L'imputabilità Flashcards

1
Q

L’imputabilità:

La disciplina che non si attiene proprio

A

Seguendo l’ordine delle disposizioni che disciplinano l’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à ci troviamo difronte 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 che asserisce che ’𝘚𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘶𝘯𝘰 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦, 𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘨𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘪𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘤𝘩𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀’.

Questa disposizione 𝗻𝗼𝗻 attiene alla 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à se non in maniera indiretta e proprio per questo collegamento indiretto il legislatore l’ha posizionata in questa parte del codice.

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2
Q

L’imputabilità:

La dottrina sull’art 86

A

La dottrina riconduce questa ipotesi a quello che è 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗼 ed è una norma che attiene, più che al tema della imputabilità, al 𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼.
Il reato in questo caso è realizzato da un 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲, che in questo caso si suppone incapace di intendere e volere, e da un 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗼 ovvero colui che ha istigato a commettere il reato inducendo
l’esecutore materiale in uno stato di totale o parziale incapacità.

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3
Q

L’imputabilità:

La disciplina che si attiene

A

Attiene invece alla imputabilità la disciplina 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 disciplinata in 𝘃𝗶𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 e in 𝘃𝗶𝗮 𝗽𝗶ù 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.

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4
Q

L’imputabilità:

La disciplina che si attiene, l’art 87

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟳 prevede che ‘𝘕𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘢 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘤𝘩𝘪 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘤𝘶𝘴𝘢’.
Questa è una situazione particolare ovvero quella di chi commette il reato in 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝘀𝘂𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.

Tuttavia, secondo l’articolo 87, esso è comunque ritenuto imputabile in quanto tale soggetto quando si è
spostato in uno stato di non imputabilità era comunque in grado di intendere e di volere.

Dunque è su questa libera scelta che si appunta il 𝗿𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 per il fatto commesso in stato di incapacità preordinata.

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5
Q

L’imputabilità:

La disciplina che si attiene, l’art 92

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟮 disciplina l’ipotesi in cui 𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à è 𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝘂𝗯𝗿𝗶𝗮𝗰𝗵𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗽𝗲𝗳𝗮𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶. Mentre 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟳 tiene ferma la responsabilità senza prevedere conseguenze
diverse sul piano sanzionatorio del reo, l’articolo 92 è una norma speciale che prevede per l’ipotesi della actio libera in causa un 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗮 in conseguenza, secondo il legislatore, della maggiore pericolosità dell’ubriachezza in relazione al reato
commesso.

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6
Q

L’imputabilità:

Disabilità atipica

A

Come abbiamo visto 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟱 stabilisce che è imputabile chi è capace di intendere e di volere al momento del fatto. Tale capacità può venire meno in presenza di qualsiasi causa in grado di inabilitare il soggetto.

La disabilità rilevante per la esclusione dalla capacita di intendere e di volere è una 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗮𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗮. È atipica qualsiasi causa in grado di determinare lo stato soggettivo di incapacità di auto determinazione.

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7
Q

L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
La minore età

A

Il codice penale prevede espressamente alcune 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

La prima di queste queste cause è 𝗹’𝗲𝘁à.
La 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗲𝘁à può essere motivo di 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗲𝗿𝗲 in quanto rappresenta la fase evolutiva dello sviluppo della
personalità del soggetto la quale si sviluppa per step in relazione alle quali il minor affronta dei
momenti evolutivi che gli consentono di acquisire nuove competenze di diversa natura.

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8
Q

L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
Il minore per il codice penale

A

Il codice penale distingue la disciplina dell’imputabilità del minore in base all’età prevedendo 𝗱𝘂𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘁à:
I 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝟭𝟰 𝗮𝗻𝗻𝗶 e i 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝘁à 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝟭𝟰 𝗲 𝗶 𝟭𝟴 𝗮𝗻𝗻𝗶.

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟳 asserisce che ‘𝘕𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘥𝘪𝘤𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪’. Dunque la soglia dei 14 anni rappresenta la 𝘀𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 per quanto riguarda la responsabilità penale.
L’autore di un delitto che ha meno di 14 anni 𝗻𝗼𝗻 potrà essere considerato il 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 a prescindere dalla gravità del reato.

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 14 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘶𝘯 𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪𝘥𝘪𝘰 𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘰𝘷𝘳à 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦
𝘱𝘳𝘰𝘴𝘤𝘪𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘮𝘢𝘵𝘶𝘳𝘪𝘵à

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9
Q

L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
Il minore per il codice penale
Il motivo della decisione

A

Tale scelta è una scelta di politica criminale che riflette una decisione discutibile del legislatore che trova 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲 che ci dicono che solo dai 14 anni in su il minore è in grado di comprendere il significato dei propri atti e dunque di volerli effettivamente.

È evidente che la fissazione di tale soglia a 14 anni è una 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝘁𝗲 che come tutte
le generalizzazioni normative può rivelarsi errata.
Tale generalizzazione non è però incostituzionale per
𝗱𝗶𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 perché effettivamente tale soglia trova un fondamento solido nel sapere scientifico di riferimento.

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10
Q

L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
Il minore per il codice penale
Le misure di sicurezza

A

Questo non significa che il minore di 14 anni che commette un reato non va incontro a conseguenze giuridiche. Il minore potrà essere destinatario di una 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 se il giudice lo ritiene socialmente pericoloso oppure potrà essere destinatario di una 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 ovvero di quello strumento pensato per la presa in carico
educativo del minore regolato dal 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝟭𝟰𝟬𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟯𝟰.

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11
Q

L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
Minore compresa tra i 14 e i 18 anni

A

Può invece essere 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗵𝗮 𝘂𝗻’𝗲𝘁à 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝟭𝟰 𝗲 𝗶 𝟭𝟴 𝗮𝗻𝗻𝗶.
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟴 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che
‘𝘌̀ 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘪, 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢
𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘥𝘪𝘤𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘪 𝘥𝘪𝘤𝘪𝘰𝘵𝘵𝘰, 𝘴𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀
𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦; 𝘮𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘵𝘢’.

Questo articolo non dispone che il minore sia
sempre capace di intendere e di volere ma affida al giudice 𝗹’𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 caso per caso
se il minore imputato era, nel momento in cui ha commesso il reato, in grado di intendere e
volere.

Viene richiesta dunque una 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 in relazione al reato commesso.

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12
Q

L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
L’‘adulto

A

A differenza del minore, per l’adulto è 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗲𝗿𝗲.
Nei confronti del reo maggiorenne il giudice non è autorizzare a valutare il livello di maturità in quanto il maggiorenne è presunto capace di intendere e volere.

Il fatto di considerare il 18enne maturo è frutto di una presunzione normativa assoluta che non ammette prova contraria e dunque l’adulto, anche se dovessero emergere prove che dimostrano un deficit di maturità, non può essere prosciolto per difetto di maturità.

Il difetto di maturità del cosiddetto giovane adulto, ovvero il soggetto che è un’età compresa tra
i 18 e i 25 anni, potrà rilevare nella fase della esecuzione penale per la quale l’ordinamento
penitenziario prevede una certa differenziazione tra giovane adulto ed adulto.

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13
Q

L’imputabilità:

Circostanza attenuante a favore del minore

A

Va segnalato che 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟴 prevede a favore del minore imputabile una 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗲.
Tale circostanza porta al fatto che il minore che ha commesso un qualsiasi reato può beneficiare di una 𝗿𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 che può andare da meno un giorno a meno 1/3 della pena ritenuta proporzionata dal giudice nel caso concreto.

La previsione di una circostanza attenuante per tutti i minorenni è la sostanziale differenza in ambito penale tra la responsabilità del minore e la responsabilità dell’adulto.

Come vedremo il minore beneficia sempre di questa
circostanza attenuante ma 𝗻𝗼𝗻 è 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝘃𝗲𝗻𝗴𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮. quando il reato è caratterizzato da circostanze che ne fanno aumentare la pena ed altre che la fanno diminuire, al giudice di ritenere equivalente o soccombente l’attenuante dell’età rispetto ad una circostanza aggravante. In tal caso la
circostanza dell’età non produce alcun effetto sul piano del trattamento sanzionatorio in concreto.

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: se il giudice ritiene che la circostanza aggravante sia superiore rispetto all’attenuante
dell’età deciderà di applicare solamente quella che è la circostanza aggravante e quindi la pena sarà aumentata senza che la attenuante dell’età produca effetti nei confronti del minore.

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14
Q

L’imputabilità:

Cause di inabilità della capacita di intendere e volere

A

Il codice penale indica 𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁à 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲.
Questa è forse la 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗶ù 𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 come motivo di esclusione della capacità di intendere e volere.

Questa infermità può essere:

  • 𝗙𝗶𝘀𝗶𝗰𝗮
  • 𝗣𝘀𝗶𝗰𝗵𝗶𝗰𝗮

La disciplina 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 è stata oggetto a una 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 che si è concretizzata non in una modifica della disciplina normativa, che è rimasta a tutti gli effetti invariata, ma si è svolta a livello delle 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 in base alla quali l’interprete riesce a dare significato alle espressioni che definiscono il concetto di infermità
mentale.

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15
Q

L’imputabilità:
Cause di inabilità della capacita di intendere e volere
Il concetto di infermità

A

Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi decenni si è incentrato su quale fosse la 𝗻𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁à 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 rilevante per la disciplina dell’imputabilità penale.

Sul problema giuridico dell’imputabilità si sono riflessi gli sviluppi e le incertezze delle scienze della mente soprattutto per quanto riguarda la nozione di infermità mentale.

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16
Q

L’imputabilità:
Cause di inabilità della capacita di intendere e volere
Il concetto di infermità, modello medico

A

In un primo momento il concetto di infermità è stato interpretato secondo quello che era il 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗰𝗼 dominante all’epoca dell’emanazione del codice penale.
Secondo tale modello il 𝘃𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗱𝗶𝗽𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮
𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗮 definibile nelle classificazione delle malattie mentale elaborate dalla psichiatria che, all’epoca dell’emanazione del codice, era un psichiatria organistica ovvero che riteneva che alla base di un malfunzionamento psichico di un soggetto fosse sempre individuabile un problema di base organica.

Una categoria fondamentale di riferimento come vizio di mente era quella della psicosi.

17
Q

L’imputabilità:
Cause di inabilità della capacita di intendere e volere
Il concetto di infermità, modello esplicativo/bio-psicosociale

A

Secondo tale modello di spiegazione è possibile qualificare come infermità quelle condizioni psichiche in grado di escludere l’imputabilità penale, come disturbi psichici, anche quando abbiano natura transitoria o anche quando non siano ben definibili clinicamente.

Si passa dunque da una 𝗻𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮-𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝗰𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 del concetto di infermità ad una 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 alla quale non interessa tanto la classificazione del disturbo in una specifica categoria medica quanto la attitudine dello stato psichico del soggetto ad incidere sulla sua capacità di intendere e di volere.

Proprio per questo motivo si possono rilevare come cause di infermità mentale anche quegli stati psicologici transitori, non inquadrabili a livello medico, nella misura in cui abbiano inciso, attenuandola o escludendola, sulla capacità di intendere e volere.

Vengono dunque in rilievo come cause di esclusione dell’imputabilità anche le nevrosi e in generale tutte quelle abnormità psichiche sprovviste di una sicura base organica.

18
Q

L’imputabilità:

Le due distinzioni di infermità, codice penale

A

Il codice penale 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴𝘂𝗲 la disciplina dell’imputabilità per infermità mentale tra un’infermità che è:

  • 𝗩𝗶𝘇𝗶𝗼 𝘁𝗼𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲
    Si parla di vizio totale di mente se l’infermità ha inciso tanto da escludere totalmente la capacità
  • 𝗩𝗶𝘇𝗶𝗼 𝘀𝗼𝗹𝗼 𝗽𝗮𝗿𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲
    Vizio è solo parziale quando l’infermità ha diminuito la capacità del soggetto

La differenza tra questi due vizi di mente dipende dall’incidenza dell’infermità sulla psiche del soggetto agente.

Il vizio parziale di mente è una anomalia che interessa il funzionamento della mente con 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝘀𝗶𝘁à rispetto al vizio totale di mente.

19
Q

L’imputabilità:

Infermo di mente, la disciplina

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟴 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che ‘𝘕𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘪, 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘦𝘳𝘢, 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘪𝘵𝘢̀, 𝘪𝘯 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦’.

Il 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲, ossia che era privo della capacità di intendere e di volere dal momento della commissione del fatto per un vizio totale di mente, è un 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 e dunque non potrà essere affermata la responsabilità penale per il reato
commesso. Se socialmente pericoloso il soggetto non imputabile potrà essere destinatario di una misura di sicurezza.

20
Q

L’imputabilità:

Seminfermo di mente, la disciplina

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟵 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 stabilisce invece che ‘𝘊𝘩𝘪, 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭
𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘦𝘳𝘢, 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘪𝘵𝘢̀, 𝘪𝘯 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢 𝘴𝘤𝘦𝘮𝘢𝘳𝘦 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘳𝘭𝘢, 𝘭𝘢
𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦, 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰; 𝘮𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘵𝘢’

Dunque il 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗲𝗺𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 è un soggetto 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 e quindi trattato come tutti gli altri
soggetti imputabili.
Quindi esso potrà essere imputato come qualsiasi altro soggetto ma la sua infermità di mente avrà 𝗿𝗶𝗹𝗶𝗲𝘃𝗼 𝘀𝘂𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à e giustifica, in ragione della minore colpevolezza, la concessione di una circostanza attenuante che consente di
condannare tale soggetto ad una 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗶𝗼𝗿𝗲 che può essere ridotto da meno di 1 giorno o meno 1/3.

21
Q

L’imputabilità:

Le due fasi della valutazione del giudice

A

Dottrina e giurisprudenza articolano il giudizio di imputabilità in due fasi:

• Una prima fase di tipo 𝗱𝗶𝗮𝗴𝗻𝗼𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 finalizzata 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁à 𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼. In relazione a questo tipo di giudizio diagnostico che il sapere scientifico e medico legale fornisce il proprio contributo. Lo strumento processuale usato dal giudice in questi casi è la 𝗽𝗲𝗿𝗶𝘇𝗶𝗮 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝘁𝗿𝗶𝗰𝗮.

Al giudice non interessa sapere se l’autore del fatto è affetto da una patologia psichiatrica ma interessa sapere se tale patologia ha agito nel momento della commissione del fatto.

• La seconda 𝗳𝗮𝘀𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 è una 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 che è di stretta competenza del giudice.
Qualora sia individuata un eventuale incapacità mentale

In questa fase il giudice deve valutare se esiste un 𝗻𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗲𝘇𝗶𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 𝗳𝗿𝗮 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, ovvero valutare se la comprensione del significato del fatto
sia stato influenzato dalla patologia mentale o se la scelta di agire sia stata conseguenza dell’operare di una malattia mentale.

Dopo aver verificato l’esistenza o meno del nesso
eziologico il giudice deve valutare, nel caso concreto, la 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗼 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝘂𝗻𝗼 𝘀𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝘂𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à 𝗱𝗶 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

-Se la malattia mentale, nonostante abbia inciso sulle
scelte del soggetto, abbia lasciato a questo un residuo spazio di libertà il giudice potrà affermare la responsabilità del reo

  • Mentre nel caso in cui affermi che l’incapacità mentale
    abbia condizionato in maniera molto significativa la capacità di autodeterminazione del
    soggetto al punto di non consentirgli la capacità di autodeterminazione si ritine che la malattia
    abbia sottratto al soggetto qualsiasi spazio di decisione e verrà dichiarato non imputabile.
22
Q

L’imputabilità:

Stati emotivi e passionali

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 regola gli ‘𝘎𝘭𝘪 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘪
𝘦𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘰 𝘱𝘢𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘯𝘦́ 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘴𝘤𝘰𝘯𝘰 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀’.
La norma è chiaramente ispirata a esigenze di prevenzione e va interpretata in coerenza con nozione di imputabilità. L’orientamento prevalente è quello di escludere la rilevanza, sul piano penale, degli stati emotivi e passionali cosi come detto dalla norma.

Secondo tale argomento gli stati emotivi e passionali possono assumere 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗱𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à quando siano manifestazione di uno squilibrio mentale,
anche momentaneo, di carattere patologico.

Quindi, gli stati emotivi e passionali causati
dall’infermità mentale, vengono disciplinati dagli articoli 88 e 89 del codice penale e potranno determinare una totale incapacità o semi incapacità del soggetto imputato.

23
Q

L’imputabilità:

Per assunzione di alcol e sostanze stupefacenti

A

Una parte importante della disciplina sull’imputabilità riguarda 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗻𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗹𝗰𝗼𝗹 𝗼 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝘀𝘁𝘂𝗽𝗲𝗳𝗮𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶.
In questo caso la disciplina attribuisce la
medesima rilevanza all’assunzione dell’alcol o di sostanze stupefacenti 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.

Le norme riguardanti questo genere di imputabilità si distinguono in base al fatto che ritengono l’assunzione delle sostanze irrilevanti sul piano dell’imputabilità.

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 regola l’𝘂𝗯𝗿𝗶𝗮𝗰𝗵𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗼 𝘀𝘁𝘂𝗽𝗲𝗳𝗮𝗰𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗼 𝗳𝗼𝗿𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮. Si considera accidentale l’ubriachezza quando il soggetto non intende ubriacarsi ma si ritrova in uno stato di ebrezza senza sua colpa.
Il codice regola l’ubriachezza accidentale o fortuita in maniera coerente 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟱 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 e distingue la disciplina a seconda 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮
𝗰𝗵𝗲 𝗹’𝘂𝗯𝗿𝗶𝗮𝗰𝗵𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗵𝗮 𝗮𝘃𝘂𝘁𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝘃𝗼𝗹𝗲𝗿𝗲.

24
Q

L’imputabilità:
Per assunzione di alcol e sostanze stupefacenti
Intossicazione cronica

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟱 regola la 𝗰𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗼𝘀𝘀𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗮 𝗮𝗹𝗰𝗼𝗹 𝗲 𝘀𝘁𝘂𝗽𝗲𝗳𝗮𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶 asserendo che ‘𝘗𝘦𝘳 𝘪 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘳𝘰𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘪𝘯𝘵𝘰𝘴𝘴𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘢𝘭𝘤𝘰𝘰𝘭 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘦𝘧𝘢𝘤𝘦𝘯𝘵𝘪, 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘪 88 𝘦 89’.

Ancora una volta l’intossicazione cronica può essere causa di attenuazione o esclusione della responsabilità a seconda della incidenza che essa ha, in concreto, nei confronti della capacità di intendere volere del reo.

Si definisce 𝗰𝗿𝗼𝗻𝗶𝗰𝗮 l’intossicazione che provoca delle patologie permanenti tali da fare apparire
indiscutibile che ci si trovi di fronte a una malattia psichica.

25
Q

L’imputabilità:

l’imputabilità in caso ubriachezza colposa, preordinata o abituale

A

Introducono una 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮 a quanto contenuto 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟱 le norme che disciplinano 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝘂𝗯𝗿𝗶𝗮𝗰𝗵𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗼𝘀𝗮, 𝗽𝗿𝗲𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗼 𝗮𝗯𝗶𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲.
Tali norme derogano 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟱 in quanto il codice penale afferma in tutti i casi l’imputabilità piena del soggetto in stato di ubriachezza.

𝗟’𝘂𝗯𝗿𝗶𝗮𝗰𝗵𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗼𝘀𝗮 viene definita come l’assunzione di sostanze senza rendersi conto delle conseguenze.
La disciplina codicistica dell’imputabilità del soggetto
in caso ubriachezza colposa, preordinata o abituale è una disciplina di estremo rigore che mira a prevenire e reprimere l’ubriachezza che viene considerata come una situazione che può portare a un delitto.

L’ubriaco che ha commesso un reato risponde per una condotta anti doverosa quindi per essersi messo colpevolmente in una situazione di commettere il reato.
La sua colpevolezza, secondo il legislatore, risiede 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗼 tenuto dal reo nel
momento in cui ha commesso il reato.

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che ‘𝘓’𝘶𝘣𝘳𝘪𝘢𝘤𝘩𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘥𝘦𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘧𝘰𝘳𝘵𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘰 𝘥𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘻𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦 𝘯𝘦́ 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀. 𝘚𝘦 𝘭’𝘶𝘣𝘳𝘪𝘢𝘤𝘩𝘦𝘻𝘻𝘢 𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘤𝘶𝘴𝘢, 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢’.

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 invece asserisce che ‘𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘦̀ 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘪
𝘶𝘣𝘳𝘪𝘢𝘤𝘩𝘦𝘻𝘻𝘢, 𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘦̀ 𝘢𝘣𝘪𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦, 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢. 𝘈𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘦̀
𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘶𝘣𝘳𝘪𝘢𝘤𝘰 𝘢𝘣𝘪𝘵𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘪 𝘦̀ 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘶𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘣𝘦𝘷𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘢𝘭𝘤𝘰𝘭𝘪𝘤𝘩𝘦 𝘦 𝘪𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘧𝘳𝘦𝘲𝘶𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘪
𝘶𝘣𝘳𝘪𝘢𝘤𝘩𝘦𝘻𝘻𝘢. 𝘓’𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢
𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘦̀ 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰 𝘭’𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘴𝘵𝘶𝘱𝘦𝘧𝘢𝘤𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘢 𝘤𝘩𝘪 𝘦̀ 𝘥𝘦𝘥𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘶𝘴𝘰
𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦’.

26
Q

L’imputabilità:

l’imputabilità del sordomuto

A

La scelta di dare di rilievo a questa situazione può essere valutata come una stigmatizzazione non giustificata del soggetto sordomuto.

Ai sensi 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟬 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 ‘𝘕𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘰𝘳𝘥𝘰𝘮𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦, 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢, 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘮𝘪𝘵𝘢̀, 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦. 𝘚𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦 𝘦𝘳𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘤𝘦𝘮𝘢𝘵𝘢, 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘢, 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘵𝘢’.

L’imputabilità dei sordomuti deve essere accertata caso per caso ed il motivo di questa disciplina particolare per il caso di sordomutismo è dovuto al fatto il
sordomutismo sia un ostacolo allo sviluppo della psiche e quindi una possibile causa che
influisce sulla maturità psichica.