P2T1C10 Concetti generali Flashcards
Cos’è la società?
È una forma di esercizio collettivo dell’impresa.
È un‘organizzazione che, se non sempre assurge a persona giuridica, tuttavia in ogni caso assume una propria autonomia rispetto ai soci che l’hanno creata.
[Essa si adegua alle esigenze del fenomeno che ricopre ricevendone i connotati essenziali. All’org. economica posta in funzione di uno scopo produttivo corrisponde l’org. giuridica dei soggetti che questo scopo perseguono e dei beni che a questo scopo sono destinati. All’azione esterna dell’impresa corrisponde l’efficacia esterna dell’organizzazione sociale.]
[Può accadere che la costituzione della società sia condizione per determinate autorizzazioni amministrative, o che a seconda delle scelte del legislatore, la costituzione della società sia requisito per lo svolgimento di una determinata forma di impresa]
Com’era la società prima dell’unificazione legislativa del codice civile?
Si distingueva in:
- società civile: contratto i cui effetti si riproducevano esclusivamente tra i soci (non erga omnes), attribuendo diritti e obblighi. L’azione sociale era quella propria del socio che agiva e importava esclusivamente la sua responsabilità personale.
- società di commercio: enti collettivi distinti dalle persone dei soci
Nozione giuridica di società
Risulta da due elementi:
- elemento negoziale (nozione unitaria matrice dell’organizzazione sociale)
- elemento organizzativo (nozione varia a seconda degli atteggiamenti concreti che l’organizzazione assume)
Tale diversità spiega il perché della regolamentazione della società, non già dal fenomeno astratto generale, ma a partire e in funzione dei tipi concreti di organizzazioni sociali. Inoltre, può capitare che si venga a creare uno stesso modello organizzativo (es. SPA) ma da diverse e variabili forme dell’elemento negoziale (per legge, per provvedimento amministrativo, per atto unilaterale)
Cosa si intende con aspetto organizzativo, in contrapposizione con l’aspetto negoziale, nella definizione del tipo nel fenomeno societario?
Il tipo nel fenomeno societario riguarda solamente l’aspetto organizzativo, ossia l’azione di gruppo, l’organizzazione e i suoi risultati, e non l’aspetto negoziale, quindi i rapporti tra i singoli soci.
L’elemento organizzativo riguarda, quindi, i poteri, i rischi e le responsabilità
Art. 2247 cc
Con il contratto di società due o più persone / conferiscono beni o servizi / per l’esercizio in comune di un’attività economica / allo scopo di dividerne gli utili
Che tipo di contratto è il contratto di società?
Contratto plurilaterale, pertanto sottoposto alla disciplina dei contratti per quel che riguarda capacità delle parti, requisiti, interpretazione ed effetti. È inoltre sottoposto agli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466, per modo che l’invalidità del vincolo di una parte non importa l’invalidità dell’intero contratto, ne l’inadempimento di una parte (non essenziale) o l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (non essenziale) importa la risoluzione del contratto.
Corrispettività delle obbligazioni nel contratto di società
Nel contratto di società vi è interdipendenza tra le varie obbligazioni, sia nel momento genetico che in quello funzionale, solo in quanto tutte le obbligazioni sono assunte in funzione del raggiungimento dello scopo prefisso.
Non c’è corrispettività tra l’obbligazione del socio e l’obbligazione degli altri soci, ma insieme sono il mezzo per la realizzazione dello scopo comune.
Dalla realizzazione dello scopo, ogni socio riceverà un vantaggio che costituisce il corrispettivo dell’obbligazione assunta
Quali sono i requisiti essenziali del contratto di società, ai sensi dell’art. 2247?
a) Il conferimento
b) L’esercizio comune di un’attività economica
c) La divisione degli utili
[Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili]
Cos’è il patrimonio sociale?
È un requisito necessario per l’esistenza di una società, come organizzazione di persone e di beni per uno scopo produttivo. Senza conferimento non vi è acquisto della qualità di socio.
Esempi di organizzazioni a cui manca l’elemento del conferimento, e che pertanto non rientrano nella figura del contratto di società, sono:
- società di garanzia, dove ogni persona assume le responsabilità per le obbligazioni inerenti all’attività esercitata
- mutue a ripartizione
Qual’è l’oggetto del conferimento nel contratto di società?
Beni e servizi, secondo l’art. 2247 cc.
Con tale formula, si intende ricomprendere la prestazione tipica di ogni contratto di scambio, ossia ogni bene/diritto su bene suscettibile di valutazione economica.
[ATTENZIONE: Conferimento non è la consegna del bene o la prestazione effettiva del servizio, ma è semplicemente l’assunzione dell’obbligazione di dare o fare]
In che forma deve essere fatto il conferimento?
Non ci sono limiti espressi relativamente alla forma del conferimento: può essere in denaro, in parte o in un unica soluzione; può essere in crediti, in altri beni o anche la propria attività lavorativa.
Tuttavia, limitazioni nell’oggetto del conferimento possono derivare dalla particolarità del tipo di società prescelto (es. Società di capitali).
[ATTENZIONE: Conferimento non è la consegna del bene o la prestazione effettiva del servizio, ma è semplicemente l’assunzione dell’obbligazione di dare o fare]
Cosa succede se il conferimento è determinato nel contratto?
Se il conferimento è determinato nel contratto (come richiesto da tutte le società diverse dalla società semplice), il socio è obbligato al conferimento assunto [art. 2253], e soltanto a questo: per modo che se i conferimenti dovessero risultare insufficienti o vadano perduti, il socio non è tenuto a nuovi conferimenti o alla reintegrazione di quelli iniziali.
Cosa succede se la forma del conferimento non è predeterminata?
Il conferimento deve farsi in denaro [art. 2342]
Cosa succede se il conferimento NON è determinato nel contratto?
2253 c.2
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.
[La presunzione è che, se le parti hanno inteso di realizzare un dato fine, abbiano anche inteso i mezzi per la sua realizzazione. La presunzione si basa chiaramente ESCLUSIVAMENTE sul contratto, prescindendo da eventuali successive vicende della società]
Cosa si intende con “conferimento in natura”?
Implica che il socio ceda alla società, che ne diventa a tutti gli effetti titolare, la proprietà di un bene o un altro diritto reale su di esso.
Quale disciplina giuridica si applica ai conferimenti in natura?
Si applica quella ricavabile dalle norme del tipo contrattuale:
- se si conferisce la proprietà della cosa, la disciplina dovrà trarsi dalle norme sulla vendita;
- se si conferisce un credito, dalle norme sulla cessione dei crediti;
- se si conferisce l’uso di una cosa, dalle norme di locazione
- … ecc.
Come si definisce il valore di un conferimento in natura?
Dipende dal tipo di società:
- Società di capitali: è richiesta una perizia giurata che attesti l’effettività del valore attribuito al bene
- Società per azioni: è richiesto un controllo da parte degli amministratori
- Nelle altre società: valutazione è rimessa ai soci, essendo che rileva unicamente nei loro rapporti.
- Nella società semplice: non è richiesta espressamente, ma è presupposta in alcune disposizioni (es. 2263 e 2282)
[Art. 2263]
[Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.
La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.
Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite]
[Art. 2282]
[Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.
L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti]
Requisito dell’esercizio comune di un’attività economica
La società è una forma di esercizio collettivo di un’attività economica. Pertanto, l’esercizio in comune/collettivo deve dunque riguardare un’attività economica.
Non rientrano quindi nel contratto di società, i contratti posti in essere per lo svolgimento di un’attività culturale, politica, religiosa o assistenziale, anche se ci siano effettivamente rapporti patrimoniali.
Perché ci sia società, l’oggetto dell’attività deve avere contenuto economico.
I contratti posti in essere per il godimento di un bene possono essere considerati contratti di società?
No, anche se nella prassi si suole adottare la forma della società per la realizzazione di scopi non propri della società.
Comunanza nel requisito dell’esercizio comune di un’attività economica
La legge prescrive che, affinché ci sia società nell’esercizio dell’attività economica, ci deve essere comunanza di mezzi e di attività. È pertanto necessario che, oltre a prestare i mezzi per uno scopo comune, i soci perseguano tale scopo congiuntamente.
La comunanza dell’attività si esplica nella volontà dell’atto:
- nel momento deliberativo, in quanto al socio spetta il potere di determinare l’attività sociale
- nel momento esecutivo, nel senso che l’attività, cioè i suoi risultati positivi/negativi, riguardano tutti i soci
[Es di mancanza di comunanza: contratto associativo -> Non si ha potere di determinare l’attività dell’associazione in partecipazione]
Qual’è l’unica ipotesi di società dove si è soci ma manca il potere di determinare l’attività?
Nelle SPA, in quanto la legge permette la creazione di partecipazioni sociali prive del diritto di voto.
Tali partecipazioni sono diverse dalle normali per il modo di partecipazione ai risultati e al relativo rischio.