P2T3C19 L'amministrazione Flashcards

1
Q

Come si presenta l’organo amministrativo nella SPA?

A

Si basa sulla distinzione netta tra i soci, coloro che forniscono i capitali, e gli amministratori, coloro che provvedono alla gestione dell’impresa sociale.

Inoltre, gli amministratori si sono distaccati e autonomizzati dalle figure dei soci, divenendo un organo dotato di competenze esclusive e proprie, lasciando ai soci il ruolo di provvedere in via diretta o indiretta alla scelta dei componenti dell’organo amministrativo e alla valutazione della loro attività (competenza quest’ultima che nel sistema dualistico spetta persino al consiglio di sorveglianza).

Sempre nella SPA, all’organo amministrativo spetta la competenza inderogabile della gestione dell’impresa sociale, ossia il potere di compiere le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale.

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2
Q

Limiti all’inderogabilità della competenza della gestione di impresa in capo all’organo amministrativo nella SPA

A

Lo statuto, che non può attribuire competenze in ordine alla gestione all’assemblea dei soci, può però richiedere che determinati atti degli amministratori siano autorizzati dall’assemblea ordinaria.

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3
Q

Modelli organizzativi dell’amministrazione nella SPA

A

L’autonomia statutaria si limita a lasciare optare tra 3 sistemi organizzativi (,amministrativi e di controllo) rigidi e predefiniti dal legislatore:
1) Sistema tradizionale
[Amministratori costituiscono organo di amministrazione e collegio sindacale costituisce organo di controllo. Sono nominati entrambi dall’assemblea ordinaria.]
2) Sistema dualistico
[L’organo amministrativo, consiglio di gestione, è nominato da quello di controllo, consiglio di sorveglianza, il quale, pur non partecipando alle riunioni del primo, opera un controllo di legalità e concorre alla determinazione degli indirizzi strategici della società.]
3) Sistema monistico
[La funzione di controllo è in capo ad alcuni componenti del consiglio di amministrazione, prescelti tra quelli forniti di adeguati requisiti atti a garantirne l’indipendenza, e questi compongono il comitato per il controllo sulla gestione. Qui la funzione di controllo, essendo svolta da chi è amministratore, implica anche il diretto esercizio di poteri di gestione e viene in definitiva a configurarsi come una specializzazione di siffatti poteri]

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4
Q

Cosa si configura, in ogni sistema (tradizionale, dualistico, monistico) in caso di amministrazione pluripersonale?

A

L’esigenza che gli amministratori operino in modo collegiale, costituendo il CDA o, nel sistema dualistico specificamente, il Consiglio di gestione

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5
Q

Come si configura l’amministrazione nella SRL?

A

La SRL si caratterizza per la possibilità di coinvolgere maggiormente i soci nell’amministrazione della società, come fosse un mandato tra quest’ultimi e gli amministratori)

L’atto costitutivo può attribuire ad alcuni sociparticolari diritti riguardanti l’amministrazione della società” (2468), ma la stessa legge consente agli amministratori e ai soci che rappresentano almeno 1/3 del capitale sociale di sottoporre la decisione in ordine a qualsiasi argomento ai soci (elemento comune al mandato: potere del mandante di impartire istruzioni) con la conseguenza che all’art. 2476 si prevede la responsabilità dei soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi, fermo restando che gli amministratori sono anch’essi responsabili se eseguono tali istruzioni.

Nulla esclude che ci possa essere coincidenza soggettiva tra soci e amministratori, in termini sotto questo profilo coincidenti alla SdP, ma si necessita comunque di una distinzione della funzione amministrativa rispetto all’assemblea dei soci.

La legge prevede il metodo collegiale in caso di una pluralità di amministratori, ma nella SRL lo fa con norma dispositiva, quindi derogabile: pertanto, l’atto costitutivo può prevedere alternativamente anche sistemi di amministrazione disgiuntiva o congiuntiva (e in questi casi si applicano le disposizioni per le SdP)
[Nella SPA norma è imperativa]

Per la SRL, la legge si limita a richiamare la disciplina delle cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori della SPA, mentre non fa riferimento (e quindi ne lascia la determinazione all’atto costitutivo) a modalità, criteri di nomina e compensi.

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6
Q

In quale caso la legge disciplina la scelta degli amministratori? E quali criteri adotta?

A

Con riferimento alle SPA ove emergono interessi economici di maggiore portata e assume rilievo la tutela del pubblico di risparmiatori, la legge disciplina i criteri e le modalità per la scelta dei componenti dell’organo amministrativo:
- Numero di componenti: Nei sistemi monistico e tradizionale, lo statuto può limitarsi a fissare un numero min e max, lasciando all’assemblea la determinazione precisa del numero dei componenti. Nel sistema dualistico tale competenza è affidata al consiglio di sorveglianza. Solo nel sistema tradizionale si può ricorrere all’amministratore unico.
- Cause di ineleggibilità: funzionano come cause di decadenza a nomina già avvenuta, e sono interdizione, inabilitazione, liquidazione giudiziale, condanna a pena che importi interdizione dai pubblici uffici o incapacità di esercitare uffici direttivi. Chi è interessato ad assumere tale carica deve dichiarare ex ante l’inesistenza di tali cause.
- Requisiti aggiuntivi: Possono essere eventualmente previsti dallo statuto, e sono requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza oppure relativi a codici di comportamento

+ nel sistema monistico, almeno 1/3 dei componenti del CDA deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399 e, se lo prevede lo statuto, anche dei requisiti dei codici di comportamento

+ per le SPA quotate e a controllo pubblico, sono poste regole più stringenti, coerentemente con in considerazione del fatto che nelle grandi società come queste, il CDA ha funzione di controllo nei confronti dell’operato degli amministratori dotati di deleghe.

Per la SRL, la legge si limita a richiamare la disciplina delle cause di ineleggibilità e decadenza degli amministratori della SPA

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7
Q

A chi spetta la nomina degli amministratori nella SdC?

A

Salvo per i primi amministratori che sono nominati nell’atto costitutivo, e per le società con sistema dualistico dove il consiglio di gestione è nominato dal consiglio di sorveglianza, la nomina spetta all’assemblea ordinaria, con deliberazione rispettosa del principio maggioritario o, se prescritto diversamente, del principio proporzionale.

Nelle società quotate, l’elezione con metodo proporzionale, fondato sulla tecnica del voto di lista, è obbligatoria. Pertanto, almeno uno degli eletti alla carica di amministratore deve essere espresso dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo a quella risultata prima per numero di voti.

La nomina degli amministratori è soggetta a iscrizione nel registro delle imprese e il relativo adempimento è posto a carico degli amministratori, entro 30 giorni dalla nomina e precisando se il potere di rappresentanza è attribuito disgiuntamente o congiuntamente.

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8
Q

Compensi degli amministratori di SPA

A

Art. 2389 disciplina la materia dei compensi degli amm. nelle SPA: essi sono stabiliti all’atto di nomina o dall’assemblea, e possono essere costituiti in tutto o in parte nella partecipazione agli utili o nell’attribuzione del diritto di sottoscrivere a un prezzo determinato azioni di futura emissione (stock options)

Il compenso di particolari cariche (es. AD) è determinato dal CDA, sentito il collegio sindacale.

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9
Q

Cause di cessazione della carica di amministratore

A

L’amministratore cessa la sua carica per:
- morte
- scadenza del termine stabilito all’atto della nomina
- verificarsi di una causa di decadenza
- rinuncia all’ufficio
- revoca

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10
Q

Durata della carica di amministratore

A

La legge, per le SPA, impone imperativamente un limite massimo di 3 esercizi per la carica di amministratore, che scadono alla data della riunione dell’organo convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio.

Nella SAPA, i soci accomandatari sono amministratori di diritto in carica senza limiti di tempo.

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11
Q

Revoca della carica di amministratore

A

Gli amministratori di SPA sono revocabili in ogni tempo dall’assemblea ordinaria o dal consiglio di sorveglianza, anche se nominati dall’atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento per la revoca senza giusta causa.

Vale lo stesso per la SAPA, con la sola differenza che la revoca deve essere deliberata con le maggioranze prescritte per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.

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12
Q

Come si concilia l’esigenza di continuità della società con la cessazione della carica di amministratore?

A

La cessazione non ha effetto immediato con il verificarsi della relativa causa: così nel caso di cessazione per decorso del termine, gli amministratori restano in carica fino al momento in cui il CDA è stato ricostituito, mentre la rinunzia ha effetto solo se resta in carica la maggioranza dei membri del CDA, altrimenti questa ha effetto solo con la ricostituzione di una maggioranza con l’accettazione di nuovi amministratori.

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13
Q

Come si attua la sostituzione degli amministratori cessati?

A

La sostituzione rientra di regola nella competenza dell’organo che ha proceduto alla nomina, cioè, di regola, l’assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza.

La legge poi distingue 3 ipotesi (2386)
a) Se viene a cessare la minoranza degli amministratori, si prevede l’utilizzo del sistema della cooptazione, in base al quale spetta alla maggioranza degli amministratori rimasti in carica di provvedere essi stessi, con deliberazione approvata dal collegio sindacale, alla sostituzione degli amministratori per la reintegrazione del CDA. In questo caso la sostituzione è provvisoria in quanto gli amministratori in tal modo nominati restano in carico fino alla successiva assemblea.
b) Se viene a cessare la maggioranza degli amministratori, la sostituzione è operata dall’assemblea, che deve essere convocata dagli amministratori rimasti in carica. Gli amministratori sostituiti scadono insieme con quelli originari.
c) Se viene a cessare la totalità degli amministratori (o amm. unico), l’obbligo della convocazione d’urgenza dell’assemblea spetta al collegio sindacale, che può compiere nel frattempo atti di ordinaria amministrazione

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14
Q

Clausola simul stabunt simul cadent

A

Clausola che può essere prevista dallo statuto, per la quale la cessazione di taluni amministratori comporti anche la cessazione degli altri.

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15
Q

Cessazione e sostituzione della carica di amministratore nella SAPA

A

Nella SAPA, la sostituzione dell’amministratore venuto a cessare è deliberata dall’assemblea con la maggioranza prescritta per l’assemblea straordinaria. La nomina, nel caso di pluralità di amministratori deve essere approvata dagli amministratori rimasti in carica, e il nuovo amministratore assume la qualità di accomandatario.

Sempre nella SAPA, la cessazione dalla carica di tutti gli amministratori importa lo scioglimento della società, se nel termine di 6 mesi non si è provveduto alla loro sostituzione. Durante tale periodo, l’organno di controllo nomina un amministratore provvisorio.

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16
Q

Cessazione e sostituzione della carica di amministratore nella SRL

A

La legge, per quel che riguarda la SRL, affida gran parte della disciplina all’autonomia statutaria, non fissando nemmeno i limiti di durata della relativa carica.

Ci si limita a prescrivere che il socio che eserciti l’azione di responsabilità contro gli amministratori possa chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione sociale, un provvedimento cautelare di revoca giudiziale agli amministratori, la cui concessione può essere subordinata dal giudice alla prestazione di apposita cauzione (2476)

17
Q

Interessi degli amministratori

A

Gli interessi degli amministratori nella SPA non rilevano nella prestazione della loro opera professionale, e qualora dovessero esserci relativamente ad un’operazione della società, sorgono per costoro relativi doveri di comportamento [a prescindere se l’interesse sia concorrente o confliggente].

A questo proposito rilevano:
- esigenza di trasparenza, ossia obbligo dell’amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale del proprio interesse, precisando natura, termini, origine e portata
- obbligo di motivazione della deliberazione del CDA, che deve specificare adeguatamente le ragioni dell’operazione e la sua convenienza per la società.

Se la situazione di interesse personale investe l’AD, questo dovrà astenersi investendo della competenza dell’operazione l’organo collegiale.

La disciplina prevede anche l’invalidità della deliberazione adottata con il voto determinante dell’amministratore titolare dell’interesse, cosi come conseguenza della violazione dei suddetti doveri di trasparenza o motivazione, purché ci sia dannosità potenziale (si ravvisi un danno potenziale) alla società.

Per le società aperte, dove le esigenze di trasparenza si fanno ancora più necessarie, si richiede agli amministratori di adottare regole destinate alla disciplina della competenza decisionale. della motivazione e della documentazione delle operazioni con parti correlate, in coerenza con i principi indicati dalla Consob, al fine dio garantirne, non solo la trasparenza, ma anche la correttezza sostanziale e procedurale.

Quanto alle società quotate, in ordine alle quali sorge anche l’esigenza di tutelare il pubblico dei risparmiatori, la legge non soltanto sanziona penalmente la violazione del generale dovere degli amministratori di comunicare gli interessi di cui risultino portatori, anche per conto di terzi, in una determinata operazione della società, qualora ne siano conseguiti danni alla società o a terzi, ma dispone che gli amministratori siano tenuti a riferire all’organo di controllo tempestivamente e a cadenza trimestrale, sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo.

Nella SRL, il conflitto di interessi è risolto con la regola del mandato, per cui il mandatario può avere interessi propri e diversi da quelli del mandante, ma i primi non possono pregiudicare i secondi.
[Si prevede quindi, su domanda della società, annullabilità del contratto concluso in suo nome dagli amministratori in conflitto di interessi, e impugnabilità, entro 90 giorni, da parte degli altri amministratori della deliberazione adottata con voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi, qualora ci sia un effettivo danno patrimoniale (diverso dalla spa, dove basta la potenzialità)]

18
Q

Cosa sono le operazioni con parti correlate?

A

Operazioni effettuate dalla società che comportino trasferimenti di ricchezza tra una società a una parte a essa correlata

19
Q

Funzionamento del CDA nella SPA

A

L’organo amministrativo collegiale, che è rappresentato a seconda dei casi dal CDA o dal CDG, sceglie tra i suoi componenti il presidente, se non è stato già nominato.

Il presidente ha il compito di convocare il consiglio, di fissarne l’ODG, provvedendo affinché tutti i consiglieri vengano informati sulle materie in esso iscritte, e di coordinarne i lavori.

Si richiede la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, ove lo statuto non richieda un quorum maggiore,

Si richiede ai fini della deliberazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione statutaria.

Il voto non può essere dato per rappresentanza e va espresso personalmente.

Le deliberazioni devono risultare da apposito verbale ed essere trascritte nel libro delle adunanze del consiglio.

20
Q

Funzionamento del CDA nella SRL

A

Nelle SRL, l’individuazione dei presupposti di validità delle deliberazioni del CDA è lasciata alla determinazione dell’atto costitutivo. In tale sede, i soci possono anche prevedere che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto.

21
Q

Disciplina dell’invalidità delle deliberazioni del CDA

A

Con riguardo alla sola SPA, è stata introdotta una disciplina generica dell’invalidità delle deliberazioni del cda.

Con tale disciplina, si prevede la possibilità di impugnare le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto, per casi diversi dal conflitto di interessi, a favore degli amministratori assenti o dissenzienti e all’organo di controllo,entro 90 giorni dalla data della deliberazione, solo per il caso in cui la deliberazione risulti lesiva dei diritti dei soci.

L’annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquistati in buona fede dai terzi sulla base di atti compiuti in esecuzione della deliberazione annullata.

Nella SRL manca una disciplina organica, venendo disciplinata solo l’ipotesi specifica del conflitto di interessi. Tuttavia, non vi è ragione per non procedere in via analogica con riferimento alla SPA.

22
Q

Figura dell’Amministratore Delegato

A

In un contesto di pluralità di amministratori, è difficile riuscire a mantenere una gestione continuativa, tratto richiesto dall’attività imprenditoriale.

Pertanto, all’art. 2381 per la SPA (applicabile anche alla SRL nei limiti della compatibilità - 2475) si prescrive la possibilità per il CDA, mediante clausola statutaria, di delegare permanentemente a uno o più amministratori determinate funzioni del CDA.

Tale previsione apre le porte a forme più complesse di organizzazione, con la formazione sopra al CDA di amministratori (o consiglieri) delegati o, in caso di pluralità, di comitato esecutivo.

Tale istituto mostra che esiste un’ulteriore potere in capo ai soci (assemblea): il potere di delega. la cui determinazione dei contenuto, dei limiti e delle modalità di esercizio è invece rimessa al CDA.
[Di nuovo espressione della estraneità dei soci rispetto alla gestione e al potere decisionale, ma anche di collaborazione tra soci e amministratori]

23
Q

Limiti alla delega dell’amministrazione

A

Con il sistema monistico, è possibile nominare uno o più amministratori delegati distinti o anche un comitato esecutivo, mentre nel sistema dualistico non è possibile nominare un comitato esecutivo.

Inoltre, alcune materie non possono essere oggetto di delega, come la redazione del bilancio e del progetto di fusione/scissione, le attribuzioni al CDA da parte dell’assemblea in tema di aumento del capitale e di emissione di obbligazioni convertibili, e i provvedimenti da prendere in caso di perdita di capitale.

24
Q

Cosa sono le cc.dd. deleghe interne?

A

Fenomeno di suddivisione dei compiti interno al CDA, al fine di migliorare l’efficienza decisionale all’interno dell’organizzazione.

Non comporta la creazione di organi delegati, ma rileva sul piano della responsabilità degli amministratori.

Simile prassi si ha, con riguardo alle società quotate, per i cc.dd. comitati interni, ovvero gruppi pluripersonali a cui sono affidate deleghe, creando articolazioni del CDA.

25
Q

Come si struttura il rapporto tra il CDA e gli organi delegati?

A

Al CDA spetta da un lato esaminare gli eventuali piani strategici-industriali-finanziari della società, e dall’altro valutare sulla base delle informazioni ricevute, l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società stessa e l’andamento generale della gestione. Inoltre, rimanendo il CDA in posizione superiore rispetto agli organi delefati, il primo è responsabile della costituzione dei secondi, nonché dell’ampliamento/restringimento delle competenze delle deleghe, e anche di avocare a se operazioni rientranti nella delega.
[In generale, funzione di indirizzo e controllo, e ogni amministratore ha anche l’obbligo di agire in modo informato (2381) di intervenire con ogni diligenza per impedire atti pregiudizievoli, eliminarne gli effetti o attenuarne le conseguenze (2392)]

Agli organi delegati spetta elaborare i piani da sottoporre al consiglio, curare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società in modo che sia adeguato alla società, e devono riferire ogni 6 mesi al CDA e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione.

Rispetto al flusso di informazioni, il CDA non può accertare direttamente e personalmente la veridicità delle informazioni fornite dagli organi delegati, su cui poi si basa la valutazione del CDA, ma a quest’ultimo spetta di controllarne la ragionevolezza.

26
Q

Qual’è la funzione degli amministratori?

A

Con riguardo alla SPA, la funzione degli amministratori è quella della gestione dell’impresa.

La legge, pur qualificando la gestione dell’impresa come competenza esclusiva degli amministratori solo nella SPA, riserva all’art. 2086, rivolgendosi a TUTTI i tipi di società, il compito di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa.

27
Q

Qual’è l’ambito dei poteri degli amministratori?

A

Si ricava dalla funzione, ovvero quella della gestione dell’impresa, ma in modo ancora più specifico si usa il criterio, applicato anche con riguardo all’institore, della rispondenza o meno dell’atto alla gestione normale di un impresa.

Ciò significa che gli amministratori possono compiere senza autorizzazione alcuna dell’assemblea tutti gli atti che sono inerenti all’impresa e al suo funzionamento e che, al contrario, non possono modificare la struttura della società, modificarne gli impianti, venderne le proprietà o ipotecarne gli immobili.

Un esempio di tale delimitazione dell’ambito si vede in alcune regole:
- nella SPA è fatto espresso divieto di assumere partecipazioni in altre imprese se, per la misura e per l’oggetto della partecipazione sociale, risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto
- nella SPA, l’assunzione di partecipazioni che comportano la resp. illim. delle obbl. soc. deve essere deliberata dall’assemblea
- nella SRL si prevede la competenza inderogabile dei soci in ordine al compimento di operazioni che comportano una modificazione sostanziale dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo

28
Q

Potere di rappresentanza della società

A

Il potere di rappresentanza, in base a quanto stabilito nell’atto costitutivo:
- corrispondere al potere di amministrazione nel caso di socio unico.
- ricadere sul presidente, sull’AD o sugli AD (congiuntamente o disgiuntamente) in caso di esistenza del CDA.

Questo potere di rappresentanza però, salvo delega dei poteri, è un potere di dichiarare, non determinare, la volontà sociale, determinazione che invece spetta di diritto all’assemblea dei soci o al CDA.

Il potere di rappresentanza delle SdC è generale, al contrario di quello delle SdP che è circoscritto all’oggetto sociale, e le eventuali limitazioni hanno mera efficacia inter partes (non sono opponibili ai terzi, a meno che non abbiano agito intenzionalmente). Ogni atto estraneo all’oggetto sociale, o frutto di eccesso di potere, rimane in ogni caso efficace e vincolante.

29
Q

Responsabilità degli amministratori di SdC

A

La disciplina si attua con norme particolari, per le quali:
- non può ritenersi responsabile l’amministratore per il risultato più o meno economicamente sfavorevole dell’atto da lui compiuto.
- si ritiene responsabile l’amministratore che abbia violato i doveri imposti dallo statuto/atto costitutivo (più in generale, violazione obbligo di diligenza)
- art. 2392, in violazione dell’obbligo di diligenza, gli amministratori sono solidalmente responsabili, tranne: NELLA SPA per il singolo amministratore che, immune da colpa, faccia annotare il proprio dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale (2392), NELLA SRL si richiede che l’amministratore, immune da colpa, abbia fatto constare il proprio dissenso per l’operato degli altri (2476)
- Divieto di concorrenza (art. 2390), espressamente previsto nelle SPA, vieta agli amministratori, in assenza di autorizzazione dell’assemblea, di assumere la qualità di soci illim. resp. in società concorrenti, di esercitare un’attività concorrente per conto proprio/terzi, o di essere amministratori/direttori generali in società concorrenti. [Violazione: risarcimento + giusta causa]
- Residualmente, valgono tutti gli obblighi imposti dalla legge e dallo statuto/atto costitutivo (2392, 2476)

Il grado di diligenza richiesto si determina:
- con precisione nelle SPA, facendo riferimento alla natura dell’incarico e alle specifiche competenze dell’amministratore
- senza alcun riferimento nella SRL (come per il divieto di concorrenza), intuendosi di dover far riferimento alla diligenza del mandatario

30
Q

Responsabilità dell’amministratore di fatto

A

In ordine alla responsabilità penale, la legge equipara ai soggetti formalmente investiti della qualifica di amministratore coloro che esercitano i poteri a essa tipici in modo continuativo e significativo (2639).

In ordine alla responsabilità civile, si deve distinguere tra l’ipotesi di investitura viziata, per cui sorge responsabilità, e ipotesi in cui tale investitura manchi: in tal caso, la responsabilità sorge sia sull’amministratore di fatto, a titolo di induzione dell’inadempimento degli obblighi dell’amministratore di diritto, sia su quest’ultimo, che vi ha illegittimamente consentito senza operare alcun intervento come da dovere.

31
Q

Cos’è l’azione sociale di responsabilità?

A

Essendo gli amministratori responsabili verso la società, quest’ultima è legittimata a esercitare l’azione sociale di responsabilità.

Tale legittimazione è riconosciuta:
- o alla società a seguito di deliberazione dei soci,
(SPA) azione soc. di resp. è espressamente riconosciuta all’assemblea ordinaria
(SRL) viene disciplinata solo la rinuncia dell’azione da parte della società (si presuppone anche una proposta)
- o ai soci stessi direttamente,
(SPA) il socio deve avere una determinata percentuale del capitale sociale, 1/5 (società chiusa) o 1/40 (società aperta)
(SRL) nessun requisito, ciascun socio può proporla

L’azione è quindi esercitata dal socio, che fa valere in nome proprio un diritto della società: pertanto, l’eventuale risarcimento del danno va a favore del patrimonio societario.

L’azione è una facoltà della società, che quindi può decidere di rinunziarvi e di transigere sull’ammontare del risarcimento. Tuttavia, si richiede:
(SPA) che la rinunzia e la transazione siano approvate dall’assemblea e che non si oppongano i soci rappresentanti 1/5 (società chiusa) o 1/20 (società aperta) del capitale sociale.
(SRL) Analogamente, ma non si devono opporre i soci rappresentanti 1/10 del capitale sociale

32
Q

Quali aspetti è importante segnalare rispetto all’esperimento dell’azione sociale di responsabilità nella SPA?

A

a) quando si tratta di responsabilità legata a fatti relativi al bilancio, l’argomento si considera ex lege incluso nell’ODG dell’assemblea che discute il bilancio. Inoltre l’azione di responsabilità può essere deliberata anche a bilancio approvato. Agli amministratori è vietato votare per deliberazioni relative alla loro responsabilità.
b) qualora la deliberazione dell’azione di responsabilità sia presa con il voto favorevole di almeno 1/5 del capitale sociale, importa revoca di diritto degli amministratori dall’ufficio
c) l’azione può essere promossa a seguito di deliberazione adottata dal collegio sindacale con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti
d) nelle società con sistema dualistico, l’azione di responsabilità può essere esercitata a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza

33
Q

Azione di responsabilità dei creditori sociali

A

La legge prevede un’azione di responsabilità dei creditori sociali, affermando in via generale la responsabilità degli amministratori nei confronti di costoro per il caso di inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale.

Può essere fatta valere dai creditori quando il patrimonio societario risulti insufficiente a soddisfare le loro pretese (e implicitamente di fronte all’inerzia dell’avente diritto, ossia la società)

[Si comporta come un azione surrogatoria quando non venga richiesto dai soci il risarcimento agli amministratori imputabili di mala gestio]

34
Q

Qual’è il rapporto tra Azione di responsabilità dei creditori sociali e Azione sociale di responsabilità?

A

Che l’esperimento dell’azione sociale di responsabilità preclude l’azione di responsabilità dei creditori sociali, dovendosi ritenere lo scopo già compiutamente realizzato con l’esercizio dell’azione sociale.

Si tratta della medesima azione surrogatoria, che in un caso è esperita dalla società, e nell’altro, ove manchi l’esperimento, viene esperita dai creditori sociali.

35
Q

Cos’è l’azione individuale di responsabilità

A

Oltre all’Azione di responsabilità dei creditori sociali e all’Azione sociale di responsabilità, esiste l’azione individuale di responsabilità contro amministratori da parte dei soci e dei terzi per il danno che l’illecito dai primi commesso determina direttamente nel patrimonio personale dei secondi.

Ci sono infatti fatti illeciti relativi alle funzioni dell’amministratore che possono incidere sul socio e sul terzo. Qui non è la società a subire il danno, o se lo subisce il risarcimento non copre il danno subito dal socio o dal terzo.

L’azione può essere esercitata entro 5 anni dal compimento dell’atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.

La responsabilità che sorge è diretta e data dal compimento di atti illeciti in occasione dell’attività gestoria e non si qualifica come illecito della società medesima (se cosi fosse, sarebbe la società a rispondere verso il socio o il terzo).

36
Q

Direttori generali

A

Le disposizioni sulla responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali, ossia i dipendenti della società che esplicano funzioni direttive e caratterizzati dalla generalità dell’incarico.

La ragione per cui si ritengono responsabili è che, quando i loro poteri traggono origine dallo statuto o da una deliberazione dell’assemblea, essi assumono autonomia di posizione rispetto agli stessi amministratori. La legge, allora, li equipara a questi ultimi.

Analogamente sono equiparati, nelle società quotate, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

37
Q

Responsabilità penale degli amministratori

A

Accanto alla responsabilità civile, gli amministratori possono rispondere di una responsabilità penale. In questo caso si parla di reati societari, per cui in base alla gravità del fatto, la legge commina sanzioni che vanno dalle semplice sanzioni amministrative alla reclusione.

38
Q

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche

A

La legge 231/2001 ha introdotto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, per cui anche delle società.

Con tale legge, si sancisce la responsabilità dell’ente per vari reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da persone persone fisiche che rivesto nel suo ambito funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, nonche da coloro che esercitano, anche solo de facto, la gestione il controllo dell’ente

Per sfuggire a tale responsabilità, l’ente ha l’onere di dimostrare di aver adottato e attuato i modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire quel tipo di reato, e di aver affidato a un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (organismo di vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento di tali modelli, curandone anche l’aggiornamento.
(Nelle SdC, tali funzioni possono essere ricoperte dall’organo di controllo)