si affiancano alle misure dirette a contrastare gli atti di pirateria, ossia contraffazioni evidenti dei marchi, disegni e modelli registrati, nonché le violazioni dolose e sistematiche dei diritti di proprietà industriale e le cc.dd. pratiche di italian sounding (falsa evocazione dell’origine italiana dei prodotti)

58
Q

Con quale contratto interferisce la disciplina del trasferimento del marchio?

A

Con il contratto di merchandising

59
Q

In quali forme può presentarsi il contratto di merchandising?

A

Prima ipotesi:
Titolare del marchio che abbia acquisito notorietà presso il pubblico/consumatori ne concede in licenza l’uso ad altro imprenditore, il quale se ne avvale per promuovere la vendita di prodotti o servizi diversi da quelli forniti dal primo

Il senso è sfruttare il valore suggestivo che il marchio ha acquistato nel mercato per assimilarlo al valore qualitativo del secondo prodotto

Si basa sulla disposizione che riconose al titolare del marchio di vietarne l’uso salvo consenso (art. 20 c.p.i.) e su quella che ammette la possibilità di registrare il marchio non soltanto da parte di chi sia solo interessato a farlo utilizzare da altri sotto il suo consenso (art. 19 c.p.i.)

Seconda ipotesi:
Qui il contratto non ha ad oggetto segni diversi dal marchio, come quando si tratta di personaggi famosi anche di fantasia (nome notorio).

L’utilizzo è chiaramente subordinato al consenso da parte dell’avente diritto.

60
Q

Cos’è la sede dell’impresa?

A

Il corrispondente del domicilio della persona fisica, ed è costituita dal luogo nel quale è posta la direzione amministrativa dell’attività imprenditrice.

È altresì considerata come il centro amministrativo degli affari e degli interessi dell’ impresa

61
Q

Che differenza c’è tra sede dell’impresa e domicilio della persona?

A

Il domicilio riguarda la generalità degli affari e interessi facenti capo a una persona, mentre la sede riguarda soltanto una particolare categoria di affari e interessi economici.

62
Q

Qual’è la sede della società?

A

La sede sociale, dato che l’unico oggetto dell’attività dell’ente è l’esercizio dell’impresa

63
Q

Art. 2196

A

Entro trenta giorni dall’inizio dell’impresa l’imprenditore che esercita un’attività commerciale deve chiedere l’iscrizione all’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

1) il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;
2) la ditta;
3) l’oggetto dell’impresa;
4) la sede dell’impresa;
5) il cognome e il nome degli institori e procuratori.

L’imprenditore deve inoltre chiedere l’iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione dell’impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

64
Q

COMI

A

Centre of Main Interest (Centro degli interessi principali dell’imprenditore)

È una nozione di fonte comunitaria che rileva rispetto ai procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

65
Q

Art. 2197 cc

A

Tale articolo prevede la possibilità di un decentramento nell’amministrazione delle imprese e ammette la possibilità di sedi secondarie accanto alla sede principale.

66
Q

Quale problema si pone rispetto alle sedi secondarie?

A

Non è chiarito dalla legge quali caratteri debba avere la sede secondaria, e in pratica non è sempre agevole individuare il luogo in cui è posta la sede principale e quello in cui è posta quella secondaria.

In linea di principio, la sede secondaria presenta due caratteri essenziali:
1 - Autonomia di gestione e di rappresentanza, tale da far considerare esistente un centro amministrativo
2 - Suddetta autonomia è contenuta in un ambito più ristretto, sia territorialmente che funzionalmente, di quello che caratterizza un altro centro amministrativo, quest’ultimo da considerarsi principale

-> Non serve diversità di luogo
-> Non serve che ci sia la medesima attività
-> È NECESSARIO che le attività siano svolte sotto il coordinamento economico di un’unica impresa