L'imputabilità Flashcards
L’imputabilità:
La disciplina che non si attiene proprio
Seguendo l’ordine delle disposizioni che disciplinano l’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à ci troviamo difronte 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟲 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 che asserisce che ’𝘚𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘶𝘯𝘰 𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦, 𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘨𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘶𝘯 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘳𝘦𝘴𝘢 𝘪𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘤𝘩𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀’.
Questa disposizione 𝗻𝗼𝗻 attiene alla 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à se non in maniera indiretta e proprio per questo collegamento indiretto il legislatore l’ha posizionata in questa parte del codice.
L’imputabilità:
La dottrina sull’art 86
La dottrina riconduce questa ipotesi a quello che è 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗼 ed è una norma che attiene, più che al tema della imputabilità, al 𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼.
Il reato in questo caso è realizzato da un 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲, che in questo caso si suppone incapace di intendere e volere, e da un 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗼 ovvero colui che ha istigato a commettere il reato inducendo
l’esecutore materiale in uno stato di totale o parziale incapacità.
L’imputabilità:
La disciplina che si attiene
Attiene invece alla imputabilità la disciplina 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗰𝘁𝗶𝗼 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 disciplinata in 𝘃𝗶𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 e in 𝘃𝗶𝗮 𝗽𝗶ù 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.
L’imputabilità:
La disciplina che si attiene, l’art 87
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟳 prevede che ‘𝘕𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘢 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘤𝘩𝘪 𝘴𝘪 𝘦̀ 𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘥’𝘪𝘯𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘱𝘢𝘳𝘢𝘳𝘴𝘪 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘤𝘶𝘴𝘢’.
Questa è una situazione particolare ovvero quella di chi commette il reato in 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗰𝗵𝗲 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘁𝗲 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝘀𝘂𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.
Tuttavia, secondo l’articolo 87, esso è comunque ritenuto imputabile in quanto tale soggetto quando si è
spostato in uno stato di non imputabilità era comunque in grado di intendere e di volere.
Dunque è su questa libera scelta che si appunta il 𝗿𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 per il fatto commesso in stato di incapacità preordinata.
L’imputabilità:
La disciplina che si attiene, l’art 92
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟮 disciplina l’ipotesi in cui 𝗹’𝗶𝗻𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à è 𝗹𝗲𝗴𝗮𝘁𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝘂𝗯𝗿𝗶𝗮𝗰𝗵𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘀𝘁𝘂𝗽𝗲𝗳𝗮𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶. Mentre 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟳 tiene ferma la responsabilità senza prevedere conseguenze
diverse sul piano sanzionatorio del reo, l’articolo 92 è una norma speciale che prevede per l’ipotesi della actio libera in causa un 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗻𝗮 in conseguenza, secondo il legislatore, della maggiore pericolosità dell’ubriachezza in relazione al reato
commesso.
L’imputabilità:
Disabilità atipica
Come abbiamo visto 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟱 stabilisce che è imputabile chi è capace di intendere e di volere al momento del fatto. Tale capacità può venire meno in presenza di qualsiasi causa in grado di inabilitare il soggetto.
La disabilità rilevante per la esclusione dalla capacita di intendere e di volere è una 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗮𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗮. È atipica qualsiasi causa in grado di determinare lo stato soggettivo di incapacità di auto determinazione.
L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
La minore età
Il codice penale prevede espressamente alcune 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
La prima di queste queste cause è 𝗹’𝗲𝘁à.
La 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗲𝘁à può essere motivo di 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗲𝗿𝗲 in quanto rappresenta la fase evolutiva dello sviluppo della
personalità del soggetto la quale si sviluppa per step in relazione alle quali il minor affronta dei
momenti evolutivi che gli consentono di acquisire nuove competenze di diversa natura.
L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
Il minore per il codice penale
Il codice penale distingue la disciplina dell’imputabilità del minore in base all’età prevedendo 𝗱𝘂𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘁à:
I 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝟭𝟰 𝗮𝗻𝗻𝗶 e i 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗶 𝗰𝗼𝗻 𝗲𝘁à 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝟭𝟰 𝗲 𝗶 𝟭𝟴 𝗮𝗻𝗻𝗶.
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟳 asserisce che ‘𝘕𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘪 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘥𝘪𝘤𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪’. Dunque la soglia dei 14 anni rappresenta la 𝘀𝗼𝗴𝗹𝗶𝗮 𝗺𝗶𝗻𝗶𝗺𝗮 per quanto riguarda la responsabilità penale.
L’autore di un delitto che ha meno di 14 anni 𝗻𝗼𝗻 potrà essere considerato il 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 a prescindere dalla gravità del reato.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘪 14 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦 𝘶𝘯 𝘰𝘮𝘪𝘤𝘪𝘥𝘪𝘰 𝘰 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘰𝘷𝘳à 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦
𝘱𝘳𝘰𝘴𝘤𝘪𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘢𝘯𝘤𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘮𝘢𝘵𝘶𝘳𝘪𝘵à
L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
Il minore per il codice penale
Il motivo della decisione
Tale scelta è una scelta di politica criminale che riflette una decisione discutibile del legislatore che trova 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲 che ci dicono che solo dai 14 anni in su il minore è in grado di comprendere il significato dei propri atti e dunque di volerli effettivamente.
È evidente che la fissazione di tale soglia a 14 anni è una 𝘀𝗰𝗲𝗹𝘁𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝗻𝘁𝗲 che come tutte
le generalizzazioni normative può rivelarsi errata.
Tale generalizzazione non è però incostituzionale per
𝗱𝗶𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 perché effettivamente tale soglia trova un fondamento solido nel sapere scientifico di riferimento.
L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
Il minore per il codice penale
Le misure di sicurezza
Questo non significa che il minore di 14 anni che commette un reato non va incontro a conseguenze giuridiche. Il minore potrà essere destinatario di una 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 se il giudice lo ritiene socialmente pericoloso oppure potrà essere destinatario di una 𝗺𝗶𝘀𝘂𝗿𝗮 𝗮𝗺𝗺𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 ovvero di quello strumento pensato per la presa in carico
educativo del minore regolato dal 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝟭𝟰𝟬𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟯𝟰.
L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
Minore compresa tra i 14 e i 18 anni
Può invece essere 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗶𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗵𝗮 𝘂𝗻’𝗲𝘁à 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗶 𝟭𝟰 𝗲 𝗶 𝟭𝟴 𝗮𝗻𝗻𝗶.
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟴 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede che
‘𝘌̀ 𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘪, 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘩𝘢
𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘵𝘵𝘰𝘳𝘥𝘪𝘤𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘪 𝘥𝘪𝘤𝘪𝘰𝘵𝘵𝘰, 𝘴𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘷𝘢 𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢̀
𝘥’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘦 𝘥𝘪 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘳𝘦; 𝘮𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘪𝘵𝘢’.
Questo articolo non dispone che il minore sia
sempre capace di intendere e di volere ma affida al giudice 𝗹’𝗼𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗲𝗿𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 caso per caso
se il minore imputato era, nel momento in cui ha commesso il reato, in grado di intendere e
volere.
Viene richiesta dunque una 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗮𝘀𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗮𝘁𝘂𝗿𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 in relazione al reato commesso.
L’imputabilità:
Cause di inabilitazione
L’‘adulto
A differenza del minore, per l’adulto è 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗻𝘁𝗮 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝘃𝗼𝗹𝗲𝗿𝗲.
Nei confronti del reo maggiorenne il giudice non è autorizzare a valutare il livello di maturità in quanto il maggiorenne è presunto capace di intendere e volere.
Il fatto di considerare il 18enne maturo è frutto di una presunzione normativa assoluta che non ammette prova contraria e dunque l’adulto, anche se dovessero emergere prove che dimostrano un deficit di maturità, non può essere prosciolto per difetto di maturità.
Il difetto di maturità del cosiddetto giovane adulto, ovvero il soggetto che è un’età compresa tra
i 18 e i 25 anni, potrà rilevare nella fase della esecuzione penale per la quale l’ordinamento
penitenziario prevede una certa differenziazione tra giovane adulto ed adulto.
L’imputabilità:
Circostanza attenuante a favore del minore
Va segnalato che 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟵𝟴 prevede a favore del minore imputabile una 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗲.
Tale circostanza porta al fatto che il minore che ha commesso un qualsiasi reato può beneficiare di una 𝗿𝗶𝗱𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 che può andare da meno un giorno a meno 1/3 della pena ritenuta proporzionata dal giudice nel caso concreto.
La previsione di una circostanza attenuante per tutti i minorenni è la sostanziale differenza in ambito penale tra la responsabilità del minore e la responsabilità dell’adulto.
Come vedremo il minore beneficia sempre di questa
circostanza attenuante ma 𝗻𝗼𝗻 è 𝗱𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝘃𝗲𝗻𝗴𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮. quando il reato è caratterizzato da circostanze che ne fanno aumentare la pena ed altre che la fanno diminuire, al giudice di ritenere equivalente o soccombente l’attenuante dell’età rispetto ad una circostanza aggravante. In tal caso la
circostanza dell’età non produce alcun effetto sul piano del trattamento sanzionatorio in concreto.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: se il giudice ritiene che la circostanza aggravante sia superiore rispetto all’attenuante
dell’età deciderà di applicare solamente quella che è la circostanza aggravante e quindi la pena sarà aumentata senza che la attenuante dell’età produca effetti nei confronti del minore.
L’imputabilità:
Cause di inabilità della capacita di intendere e volere
Il codice penale indica 𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁à 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲.
Questa è forse la 𝗱𝗶𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗶ù 𝗳𝗿𝗲𝗾𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗲 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 come motivo di esclusione della capacità di intendere e volere.
Questa infermità può essere:
- 𝗙𝗶𝘀𝗶𝗰𝗮
- 𝗣𝘀𝗶𝗰𝗵𝗶𝗰𝗮
La disciplina 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗼 𝗱𝗶 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 è stata oggetto a una 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗹𝗲𝘀𝘀𝗮 𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 che si è concretizzata non in una modifica della disciplina normativa, che è rimasta a tutti gli effetti invariata, ma si è svolta a livello delle 𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗳𝗲𝗿𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 in base alla quali l’interprete riesce a dare significato alle espressioni che definiscono il concetto di infermità
mentale.
L’imputabilità:
Cause di inabilità della capacita di intendere e volere
Il concetto di infermità
Il dibattito dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi decenni si è incentrato su quale fosse la 𝗻𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗲𝗿𝗺𝗶𝘁à 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗲 rilevante per la disciplina dell’imputabilità penale.
Sul problema giuridico dell’imputabilità si sono riflessi gli sviluppi e le incertezze delle scienze della mente soprattutto per quanto riguarda la nozione di infermità mentale.