P2T4C25 §1 Disciplina generale delle società cooperative Flashcards
Che tipo di impresa costituisce l’esercizio delle società cooperative?
L’impresa mutualistica
Quale libro regola le società cooperative?
Libro V, “del lavoro”, Titolo Sesto
Cosa sono le società cooperative?
Art. 2511 (Formula positiva)
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte nell’albo delle società cooperative
Art. 2515 c.2 (Formula negativa)
L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico
In cosa consiste la mutualità nella società cooperativa?
La mutualità consiste nel fatto che il lucro dell’imprenditore si realizza a carico delle stesse persone che, in qualità di soci, fanno parte della società e alle quali viene ridistribuito, e non a carico di persone estranee alla società.
In tal modo, i soci possono acquistare dalla società beni o servizi per un corrispettivo che, non includendo il lucro, risulta inferiore a quello praticato dalla medesima società nei confronti dei terzi, o stipulare con essa rapporti di lavoro a fronte di una retribuzione superiore a quella che riceverebbero da un altro datore di lavoro.
La mutualità è carattere dell’attività e dello scopo, non dell’organizzazione sociale
La mutualità è presupposto necessario per l’adozione della forma societaria della società cooperativa: l’attività sociale deve essere quindi svolta, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, esclusivamente con i soci (2521) nella forma della c.d. mutualità perfetta e il mancato perseguimento dello scopo mutualistico conduce alla liquidazione coatta della cooperativa (2545 septiesdecies).
Rapporto tra società cooperative e mutualità
Tutte le società cooperative hanno/dovrebbero avere ad oggetto l’esercizio dell’impresa scopo mutualistico, ma non tutte le organizzazioni collettive che hanno ad oggetto l’esercizio dell’impresa scopo mutualistico sono necessariamente società cooperative: nulla vieta che le imprese mutualistiche possano costituirsi come SRL o SPA
Pertanto, la caratteristica della società cooperativa non è lo scopo mutualistico/la mutualità, bensì la sua particolare organizzazione. Una società cooperativa tale perché, esercitando un’impresa mutualistica, adotta una data struttura organizzativa, basata sulla variabilità del capitale
Ciò non toglie che la mutualità rimane presupposto necessario per l’adozione della forma societaria della società cooperativa.
NOTE SOCIETA COOPERATIVA
Nella società in generale, lo scopo è di realizzare un lucro da dividere tra i soci, i quali si propongono di realizzare un vantaggio economico mediato attraverso la divisione dei guadagni.
Nelle società cooperative, lo scopo sarebbe quello di agevolare i propri partecipanti nelle loro operazioni/nelle loro economie INDIVIDUALI. I partecipanti si propongono di realizzare un vantaggio economico immediato, procurandosi beni, servizi ed occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.
RIVEDI ASSOLUTAMENTE PARTE IN PICCOLO PAG. 528
In che modo rileva la “partecipazione” nella società mutualistica?
La partecipazione alla società si determina essenzialmente in considerazione dell’identità dei bisogni dei partecipanti e della possibilità di una soddisfazione di essi attraverso lo svolgimento dell’attività sociale. Assume pertanto rilevanza la posizione personale del socio e la società si crea di norma tra appartenenti a una stessa categoria professionale o sociale.
Lo scopo mutualistico si sostanzia essenzialmente nel fatto che l’attività esterna si rivolge agli stessi soci, che sono duplicemente sia soci che destinatari dell’attività sociale. Pertanto, è naturale che questi debbano trovarsi in una stessa situazione (es. consumatori di beni o servizi, di lavoratori, di soggetti esposti a determinati rischi …)
D’altra parte, proprio perché la tipologia di partecipanti è cosi ampia (numero indeterminato) tale società non si presenta come un cerchio chiuso (come una società normale) ma come un’entità mutevole per l’adesione di nuovi soci o per l’uscita dei soci preesistenti.
Tuttavia, come il contratto può essere aperto, questo può anche essere chiuso, vedendo un numero predeterminato (nonostante l’indeterminatezza dei possibili destinatari, la società cooperativa qui si rivolge ai soci attuali)
Infine, la parità di posizione che sussiste tra i soci si riverbera sia all’interno della società, importando l’attribuzione ai singoli soci di uguali poteri qualunque sia l’apporto (2358 c.2) e prevedendo limiti al valore nominale/percentuale della partecipazione che ogni socio può possedere (2525 c.2-3), sia all’esterno, cioè nell’ambito dell’attività mutualistica (e anche nei rapporti esterni, come negli interni, si estende la parità di trattamento 2516)
Società cooperative e Costituzione
Lo Stato, e in particolare modo la Costituzione, considera il fenomeno cooperativo con favore.
ART. 45 COST
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
Inoltre, particolari agevolazioni tributarie sono accordate alla società cooperativa purché l’elemento della mutualità si riveli con determinati caratteri.
[Per leggi specifiche di ogni tipologia di cooperativa, pg. 531 in piccolo]
Struttura della società cooperativa
La società cooperativa costituisce una categoria di società diversa dalla SdP e dalla SdC.
Ricalca quella della SdC, nel senso che la società cooperativa acquista personalità giuridica (2523) e che ha una denominazione sociale che può essere liberamente formata, a condizione che contenga l’indicazione di società cooperativa (2515). Nelle società cooperative, per le obbligazioni sociali risponde il patrimonio sociale (2518).
Le lacune della disciplina codicistica della società cooperativa sono colmate dalla disciplina della SPA (2519), ma nel caso si tratti di società cooperative di dimensioni ridotte (<20 soci cooperatori e <1mln di attivo patrimoniale) l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le disposizioni della SRL, nei limiti della compatibilità (2519)
[PERTANTO, si distinguono società cooperative per azioni e società cooperative per quote]
Tipologie di società cooperativa
A seconda che si applichi la disciplina della SPA, o si faccia ricorso alla disciplina della SRL nei limiti della compatibilità per le società cooperative di dimensioni ridotte (<20 soci cooperatori e <1mln di attivo patrimoniale), si distingue tra società cooperative per azioni e società cooperative per quote
In ordine al tipo di scambio mutualistico, la legge distingue anche tra società cooperative a mutualità prevalente e società cooperative a mutualità non prevalente, riservando alle prime l’applicazione di disposizioni fiscali a carattere agevolativo. Per entrambe, escluse le coop. di credito e di assicurazione, si prevede l’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, ma solo per quelle a mutualità prevalente questo fatto è requisito necessario per l’applicazione della relativa disciplina (2512 c.2 - altri requisiti minori a p. 532)
Società cooperative a mutualità prevalente
Le società cooperative a mutualità prevalente si differenziano dalle società cooperative a mutualità non prevalente, per il fatto che si riserva alle prime l’applicazione di disposizioni fiscali a carattere agevolativo, a condizione necessaria che tale società sia iscritta nell’albo delle società cooperative.
La qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente è riservata alle cooperative, iscritte all’albo, che prevalentemente svolgono la propria attività in favore dei soci, o che si avvalgono del lavoro dei soci, o che impiegano apporti di beni e servizi a costoro
La legge individua due condizioni di prevalenza: i destinatari dell’attività sociale e la provenienza dei fattori produttivi.
Sulla base di apposite clausole statutarie, alle cooperative a mutualità prevalente è vietato (2514):
a) distribuire dividendi in misura superiore a un determinato limite, pari all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e prevedere a favore dei titolari di strumenti finanziari una remunerazione maggiore di due punti rispetto al limite previsto per i dividendi
b) distribuire le riserve tra i soci cooperatori
c) restituire ai soci un valore superiore al capitale sociale e ai dividendi maturati, in caso di scioglimento della società (infatti sono tenute a devolvere l’intero patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
Il mancato rispetto della condizione di prevalenza per due esercizi consecutivi (o la modificazione delle suddette clausole) comporta la perdita della qualifica di coop. a mutualità prevalente. (procedura a pag. 533)
La coop. a mutualità prevalente inoltre non può trasformarsi in società lucrativa o in consorzio, facoltà invece consentita alle coop. a mutualità non prevalente, purché siano *sottoposte a revisione dell’anno precedente e **devolvano il valore effettivo del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione
Caratteri differenziale rispetto alla società di capitale: la variabilità del capitale sociale
In conseguenza della variabilità del capitale sociale, non si applicano le norme che stabiliscono la formazione di un capitale minimo per la costituzione/esistenza della società.
[Tali norme non possono funzionare a causa della mancanza del necessario punto di riferimento, non essendo il capitale sociale determinato in un ammontare stabilito 2524, dipendendo invece dall’entità della partecipazione dei singoli soci]
Per sopperire alla mancanza di un nucleo patrimoniale adeguato per la costituzione, la legge richiede:
a) numero minimo di soci, in generale non inferiore a 9 (qualora si scenda, deve essere integrato in max un anno, o la società si scioglie e si apre la fase di liquidazione)
b) ammontare minimo del valore nominale della partecipazione, per le quote non inferiore a 25 EUR e per le azioni non inferiore a 500 EUR.
c) disciplina a garanzia dell’integrità del capitale, in relazione agli utili e, più in generale, alle altre distribuzioni del patrimonio netto
[UTILI: Almeno il 30% degli utili deve essere destinato a riserva legale & una quota degli utili netti deve essere destinata a fondi mutualistici per la prom. e lo sviluppo della cooperazione. DISTRIBUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO sono subordinate alla condizione che il rapporto tra patr. netto e il complessivo indebitamento sia superiore a 1/4]
L’autonomia statutaria può rafforzare la disciplina legale, indicando modalità e percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori nel rispetto dell’indicato limite alla distribuzione dei dividendi a favore dei soci previsto nello statuto delle coop. a m. prev (2514). Inoltre, l’atto costitutivo può prevedere la creazione di riserve indivisibili, ossia riserve che non possono essere ripartite tra i soci neppure in fase di scioglimento della società e che durante la fase attiva possono essere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo l’erosione di quelle divisibili.
Caratteri differenziale rispetto alla società di capitale: la rilevanza della persona del socio
Nella società cooperativa, la persona del socio è rilevante sotto molti aspetti.
1) La partecipazione alla cooperativa presuppone la ricorrenza di determinati requisiti soggettivi , diversi a seconda dell’oggetto della società ma in definitiva consistenti nell’appartenenza alla categoria di persone direttamente interessate all’esercizio dell’attività sociale (es. per le coop. di consumo, i soci devono essere consumatori; per le coop. di lavoro, i soci devono esercitare l’arte/mestiere oggetto della cooperativa).
[Art. 2527 demanda all’atto costitutivo di stabilire i requisiti di ammissione dei nuovi soci e altro]
2) L’interesse del socio all’attività consente che la sua remunerazione possa avvenire attraverso la divisione degli utili da essa prodotti, anche tramite la c.d. ripartizione dei ristorni (2545)
3) Il valore nominale della partecipazione del socio persona fisica al capitale sociale non può superare, di regola, l’ammontare massimo di 100.000 euro, anche se il capitale sociale è suddiviso in azioni.
[Se la coop. ha più di 500 soci, il limite può essere innalzato ex statuto fino al 2% del capitale sociale]
4) I poteri sociali sono attribuiti al socio in quanto tale e prescindono dall’ammontare della partecipazione al capitale della società (2538). La distinzione azione-quota perde quindi significato nella società cooperativa, al contrario di ciò che accade nella SPA.
5) La morte del socio e le sue vicende personali si riverberano sulla partecipazione sociale. La morte importa la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni agli eredi sulla base del bilancio dell’esercizio in corso (2534). Le vicende personali importano la facoltà di recesso del socio (2532) o la facoltà di esclusione del socio della società (2533).
A chi compete verificare che i soci che facciano ingresso nella cooperativa siano in possesso dei requisiti soggettivi?
Agli amministratori, che sono a tal scopo chiamati a deliberare sull’ammissione di nuovi soci (2528) e ad autorizzare la cessione della quota o delle azioni (2530), come pure a pronunciarsi sull’uscita del socio (esclusione: 2532; recesso: 2533)
2527 comma 3
L’atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori