P2T3C22 Obbligazioni e titoli di debito Flashcards
A cosa serve l’emissione di obbligazioni?
La raccolta dei mezzi finanziari per l’esercizio dell’impresa presso il pubblico dei risparmiatori può attuarsi, nella SPA, anziché attraverso l’emissione di azioni, mediante l’emissione di obbligazioni.
Differenze e analogie tra azioni e obbligazioni
DIFFERENZE
Pur adempiendo ad una medesima funzione economica (raccolta dei mezzi finanziari per l’esercizio dell’impresa presso il pubblico dei risparmiatori), mentre le azioni importano partecipazione alla formazione del capitale sociale, le obbligazioni importano partecipazione a un’operazione unitaria di prestito.
Un’altra differenza fondamentale riguarda il fatto che le azioni rappresentano necessariamente una frazione del capitale sociale, mentre le obbligazioni una frazione dell’operazione collettiva di prestito: ne consegue che le obbligazioni attribuiscono, al contrario delle azioni, un diritto di credito nei confronti di quest’ultima.
ANALOGIE
Tuttavia, le differenze tra azioni e quote vanno sempre più scemando: da un lato, con la possibilità di creare delle azioni prive di diritto di voto (tratto storicamente differenziante az. e ob.) anche nella normale SPA (non solo quotate), ma anche con azioni che riducono l’intensità della partecipazione (es. azioni postergate nelle perdite, o correlate a un determinato settore); d’altro lato, accanto alle obbligazioni ordinarie si sono formate:
- le obbl. indicizzate
- le obbl. che attribuiscono un diritto di partecipazione agli utili
- le obbl. convertibili in azioni
- le obbl. nelle quali il diritto alla restituzione è subordinato alla soddisfazione di altri creditori
- le obbl. nelle quali il diritto agli interessi è condizionato all’andamento economico della società
[Obbligazioni con le quali si assimila la partecipazione del titolare con quella dell’azionista]
In secondo luogo, azioni e obbligazioni sono entrambe frazioni di operazioni collettive, e cioè fenomeni di gruppo. Questa è l’essenza del fenomeno obbligazionario, ossia che si tratta di un fenomeno di gruppo interno alla società. Questa dimensione di gruppo differenzia il prestito obbligazionario da altre forme di finanziamento individuale.
Poi, come le azioni, anche le obbligazioni:
- costituiscono frazioni di modesta entità e di ugual valore
- attribuiscono uguali diritti
- possono essere rappresentate da titoli circolanti o emesse in forma digitale
- sono connesse a diritti patrimoniali e a determinati poteri in ordine all’operazione complessiva di prestito (vi è quindi un’organizzazione degli obbligazionisti, che si articola in un’assemblea)
Cosa sono gli strumenti finanziari?
In occasione della riforma organica e vista la non-sussistenza di fatto di differenze tra obbl. e az., sono stati introdotti gli strumenti finanziari, che si collocano in posizione intermedia tra obbl. e az. e che sono sottoposti alla disciplina delle obbligazioni.
Questi strumenti finanziari rappresentano una frazione di un’operazione collettiva riconducibile allo schema dell’associazione in partecipazione, in cui la posizione dell’associato si ripartisce tra coloro che sottoscrivono tali strumenti
La legge disciplina due diverse e particoalri vategorie di strumenti finanziari:
- strumenti finanziari partecipativi
- strumenti finanziari di partecipazione all’affare
Organizzazione degli obbligazionisti
Le obbligazioni, come le azioni, sono connesse, oltre che a diritti patrimoniali, a determinati poteri in ordine all’operazione complessiva di prestito: vi è quindi un’organizzazione degli obbligazionisti, che si articola in un’assemblea degli obbligazionisti, che delibera con efficacia vincolante per gli assenti e i dissenzienti sulle materie di interesse comune, e in un rappresentante comune che li rappresenta come gruppo.
L’assemblea degli obbligazionisti (2415) ha funzione deliberativa in ordine a tutte le materie di interesse comune: provvede alla nomina e revoca del rappr. comune, alla determinazione del suo compenso, delibera sulle modificazioni delle condizioni di prestito.
[Se si tratta di clausole essenziali, come ad es. sulla misura e l’epoca del rimborso, degli interessi e sulle garanzie, è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino almeno 1/2 delle obbligazioni in circolazione]
Delibera anche su proposta di concordato della società, costituzione di un fondo comune e sul suo rendiconto di amministrazione
Può essere convocata dal CDA, dal CDG e dal rappr. comune quando si ritenga necessario o su richiesta degli obbligazionisti rappresentanti almeno 1/20 delle obbligazioni.
Il rappresentante comune deve provvedere all’esecuzione delle deliberazioni dell’assemblea degli obbligazionisti e a tutelare gli interessi comuni nei rapporti con la società.
A tal fine ha rappresentanza processuale degli obbligazionisti. Ha diritto di assistere alle riunioni dell’assemblea dei soci e deve assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni
Egli è nominato dall’assemblea degli obbligazionisti, o dal tribunale residualmente. Egli non deve essere amministratore, sindaco o dipendente della società debitrice e deve essere eleggibile ai sensi dell’art. 2399.
L’organizzazione degli obbligazionisti è funzionale alla tutela degli interessi degli obbligazionisti, ma ciò non esclude che questi possano ricorrere alle azioni individuali che spettano loro di diritto.
Strumenti finanziari partecipativi
Si caratterizzano per il riconoscimento ai loro possessori, accanto ai diritti patrimoniali, di diritti amministrativi (2346).
L’emissione di tali strumenti è subordinata a un’apposita previsione statutaria, in quanto serve il consenso dei soci, le cui prerogative vanno necessariamente ad essere compresse dalla presenza di tali diritti amministrativi.
Lo statuto ne disciplina i diritti conferiti, le condizioni e le modalità di emissione, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.
I diritti amministrativi che possono essere concessi non sono indicati, ma è certo che non possono prevedere la partecipazione all’assemblea degli azionisti, dovendo i titolari necessariamente ricorrere a una sede diversa per l’esercizio del diritto di voto. Inoltre, sempre il diritto di voto è circoscritto ad argomenti specificamente indicati, come la nomina di un sindaco o un componente indipendente del CDA o del CDsorveglianza (2351).
Analogamente all’assemblea speciale dei possessori di categorie di azioni determinate, anche l’assemblea dei possessori degli strumenti finanziari partecipativi è chiamata ad approvare le deliberazioni dell’assemblea generale che pregiudicano i diritti amministrativi a essi spettanti (2376)
Strumenti finanziari di partecipazione all’affare
Si caratterizzano perché possono essere previsti dalla deliberazione con la quale si costituisce un patrimonio destinato a uno specifico affare (2447 bis) [delib. deve indicare i diritti riconosciuti ai possessori]
La disciplina rimane sostanzialmente quella delle obbligazioni.
Emissione delle obbligazioni
Solo la SPA e la SAPA possono emettere obbligazioni.
La legge pone un limite quantitativo all’emissione di obbligazioni: l’ammontare non deve superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio.
Il rapporto tra ammontare del prestito, da un lato, e capitale sociale e riserve, dall’altro, deve permanere per tutta la durata del prestito (No riduzioni del c. sociale; no distribuzione delle riserve.).
[Qualora ci siano perdite che rendano obbligatoria la riduzione del c. sociale o diminuiscano le riserve, non si possono distribuirsi gli utili fino a quando il rapporto non è ristabilito (2413).]
Questo limite non si applica nei seguenti casi:
a) alle obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a 2/3 del valore degli immobili
b) alle obbligazioni destinate a essere quotate, per cui si ritiene che il mercato possa valutare i rischi
c) alle obbligazioni che danno il diritto di acquisire o di sottoscrivere azioni (es. obbligazioni warrant) e convertire azioni.
d) caso in cui le obbligazioni messe in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione di investitori soggetti a vigilanza prudenziale, quando questi abbia successivamente trasferito a un soggetto investitore non professionale (in qualità di professionista, si assume la responsabilità delle obbligazioni verso il mercato)
e) in presenza di un’apposita autorizzazione governativa
f) alle obbligazioni bancarie
L’emissione delle obbligazioni, se non disposto diversamente dalla legge o dallo statuto, deve essere deliberata dagli amministratori, con verbale redatto dal notaio, e deposito, e iscrizione nel registro delle imprese. (2410)
Le obbligazioni sono rimborsabili gradualmente sulla base di un piano di ammortamento e secondo un sorteggio da farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune o, in mancanza, di un notaio. (2420)
Cosa sono le obbligazioni convertibili?
Date le analogie che sussistono tra azioni e obbligazioni, sia in ordine alla funzione economica sia in ordine alla struttura, consentono la possibilità di una conversione delle obbligazioni in azioni.
Le obbligazioni convertibili in azioni (convertible bonds) attribuiscono al sottoscrittore la possibilità di scegliere tra la posizione di creditore e quella di socio.
Si vengono cosi a creare sostanzialmente due ipotesi:
- procedimento cd. diretto: le obbligazioni sono emesse dalla stessa società le cui azioni sono offerte in conversione
- procedimento cd. indiretto: le obbligazioni sono emesse da società diversa dalla società che le ha offerte in conversione
In entrambi i casi, il rapporto che si instaura tra società emittente e sottoscrittori è un rapporto di mutuo obbligazionario, sul quale si innesta una proposta irrevocabile (opzione) della società emittente all’obbligazionista di novazione del rapporto originario:
- nel caso di procedimento diretto, in un rapporto di partecipazione
- nel caso di procedimento indiretto, in un rapporto di vendita di azioni
Quando l’obbligazionista accetta la proposta, il rapporto di mutuo obbligazionario si estingue e subentra il rapporto di partecipazione con la società emittente/società controllata.
Come avviene l’emissione delle obbligazioni convertibili?
Alla deliberazione di emissione di obbligazioni convertibili (che determina rapporto di cambio, modalità e periodo di conversione) fa riscontro la contestuale deliberazione di aumento di capitale per l’ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. Per tale ragione, l’emissione di obbl. conv. compete all’assemblea straordinaria o, se previsto da statuto, agli amministratori.
Nel primo mese di ogni semestre, gli amministratori provvedono all’emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno richiesto la conversione, e nel mese successivo depositano per l’iscrizione nel registro delle imprese un’attestazione dell’aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse.
Non possono emettersi obbligazioni se il capitale sociale non è stato interamente versato e non possono essere emesse per un ammontare inferiore al valore nominare. Devono essere offerte in opzione agli azionisti.
[2420->2420ter]
+ TUTELA DELL’OBBLIGAZIONISTA NEL PERIODO NEL QUALE LA CONVERSIONE NON è CONSENTITA (pag. 494)
Evoluzione del ricorso al mercato dei capitali della SRL
La SRL storicamente non poteva accedere al mercato dei capitali, sia in relazione al capitale di rischio (partecipazioni sociali non potevano essere rappresentate da azioni) sia in relazione al capitale di credito (impossibilità di emettere obbligazioni)
Tuttavia, l’esigenza di agevolare l’accesso al mercato dei capitali anche per le imprese di piccole e medie imprese (spesso SRL) ha mutato la situazione nel senso di:
- consentire alle PMI, per quel che riguarda il capitale di rischio, di vedere rappresentate le partecipazioni da azioni e di offrirle al pubblico
- consentire alle SRL di ricorrere al capitale di credito attraverso l’emissione di titoli di debito, a condizione che ci sia espressa previsione statutaria e necessaria intermediazione di investitori professionali
(non quindi sollecitazione verso il pubblico dei risparmiatori, ma solo verso investitori professionali. Se questi vorranno poi aprirli al pubblico diventeranno garanti ex lege della solvenza della società nei confronti dell’acquirente-risparmiatore disinformato.)
[Estensione anche in favore di start-up innovative, di incubatori certificati, di PMI innovative]
Regolamentazione aggiuntiva è lasciata all’autonomia statutaria (es. maggioranze necessarie, spettanza ai soci o amministratori, limiti dell’emissione …) mentre per le condizioni del prestito e le modalità di rimborso sono previste nella decisione di emissione, che deve essere iscritta nel registro delle imprese a cura degli amministratori.