P1C8 I consorzi tra imprenditori Flashcards
Cos’è il consorzio?
Il consorzio è un’associazione di persone fisiche o giuridiche che istituiscono un’organizzazione per la realizzazione in comune di un interesse proprio di queste persone.
Il presupposto del consorzio è una situazione obbiettiva che si verifica per una categoria di persone e dalla quale dipende l’insorgere dell’interesse che si intende realizzare.
Il consorzio non crea una comunione artificiosamente creata, ma si esaurisce in una serie di atti i cui risultati si acquisiscono direttamente alla sfera giuridica dei singoli partecipanti al consorzio.
Il consorzio è uno strumento attraverso cui si ricerca la realizzazione di interessi che sono già propri di ciascun consorziato e che singolarmente non potrebbero essere realizzati a quelle condizioni economiche.
Cosa sono i consorzi tra imprenditori?
Forme di consorzi volontari, ossia la cui fonte dell’organizzazione consortile è la volontà degli imprenditori consacrata in un contratto
Nozione originaria di consorzio nell’art 2602 cc
La nozione originaria ricomprendeva esclusivamente i contratti tra imprenditori concorrenti, esercenti una medesima attività economica o attività connesse che avessero per oggetto la disciplina delle attività stesse, per il coordinamento della produzione e degli scambi
Nozione di consorzio dopo la legge 377/1976
La nuova nozione di consorzio può essere diretta, non soltanto a disciplinare le attività degli imprenditori, ma anche a svolgere determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.1 cc)
Controllo pubblico dei consorzi
L’impostazione del codice, di stampo corporativo, prevedeva un controllo pubblico delle organizzazioni degli imprenditori, al fine di impedire che si eserciti una funzione antisociale attraverso la formazione di monopoli di fatto/quasi-monopoli.
Tuttavia, la disposizione all’art. 2618 per cui la costituzione di consorzi tali da influire sul mercato generale richieda l’approvazione dell’autorità governativa, a pena di scioglimento [2620] è da ritenersi ormai abrogata per incompatibilità con la legge antitrust, che prevede una comunicazione solo facoltativa.
L’attività dei consorzi rimane soggetta alla vigilanza dell’autorità governativa ai sensi dell’art. 2619, che può intervenire sciogliendo gli organi del consorzio, sostituendoli con un commissario governativo o sciogliendo il consorzio stesso.
Quale requisito personale deve sussistere in capo al contraente nel contratto di consorzio?
Nel contratto di consorzio deve sussistere in capo al contraente, al momento della conclusione e per tutto lo svolgimento, la qualità di imprenditore.
Cosa accade al contraente del contratto di consorzio se cessa l’esercizio della sua attività economica?
Viene meno la ragione della sua partecipazione al consorzio, sia dal punto di vista del contraente, che non ha più interesse a partecipare a un’organizzazione che più non lo riguarda, sia dal punto di vista degli altri contraenti, che non hanno più interesse alla partecipazione di chi, non esercitando più attività economica, non è vincolato alle deliberazioni consortili.
Viene meno il contratto se la partecipazione del contraente receduto o escluso debba considerarsi essenziale (Disciplina contratti plurilaterali)
Articolo del Codice Civile del contratto di consorzio
art. 2603 cc
Requisiti del contratto di consorzio
Deve essere stipulato per iscritto a pena di nullità, e deve indicare:
a) l’oggetto e la durata del consorzio;
b) la sede dell’ufficio eventualmente costituito; utile per comunicazioni e notificazioni da farsi al consorzio.
c) gli obblighi assunti e i contributi dovuti ai consorziati;
d) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio; organizzazione non è definita dalla legge, quindi lasciata alla liberà volontà dei consorziati.
e) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati, essendo il contratto di consorzio un contratto aperto e traendo vantaggio dall’ampia partecipazione degli imprenditori della relativa categoria.
f) i casi di recesso e di esclusione, la cui previsione dispone recesso e esclusione SOLO in tali casi.
g) le sanzioni per l’inadempimento degli obblighi dei consorziati, ossia penali per inadempimenti dei consorziati non cosi gravi da giustificare la risoluzione del contratto per inadempimento.
h) le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse, nel caso in cui il consorzio abbia per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi. Tale determinazione è rimessa ai consorziati o può essere demandata a un terzo.
Quanto dura il contratto di consorzio se non viene indicata la durata del consorzio?
Un decennio
È possibile prorogare il contratto di consorzio, prima della scadenza del termine?
Si, ma è necessario il consenso di tutti i consorziati (2607 - modificazioni del contratto)
Come e da chi devono essere prese le deliberazioni relative all’attuazione dell’oggetto del consorzio?
[Art. 2606]
Con il voto favorevole della maggioranza dei consorziati, ove il contratto non disponga diversamente
Quali organi ha il consorzio?
In generale, la legge non dispone nulla rispetto all’organizzazione del consorzio. Tuttavia:
-> Art. 2606 richiama implicitamente una assemblea dei consorziati facendo riferimento al voto favorevole a maggioranza dei consorziati.
-> Art. 2605 prescrive l’obbligo in capo ai consorziati di “consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte”, richiamando implicitamente organi amministrativi e di controllo
In quale caso può essere l’organo consortile a determinare le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse?
Di norma, l’organo consortile è escluso: possono procedere alla determinazione solo consorziati nel contratto o un terzo. Ma il terzo può essere individuato nell’organo consortile, che in quel caso specifico riveste il ruolo di terzo arbitratore (seguendo le regole di quest’ultimo, non dell’organo).
Modificazione del contratto di consorzio
Art. 2607 cc
Le modificazioni del contratto debbono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità e con il consenso di tutti i consorziati.