Oggetto dell'errore, reato aberrante e l'eccesso Flashcards
Oggetto dell’errore
L’errore sul precetto può avere ad oggetto, ed ha normalmente quale suo oggetto la 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼. L’oggetto dell’ignoranza o della conoscenza errata è costituito normalmente dalla rilevanza penale del fatto commesso dall’agente.
Il soggetto non sa che il 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 è 𝘃𝗶𝗲𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲. L’agente si rende conto di quello che fa, ma ignora che quel fatto è 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲, in quanto ignora l‘esistenza della norma
incriminatrice o perché ne ha interpretato male la portata.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: si pensi alla persona, la quale abbia ricevuto erronee assicurazioni da parte del
Ministero dei beni culturali e dal Comune interessato, in merito alla possibilità di edificare su un
terreno di sua proprietà ed abbia conseguentemente costruito in violazione, però, della legislazione urbanistica. L’agente potrà invocare a propria scusa, di aver ignorato senza colpa (si è attivato presso le sedi competenti per avere informazioni circa i limiti e le regole da rispettare, ma ha ricevuto informazioni errate) la rilevanza penale del fatto.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: si pensi alla donna rom, giunta da poco in Italia, la quale scopertasi incinta, abbia ricevuto erronee indicazioni da una propria connazionale, circa la possibilità di abortire in ospedale nel rispetto della legislazione italiana. Gli è stato detto che sarebbero corsi 900€, di cui la donna non disponeva. Qualora la donna cerchi di procurarsi l’aborto, con modalità illegali, in conseguenza di quella falsa indicazione ricevuta, quella donna potrà invocare a propria scusa,
l’errore sulla legge penale in materia di interruzione della gravidanza, trattandosi di un errore non
dovuto a colpa.
Oggetto dell’errore
Antigiuridicità del fatto
L’oggetto dell’ignoranza o dell’errore può essere anche 𝗹’𝗮𝗻𝘁𝗶𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼, cioè un errore che non cade più sul fatto tipico, ma sulla antigiuridicità.
L’agente ritiene lecito il fatto realizzato o in quanto supponga 𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗹𝗼 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮 oppure in quanto supponga che il 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝘀𝗶𝗮 𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲, in quanto ritenga che la norma
che prevede la causa di giustificazione abbia limiti più grandi di quelli fissati dall’ordinamento.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗰𝗰𝗮𝗱𝘂𝘁𝗼: 𝘴𝘪 𝘱𝘦𝘯𝘴𝘪 𝘢𝘥 𝘶𝘯 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘰 𝘪𝘵𝘢𝘭𝘪𝘢𝘯𝘰, 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘴𝘭𝘰𝘷𝘦𝘯𝘢, 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘢𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘪𝘱𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘨𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘴𝘵𝘢𝘷𝘢𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘥𝘪𝘷𝘪𝘦𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘯𝘦𝘷𝘢 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘰𝘳𝘯𝘪𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘢 𝘪𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵à 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘴𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟱𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲. 𝘋𝘢𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘧𝘪𝘶𝘵𝘰 𝘦𝘳𝘢 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘦𝘳𝘳𝘰𝘯𝘦𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘷𝘪𝘯𝘤𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘦𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘳𝘪𝘤𝘩𝘪𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘶𝘢 𝘴𝘭𝘰𝘷𝘦𝘯𝘢 𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘳𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘯𝘤𝘰𝘭𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘦 𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘭𝘦 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭’𝘢𝘯𝘵𝘪𝘨𝘪𝘶𝘳𝘪𝘥𝘪𝘤𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰, 𝘪𝘯 𝘳𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘴𝘶𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘭𝘪𝘯𝘨𝘶𝘪𝘴𝘵𝘪𝘤𝘩𝘦, 𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘪 𝘊𝘢𝘴𝘴𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘩𝘢 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘢𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱, 𝘷𝘦𝘳𝘵𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘦𝘨𝘭𝘪, 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢
𝘤𝘰𝘮𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘦 𝘴𝘤𝘶𝘴𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘤𝘪𝘰è 𝘯𝘰𝘯 𝘥𝘰𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘢.
Oggetto dell’errore
Criteri di valutazione dell’errore scusabile
Nella 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗻.𝟯𝟲𝟰, 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟴𝟴, la Corte costituzionale ha stabilito una serie di criteri per
stabilire se l’ignoranza o l’errore sulla legge penale siano o no dovuti a colpa.
Ha considerato 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲 l’errore del soggetto nei seguenti casi:
• Assicurazioni erronee sulla liceità del fatto da parte di organi amministrativi competenti a
vigilare sull’osservanza delle norme;
• Precedenti varie assoluzioni dell’agente per fatti dello stesso tipo, perché ritenuti penalmente
irrilevanti;
- In presenza di testi legislativi assolutamente oscuri;
- L’errore, sulla illiceità del fatto, è un errore non colpevole, ma verificatosi per carenza di socializzazione dell’agente.
Reato aberrante
Errore di esecuzione
Un’espressa disciplina è dettata dal Codice Penale per le ipotesi di 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼.
Abbiamo ora a che fare con un 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e non più di conoscenza, si tratta di un 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗲 𝗮𝗯𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 in cui per cui errore nell’uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa sia stata 𝗰𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗮 𝘂𝗻’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮.
Reato aberrante
Errore di esecuzione, le 2 ipotesi
Il codice parla di 𝗮𝗯𝗲𝗿𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼 𝗶𝗰𝘁𝘂𝘀 quando l’offesa è 𝗰𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗮 𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗮 da quella 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗰𝘂𝗶 𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮.
Il codice parla di 𝗮𝗯𝗲𝗿𝗿𝗮𝘁𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗶𝗰𝘁𝗶 quando è cagionata 𝘂𝗻’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗲𝗿𝗲𝗻𝘁𝗲 da quella avuta di mira dall’autore del fatto sotto il profilo del bene giuridico leso.
Si tratta in entrambe i casi di 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗶 𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘁𝗶𝘃𝗶 nell’uso dei mezzi di esecuzione del fatto e inoltre in entrambe i casi abbiamo una 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗮𝘀𝗶𝗮 𝘁𝗿𝗮 𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗮 𝗲 𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼.
Reato aberrante
Errore di esecuzione, la disciplina
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 regola l’aberratio ictus distinguendo l’ipotesi monolesiva e quella plurilesiva.
Tale articolo dice che:
‘‘𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘶𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘮𝘦𝘻𝘻𝘪 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢, è 𝘤𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢, 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘴𝘦 𝘢𝘷𝘦𝘴𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘷𝘰𝘭𝘦𝘷𝘰 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦, 𝘴𝘢𝘭𝘷𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘢 𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘢𝘨𝘨𝘳𝘢𝘷𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 60”.
La disciplina dettata 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟮 costituisce una deroga ai principi generali in materia di 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗮. Abbiamo studiato che la realizzazione dolosa del fatto si ha nel caso di 𝗰𝗼𝗶𝗻𝗰𝗶𝗱𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗶𝗹 𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼 𝗲 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗼 dall’agente.
Nel caso del 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗯𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲, invece, l’evento concretamente realizzato, non è l’evento voluto in
concreto, ma un evento dello stesso tipo, ma non identico (cambia la persona offesa) verificatori
per una deviazione dall’iter causale.
Reato aberrante
I principi generali
Secondo i principi generali, 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗯𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲, dovrebbe rispondere del tentativo del fatto che voleva realizzare qualora ne suscitano i presupposti.
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 equipara l’evento concreto non voluto, all’evento voluto in ragione 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝗾𝘂𝗶𝘃𝗮𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗼 𝗹𝗲𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼, cioè in considerazione che il soggetto agente voleva arrecare offesa ad una persona. L’equivalenza del contenuto lesivo del fatto non cancella la diversità che c’è tra l’evento in concerto e l’evento astratto avuto.
Reato aberrante
I principi generali
Deroga
L’evento diverso viene 𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼. In questo senso si realizza una deroga ai principi generali in materia di imputazione dolosa.
Reato aberrante
Responsabilità oggettiva
Ai sensi 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟮: ”𝘘𝘶𝘢𝘭𝘰𝘳𝘢, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢, 𝘴𝘪𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢, 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘦 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘪𝘢𝘤𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘱𝘪ù 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦, 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘵à”.
Questa è una disposizione costruita in chiave di 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 almeno relativamente
dell’imputazione dell’offesa non voluta e che conduce ad un trattamento punitivo di particolare rigore.
L’offesa alla persona che si voleva offendere è un 𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗮 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗽𝗶𝗲𝗻𝗼, l’offesa, invece, recata alla persona diversa è un’ipotesi di 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.
Reato aberrante
Responsabilità oggettiva, prima l’ipotesi
Anche per questa ipotesi viene proposta in dottrina un’interpretazione costituzionalmente orientata, in base al quale l’agente si dice può essere chiamato a rispondere dell’offesa a persona diversa, solamente se 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗮. Anche con questa correzione si avrebbe una forma di 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗮𝗻𝗼𝗺𝗮𝗹𝗮, ai sensi dell’articolo 82 ultimo comma, perchè si finisce
per affermare la responsabilità dolosa per l’offesa ad una persona diversa in relazione ad un fatto che strutturalmente doloso non è.
Reato aberrante
Responsabilità oggettiva, seconda l’ipotesi
La seconda ipotesi di reato aberrante è regolata 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 ed è l’aberratio delicti.
Abbiamo una discrasia(disorganizzazione) tra ciò che è voluto e ciò che è realizzato dal punto di vista del 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗵𝗲 è 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 𝗱𝗮 𝗾𝘂𝗲𝗹𝗹𝗼 𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: un soggetto agente intendeva colpire una persona con un sasso, ma sbaglia mira e colpisce cose materiali danneggiandole. Oppure viceversa intendeva infrangere una vetrina, ma per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione, ha colpito un passante. In questi casi l’autore del fatto risponde dell’evento cagionato, ancorché diverso da quello voluto, a titolo di colpa sempre che il reato sia incriminato anche come reato colposo.
Reato aberrante
Responsabilità oggettiva, risultato dell’ipotesi
Ai sensi dell’articolo 83: “𝘍𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘥𝘶𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘶𝘴𝘰
𝘥𝘦𝘪 𝘮𝘦𝘻𝘻𝘪 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢, 𝘴𝘪 𝘤𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢 𝘶𝘯 𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘷𝘰𝘭𝘶𝘵𝘰, 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦, 𝘢 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘢, 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘷𝘰𝘭𝘶𝘵𝘰, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 è 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘥𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘰𝘴𝘰. 𝘚𝘦 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘦 𝘩𝘢 𝘤𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦𝘴ì 𝘭’𝘦𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘷𝘰𝘭𝘶𝘵𝘰 𝘴𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘯𝘰 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘰𝘭𝘦 𝘴𝘶𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪”
Negli esempi precedenti, quindi, 𝗻𝗼𝗻 𝘃𝗶 𝘀𝗮𝗿à 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 per il danneggiamento,
nell’ipotesi in cui il soggetto voleva colpire la persona invece manda in frantumi la vetrina e non vi è responsabilità per il danneggiamento dal momento che 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟯𝟱 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 punisce solo il danneggiamento doloso e non quello colposo.
1- Il proprietario della vetrina, potrà 𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 ’autore del danneggiamento per ottenere la condanna per il risarcimento del danno, ma in sede penale il proprietario della vetrina non ha strumenti di tutela, in quanto il codice penale punisce solo il danneggiamento per dolo.
2- Nell’ipotesi in cui si voleva colpire la vetrina, ma per errore nell’uso dei mezzi di esecuzione, colpisce una persona potrà esservi responsabilità colposa ad esempio per lesioni personali colpose ai sensi 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟴𝟵, se l’evento diverso ma non voluto è un’ipotesi di reato incriminato anche per colpa.
Reato aberrante
Responsabilità oggettiva
La colpa per la dottrina e giurisprudenza
In dottrina e in giurisprudenza si è discusso a lungo se la 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗮 cui fa riferimento 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟯 debba essere 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 oppure se 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗯𝗲𝗿𝗿𝗮𝗻𝘁𝗲 debba rispondere in ogni caso 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗼 per il semplice fatto che è conseguenza 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗮 𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
Secondo quest’ultima interpretazione il criterio sotteso dalla norma sarebbe quello 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 e quindi il rinvio alla responsabilità colposa opererebbe 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴𝟯 solo quod poenam, cioè il rinvio alla fattispecie colposa servirebbe solo a fondare una responsabilità e all’individuazione della pena applicabile nel caso di specie, pena diversa
rispetto a quella della fattispecie dolosa.
Errore sulle cause di giustificazione
Abbiamo già visto nella lezione dedicata all’antigiuridicità che le 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 si
applicano sulla base di 𝘂𝗻 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.
Ai sensi 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟭, infatti: ‘‘𝘓𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 è 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘶𝘪 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘥𝘪 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘢 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦 𝘥𝘢 𝘭𝘶𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘦, 𝘰 𝘥𝘢 𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪”.
Si 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗻𝗼 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗶 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲, laddove ne 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗶 𝗽𝗿𝗲𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝘀𝘁𝗶 anche
se ignorati dall’agente.
Errore sulle cause di giustificazione
Scriminante putativa
Immaginiamo che il soggetto agente agisca credendo erroneamente che il suo comportamento sia giustificato da una delle scriminanti previste dal Codice Penale, delle quali però non sussistano nel caso concreto i presupposti normativi.
Si parla di 𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 (creduta esistente solo dall’agente in virtù di un errore), ovvero di una 𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗶𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗻𝗲𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 ma della quale nel caso concreto mancano i presupposti.
Questa si ha nel caso di chi, supponendo erroneamente di essere aggredito, reagisce contro l’aggressore cagionando un evento lesivo.