P2T4C25 §2 Le società mutue di assicurazione Flashcards
Cosa sono le società mutue di assicurazione?
Rientrano nel vasto fenomeno delle attività mutualistiche, del quale costituiscono un particolare atteggiamento.
Hanno ad oggetto di scambio una prestazione assicurativa, ossia la prestazione di una somma a favore del soggetto nei confronti del quale si sia verificato un determinato evento (il c.d. evento assicurativo), in modo da consentirgli il soddisfacimento di quel bisogno economico che l’evento ha generato.
La particolarità di tali società è il collegamento tra rapporto sociale e rapporto di assicurazione, per il quale l’intento mutualistico si attua immediatamente per effetto della partecipazione sociale, essendo l’assicurazione presso la società presupposto dell’acquisto della qualità del socio.
[la qualità del socio infatti non si acquista se non assicurandosi presso la società, e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione]
Secondo quali schemi può realizzarsi il risultato della prestazione assicurativa?
Il risultato della prestazione assicurativa si può realizzare secondo due schemi:
a) Mutue a ripartizione: attraverso l’assunzione dell’obbligo di contribuire pro quota al pagamento dell’indennità di assicurazione, senza addivenir a conferimenti per la costituzione di un fondo sociale.
b) Mutue a quota fissa: attraverso la creazione di un fondo sociale formato con i conferimenti dei soci, determinati fin dall’inizio o invece variabili, entro il limite massimo stabilito nell’atto costitutivo (2546) e gestito secondo i dettami della tecnica assicurativa.
Solo nel secondo caso però si può parlare propriamente di società mutua di assicurazione. Si stabilisce infatti che le obbligazioni sociali delle mutue assicuratrici sono garantite dal patrimonio sociale (2546).
Perché nelle mutue a ripartizione non si ha società?
Nelle mutue a ripartizione si ha un contratto parziario, ma non una società, essendo che per quest’ultima il presupposto è la costituzione di un patrimonio sociale dal quale siano garantite le obbligazioni della società.
Art. 2547
Le società di mutua assicurazione sono soggette alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli stabiliti dalle leggi speciali sull’esercizio dell’assicurazione [1882, 1883], e sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative [2301, 2478, 2518, 2519], in quanto compatibili con la loro natura.
Collegamento tra rapporto sociale e rapporto assicurativo nelle società mutue di assicurazione
La particolarità di tali società è il collegamento tra rapporto sociale e rapporto di assicurazione, per il quale l’intento mutualistico si attua immediatamente per effetto della partecipazione sociale, essendo l’assicurazione presso la società presupposto dell’acquisto della qualità del socio.
[la qualità del socio infatti non si acquista se non assicurandosi presso la società, e si perde con l’estinguersi dell’assicurazione]
Tuttavia, ciò non è valido sempre: accanto ai soci assicurati, la legge prevede che nell’atto costitutivo possa prevedersi la categoria dei soci sovventori (2458), e cioè la possibilità di soci non assicurati. Tale previsione però può avvenire solo al fine di costituire fondi di garanzia per il pagamento dell’indennità e dispone che i soci sovventori abbiano influenza limitata rispetto all’amministrazione e l’assemblea.
I rapporti assicurativo-sociale sono quindi rapporti distinti, seppur collegati intimimamente (rap. ass. è presupposto del rap. soc., ma non anche l’inverso)
Pertanto, la legge pone come causa di scioglimento del rapporto sociale quei fatti che importano l’estinzione del rapporto di assicurazione rispetto al socio (2546). Così, il trasferimento delle cose assicurate non risolve il contratto di assicurazione, ma importa lo scioglimento del rapporto sociale.