P2T5C27 §2 La scissione Flashcards

1
Q

Quali forme di scissione esistono?

A

L’art. 2506 prende in considerazione due forme di scissione:
a) La scissione totale, nella quale l’intero patrimonio di una società, detta scissa, risulta assegnato a due o più altre società, le società beneficiarie, di nuova costituzione o preesistenti, con assegnazione delle relative partecipazioni ai soci della prima.
b) La scissione parziale o scorporazione, qualora la società scissa assegni a una o più società beneficiarie di nuova costituzione o preesistenti, solo parte del proprio patrimonio, e ugualmente ne risulti l’assegnazione ai soci della scissa di partecipazioni nelle beneficiarie.

Entrambe le forme possono caratterizzarsi a seconda che la scissa o le società beneficiarie siano di nuova costituzione (scissione in senso stretto) o invece preesistano all’operazione (scissione per scorporazione).

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2
Q

Come si caratterizza la scissione?

A

Caratteristica della scissione è l’immediata influenza dell’operazione sulla posizione dei soci, ai quali viene assegnata direttamente una partecipazione nelle società beneficiarie in sostituzione di quelle che essi detenevano nella società scissa.

Tuttavia, il significato della scissione non si esaurisce (come per la fusione) negli spostamenti patrimoniali, che invece costituiscono riflesso delle modificazioni delle organizzazioni sociali.

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3
Q

ALTRA FORMA DI SCISSIONE: Scissione mediante scorporo

A

Art. 2506

La società assegna (non trasferisce) parte del proprio patrimonio ad una o più società di nuova costituzione, e le relative azioni o quote a se stessa (non ai propri soci), continuando la propria attività.

A ben vedere, si tratta di una peculiare modalità di costituzione di società mediante atto unilaterale, e cioè uno strumento che consente di avvalersi della disciplina della scissione al fine di trasferire attività e passività a società contestualmente costituite.

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4
Q

Il procedimento di scissione

A

La scissione riguarda più società (società scissa e società beneficiarie, preesistenti o costituite contestualm. alla scissione) e si presenta come vicenda simmetrica e speculare alla fusione, con cui condivide il negozio corporativo.

Per tale ragione, il procedimento di scissione è analogo a quello della fusione, operando la disciplina alcuni rinvii:
- Si prevede l’esigenza di un progetto di scissione, redatto secondo i criteri dettati per il progetto di fusione
- Si prevede relativamente al progetto di scissione, come per il progetto di fusione, che sia oggetto di controllo da parte di soggetti esterni (2506 bis e ter) e si riconosce ai creditori il diritto di opposizione (2506 ter)
- Si prevede un limitato conguaglio in denaro. in misura non superiore al 10% del valore nominale delle partecipazioni (2506)

Non mancano però aspetti caratteristici:
1) 2506 bis: La legge individua alcuni criteri da applicare in ipotesi in cui il progetto di scissione lasci residuare margini di incertezza in ordine alla destinazione degli elementi di attivo e passivo. In particolare, qualora non si consenta dal progetto di desumere la destinazione di:
- un elemento all’attivo, esso in caso di scissione totale è ripartito proporzionalmente, mentre nel caso di scissione parziale, rimane in capo alla società scissa.
- un elemento al passivo, si prevede, per scissione totale, responsabilità solidale delle società beneficiarie, e per scissione parziale, responsabilità solidale della società scissa e di quelle beneficiarie, per quest’ultime limitatamente al patrimonio netto.
2) 2506 quater: A tutela dei creditori della società scissa, si prevede la responsabilità solidale di ciascuna società, nei limiti del valore effettivo del loro patrimonio netto, per i debiti della società scissa che non risultino soddisfatti.
3) L’assegnazione ai soci della società scissa delle partecipazioni nelle società beneficiarie deve avvenire secondo il criterio di proporzionalità: assegnazione a costoro di partecipazioni in tutte le società beneficiarie in proporzione alla quota di partecipazione al capitale della scissa.
[Può essere previsto un criterio diverso da quello proporzionale, in modo da assegnare ai singoli soci della società scissa partecipazioni in società beneficiarie tra loro]

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