P2T3C19 L'amministrazione Flashcards
Come si presenta l’organo amministrativo nella SPA?
Si basa sulla distinzione netta tra i soci, coloro che forniscono i capitali, e gli amministratori, coloro che provvedono alla gestione dell’impresa sociale.
Inoltre, gli amministratori si sono distaccati e autonomizzati dalle figure dei soci, divenendo un organo dotato di competenze esclusive e proprie, lasciando ai soci il ruolo di provvedere in via diretta o indiretta alla scelta dei componenti dell’organo amministrativo e alla valutazione della loro attività (competenza quest’ultima che nel sistema dualistico spetta persino al consiglio di sorveglianza).
Sempre nella SPA, all’organo amministrativo spetta la competenza inderogabile della gestione dell’impresa sociale, ossia il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Limiti all’inderogabilità della competenza della gestione di impresa in capo all’organo amministrativo nella SPA
Lo statuto, che non può attribuire competenze in ordine alla gestione all’assemblea dei soci, può però richiedere che determinati atti degli amministratori siano autorizzati dall’assemblea ordinaria.
Modelli organizzativi dell’amministrazione nella SPA
L’autonomia statutaria si limita a lasciare optare tra 3 sistemi organizzativi (,amministrativi e di controllo) rigidi e predefiniti dal legislatore:
1) Sistema tradizionale
[Amministratori costituiscono organo di amministrazione e collegio sindacale costituisce organo di controllo. Sono nominati entrambi dall’assemblea ordinaria.]
2) Sistema dualistico
[L’organo amministrativo, consiglio di gestione, è nominato da quello di controllo, consiglio di sorveglianza, il quale, pur non partecipando alle riunioni del primo, opera un controllo di legalità e concorre alla determinazione degli indirizzi strategici della società.]
3) Sistema monistico
[La funzione di controllo è in capo ad alcuni componenti del consiglio di amministrazione, prescelti tra quelli forniti di adeguati requisiti atti a garantirne l’indipendenza, e questi compongono il comitato per il controllo sulla gestione. Qui la funzione di controllo, essendo svolta da chi è amministratore, implica anche il diretto esercizio di poteri di gestione e viene in definitiva a configurarsi come una specializzazione di siffatti poteri]
Cosa si configura, in ogni sistema (tradizionale, dualistico, monistico) in caso di amministrazione pluripersonale?
L’esigenza che gli amministratori operino in modo collegiale, costituendo il CDA o, nel sistema dualistico specificamente, il Consiglio di gestione
Come si configura l’amministrazione nella SRL?
La SRL si caratterizza per la possibilità di coinvolgere maggiormente i soci nell’amministrazione della società, come fosse un mandato tra quest’ultimi e gli amministratori)
L’atto costitutivo può attribuire ad alcuni soci “particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società” (2468), ma la stessa legge consente agli amministratori e ai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale di sottoporre la decisione in ordine a qualsiasi argomento ai soci (elemento comune al mandato: potere del mandante di impartire istruzioni) con la conseguenza che all’art. 2476 si prevede la responsabilità dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi, fermo restando che gli amministratori sono anch’essi responsabili se eseguono tali istruzioni.
Nulla esclude che ci possa essere coincidenza soggettiva tra soci e amministratori, in termini sotto questo profilo coincidenti alla SdP, ma si necessita comunque di una distinzione della funzione amministrativa rispetto all’assemblea dei soci.
La legge prevede il metodo collegiale in caso di una pluralità di amministratori, ma nella SRL lo fa con norma dispositiva, quindi derogabile: pertanto, l’atto costitutivo può prevedere alternativamente anche sistemi di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva (e in questi casi si applicano le disposizioni per le SdP)
[Nella SPA norma è imperativa]
Per la SRL, la legge si limita a richiamare la disciplina delle cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori della SPA, mentre non fa riferimento (e quindi ne lascia la determinazione all’atto costitutivo) a modalità, criteri di nomina e compensi.
In quale caso la legge disciplina la scelta degli amministratori? E quali criteri adotta?
Con riferimento alle SPA ove emergono interessi economici di maggiore portata e assume rilievo la tutela del pubblico di risparmiatori, la legge disciplina i criteri e le modalità per la scelta dei componenti dell’organo amministrativo:
- Numero di componenti: Nei sistemi monistico e tradizionale, lo statuto può limitarsi a fissare un numero min e max, lasciando all’assemblea la determinazione precisa del numero dei componenti. Nel sistema dualistico tale competenza è affidata al consiglio di sorveglianza. Solo nel sistema tradizionale si può ricorrere all’amministratore unico.
- Cause di ineleggibilità: funzionano come cause di decadenza a nomina già avvenuta, e sono interdizione, inabilitazione, liquidazione giudiziale, condanna a pena che importi interdizione dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi. Chi è interessato ad assumere tale carica deve dichiarare ex ante l’inesistenza di tali cause.
- Requisiti aggiuntivi: Possono essere eventualmente previsti dallo statuto, e sono requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza oppure relativi a codici di comportamento
+ nel sistema monistico, almeno 1/3 dei componenti del CDA deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399 e, se lo prevede lo statuto, anche dei requisiti dei codici di comportamento
+ per le SPA quotate e a controllo pubblico, sono poste regole più stringenti, coerentemente con in considerazione del fatto che nelle grandi società come queste, il CDA ha funzione di controllo nei confronti dell’operato degli amministratori dotati di deleghe.
Per la SRL, la legge si limita a richiamare la disciplina delle cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori della SPA
A chi spetta la nomina degli amministratori nella SdC?
Salvo per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo, e per le società con sistema dualistico dove il consiglio di gestione è nominato dal consiglio di sorveglianza, la nomina spetta all’assemblea ordinaria, con deliberazione rispettosa del principio maggioritario o, se prescritto diversamente, del principio proporzionale.
Nelle società quotate, l’elezione con metodo proporzionale, fondato sulla tecnica del voto di lista, è obbligatoria. Pertanto, almeno uno degli eletti alla carica di amministratore deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo a quella risultata prima per numero di voti.
La nomina degli amministratori è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese e il relativo adempimento è posto a carico degli amministratori, entro 30 giorni dalla nomina e precisando se il potere di rappresentanza è attribuito disgiuntamente o congiuntamente.
Compensi degli amministratori di SPA
Art. 2389 disciplina la materia dei compensi degli amm. nelle SPA: essi sono stabiliti all’atto di nomina o dall’assemblea, e possono essere costituiti in tutto o in parte nella partecipazione agli utili o nell’attribuzione del diritto di sottoscrivere a un prezzo determinato azioni di futura emissione (stock options)
Il compenso di particolari cariche (es. AD) è determinato dal CDA, sentito il collegio sindacale.
Cause di cessazione della carica di amministratore
L’amministratore cessa la sua carica per:
- morte
- scadenza del termine stabilito all’atto della nomina
- verificarsi di una causa di decadenza
- rinuncia all’ufficio
- revoca
Durata della carica di amministratore
La legge, per le SPA, impone imperativamente un limite massimo di 3 esercizi per la carica di amministratore, che scadono alla data della riunione dell’organo convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.
Nella SAPA, i soci accomandatari sono amministratori di diritto in carica senza limiti di tempo.
Revoca della carica di amministratore
Gli amministratori di SPA sono revocabili in ogni tempo dall’assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza, anche se nominati dall’atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento per la revoca senza giusta causa.
Vale lo stesso per la SAPA, con la sola differenza che la revoca deve essere deliberata con le maggioranze prescritte per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.
Come si concilia l’esigenza di continuità della società con la cessazione della carica di amministratore?
La cessazione non ha effetto immediato con il verificarsi della relativa causa: così nel caso di cessazione per decorso del termine, gli amministratori restano in carica fino al momento in cui il CDA è stato ricostituito, mentre la rinunzia ha effetto solo se resta in carica la maggioranza dei membri del CDA, altrimenti questa ha effetto solo con la ricostituzione di una maggioranza con l’accettazione di nuovi amministratori.
Come si attua la sostituzione degli amministratori cessati?
La sostituzione rientra di regola nella competenza dell’organo che ha proceduto alla nomina, cioè, di regola, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza.
La legge poi distingue 3 ipotesi (2386)
a) Se viene a cessare la minoranza degli amministratori, si prevede l’utilizzo del sistema della cooptazione, in base al quale spetta alla maggioranza degli amministratori rimasti in carica di provvedere essi stessi, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, alla sostituzione degli amministratori per la reintegrazione del CDA. In questo caso la sostituzione è provvisoria in quanto gli amministratori in tal modo nominati restano in carico fino alla successiva assemblea.
b) Se viene a cessare la maggioranza degli amministratori, la sostituzione è operata dall’assemblea, che deve essere convocata dagli amministratori rimasti in carica. Gli amministratori sostituiti scadono insieme con quelli originari.
c) Se viene a cessare la totalità degli amministratori (o amm. unico), l’obbligo della convocazione d’urgenza dell’assemblea spetta al collegio sindacale, che può compiere nel frattempo atti di ordinaria amministrazione
Clausola simul stabunt simul cadent
Clausola che può essere prevista dallo statuto, per la quale la cessazione di taluni amministratori comporti anche la cessazione degli altri.
Cessazione e sostituzione della carica di amministratore nella SAPA
Nella SAPA, la sostituzione dell’amministratore venuto a cessare è deliberata dall’assemblea con la maggioranza prescritta per l’assemblea straordinaria. La nomina, nel caso di pluralità di amministratori deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica, e il nuovo amministratore assume la qualità di accomandatario.
Sempre nella SAPA, la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori importa lo scioglimento della società, se nel termine di 6 mesi non si è provveduto alla loro sostituzione. Durante tale periodo, l’organno di controllo nomina un amministratore provvisorio.