P2T4C25 §1 Disciplina generale delle società cooperative Flashcards

1
Q

Che tipo di impresa costituisce l’esercizio delle società cooperative?

A

L’impresa mutualistica

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2
Q

Quale libro regola le società cooperative?

A

Libro V, “del lavoro”, Titolo Sesto

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3
Q

Cosa sono le società cooperative?

A

Art. 2511 (Formula positiva)
Le cooperative sono società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte nell’albo delle società cooperative

Art. 2515 c.2 (Formula negativa)
L’indicazione di cooperativa non può essere usata da società che non hanno scopo mutualistico

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4
Q

In cosa consiste la mutualità nella società cooperativa?

A

La mutualità consiste nel fatto che il lucro dell’imprenditore si realizza a carico delle stesse persone che, in qualità di soci, fanno parte della società e alle quali viene ridistribuito, e non a carico di persone estranee alla società.

In tal modo, i soci possono acquistare dalla società beni o servizi per un corrispettivo che, non includendo il lucro, risulta inferiore a quello praticato dalla medesima società nei confronti dei terzi, o stipulare con essa rapporti di lavoro a fronte di una retribuzione superiore a quella che riceverebbero da un altro datore di lavoro.

La mutualità è carattere dell’attività e dello scopo, non dell’organizzazione sociale

La mutualità è presupposto necessario per l’adozione della forma societaria della società cooperativa: l’attività sociale deve essere quindi svolta, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo, esclusivamente con i soci (2521) nella forma della c.d. mutualità perfetta e il mancato perseguimento dello scopo mutualistico conduce alla liquidazione coatta della cooperativa (2545 septiesdecies).

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5
Q

Rapporto tra società cooperative e mutualità

A

Tutte le società cooperative hanno/dovrebbero avere ad oggetto l’esercizio dell’impresa scopo mutualistico, ma non tutte le organizzazioni collettive che hanno ad oggetto l’esercizio dell’impresa scopo mutualistico sono necessariamente società cooperative: nulla vieta che le imprese mutualistiche possano costituirsi come SRL o SPA

Pertanto, la caratteristica della società cooperativa non è lo scopo mutualistico/la mutualità, bensì la sua particolare organizzazione. Una società cooperativa tale perché, esercitando un’impresa mutualistica, adotta una data struttura organizzativa, basata sulla variabilità del capitale

Ciò non toglie che la mutualità rimane presupposto necessario per l’adozione della forma societaria della società cooperativa.

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6
Q

NOTE SOCIETA COOPERATIVA

A

Nella società in generale, lo scopo è di realizzare un lucro da dividere tra i soci, i quali si propongono di realizzare un vantaggio economico mediato attraverso la divisione dei guadagni.

Nelle società cooperative, lo scopo sarebbe quello di agevolare i propri partecipanti nelle loro operazioni/nelle loro economie INDIVIDUALI. I partecipanti si propongono di realizzare un vantaggio economico immediato, procurandosi beni, servizi ed occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle di mercato.

RIVEDI ASSOLUTAMENTE PARTE IN PICCOLO PAG. 528

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7
Q

In che modo rileva la “partecipazione” nella società mutualistica?

A

La partecipazione alla società si determina essenzialmente in considerazione dell’identità dei bisogni dei partecipanti e della possibilità di una soddisfazione di essi attraverso lo svolgimento dell’attività sociale. Assume pertanto rilevanza la posizione personale del socio e la società si crea di norma tra appartenenti a una stessa categoria professionale o sociale.

Lo scopo mutualistico si sostanzia essenzialmente nel fatto che l’attività esterna si rivolge agli stessi soci, che sono duplicemente sia soci che destinatari dell’attività sociale. Pertanto, è naturale che questi debbano trovarsi in una stessa situazione (es. consumatori di beni o servizi, di lavoratori, di soggetti esposti a determinati rischi …)

D’altra parte, proprio perché la tipologia di partecipanti è cosi ampia (numero indeterminato) tale società non si presenta come un cerchio chiuso (come una società normale) ma come un’entità mutevole per l’adesione di nuovi soci o per l’uscita dei soci preesistenti.
Tuttavia, come il contratto può essere aperto, questo può anche essere chiuso, vedendo un numero predeterminato (nonostante l’indeterminatezza dei possibili destinatari, la società cooperativa qui si rivolge ai soci attuali)

Infine, la parità di posizione che sussiste tra i soci si riverbera sia all’interno della società, importando l’attribuzione ai singoli soci di uguali poteri qualunque sia l’apporto (2358 c.2) e prevedendo limiti al valore nominale/percentuale della partecipazione che ogni socio può possedere (2525 c.2-3), sia all’esterno, cioè nell’ambito dell’attività mutualistica (e anche nei rapporti esterni, come negli interni, si estende la parità di trattamento 2516)

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8
Q

Società cooperative e Costituzione

A

Lo Stato, e in particolare modo la Costituzione, considera il fenomeno cooperativo con favore.

ART. 45 COST
La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

Inoltre, particolari agevolazioni tributarie sono accordate alla società cooperativa purché l’elemento della mutualità si riveli con determinati caratteri.

[Per leggi specifiche di ogni tipologia di cooperativa, pg. 531 in piccolo]

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9
Q

Struttura della società cooperativa

A

La società cooperativa costituisce una categoria di società diversa dalla SdP e dalla SdC.

Ricalca quella della SdC, nel senso che la società cooperativa acquista personalità giuridica (2523) e che ha una denominazione sociale che può essere liberamente formata, a condizione che contenga l’indicazione di società cooperativa (2515). Nelle società cooperative, per le obbligazioni sociali risponde il patrimonio sociale (2518).

Le lacune della disciplina codicistica della società cooperativa sono colmate dalla disciplina della SPA (2519), ma nel caso si tratti di società cooperative di dimensioni ridotte (<20 soci cooperatori e <1mln di attivo patrimoniale) l’atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione le disposizioni della SRL, nei limiti della compatibilità (2519)
[PERTANTO, si distinguono società cooperative per azioni e società cooperative per quote]

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10
Q

Tipologie di società cooperativa

A

A seconda che si applichi la disciplina della SPA, o si faccia ricorso alla disciplina della SRL nei limiti della compatibilità per le società cooperative di dimensioni ridotte (<20 soci cooperatori e <1mln di attivo patrimoniale), si distingue tra società cooperative per azioni e società cooperative per quote

In ordine al tipo di scambio mutualistico, la legge distingue anche tra società cooperative a mutualità prevalente e società cooperative a mutualità non prevalente, riservando alle prime l’applicazione di disposizioni fiscali a carattere agevolativo. Per entrambe, escluse le coop. di credito e di assicurazione, si prevede l’iscrizione nell’apposita sezione dell’albo delle società cooperative, ma solo per quelle a mutualità prevalente questo fatto è requisito necessario per l’applicazione della relativa disciplina (2512 c.2 - altri requisiti minori a p. 532)

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11
Q

Società cooperative a mutualità prevalente

A

Le società cooperative a mutualità prevalente si differenziano dalle società cooperative a mutualità non prevalente, per il fatto che si riserva alle prime l’applicazione di disposizioni fiscali a carattere agevolativo, a condizione necessaria che tale società sia iscritta nell’albo delle società cooperative.

La qualifica di società cooperativa a mutualità prevalente è riservata alle cooperative, iscritte all’albo, che prevalentemente svolgono la propria attività in favore dei soci, o che si avvalgono del lavoro dei soci, o che impiegano apporti di beni e servizi a costoro

La legge individua due condizioni di prevalenza: i destinatari dell’attività sociale e la provenienza dei fattori produttivi.

Sulla base di apposite clausole statutarie, alle cooperative a mutualità prevalente è vietato (2514):
a) distribuire dividendi in misura superiore a un determinato limite, pari all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato e prevedere a favore dei titolari di strumenti finanziari una remunerazione maggiore di due punti rispetto al limite previsto per i dividendi
b) distribuire le riserve tra i soci cooperatori
c) restituire ai soci un valore superiore al capitale sociale e ai dividendi maturati, in caso di scioglimento della società (infatti sono tenute a devolvere l’intero patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)

Il mancato rispetto della condizione di prevalenza per due esercizi consecutivi (o la modificazione delle suddette clausole) comporta la perdita della qualifica di coop. a mutualità prevalente. (procedura a pag. 533)

La coop. a mutualità prevalente inoltre non può trasformarsi in società lucrativa o in consorzio, facoltà invece consentita alle coop. a mutualità non prevalente, purché siano *sottoposte a revisione dell’anno precedente e **devolvano il valore effettivo del patrimonio residuo ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

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12
Q

Caratteri differenziale rispetto alla società di capitale: la variabilità del capitale sociale

A

In conseguenza della variabilità del capitale sociale, non si applicano le norme che stabiliscono la formazione di un capitale minimo per la costituzione/esistenza della società.
[Tali norme non possono funzionare a causa della mancanza del necessario punto di riferimento, non essendo il capitale sociale determinato in un ammontare stabilito 2524, dipendendo invece dall’entità della partecipazione dei singoli soci]

Per sopperire alla mancanza di un nucleo patrimoniale adeguato per la costituzione, la legge richiede:
a) numero minimo di soci, in generale non inferiore a 9 (qualora si scenda, deve essere integrato in max un anno, o la società si scioglie e si apre la fase di liquidazione)
b) ammontare minimo del valore nominale della partecipazione, per le quote non inferiore a 25 EUR e per le azioni non inferiore a 500 EUR.
c) disciplina a garanzia dell’integrità del capitale, in relazione agli utili e, più in generale, alle altre distribuzioni del patrimonio netto
[UTILI: Almeno il 30% degli utili deve essere destinato a riserva legale & una quota degli utili netti deve essere destinata a fondi mutualistici per la prom. e lo sviluppo della cooperazione. DISTRIBUZIONI DEL PATRIMONIO NETTO sono subordinate alla condizione che il rapporto tra patr. netto e il complessivo indebitamento sia superiore a 1/4]

L’autonomia statutaria può rafforzare la disciplina legale, indicando modalità e percentuale massima di ripartizione dei dividendi tra i soci cooperatori nel rispetto dell’indicato limite alla distribuzione dei dividendi a favore dei soci previsto nello statuto delle coop. a m. prev (2514). Inoltre, l’atto costitutivo può prevedere la creazione di riserve indivisibili, ossia riserve che non possono essere ripartite tra i soci neppure in fase di scioglimento della società e che durante la fase attiva possono essere utilizzate per la copertura delle perdite solo dopo l’erosione di quelle divisibili.

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13
Q

Caratteri differenziale rispetto alla società di capitale: la rilevanza della persona del socio

A

Nella società cooperativa, la persona del socio è rilevante sotto molti aspetti.

1) La partecipazione alla cooperativa presuppone la ricorrenza di determinati requisiti soggettivi , diversi a seconda dell’oggetto della società ma in definitiva consistenti nell’appartenenza alla categoria di persone direttamente interessate all’esercizio dell’attività sociale (es. per le coop. di consumo, i soci devono essere consumatori; per le coop. di lavoro, i soci devono esercitare l’arte/mestiere oggetto della cooperativa).
[Art. 2527 demanda all’atto costitutivo di stabilire i requisiti di ammissione dei nuovi soci e altro]

2) L’interesse del socio all’attività consente che la sua remunerazione possa avvenire attraverso la divisione degli utili da essa prodotti, anche tramite la c.d. ripartizione dei ristorni (2545)

3) Il valore nominale della partecipazione del socio persona fisica al capitale sociale non può superare, di regola, l’ammontare massimo di 100.000 euro, anche se il capitale sociale è suddiviso in azioni.
[Se la coop. ha più di 500 soci, il limite può essere innalzato ex statuto fino al 2% del capitale sociale]

4) I poteri sociali sono attribuiti al socio in quanto tale e prescindono dall’ammontare della partecipazione al capitale della società (2538). La distinzione azione-quota perde quindi significato nella società cooperativa, al contrario di ciò che accade nella SPA.

5) La morte del socio e le sue vicende personali si riverberano sulla partecipazione sociale. La morte importa la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni agli eredi sulla base del bilancio dell’esercizio in corso (2534). Le vicende personali importano la facoltà di recesso del socio (2532) o la facoltà di esclusione del socio della società (2533).

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14
Q

A chi compete verificare che i soci che facciano ingresso nella cooperativa siano in possesso dei requisiti soggettivi?

A

Agli amministratori, che sono a tal scopo chiamati a deliberare sull’ammissione di nuovi soci (2528) e ad autorizzare la cessione della quota o delle azioni (2530), come pure a pronunciarsi sull’uscita del socio (esclusione: 2532; recesso: 2533)

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15
Q

2527 comma 3

A

L’atto costitutivo può prevedere, determinandone i diritti e gli obblighi, l’ammissione del nuovo socio cooperatore in una categoria speciale in ragione dell’interesse alla sua formazione ovvero del suo inserimento nell’impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare 1/3 del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori

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16
Q

In cosa consiste la ripartizione dei ristorni?

A

Nella cooperativa, i soci possono essere remunerati attraverso la ripartizione dei ristorni.

Come detto, i vantaggi derivanti dagli scambi mutualistici possono consistere a titolo di esempio nell’offerta socio di beni, servizi ed occasioni di lavoro a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, perché si elimina il profitto dell’intermediario speculante, e il socio realizza il vantaggio automaticamente all’atto dello scambio mutualistico.

Tuttavia, la società può anche decidere di praticare al socio le medesime condizioni di mercato applicate ai terzi, e di restituirgli in un secondo momento i relativi profitti in forma di ristorni. A essi il socio partecipa non in base all’entità della partecipazione sociale (come per gli utili), ma in proporzione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici

17
Q

In che modo si è resa la società cooperativa più competitiva e adatta all’economia moderna?

A

Per fare in modo che gli investimenti della società cooperativa potessero ricevere una sufficiente remunerazione, il legislatore è intervenuto a più riprese, ad esempio introducendo le figure dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa, o anche permettendo alle soc. coop. di emettere diverse categorie di azioni, strumenti finanziari e altri titoli di debito.

L’emissione di strumenti finanziari, siano essi forniti di diritti amministrativi o solo patrimoniali, è subordinata ad una previsione dell’atto costitutivo (deve prevedere anche il contenuto di tali diritti e le condizioni per il trasferimento).

A differenza delle SPA, dove i sottoscrittori di strumenti finanziari sono sempre considerati terzi alla società, nella coop. si deve distinguere tra:
- str. fin. privi del diritto di voto: effettivamente terzi alla compagine sociale; per essi la legge prevede un’organizzazione sulla falsariga di quella degli obbligazionisti che si articola nelle figure dell’assemblea speciale e del rappresentante comune
- str. fin. dotati del diritto di voto: possono essere emessi solo dalle coop. cui si applicano le norme della SPA, e devono considerarsi veri e propri soci (“soci finanziatori”, contrapposti ai soci cooperatori - 2526)

Anche ai soci cooperatori possono essere offerti in sottoscrizione gli strumenti finanziari, ma se dotati di diritto di voto, i limiti devono essere delimitati dall’atto costitutivo.

Le coop. soggette alla disciplina della SRL possono solo emettere strumenti privi di diritti di amministrazione, che possono essere offerti in sottoscrizione esclusivamente a investitori certificati, finendo ad assumere una forma analoga ai titoli di debito di cui all’art. 2483.

18
Q

I soci finanziatori

A

Secondo la rubrica dell’art. 2526, sono quei soci non cooperatori che sono tali solo perché detentori di strumenti finanziari dotati di diritto di voto.

Nei confronti dei soci finanziatori non operano i limiti al valore nominale della partecipazione (2525).

Ai soci finanziatori non può essere riconosciuto più di 1/3 dei voti spettanti nell’insieme ai soci (2526), ne il diritto di eleggere più di 1/3 dei componenti del CDA e dell’organo di controllo

19
Q

Procedimento di costituzione della società cooperativa in generale

A

Ricalca la disciplina della SPA, e consta dei momenti già indicati: stipula dell’atto costitutivo, deposito e conseguente iscrizione della società nel registro delle imprese (2523)

20
Q

Cosa deve contenere l’atto costitutivo della società cooperativa?

A

L’atto costitutivo della società cooperativa deve contenere, oltre alle indicazioni richieste per la SPA, anche:
a) le regole per lo svolgimento dell’attività mutualistica e l’eventuale previsione che tale attività possa essere esercitata anche nei confronti dei terzi.
b) l’individuazione specifica dell’oggetto sociale: con riferimento ai requisiti e gli interessi dei soci
c) i requisiti e le condizioni per l’ammissione dei soci, nonché le condizioni per l’eventuale recesso per esclusione
d) le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione dei ristorni
e) la forma di convocazione dell’assemblea qualora si intenda derogare alla legge

Se non prevista l’adozione della disciplina della SRL, l’organizzazione sociale è quella della disciplina della SPA

21
Q

Quali organi sociali sono previsti nella società cooperativa? E come sono disciplinati?

A
  • L’assemblea (2538)
    [Il voto nell’assemblea è riconosciuto ai soci che risultino iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, e si applica il principio “una testa un voto”, prescindendosi quindi dalla misura della partecipazione. I soci cooperatori persone giuridiche possono avere invece una pluralità di voti, fino a 5. L’atto costitutivo può anche prevedere la riunione di assemblee separate rispetto a specifiche materie o categorie di soci, che diventa d’obbligo superato un limite dimensionale (2540)]
  • Gli amministratori (2542)
    [L’amministrazione della società è affidata dai soci ad un organo collegiale formato di almeno tre componenti, la maggioranza dei quai devono essere scelti tra i soci cooperatori (o dalle persone indicate dai soci cooperatori p. giuridiche). La nomina dei primi amministratori è contenuta nell’atto costitutivo, mentre dei successivi compete all’assemblea. Gli amministratori di tutte le società cooperative durano al massimo tre esercizi]
  • Il collegio sindacale (2543)
    [L’organo di controllo è nominato dai soci. È organo necessario nelle cooperative soggette alla disciplina della SRL. I soci di cooperativa che rappresentino 1/10 del numero complessivo hanno il diritto di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del CDA o eventuale comitato esecutivo (2545 bis). Tale percentuale di soci può anche proporre al tribunale denuncia per gravi irregolarità]

In aggiunta a questi organi, nella prassi la società cooperativa prevede un ulteriore organo: il collegio dei probiviri, al quale è demandata la risoluzione delle controversie attinenti al rapporto sociale tra società e soci o tra i soci.

22
Q

Come funzionano le assemblee separate nella società cooperativa?

A

Se previste, le assemblee separate deliberano sulle materie poste nell’ODG dell’assemblea generale, alla quale inviano dei delegati: questi, scelti tra i soci, partecipano all’assemblea generale secondo le modalità indicate nell’atto costitutivo, in modo da assicurare la rappresentanza proporzionale delle minoranze espresse nelle assemblee separate.

In questo caso, la deliberazione è quella dell’assemblea generale alla quale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate: le deliberazioni delle assemblee separate però, funziona come presupposto necessario per la validità dell’assemblea generale.

23
Q

Variazioni nelle persone dei soci, nella società cooperativa

A

Le variazioni nelle persone dei soci (sostituzione, ingresso, uscita) rilevano nella società cooperativa.
[Ingresso e uscita si attuano in conseguenza di un’apposita deliberazione degli amministratori]

A) Trasferimento della partecipazione (2530)
[Gli amministratori devono autorizzare il trasferimento della partecipazione; tale consenso può esprimersi anche come silenzio-assenso se avendo comunicato tale intenzione, dopo 60 giorni gli amministratori non abbiano comunicato il diniego dell’autorizzazione. Il socio, qualora venga negato il trasferimento, può fare opposizione al tribunale. Il trasferimento può essere vietato dallo statuto, ma in tal caso si riconosce al socio il diritto di recesso con preavviso di 90 giorni, non prima che siano passati 2 anni dall’ingresso in società.]

B) Ingresso di un nuovo socio (2528)
[Gli amministratori devono pronunciarsi sulla domanda di ammissione di un nuovo socio. In caso di accoglimento, il socio deve versare a titolo di conferimento (1) l’importo della quota o delle azioni, e (2) il sovrapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio. In caso contrario, la deliberazione di rigetto deve essere motivata, e l’interessato può chiedere entro 60 giorni che su di essa si pronunci l’assemblea.]

C) Uscita del socio
[Agli amministratori spetta anche di accertare i presupposti del recesso (2532) e dell’esclusione (2533; Il socio può opporre entro 60 giorni la deliberazione che neghi la presenza di presupposti per il recesso o l’esclusione. Essendo che nella coop. la partecipazione si caratterizza con una determinata situazione soggettiva del socio, il recesso è consentito in limiti particolarmente ampi. Nella stessa prospettiva, l’esclusione della società può aversi, oltre che per le ipotesi previste dall’atto costitutivo, per inadempimento dell’obbligo di conferimento (2531), per l’ipotesi di mancanza o perdita dei requisiti per la società, per la sopravvenuta incapacità o liquid. giudiz. del socio, per le ipotesi di esclusione all’.art 2286. Uscita del sogio comporta la liquidazione della sua quota sulla base del bilancio dell’esercizio in corso, e questa comprende anche il rimborso del sovrapprezzo versato al momento della costituzione della società. Pagamento al socio uscente deve avvenire entro 180 giorni dall’approvazione del bilancio (2535). Nel termine di un anno, il socio uscito o gli eredi rimangono responsabili per il pagamento dei conferimenti non versati.]

24
Q

I creditori particolari possono aggredire le azioni/quota del socio cooperatore?

A

No: in considerazione della normale infungibilità della persona del socio, non è ammessa l’esecuzione sulle azioni o sulla quota dei creditori particolari

25
Q

Sostituzione del socio deceduto nella società cooperativa

A

Un’ipotesi particolare di sostituzione è quella relativa al deceduto, che comporta, se previsto dall’atto costitutivo, il subentro degli eredi, purché provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società, nella partecipazione di costui.

In mancanza di tale clausola, la morte del socio comporta il sorgere, in capo ai suoi eredi, del diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni (2534)

26
Q

Che effetti hanno recesso ed esclusione sul rapporto socio-società cooperativa?

A

Recesso: scioglimento
Esclusione: risoluzione

27
Q

Modificazioni dell’atto costitutivo nella società cooperativa

A

La disciplina delle società cooperative in materia di modificazioni dell’atto costitutivo segue, a seconda dei casi, le norme della SPA o della SRL. La legge si limita, all’art. 2545 novies a richiamare l’art. 2436 (SPA: modificazioni atto costitutivo).

Bisogna però notare alcuni aspetti:

1) L’ammissione di nuovi soci deliberata dagli amministratori pur comportando aumento di capitale, non importa modificazione dell’atto costitutivo. Ciò non toglie però che la cooperativa possa deliberare aumenti di capitale con modificazione dell’atto costitutivo. In tal caso, l’assemblea, su parere motivato degli amministratori, può autorizzare esclusione o limitazione del diritto di opzione.

2) La modificazione dell’oggetto sociale nella coop assume un rilievo diverso rispetto a quello che assume nella società lucrativa. Infatti, mentre nella soc. lucrativa è possibile modificare l’oggetto sociale senza far venir meno l’interesse del socio, nella società cooperativa ciò è estremamente difficile, se non impossibile.

28
Q

Scioglimento della società cooperativa

A

Si attua per le stesse cause della società di capitali, con le seguenti differenze:

a) soltanto la perdita totale del capitale sociale importa lo scioglimento della cooperativa (2545 duodecies)

b) la società si scioglie pure per riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo, se esso non viene reintegrato in un anno (art. 2522)

c) ulteriore causa di scioglimento è il provvedimento dell’autorità di vigilanza (2545)

Inoltre, l’autorità di vigilanza può sostituire i liquidatori, nel caso in cui si verifichino irregolarità o nell’ipotesi di eccessivo ritardo nella liquidazione, oppure può chiederne la sostituzione qualora siano nominati dal tribunale.

Un’altra differenza riguarda i beni residui, che oltre ad avere come destinatari i soci, possono essere devoluti a fini mutualistici secondo le previsioni di legge o dell’atto costitutivo: (1) si possono prevedere riserve indivisibili che non possono essere ripartite nemmeno in sede di liquidazione -2545 ter-; (2) gli statuti delle coop. a mut. prev. devono prevedere clausole che impongano la devoluzione a fondi mutualistici per la promozione dello sviluppo e della cooperazione dell’intero patrimonio sociale, dedotti soltanto dividendi già maturati e capitale (2514).

29
Q

La vigilanza della pubblica autorità sul fenomeno cooperativo

A

Il fenomeno cooperativo è assoggettato alla vigilanza della pubblica autorità, prevista nel codice e attribuita al Min. del Lav., ora assegnata al Min. dello sviluppo economico.
[Per le banche cooperative -> Banca d’Italia]
[Per le coop. di assicurazioni -> Min. dello sv. ec. e IVASS]

La funzione della vigilanza si limita alla verifica della legittimazione a usufruire delle agevolazioni fiscali e previdenziali, e implica particolari controlli preventivi, successivi e l’assunzione di provvedimenti sanzionatori.
[Es. si accerta la natura mutualistica dell’ente con le revisioni cooperative biennali e le ispezioni straordinarie]

In caso di gravi irregolarità sul funzionamento della cooperativa o fondati indizi di crisi, può essere nominato dall’autorità di vigilanza un commissario al quale possono essere conferiti per determinati atti i poteri dell’assemblea, salva la necessità per quest’ultimo aspetto dell’approvazione dell’autorità di vigilanza. Il commissario può essere anche nominato per sostituire gli amministratori al limitato fine di porre in essere i comportamenti dovuti qualora le irregolarità risultino suscettibili di essere sanate con specifico adempimento.

L’autorità vigilante può anche disporre lo scioglimento della società per atto della stessa autorità (nomina del liquidatore), qualora l’ente cooperativo (2545-septesdecies):
- non persegua lo scopo mutualistico
- non sia in condizione di realizzare gli scopi sociali
- sia stato inattivo per due anni
- non abbia depositato il bilancio annuale
- si sottragga all’attività di vigilanza

Inoltre, nell’ipotesi di insolvenza della società, l’autorità di vigilanza ne dispone la liquidazione coattiva (2545 terdecies)