Unità e pluralità di reati Flashcards
Unità e pluralità di reati
Non è sempre agevole comprendere se in una data situazione di vita, l’agire di un soggetto abbia dato luogo ad una pluralità di reati o ad un solo reato.
Questa difficoltà deriva dalla circostanza che il 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, da un punto di vista teorico-concettuale, 𝗻𝗼𝗻 è 𝘂𝗻’𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁à 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮, cioè predefinita e preesistente che il legislatore si limita a recepire all’interno di una norma penale.
Unità e pluralità di reati
Il reato un’entità normativa
Il reato è 𝘂𝗻’𝗲𝗻𝘁𝗶𝘁à 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 la cui configurazione è l’esito di una precisa scelta politica del legislatore, il quale seleziona gli elementi che costituiscono un dato tipo di reato e consentono di valutare il fatto come un’entità unitaria.
Per cui ciò che risulta, dal punto di vista di un’osservatore esterno come un accadimento, una situazione composta da una pluralità di fatti, viene vista in 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗮 attraverso la 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲 che prevede una data fattispecie.
Unità e pluralità di reati
Il reato un’entità normativa
Non c’è sempre una corrispondenza tra unità e pluralità
Per questa ragione, per questa dimensione concettuale normativa del reato, che 𝗻𝗼𝗻 𝗰’è 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗲 𝗽𝗹𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 sul piano 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 e sul piano 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼.
Un unica condotta concreta, non necessariamente integra un solo reato.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: si pensi al ladro che sottragga preziosi da diverse stanze di un albergo, nel medesimo
contesto spazio-temporale, nel giro di meno di 1 ora. Il ladro commette più fatti, ciascuno dei quali può essere autonomamente qualificato come autonomo delitto di furto e quindi si rende reo di una pluralità di furti.
Allo stesso modo una pluralità naturalistica di condotte non corrisponde sempre ad una pluralità di reati.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: si pensi all’aggressore che infligge plurime ferite alla vittima, ne cagiona la morta.
Anche in presenza di una pluralità condotte, ciascuna delle quali penalmente rilevanti, la vicenda viene considerata in maniera unitaria e ricondotta all’ambito applicato del delitto di omicidio.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼 2: si pensi al ladro che per impossessarsi d una cosa mobile altrui, faccia uso della violenza realizzando quindi 2 reati: un furto e una violenza privata. Fatti che però concorrono ad integrare un reato complesso e unico dal punto di vista concettuale e normativo, che prende il nome di rapina.
Unità e pluralità di reati
Il reato un’entità normativa
Come capire la situazione si integra in un solo reato o pluralità di reati
Indagine 1 Unificazione normativa
Capire se la vicenda concreta integra gli estremi di un solo reati o una pluralità di reati, richiede 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝘂𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗶𝗻𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲:
• 𝟭° 𝗶𝗻𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲: L’interprete deve 𝗶𝗻𝗱𝗮𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗻𝗴𝗼𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗲 che viene in rilievo. Se la vicenda concreta, anche se realizzata con più condotte naturalistiche, è riconducibile ad 1 fattispecie di reato, troverà applicazione unicamente la norma penale che incrimina detta fattispecie.
Si parla di 𝘂𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 di condotte naturalisticamente plurime. Vedi esempio dell’omicidio o della rapina.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼 𝟯: reati abituali, maltrattamento contro famigliari e conviventi incriminato 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟳𝟮 il quale asserisce che: ‘‘𝘊𝘩𝘪𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦, 𝘧𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘮𝘢𝘭𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘷𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵à 𝘰 𝘢 𝘭𝘶𝘪 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘦𝘥𝘶𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘤𝘶𝘳𝘢, 𝘷𝘪𝘨𝘪𝘭𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘰 𝘤𝘶𝘴𝘵𝘰𝘥𝘪𝘢, 𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯’𝘢𝘳𝘵𝘦, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘵𝘳𝘦 𝘢 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪.”
Il fatto è descritto come il maltrattare una persona sulla quale si abbia un dovere di garanzia che viene poi
articolato e specificato. Secondo l’interpretazione condivisa da dottrina e giurisprudenza, per il configurarsi del maltrattamento, occorre il reiterare di una pluralità di condotte. Non è sufficiente
la realizzazione di una sola azione maltrattante, ma di più azioni che possono essere sia penalmente lecite sia penalmente rilevanti. Il maltrattamento è un unico reato che unifica, dal punto di vista normativo, la valutazione e il trattamento penale di una pluralità dei fatti, nella
misura in cui la loro ripetizione integra gli estremi della condotta maltrattante.
Unità e pluralità di reati
Il reato un’entità normativa
Come capire la situazione si integra in un solo reato o pluralità di reati
Indagine 2, Concorso di norme reale
Nel caso in cui il 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝘂𝗻𝗮 𝗼 𝗽𝗶ù 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗲, sia invece 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗮 𝗽𝗶ù 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, occorre svolgere una seconda indagine:
• 𝟮° 𝗶𝗻𝗱𝗮𝗴𝗶𝗻𝗲: focalizzata sul rapporto sussistente tra le norme che incriminato le suddette fattispecie. Tale analisi conduce ad un duplice risultato:
𝟭. Conduce l’interprete a ritenere applicabile nel caso concreto 2 o più nome e incriminatrici, in questo caso, si ha 𝘂𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲, che comporta la responsabilità del reo per una pluralità di reati.
𝟮. Conduce all’applicazione nel caso concreto, di una sola norma incriminatrice, quando tra le norme, all’intero delle quale il fatto può essere ricondotto, si realizza un 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲. Quando il concorso tra le norme, astrattamente applicabili al caso, si realizza solo in modo apparente, il reo verrà chiamato a rispondere solo di un unico reato. Il concorso apparente di norme evita di far rispondere ad una persona più volte per lo stesso reato, intendendo soddisfare 𝘂𝗻𝗮 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲.
Unità e pluralità di reati
Un ulteriore fattore di complessità del tema, riguarda l’interrogativo, circa quando un fatto concreto appaia astrattamente suscettibile di qualificazione da parte di più norme penali, come si sceglie la norma da applicare? In presenza di un concorso dii norme, come si fa a stabilire che il concorso è solo apparente e non reale? E quindi come si fa ad individuare
quell’unica norma applicabile al caso?
Dottrina e giurisprudenza hanno individuato 3 criteri:
- 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à
- 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à
- 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗿𝗯𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼
In caso di concorso di reati il codice prevede una disciplina particolare per quanto riguarda il
trattamento sanzionatorio il quale viene stabilito in base a due criteri:
- 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗼 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗲
- 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝘂𝗺𝘂𝗹𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗲
Unità e pluralità di reati
I 3 criteri dell’unificazione normativa
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à: è un criterio logico che risolve il concorso tra norme analizzando la
struttura delle norme medesime. Viene regolato espressamente dal 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟱, il quale asserire che: ‘‘𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘱𝘪ù 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘰 𝘱𝘪ù 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘥𝘦𝘴𝘪𝘮𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘢𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘴𝘵𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘮𝘢𝘵𝘦𝘳𝘪𝘢, 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘰 𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘳𝘰𝘨𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘨𝘦𝘯𝘦𝘳𝘢𝘭𝘦, 𝘴𝘢𝘭𝘷𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪𝘢 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘰.”
La questione semplice riguarda il significato da attribuire all’espressione stessa materia nell’articolo 15.
“Stessa materia” significa che la 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 e la 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 disciplinano una fattispecie ricompresa in entrambe.
Unità e pluralità di reati
I 3 criteri dell’unificazione normativa
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à
Rapporto di specialità
Il 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à è un rapporto logico-strutturale tra norme che si ha quando una norma speciale comprende nella sua fattispecie un sottoinsieme di fatti ricompresi anche in una norma generale.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: il delitto di rapina è un diritto speciale sia rispetto al delitto di furto sia rispetto al delitto di violenza. Rispetto al delitto di furto perché comprende il fatto tipico del furto consistente nella sottrazione della cosa mobile altrui, ma è speciale perché oltre agli elementi tipici del furto si configura la rapina quando la sottrazione della cosa è realizzata con violenza. E’
speciale anche rispetto al delitto di violenza privata, al quel è accomunata dall’incriminazione del
comportamento violento, ma è speciale, perché a differenza della rapina, il fatto tipico consiste
nella sottrazione di una cosa mobile altrui che non è elemento tipico della violenza.
Unità e pluralità di reati
I 3 criteri dell’unificazione normativa
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à
La funzione normativa
𝗟𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 della previsione di una norma speciale è quella di 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝗽𝗼𝗿𝗿𝗲 𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗶𝗱𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗱 𝘂𝗻𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗮 in ragione del differente disvalore del fatto incriminato.
Le norme penali speciali prevedono fatti più gravi rispetto a quelli incriminati da norme generali penali. Possono però anche prevedere dei fatti meno gravi.
Unità e pluralità di reati I 3 criteri dell'unificazione normativa • 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à Rapporto di specialità Concorso di norme apparente
Quando 𝗳𝗿𝗮 𝗽𝗶ù 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 sussiste un autentico 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à il 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 è solo 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲.
Rispetto ad un fatto concreto di rapina, si realizza un 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 tra la norma che incrimina il delitto di rapina, quella che incrimina il delitto di violenza e quella che incrimina il delitto di furto, 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗮𝗽𝗽𝗮𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 in ragione del 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à che sussiste tra le norme e che porta a ritenere quale unica norma applicabile la norma speciale, dunque il delitto di rapina.
Unità e pluralità di reati I 3 criteri dell'unificazione normativa • 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘁à Rapporto di specialità Quando non si ha un concorso apparente
Non si ha concorso apparente, ma 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 quando tra le fattispecie incriminatrice 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝘂𝗻 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗮 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: una persona che forma e utilizza un documento falso per commettere delitto di truffa,
realizza 2 delitti, il delitto di falso documentale e il delitto di truffa. Non sussiste tra questi due un rapporto strutturale di genera a specie dal momento che da un lato la formazione e l’uso del documento falso è elemento tipico del delitto di falso e non di quello di truffa e l’induzione in altri in errore è elemento di tipicità della truffa e non del delitto di falso. Tra le due norme incriminatrici si realizza un 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗲 e il soggetto risponderà di entrambi i reati,
del falso e della truffa.
Unità e pluralità di reati
I 3 criteri dell’unificazione normativa
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à: criterio di valore che per risolvere il concorso tra norme guardano le caratteristiche dell’offesa tipica vietata dalle norme incriminatrici e al trattamento sanzionatorio previsto.
Tale criterio opera in caso di norme incriminatrici che contengono 𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝗼𝗹𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗹’𝗮𝗺𝗯𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
𝗜𝗹 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 è 𝗳𝗮𝗰𝗶𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗲 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗶𝗻 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗲𝗿𝗮 𝗽𝗶ù 𝗹𝗶𝗻𝗲𝗮𝗿𝗲 sulla base di una clausola normativa che è espressamente indicata e facilmente individuabile all’interno del dispositivo di una norma che esordisce dicendo che un dato fatto si applica salvo che costituisca un più grave reato o altre formule
analoghe.
Unità e pluralità di reati
I 3 criteri dell’unificazione normativa
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à
Funzione
Mediante le clausole di sussidiarietà il legislatore assegna alle norme che lo contemplano una funzione, un’ambito di applicazione 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗮𝗹𝗲.
Le norme che contengono una clausola di sussidiarietà entrano in gioco come regolative del fatto commesso solamente quando non sia applicabile nel caso concreto un’altra norma primaria che incrimina fatti che presentano elementi omogenei da quelli previsti dalla norma sussidiaria che contiene la clausola, ma che costituiscono un’offesa più grave, rispettata dalla maggiore severità della pena.
Unità e pluralità di reati
I 3 criteri dell’unificazione normativa
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗿𝗯𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗿𝗯𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼: criterio di valore che per risolvere il concorso tra norme guardano le caratteristiche dell’offesa tipica vietata dalle norme incriminatrici e al trattamento sanzionatorio previsto.
Problemi di applicabilità o non applicabilità di norme
penali possono venire in discussione anche a riguardo di più fatti concreti commessi in tempi diversi, ciascuno di essi costituente reato, ma che siano correlati tra di loro. Quando non opera il criterio della sussidiarietà, il 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 consente di 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗿𝗯𝗶𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗶𝗹 𝗱𝗶𝘀𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗼 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, commesso primo a dopo il reato, che prende il nome di 𝗮𝗻𝘁𝗲𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘁𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲.
Antefatto o postfatto, in quanto assorbito dal primo reato, 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘁𝗼 in virtù del criterio dell’assorbimento.
Unità e pluralità di reati
I 3 criteri dell’unificazione normativa
• 𝗖𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗼𝗿𝗯𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼
Esempio di un reato che costituisce antefatto non punibile di un altro reato
Esempio di un reato che costituisce antefatto non punibile di un altro reato:
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯𝟬𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che ‘𝘊𝘩𝘪𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘪𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢 𝘵𝘢𝘭𝘶𝘯𝘰 𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪
𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪, 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘰𝘴𝘪, 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘥𝘶𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘪 𝘤𝘢𝘱𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘢
𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰, 𝘴𝘦 𝘭’𝘪𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘯 è 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘴𝘦 𝘭’𝘪𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 è 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢 𝘮𝘢 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘯 è 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘶𝘯𝘰 𝘢 𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘪.’
L’istigazione. Competere un delitto contro la personalità dello stato è una chiara ipotesi di un antefatto non punibile che prende corpo in un fatto strumentale che è configurato autonomamente come un reato ma che perde autonomo rilievo penale nel caso in cui l’attività criminosa sia arrivata ad uno stadio
superiore all’istigazione consistente nella commissione del delitto istigato. In presenza della commissione del delitto insidiato la mera istigazione, anche se in se penalmente rilevante non viene punita quale reato commesso prima della commissione del delitto istigato.