P2T5C26 Trasformazione Flashcards
Discorso introduttivo su Trasformazione, Fusione, Scissione
Il potere di autonomia riconosciuto alla società, in ordine alle modificazioni dell’ordinamento sociale, può essere esercitato nel senso di mutare il tipo di organizzazione sociale originariamente adottato o di annullare l’autonomia dell’organizzazione sociale, confondendola in un’organizzazione più ampia già esistente o nuova, o ancora di frazionare l’organizzazione sociale originaria in più distinte organizzazioni, anch’esse già esistenti o nuove.
Il passaggio di una società da un tipo all’altro di organizzazione sociale si designa come trasformazione della società; la compenetrazione in un’unica organizzazione sociale di più organizzazioni autonome si designa come fusione delle società; il frazionamento dell’organizzazione sociale in più distinte organizzazioni si designa come scissione.
Carattere comune ai tre istituti è che il mutamento di tipo, la compenetrazione o il frazionamento si attuano in conseguenza di un atto della stessa società, e in particolare di un negozio corporativo e cioè di un negozio che opera innanzitutto sull’organizzazione sociale e che solo di riflesso si riverbera sulla posizione dei soci e sul patrimonio della società
In tutti i casi, si tratta di vicende che riguardano una riorganizzazione dell’impresa, e che si caratterizzano in quanto consentono un mutamento delle sue stesse basi organizzative senza soluzione di continuità (senza dispersione di valori, che si avrebbe in caso di estinzione e nuova costituzione)
Quali limiti si pongono in capo alle operazioni di trasformazione, fusione e scissione?
La trasformazione di società soggette a procedura concorsuale è ammessa solo qualora non risulti incompatibile con le finalità e lo stato della procedura.
La fusione e la scissione sono precluse alla società in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo.
Rispetto alle operazioni transfrontaliere (almeno una delle società, generalmente di capitali e anche in forma cooperativa è ITALIANA) si prevede una disciplina unitaria per trasformazione, fusione e scissione.
Cos’è la trasformazione?
La trasformazione è un’operazione che incide sull’organizzazione di una singola società, ponendola su nuove basi, e cioè su quelle che sono caratteristiche del nuovo tipo prescelto.
La modificazione è l’effetto di una decisione dei soci di modificazione dell’atto costitutivo
In che caso si ha trasformazione eterogenea?
La trasformazione eterogenea si ha con il passaggio da una società lucrativa a una società cooperativa o anche a una forma collettiva di esercizio dell’impresa non societaria.
È possibile entro alcuni limiti, e si contrappone alla trasformazione omogenea, che invece si risolve nel passaggio dall’uno all’altro tipo di società lucrativa.
In particolare, la trasformazione eterogenea può comportare il passaggio:
a) da società di capitali in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, fondazioni e associazioni non riconosciute
b) in società di capitali da consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, fondazioni e associazioni riconosciute che non abbiano ricevuto contributi pubblici o liberalità, società cooperative a mutualità prevalente
Non è ammessa invece la trasformazione in società lucrativa da società cooperativa a mutualità prevalente, ovvero quelle ammesse alle agevolazioni fiscali (si vuole cosi evitare di sfruttare le agevolazioni per poi, in un secondo momento, addivenire società lucrativa)
Come si configura la trasformazione da società lucrativa a società cooperativa?
Come trasformazione eterogenea, dove lo scopo diventa da lucrativo a mutualistico, avvenendo una modificazione della causa del negozio che ha dato vita all’organizzazione
Trasformazione di società di persone in società di capitali
Art. 2500 ter
Al fine di facilitare l’evoluzione della forma organizzativa dell’impresa, la legge prevede che le decisioni di trasformazione della società di persone in società di capitali (come pure per la scissione e la fusione) non esigono l’unanimità, bensì la maggioranza dei soci (determinata secondo l’attribuzione a ciascuno negli utili: tuttavia, al socio dissenziente è riconosciuto il diritto di recesso.
La decisione deve essere accompagnata dalla documentazione necessaria per la determinazione del capitale sulla base della situazione patrimoniale attuale. Più in generale per ogni trasformazione in SdC, la legge richiede che si ottemperi alle esigenze di forma per la costituzione, ossia deliberazione che risulti da atto pubblico.
Trasformazione di società di capitali
La trasformazione di società di capitali è adottata secondo le norme (legali o statutarie) per la modificazione dell’atto costitutivo o dello statuto (2500 sexies).
È richiesta una maggioranza rafforzata, pari al voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto, nell’ipotesi di trasformazione eterogenea di SdC.
Note aggiuntive
Le motivazioni e gli effetti della trasformazione in SdC devono poi essere illustrati da una relazione predisposta dagli amministratori, che deve essere depositata in copia presso la sede sociale entro i trenta giorni che precedono l’assemblea convocata per deliberare la trasformazione affinché i soci possano prenderne visione (2550 sexies)
L’atto e la decisione di trasformazione è soggetto alla disciplina prevista per il tipo adottato e alle forme di pubblicità a esso relative, nonché alla pubblicità richiesta per la cessazione del tipo originario.
Quali effetti comporta la trasformazione della società?
La pubblicità della decisione di trasformazione assume una portata sia costitutiva che sanante.
L’atto di trasformazione diviene infatti efficace solo nel momento in cui è stato effettuato l’ultimo degli adempimenti pubblicitari (2500), e dalla stessa data risulta preclusa la possibilità di pronunciarne l’invalidità (2500 bis).
Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla trasformazione (2500 bis)
In relazione all’ipotesi in cui la trasformazione importi il passaggio da società in cui i soci sono illimitatamente responsabili ad una società dove risponde delle obbligazioni sociali il patrimonio (es. SdP->SdC), l’art. 2500 quinquies pone il principio per il quale la trasformazione non importa l’eliminazione della resp. personale dei soci per le obbligazioni sorte antecedente all’attuazione della pubblicità se non intervenga il consenso dei creditori sociali alla trasformazione (va bene anche silenzio-assenso alla comunicazione)
In relazione all’ipotesi in cui la trasformazione importi il passaggio da società dove risponde delle obbligazioni sociali il patrimonio ad una in cui i soci sono illimitatamente responsabili (es. SdC->SdP), si richiede il consenso dei soci che con la trasformazione assumono responsabilità illimitata, la quale peraltro si estende anche alle obbligazioni sociali sorte anteriormente alla trasformazione.
La società trasformata, anche nel caso in cui si assuma personalità giuridica, non vede trasferimento del patrimonio sociale: la società infatti prosegue in tutti i rapporti già instaurati e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione (2498).
La diversa posizione in cui si pone il patrimonio rispetto all’organizzazione sociale è soltanto effetto riflesso della modificazione dell’organizzazione sociale.
Il tutto è effetto di un’atto organizzativo interno, dal quale poi scaturiscono effetti in ordine al patrimonio.
Allo stesso modo la posizione del socio (poteri e obblighi) non si modifica, ma viene commisurata alla nuova organizzazione sociale sulla base della precedente.
Pubblicità della trasformazione eterogenea
È prevista per la trasformazione eterogenea una disciplina speciale, che prevede che la trasformazione et. abbia effetto solo dopo 60 giorni dall’attuazione della pubblicità, salvo che consti il consenso dei creditori, i quali in tale termine possono fare opposizione alla trasformazione.
L’opposizione preclude la trasformazione dal diventare efficace, a meno che il tribunale ritenendo infondato il pericolo di pregiudizio o idonee le garanzie prestate dalla società, non abbia disposto altrimenti.
Questione del socio d’opera
Una specifica disciplina è dettata con riguardo al socio d’opera, il quale, nel silenzio dell’atto costitutivo in ordine alla determinazione della sua partecipazione, deve vedersi assegnato un numero di azioni o una quota nella misura stabilita d’accordo tra i soci o, in mancanza, dal giudice secondo equità, con riduzione proporzionale della partecipazione degli altri soci (art. 2500 quater c.c.).