P2T1C10 Concetti generali Flashcards

1
Q

Cos’è la società?

A

È una forma di esercizio collettivo dell’impresa.

È un‘organizzazione che, se non sempre assurge a persona giuridica, tuttavia in ogni caso assume una propria autonomia rispetto ai soci che l’hanno creata.

[Essa si adegua alle esigenze del fenomeno che ricopre ricevendone i connotati essenziali. All’org. economica posta in funzione di uno scopo produttivo corrisponde l’org. giuridica dei soggetti che questo scopo perseguono e dei beni che a questo scopo sono destinati. All’azione esterna dell’impresa corrisponde l’efficacia esterna dell’organizzazione sociale.]

[Può accadere che la costituzione della società sia condizione per determinate autorizzazioni amministrative, o che a seconda delle scelte del legislatore, la costituzione della società sia requisito per lo svolgimento di una determinata forma di impresa]

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2
Q

Com’era la società prima dell’unificazione legislativa del codice civile?

A

Si distingueva in:
- società civile: contratto i cui effetti si riproducevano esclusivamente tra i soci (non erga omnes), attribuendo diritti e obblighi. L’azione sociale era quella propria del socio che agiva e importava esclusivamente la sua responsabilità personale.
- società di commercio: enti collettivi distinti dalle persone dei soci

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3
Q

Nozione giuridica di società

A

Risulta da due elementi:
- elemento negoziale (nozione unitaria matrice dell’organizzazione sociale)
- elemento organizzativo (nozione varia a seconda degli atteggiamenti concreti che l’organizzazione assume)

Tale diversità spiega il perché della regolamentazione della società, non già dal fenomeno astratto generale, ma a partire e in funzione dei tipi concreti di organizzazioni sociali. Inoltre, può capitare che si venga a creare uno stesso modello organizzativo (es. SPA) ma da diverse e variabili forme dell’elemento negoziale (per legge, per provvedimento amministrativo, per atto unilaterale)

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4
Q

Cosa si intende con aspetto organizzativo, in contrapposizione con l’aspetto negoziale, nella definizione del tipo nel fenomeno societario?

A

Il tipo nel fenomeno societario riguarda solamente l’aspetto organizzativo, ossia l’azione di gruppo, l’organizzazione e i suoi risultati, e non l’aspetto negoziale, quindi i rapporti tra i singoli soci.

L’elemento organizzativo riguarda, quindi, i poteri, i rischi e le responsabilità

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5
Q

Art. 2247 cc

A

Con il contratto di società due o più persone / conferiscono beni o servizi / per l’esercizio in comune di un’attività economica / allo scopo di dividerne gli utili

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6
Q

Che tipo di contratto è il contratto di società?

A

Contratto plurilaterale, pertanto sottoposto alla disciplina dei contratti per quel che riguarda capacità delle parti, requisiti, interpretazione ed effetti. È inoltre sottoposto agli artt. 1420, 1446, 1459 e 1466, per modo che l’invalidità del vincolo di una parte non importa l’invalidità dell’intero contratto, ne l’inadempimento di una parte (non essenziale) o l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (non essenziale) importa la risoluzione del contratto.

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7
Q

Corrispettività delle obbligazioni nel contratto di società

A

Nel contratto di società vi è interdipendenza tra le varie obbligazioni, sia nel momento genetico che in quello funzionale, solo in quanto tutte le obbligazioni sono assunte in funzione del raggiungimento dello scopo prefisso.

Non c’è corrispettività tra l’obbligazione del socio e l’obbligazione degli altri soci, ma insieme sono il mezzo per la realizzazione dello scopo comune.

Dalla realizzazione dello scopo, ogni socio riceverà un vantaggio che costituisce il corrispettivo dell’obbligazione assunta

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8
Q

Quali sono i requisiti essenziali del contratto di società, ai sensi dell’art. 2247?

A

a) Il conferimento
b) L’esercizio comune di un’attività economica
c) La divisione degli utili

[Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili]

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9
Q

Cos’è il patrimonio sociale?

A

È un requisito necessario per l’esistenza di una società, come organizzazione di persone e di beni per uno scopo produttivo. Senza conferimento non vi è acquisto della qualità di socio.

Esempi di organizzazioni a cui manca l’elemento del conferimento, e che pertanto non rientrano nella figura del contratto di società, sono:
- società di garanzia, dove ogni persona assume le responsabilità per le obbligazioni inerenti all’attività esercitata
- mutue a ripartizione

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10
Q

Qual’è l’oggetto del conferimento nel contratto di società?

A

Beni e servizi, secondo l’art. 2247 cc.

Con tale formula, si intende ricomprendere la prestazione tipica di ogni contratto di scambio, ossia ogni bene/diritto su bene suscettibile di valutazione economica.

[ATTENZIONE: Conferimento non è la consegna del bene o la prestazione effettiva del servizio, ma è semplicemente l’assunzione dell’obbligazione di dare o fare]

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11
Q

In che forma deve essere fatto il conferimento?

A

Non ci sono limiti espressi relativamente alla forma del conferimento: può essere in denaro, in parte o in un unica soluzione; può essere in crediti, in altri beni o anche la propria attività lavorativa.

Tuttavia, limitazioni nell’oggetto del conferimento possono derivare dalla particolarità del tipo di società prescelto (es. Società di capitali).

[ATTENZIONE: Conferimento non è la consegna del bene o la prestazione effettiva del servizio, ma è semplicemente l’assunzione dell’obbligazione di dare o fare]

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12
Q

Cosa succede se il conferimento è determinato nel contratto?

A

Se il conferimento è determinato nel contratto (come richiesto da tutte le società diverse dalla società semplice), il socio è obbligato al conferimento assunto [art. 2253], e soltanto a questo: per modo che se i conferimenti dovessero risultare insufficienti o vadano perduti, il socio non è tenuto a nuovi conferimenti o alla reintegrazione di quelli iniziali.

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13
Q

Cosa succede se la forma del conferimento non è predeterminata?

A

Il conferimento deve farsi in denaro [art. 2342]

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14
Q

Cosa succede se il conferimento NON è determinato nel contratto?

A

2253 c.2
Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti uguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale.

[La presunzione è che, se le parti hanno inteso di realizzare un dato fine, abbiano anche inteso i mezzi per la sua realizzazione. La presunzione si basa chiaramente ESCLUSIVAMENTE sul contratto, prescindendo da eventuali successive vicende della società]

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15
Q

Cosa si intende con “conferimento in natura”?

A

Implica che il socio ceda alla società, che ne diventa a tutti gli effetti titolare, la proprietà di un bene o un altro diritto reale su di esso.

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16
Q

Quale disciplina giuridica si applica ai conferimenti in natura?

A

Si applica quella ricavabile dalle norme del tipo contrattuale:
- se si conferisce la proprietà della cosa, la disciplina dovrà trarsi dalle norme sulla vendita;
- se si conferisce un credito, dalle norme sulla cessione dei crediti;
- se si conferisce l’uso di una cosa, dalle norme di locazione
- … ecc.

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17
Q

Come si definisce il valore di un conferimento in natura?

A

Dipende dal tipo di società:
- Società di capitali: è richiesta una perizia giurata che attesti l’effettività del valore attribuito al bene
- Società per azioni: è richiesto un controllo da parte degli amministratori
- Nelle altre società: valutazione è rimessa ai soci, essendo che rileva unicamente nei loro rapporti.
- Nella società semplice: non è richiesta espressamente, ma è presupposta in alcune disposizioni (es. 2263 e 2282)

[Art. 2263]
[Le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti. Se il valore dei conferimenti non è determinato dal contratto, esse si presumono eguali.

La parte spettante al socio che ha conferito la propria opera, se non è determinata dal contratto, è fissata dal giudice secondo equità.

Se il contratto determina soltanto la parte di ciascun socio nei guadagni, nella stessa misura si presume che debba determinarsi la partecipazione alle perdite]

[Art. 2282]
[Estinti i debiti sociali, l’attivo residuo è destinato al rimborso dei conferimenti. L’eventuale eccedenza è ripartita tra i soci in proporzione della parte di ciascuno nei guadagni.

L’ammontare dei conferimenti non aventi per oggetto somme di danaro è determinato secondo la valutazione che ne è stata fatta nel contratto o, in mancanza, secondo il valore che essi avevano nel momento in cui furono eseguiti]

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18
Q

Requisito dell’esercizio comune di un’attività economica

A

La società è una forma di esercizio collettivo di un’attività economica. Pertanto, l’esercizio in comune/collettivo deve dunque riguardare un’attività economica.

Non rientrano quindi nel contratto di società, i contratti posti in essere per lo svolgimento di un’attività culturale, politica, religiosa o assistenziale, anche se ci siano effettivamente rapporti patrimoniali.

Perché ci sia società, l’oggetto dell’attività deve avere contenuto economico.

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19
Q

I contratti posti in essere per il godimento di un bene possono essere considerati contratti di società?

A

No, anche se nella prassi si suole adottare la forma della società per la realizzazione di scopi non propri della società.

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20
Q

Comunanza nel requisito dell’esercizio comune di un’attività economica

A

La legge prescrive che, affinché ci sia società nell’esercizio dell’attività economica, ci deve essere comunanza di mezzi e di attività. È pertanto necessario che, oltre a prestare i mezzi per uno scopo comune, i soci perseguano tale scopo congiuntamente.

La comunanza dell’attività si esplica nella volontà dell’atto:
- nel momento deliberativo, in quanto al socio spetta il potere di determinare l’attività sociale
- nel momento esecutivo, nel senso che l’attività, cioè i suoi risultati positivi/negativi, riguardano tutti i soci

[Es di mancanza di comunanza: contratto associativo -> Non si ha potere di determinare l’attività dell’associazione in partecipazione]

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21
Q

Qual’è l’unica ipotesi di società dove si è soci ma manca il potere di determinare l’attività?

A

Nelle SPA, in quanto la legge permette la creazione di partecipazioni sociali prive del diritto di voto.

Tali partecipazioni sono diverse dalle normali per il modo di partecipazione ai risultati e al relativo rischio.

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22
Q

Perché le cc.dd. società occasionali non possono essere considerate società?

A

Perché non sono costituite per lo svolgimento in comune di un’attività economica, ma per il compimento in comune di un singolo atto.

È chiaro infatti che la disciplina della società sia destinata solo a organismi destinati a operare nel tempo.

23
Q

Requisito della divisione degli utili in generale

A

È individuato dalla legge come l’interesse specifico che il socio personalmente intende realizzare attraverso la partecipazione alla società.

La funzione individuale del contratto.

Si tratta di uno scopo egoistico, e più nello specifico di uno scopo economico qualificato, ossia quello di realizzare un utile/incremento patrimoniale.

Si considera società anche quella in cui l’incremento patrimoniale sia diretto e immediato dall’attività sociale, ma perché ci sia società il risultato deve andare a beneficio di tutti i soci.

24
Q

Perché il requisito della divisione degli utili è essenziale?

A

Perché l’attività economica esercitata in comune deve necessariamente (almeno astrattamente) avere la capacità di produrre nuova ricchezza, fermo restando che gli incrementi patrimoniali conseguenti all’esercizio dell’attività sociale sono di spettanza dei soci.

Non serve una letterale “divisione degli utili”, bensì è necessario che all’utile conseguente dall’esercizio collettivo dell’impresa, partecipi il socio effettivo, qualunque siano le modalità di partecipazione.

25
Q

Cos’è una società benefit?

A

Società, lucrativa o cooperativa, caratterizzata per il perseguimento, accanto allo scopo di divisione degli utili, di una o più finalità di beneficio comune.

Il mancato perseguimento di tale finalità oltre a esporre gli amministratori a responsabilità nei confronti della società, potrebbe configurare pubblicità ingannevole e comportare obblighi risarcitori verso i terzi ai quali il beneficio risultava destinato.

26
Q

Divieto del c.d. Patto Leonino

A

Art. 2265

È nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.

[In tale fattispecie non ricade solo l’esclusione assoluta, ma anche le fattispecie di partecipazione irrisoria, apparente (senza contenuto sostanziale) o quando sia una mera possibilità praticamente irrealizzabile]

27
Q

Secondo quale criterio avviene la divisione degli utili stricto sensu?

A

Il principio fondamentale è che la partecipazione agli utili sia proporzionale ai conferimenti, ma il contratto sociale può stabilire diversamente [2263].

Il principio è rispettato anche quando ciascun socio sia posto nella possibilità di avvantaggiarsi dell’attività sociale, anche se di fatto non se ne avvantaggi

28
Q

Perché la partecipazione alle perdite non è un elemento fondamentale del contratto, mentre lo è quella agli utili?

A

Allaa partecipazione alle perdite non è dedicata una disciplina unitaria, ma se ne fa cenno in singole disposizioni. È posto solo il divieto di esclusione del socio alla partecipazione alle perdite secondo l’art. 2265.

29
Q

Società e comunione

A

Nell’impostazione anteriore al codice del ‘42, la società, che era definita come il contratto con il quale le parti mettevano in comune determinati beni al fine di dividere il guadagno, rappresentava essa stessa una comunione contrattuale voluta per un determinato scopo.

Nel sistema attuale, la differenza tra società e comunione si pone nel fatto che oggetto della società è l’esercizio di un’attività economica a scopo speculativo, mentre oggetto della comunione, anche quando ha origine contrattuale, è soltanto il godimento dei beni secondo la loro destinazione economica [2248].

Le società sono “società di esercizio”; le comunioni sono “società di godimento”

Le società mettono in atto un’attività speculativo e ne conseguono dei guadagni. Le comunioni costituiscono attività produttiva fine a se stessa e ne conseguono dei frutti.
[L’attività produttiva, tra l’altro, costituisce un mezzo per l’attività speculativa]

30
Q

Quale riforma ha messo in crisi la differenziazione tra società e comunione, e per quali ragioni?

A

Con la riforma del diritto di famiglia del 1975 furono ricompresi tra i beni che formano oggetto della comunione legale tra i coniugi:
- le aziende costituite dopo il matrimonio
- le aziende gestite da entrambi i coniugi
- utili e incrementi gestiti da entrambi se l’azienda apparteneva a uno di essi anteriormente al matrimonio

Costituendo, quindi, tra società e comunione di godimento un fenomeno intermedio, detto comunione di impresa, comunione coniugale di impresa o impresa coniugale, retto da una propria disciplina, fondato ex lege, e sorto in conseguenza dell’attività economica esercitata da entrambi i coniugi.

Si tratta di un fenomeno marginale, ipotizzabile in caso non sia stato già pattiziamente regolato tra i coniugi e solo nell’ambito della piccola impresa, ma che incide fortemente sulla sistemazione teorica, ponendo l’impresa familiare, che nel caso di specie non costituisce società ma una cominione, accanto alla società.

La risoluzione della questione è la riconduzione dell’impresa familiare quale istituto solamente proprio del diritto di famiglia, non del diritto patrimoniale, non applicandosi gran parte della disciplina di quest’ultimo.

31
Q

Cos’è la società di armamento?

A

È una comunione contrattuale di godimento, regolata dal codice della navigazione, quindi assoggettata da una disciplina tutt’affatto particolare rispetto a quella delle società del codice civile.

Oggetto della società di armamento è l’esercizio della nave da parte dei comproprietari di essa, senza rilievo rispetto al fatto che tale esercizio sia attui a scopo economico o per altri scopi (scientifico; di diporto)

La sola funzione della società di armamento è quella di consentire l’assunzione della veste di armatore da parte dei comproprietari della nave e di regolare contrattualmente i rapporti tra costoro in ordine al suo esercizio. Le deliberazioni dei comproprietari di istituire una “società di armamento” (che altro non è che una comunione contrattuale di godimento) possono essere fatte a maggioranza, costituendosi tale istituto anche in capo ai comproprietari dissenzienti. Tuttavia, se tale esercizio della nave è fatto in funzione di un’attività imprenditrice, si dovrà istituire accanto alla società di armamento una società vera e propria, necessitandosi così dell’unanimità dei comproprietari.

La differenza fondamentale tra società e società di armamento è che una riguarda l’esercizio in comune di un’attività economica, l’altra l’esercizio in comune di una nave.

32
Q

Cosa sono le società interne?

A

Quelle in cui l’oggetto della società si esaurisce nella regolazione dei rapporti tra soci (ripartizione spese di produzione, cointeressenza …). Non vi è azione esterna della società.

33
Q

Cosa sono le società occulte (o non manifeste)?

A

Quelle che si propongono l’esercizio di un’attività economica esterna, esercitata tuttavia non sotto una ragione sociale, ma sotto il nome di un socio o di un estraneo, presentandosi de facto all’esterno come impresa individuale.

34
Q

Le società interne e le società occulte rientrano nella nozione di società?

A

Le società interne esulano dalla nozione di società, mancando infatti la possibilità di riferirsi a un’attività comune
[anche se non può escludersi la possibilità di applicazione analogica di talune disposizioni dettate in materia di società, con particolare riferimento alle norme che regolano i rapporti tra i soci.]

Le società occulte rientrano indubbiamente nella nozione di società posta all’art. 2247, in quanto l’esteriorizzazione dell’azione sociale non rientra tra i requisiti essenziali della società.

35
Q

Cos’è la società apparente?

A

Caso inverso della società occulta: se in quest’ultima vi è rapporto sociale senza esteriorizzazione, nella società apparente c’è esteriorizzazione di un rapporto sociale che, in realtà, a causa della mancanza del contratto, non sussiste. Vi è impresa individuale che nell’azione esterna appare come sociale.

È una creazione della giurisprudenza che si avrebbe quando più soggetti, pur non essendo legati da alcun contratto sociale, operano esternamente in modo da ingenerare nei terzi il convincimento che essi agiscano come soci e quindi in modo da determinare nei terzi stessi il legittimo affidamento sull’esistenza di una società e sulla conseguente responsabilità dei soci apparenti

36
Q

Perché la società apparente è un istituto difficilmente accettabile e problematico?

A

Perché si fa affidamento per la sua “costituzione” sull’opinione che il terzo si faccia sulla base di una propria valutazione delle modalità con la quale un’attività imprenditrice si estrinseca. Tuttavia, pur non essendo l’esteriorizzazione obiettiva un requisito fondamentale per la costituzione di una società, è certo che un’esteriorizzazione soggettivamente individuata non costituisce società.

Non si può considerare una società esistente solo in certi rapporti e in base alla valutazione soggettiva, ed è anche difficilmente applicabile al caso concreto, non potendo risalire all’elemento soggettivo dei terzi che si interfacciano con questo istituto. Se una società esiste, esiste nei confronti di tutti.

37
Q

Società sotto l’aspetto organizzativo

A

Sotto l’aspetto organizzativo, la società si differenzia in tipologie esattamente individuate, sulla base che:
- operino sul mercato (società lucrative)
- si propongano uno scopo mutualistico, ossia che dedichino la loro attività esterna essenzialmente o prevalentemente ai loro soci (società cooperative)

38
Q

Quali sono le società lucrative?

A

Quelle che sotto l’aspetto organizzativo operano sul mercato, e sono:
GIA’ DAL C. COMM. DEL 1882
a) Società in nome collettivo -2295-
b) Società in accomandita semplice -2315-
c) Società per azioni -2328-
d) Società in accomandita per azioni -2454-
CODIFICATE DAL C.C. DEL DEL 1942
e) Società semplice -2251-
f) Società a responsabilità limitata -2463-

39
Q

Quali sono le società cooperative?

A

Art. 2511
Quelle che sotto l’aspetto organizzativo si propongono uno scopo mutualistico, ossia che dedicano la loro attività esterna essenzialmente o prevalentemente ai loro soci, e seguono l’organizzazione giuridica, con adeguamenti, della Società per azioni o, se non supera certi limiti dimensionali, si può prevedere la disciplina della società a responsabilità limitata (art. 2519)

40
Q

Limiti alla scelta del tipo organizzativo di società

A

Con riguardo alla struttura organizzativa delle società, la volontà delle parti è rimessa alla libera scelta tra un numero chiuso di tipi organizzativi, che possono essere integrati da contratto ma non possono essere modificati nei loro connotati essenziali.

Sussiste tuttavia una sola limitazione generale, in capo alle società che esercitano attività commerciali, per cui la scelta si riduce a società in nome collettivo o accomandita semplice, o per azioni o a responsabilità limitata, non potendo mai assumere il tipo della società semplice [art. 2249]

41
Q

Di quale tipo di società si applica la disciplina, in caso il tipo scelto non corrisponda alle tipologie per la società commerciale?

A

Si seguono le norme della società semplice

42
Q

In funzione di quali criteri generali si distinguono i diversi tipi di società?

A
  • In funzione dell’organizzazione interna della società
  • In funzione del diverso regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

In base a questi due parametri, le società possono essere diverse in un parametro e analoghe nell’altro.

ESEMPI
S. in nome collettivo e S. in accomandita semplice hanno diverso regime di responsabilità ma analogo organizzazione giuridica

S. in accomandita semplice e S. per azioni hanno diversa organizzazione giuridica ma analogo regime di responsabilità dei soci

43
Q

Quali sono i modelli di organizzazione sociale che il codice pone in contrapposizione?

A

a) Società organizzate su base personale, o società di persone; vi rientrano:
- società semplice
- società in nome collettivo
- società in accomandita semplice

b) Società organizzate su base capitalistica, o società di capitali; vi rientrano:
- società per azioni
- società in accomandita per azioni
- società a responsabilità limitata

ATTENZIONE: ogni società assume rilievo, e per l’entità dell’apporto, e per l’elemento personale. Tuttavia, la società può essere organizzata in funzione della quota di partecipazione o in funzione delle persone dei soci. Pertanto, la posizione del socio nella società (diritti e poteri del socio) possono essere attribuiti in funzione delle persona-socio o in funzione della quota di partecipazione.

[Se prima la distinzione tra società di persone e società di capitali era solo dottrinale, adesso la legge la riconosce riferendosi direttamente a entrambe le categorie con l’applicazione, non solo di regole, ma di interi istituti]

44
Q

Particolarità della società a responsabilità limitata nell’ambito della distinzione tra società di persone e società di capitali

A

La SRL, seppur organizzata su base capitalistica, presenta una disciplina legale in gran parte derogabile, al punto da permettere ai soci di configurare la sua organizzazione in termini marcatamente personalistici

Pertanto, al fine di colmare determinate lacune, non è fondamentale ricorrere al confronto con il prototipo di società di capitali, che è la SPA, in quanto tale confronto, in certi casi, può essere fatto con riguardo al prototipo di società semplice, che è la Società Semplice.

45
Q

In che modo la personalità giuridica è determinante nella distinzione tra società di persone e società di capitali?

A

La personalità giuridica è riconosciuta alle società di capitali ed è negata, almeno formalmente, alle società di persone.

Nelle società di capitali, i rapporti interni di gruppo sono tra soci e l’ente giuridico società, mentre nella società di persone, che non è un ente giuridico ma una collettività organizzata, i rapporti interni di gruppo sono esclusivamente tra soci.

[Con riguardo ai rapporti esterni, il ruolo della personalità giuridica si riduce sensibilmente, potendosi infatti regolare la disciplina della responsabilità amministrativa delle società con riguardo agli enti con e senza personalità giuridica (d.lg. 231/2001)]

46
Q

Quali sono i prototipi di società nella società di persone e nella società di capitali?

A

Per la società di persone, la Società Semplice
Per la società di capitali, la Società per Azioni

47
Q

Quale disciplina opera per le società estere?

A

Le società estere, ossia le società costituite all’estero, possono essere organizzate secondo uno dei tipi previsti nell’ordinamento italiano o invece secondo un tipo diverso. Pertanto, la disciplina del codice civile non si applica a società ed enti il cui procedimento di costituzione è avvenuto in un altro stato.

Tuttavia, nel caso in cui la società estera operi stabilmente nel territorio dello Stato, essa non può sottrarsi, o almeno non del tutto, alla disciplina del codice.

48
Q

Quali ipotesi rilevano per il caso delle società estere?

A

a) Caso in cui la costituzione avviene all’estero ma l’attività sociale si svolge essenzialmente in Italia, ove è posta la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della società -> Disciplina sull’attività sociale, sulle modalità organizzative e su estinzione/costituzione è quella italiana
[Si devono seguire i modelli tipici organizzativi del codice civile]

b) Caso in cui l’attività sociale della società costituita all’estero si svolga anche in Italia, ove è posta una sede secondaria -> Disciplina sulla costituzione è quella straniera ma con aggiunta di norme stabilite per le SPA relativamente a pubblicità e responsabilità degli amministratori (art. 2509)
[Si riconosce il modello tipico organizzativo anche se fuori da quelli posti dal codice civile]

[La pubblicità in Italia prevale rispetto a quelle difformi nello Stato della sede principale (art. 2508]

49
Q

Cosa accade se una società estera con sede secondaria in Italia non osserva le formalità richieste dalla legge?

A

Se una società estera con sede secondaria in Italia non osserva le norme della SPA relativamente a pubblicità e responsabilità degli amministratori (art. 2509), può incorrere a responsabilità illimitata e solidale di coloro che agiscono per conto della società (art. 2509 bis)

50
Q

Come ha influito la giurisprudenza comunitaria rispetto al diritto di stabilimento?

A

La giurisprudenza comunitaria ha riconosciuto che le legislazioni nazionali non possono impedire alle società costituite in uno Stato di operare in altri Stati rimanendo assoggettate alla disciplina del proprio Stato.

In seguito, si è affermato anche il diritto della società di trasferire la propria sede presso altro Stato restando assoggettata alla disciplina vigente nel luogo della sua costituzione.

51
Q

Cosa sono le società di professionisti?

A

Non sono società in senso tecnico, ma fenomeni associativi e di collaborazione stabile tra professionisti, che si caratterizzano per il fatto che, pur rimanendo l’esercizio della professione un fatto individuale, si mettono in comune i mezzi o i risultati, o addirittura entrambi.

Si seguono i principi informatori dell’ordinamento delle professioni liberali, ossia:
- che l’incarico deve essere assunto personalmente, con la possibilità di avvalersi di ausiliari e sostituti sotto la propria direzione e responsabilità (art. 2232)
- che il compenso deve essere proporzionato all’importanza dell’opera e al decoro della professione (art. 2233)

[Non si seguono invece i principi dell’ordinamento societario, che andrebbero a degradare la posizione dei soci togliendo loro l’autonomia necessaria per la professione liberale]

La legge 183/2011 detta una specifica disciplina per la società tra professionisti, la quale prevede che l’oggetto sociale di tali società deve essere costituito in via esclusiva dall’esercizio da parte dei soci dell’attività professionale, e altre norme …

52
Q

pp. 223-225: società tra professionisti, tra avvocati, di revisione, di ingegneria

A

Rileggi

53
Q

CHATGPT: Società di professionisti vs Società tra professionisti

A

Nel diritto commerciale italiano, la distinzione tra “società di professionisti” e “società tra professionisti” si basa sulla composizione dei soci e sulla natura delle attività svolte.

Società di Professionisti:
Definizione: Una società di professionisti è una forma societaria specificamente prevista per l’esercizio di attività professionali. Queste società possono assumere diverse forme giuridiche, come società a responsabilità limitata, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, ecc.

Composizione: I soci devono essere esclusivamente professionisti iscritti agli albi professionali (come avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.).

Attività: Lo scopo principale è l’esercizio di attività professionali relative alle professioni dei soci. Le società di professionisti possono svolgere solo le attività per le quali i soci sono qualificati e iscritti ai relativi albi professionali.

Esempi: Uno studio legale costituito come società a responsabilità limitata (SRL), composto esclusivamente da avvocati iscritti all’albo.

Società Tra Professionisti:
Definizione: Le “società tra professionisti” sono simili alle società di professionisti, ma con una flessibilità maggiore nella composizione dei soci.

Composizione: Queste società possono includere sia professionisti iscritti agli albi professionali sia altri soggetti, come finanziatori o gestori, che non svolgono l’attività professionale. Tuttavia, i professionisti devono mantenere il controllo effettivo della società.

Attività: L’attività principale rimane l’esercizio delle professioni dei soci iscritti agli albi. I soci non professionisti possono partecipare alla gestione amministrativa o finanziaria della società.

Esempi: Una società in nome collettivo che offre servizi legali e contabili, dove la maggioranza dei soci sono avvocati e commercialisti, ma include anche soci investitori non professionisti.

Differenze Chiave:
Composizione dei Soci: Nelle società di professionisti, tutti i soci devono essere professionisti iscritti agli albi. Nelle società tra professionisti, è ammessa la presenza di soci non professionisti.
Controllo della Società: Nelle società di professionisti, il controllo è esclusivamente in mano ai professionisti. Nelle società tra professionisti, i professionisti devono mantenere il controllo, ma possono coinvolgere soci non professionisti.

Entrambe queste forme societarie rispondono all’esigenza di fornire strutture flessibili e moderne per l’esercizio di attività professionali, permettendo al contempo di sfruttare opportunità di business e di gestione più ampie.