P2T5C27 §1 La fusione Flashcards
Come può attuarsi la fusione?
(2501)
In due modi:
1) Fusione propriamente detta: mediante la compenetrazione di più società in un’organizzazione nuova
2) Incorporazione: mediante l’assorbimento di una o più organizzazioni da parte di altra preesistente che continua a sussistere
Entrambe riguardano più organizzazioni sociali, e in ciascuna di esse si determina una modificazione che può essere uguale (fusione propriamente detta) o diversa (incorporazione)
Che atto presuppone la fusione?
L’atto che porta alla fusione, a differenza della trasformazione (atto interno alla società che si riverbera all’esterno) è un atto intersoggettivo, perché richiede necessariamente la compenetrazione tra due o più gruppi sociali distinti.
Tuttavia, tale atto intersoggettivo presuppone necessariamente che, all’interno dei suddetti gruppi sociali, vi sia un atto interno, con il quale il nuovo ordinamento giuridico si impone sul vecchio.
Pertanto, possiamo dire che la fusione risulta da due momenti:
1) La decisione delle singole società che partecipano alla fusione, mediante approvazione da parte dei soci del progetto redatto dagli amministratori
2) L’atto di fusione, con il quale si realizza nei rapporti tra le diverse società quell’ordinamento nuovo che si è già reso vincolante nei rapporti interni di ogni singola organizzazione mediante la decisione dei soci. È un atto intersoggettivo che si pone tra le società che partecipano alla fusione e che è diretto alla creazione di un’organizzazione giuridica unitaria, nella quale si compenetrano le singole organizzazioni.
Si tratta di una successione a titolo universale della società incorporante, o che risulta dalla fusione, nel patrimonio delle società che, in seguito alla fusione, perdono la loro autonomia.
Cosa hanno in comune trasformazione e fusione?
La sostituzione di un nuovo ordinamento sociale a quello preesistente, solo che nel nuovo ordinamento confluiscono le varie organizzazioni sociali precedentemente autonome, assieme ai membri delle organizzazioni e al patrimonio.
La società che risulta dalla fusione prosegue in tutti i suoi rapporti, anche processuali, analogamente a quanto disposto per l’ente trasformato. Tuttavia, la società che risulta dalla fusione non conserva, ma assume i diritti e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione (2504).
Inoltre, anche per la fusione si parla di negozio corporativo, ossia di un negozio che opera immediatamente sulle organizzazioni sociali e soltanto di riflesso sulla posizione dei soci e sul patrimonio.
Quali atti compongono il procedimento di fusione?
- Progetto di fusione (amm.)
- Relazione degli esperti
- Situazione patrimoniale delle società (amm.)
- Relazione illustrativa al progetto di fusione (amm.)
ESIGENZE DI INFORMAZIONE DEI SOCI
Rispetto alla situazione patrimoniale e alla relazione illustrativa, si parla di adempimenti richiesti ai fini di una più completa informazione dei soci (e possessori di str. fin. con diritto di voto) di ciascuna società partecipante. Essendo nell’esclusivo interesse di costoro, possono rinunciarvi all’unanimità.
PUBBLICITÀ
Tali atti, unitamente ai bilanci degli ultimi 3 anni, con le relative deliberazioni, devono essere messi a disposizione presso la sede della società (o pubblicati sul sito internet) durante i 30 giorni che precedono l’assemblea (o 15 per fusione di soc. non azionarie - 2505). A tale termine, i soci possono rinunciare in caso di unanimità. (2501 septies)
Il progetto di fusione deve inoltre essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese o, in alternativa, in presenza di sufficienti garanzie di sicurezza, autenticità e certezza, sul sito internet della società (2501 ter)
APPROVAZIONE
Il progetto di fusione redatto dagli amministratori è sottoposto ad approvazione dei soci di ciascuna società: costoro possono approvare o non approvare il progetto, ma non modificarlo, se non relativamente ai profili che incidono sui diritti dei soci o dei terzi (2502)
Quale atto è posto come atto iniziale del procedimento di fusione?
Il progetto di fusione da parte degli amministratori delle società partecipanti all’operazione (2501 ter), al fine della fissazione delle condizioni economiche della fusione.
Costituisce, se non la stipulazione di un vero e proprio accordo formale tra gli amministratori delle varie società, quantomeno lo svolgimento di un’attività precontrattuale comune.
Il progetto di fusione deve indicare, oltre all’assetto organizzativo della società risultante e i diritti spettanti in essa ai soci, il rapporto di cambio delle azioni o quote
Rapporto di cambio delle azioni o quote, nel progetto di fusione
Vale a determinare la misura della partecipazione nella società risultante (o incorporante) da assegnare ai soci delle società partecipanti (o incorporate).
Può comprendere un conguaglio in denaro, purché non superiore al 10% del valore nominale delle azioni o quote assegnate.
[Non possono essere assegnate, e dunque devono essere annullate, tanto le azioni proprie eventualmente possedute dalle società partecipanti alla fusione o da quella incorporata, quanto le partecipazioni dell’incorporante nell’incorporata - 2504 ter]
Si richiede che uno o più esperti, con apposita relazione, esprimano il loro parere sulla congruità del rapporto di cambio e sull’adeguatezza dei metodi seguiti per il suo calcolo (art. 2501 sexies). Tale relazione è volta solamente a soddisfare le esigenze informative dei soci, che infatti, anche a fronte di un parere negativo, potrebbero approvare la fusione.
Situazione patrimoniale delle società
Gli amministratori devono redigere anche la situazione patrimoniale delle società (2501 quater), riferita a una data non anteriore a 120 g.
Relazione illustrativa al progetto di fusione
Gli amministratori devono redigere anche la relazione illustrativa al progetto di fusione (2501 quinquies).
In quali casi le esigenze informative (situazione patrimoniale delle società e relazione illustrativa al progetto di fusione) sono ridotte?
Nel caso di incorporazione di società integralmente posseduta dall’incorporante (2505) o posseduta al 90% (in quest’ultimo caso, a condizione che sia dato il diritto ai soci dell’incorporata di far acquistare all’incorporante le proprie partecipazioni secondo i criteri previsti per il recesso) (2505 bis)
Caso di merger leveraged buy out
Sono dettate particolari regole per la fusione a seguito di acquisto con indebitamento (merger leveraged buy out) (2501 bis), all’esito del quale i finanziamenti bancari ottenuti da una società al fine di acquisire la maggioranza o la totalità delle partecipazioni di un’altra società (società-bersaglio) finiscono per essere sostanzialmente garantiti o addirittura rimborsati con risorse provenienti non già dal suo patrimonio, ma da quello della stessa società-bersaglio, con la quale la prima, proprio a tale scopo, decide di fondersi.
Al fine di garantire la trasparenza e la correttezza dell’operazione, a tutela in primo luogo dei soci della società-bersaglio, l’art. 2501 bis:
a) per un verso, richiede di fornire ai soci specifiche informazioni relative alle risorse finanziarie che si intendono utilizzare per soddisfare le obbligazioni che finiscono per gravare sulla società risultante dalla fusione
b) per altro verso, amplia il contenuto e rafforza la rilevanza della relazione degli esperti che, in questi casi, deve attestare la ragionevolezza delle indicazioni contenute nel progetto di fusione e non già limitarsi a esprimere un parere sul punto.
La decisione di fusione
PREMESSE E CONDIZIONI
La decisione di fusione non può intervenire prima di 30 giorni (o 15 per fusione di soc. non azionarie - 2505 quater) dall’iscrizione nel registro delle imprese (o pubblicazione sito internet) del progetto di fusione, a meno che i soci con consenso unanime abbiano rinunciato a tale termine (2501 ter).
ADOZIONE
La decisione di fusione è adottata secondo modalità analoghe a quelle previste in tema di trasformazione, e cioè:
a) nelle SdP, salvo diversa disp dell’att. c., con il consenso della maggioranza dei soci salvo il diritto di recesso dei dissenzienti.
b) nelle SdC, mediante deliberazione dell’assemblea dei soci sottoposta alla disciplina prevista per le modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto. È riconosciuto il diritto di recesso al socio dissenziente della SRL , ma non a quello della SPA (salvo ipotesi fusione transfrontaliera dalla quale risulti una società estera).
DEPOSITO E FASE FINALE
Le decisioni dei soci devono infine essere depositate per l’iscrizione nel registro delle imprese (2502 bis).
Si apre così, la fase volta alla tutela dei creditori sociali:
Data la confusione dei patrimoni conseguente alla compenetrazione degli organismi sociali, può determinarsi una modificazione nelle garanzie dei creditori delle società sul patrimonio di queste. Si prevede dunque che la fusione non possa essere attuata se, non decorsi 60 giorni (30 per soc. non azionarie) dall’iscrizione delle decisioni di fusione e purché il credito sia sorto anteriormente all’iscrizione del progetto di fusione nel registro delle imprese, i creditori non abbiano fatto opposizione (2503).
[Ai possessori di obbligazioni convertibili deve essere concesso il diritto di conversione]
Il tribunale può autorizzare l’esecuzione della fusione, nonostante sia stata proposta opposizione, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori anteriori o previa prestazione da parte della società di un’idonea garanzia.
La fusione può anche avere immediata esecuzione non solo quando consti il consenso dei creditori, o il pagamento di quelli che non vi abbiano consentito, ma anche qualora la relazione degli esperti sia redatta da un’unica società di revisione, che asseveri che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti rende non necessarie specifiche garanzie a tutela dei creditori legittimati a proporre opposizione.
Perché, in caso di fusione, è riconosciuto il diritto di recesso al socio dissenziente della SRL , ma non a quello della SPA?
Perché il socio della SPA è considerato mero investitore (e non vede modificato il valore dell’investimento), mentre il socio della SRL si considera interessato al progetto imprenditoriale, che invece muta.
L’atto di fusione
La fusione deve risultare da atto pubblico e si attua con la stipulazione, da parte degli amministratori delle società partecipanti, dell’atto di fusione.
L’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione, nei successivi 30 giorni, a cura degli amministratori o del notaio rogante del registro delle imprese di tutti i luoghi ove sono poste le sedi di ciascuna delle società partecipanti alla fusione (2504).
EFFETTI
L’atto di fusione ha effetto estintivo e costitutivo: le singole società cessano di esistere come organizzazioni autonome e al tempo stesso sorge la nuova organizzazione giuridica, o si modifica l’organizzazione della società incorporante, assorbendo in se l’organizzazione delle società estinte.
I soci delle società estinte diventano soci della società nuova o della società incorporante, e ad essi vengono assegnate partecipazioni in misura corrispondente al rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione.
Allo stesso modo il patrimonio delle società estinte viene a formare il patrimonio della nuova società o a far parte del patrimonio della società incorporante.
Gli effetti si verificano con il completamento degli adempimenti pubblicitari previsti per l’atto di fusione, e precisamente al momento dell’ultima iscrizione nel registro delle imprese (di regola quella effettuata ove è posta la sede dell’incorporante o che risulta dalla fusione) [Pubblicità costitutiva]
Una specifica disciplina riguarda il primo bilancio successivo alla fusione (2504 bis), ribadendo anche qui l’operatività del principio di continuità dei bilanci (2423 bis), che richiede che attività e passività siano iscritte nel bilancio della società incorporante/risultante ai valori risultanti delle scritture contabili delle società partecipanti alla data di efficacia della fusione.
Se vuoi, vd. disciplina delle differenze da concambio pag. 572
Stabilità dell’atto di fusione
La complessità degli effetti della fusione spiega anche la rilevanza riconosciuta agli effetti e all’atto della fusione: la legge infatti esclude la possibilità che l’invalidità dell’atto di fusione sia dichiarata dopo la sua iscrizione nel registro delle imprese e allora si può dire che, oltre ad essere pubblicità costitutiva, è anche pubblicità sanante (Salvo il diritto di risarcimento dei danni per i soci o i terzi pregiudicati dalla fusione)
[Sempre in una prospettiva di definitività degli effetti si giustifica la forma pubblica dell’atto, che implica un controllo preventivo di legittimità appartenente ai compiti del notaio rogante]