Il reato Flashcards
La teoria generale del reato
Il termine reato viene utilizzato secondo due modi d’uso conformemente ad:
- una nozione formale
- una nozione sostanziale
La teoria generale del reato:
Nozione formale
Secondo una nozione formale il reato consiste nella mera violazione di una norma giuridica sanzionata con una delle pene principali di cui all’articolo 17 del Codice Penale, il quale asserisce che:
“Le pene principali stabilite per i delitti sono:
- l’ergastolo, la reclusione e la multa.
Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:
- l’arresto e l’ammenda.”
Identifica l’illecito penale in un illecito caratterizzato dal
tipo di sanzione.
Il concetto formale di reato funge da 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 e inoltre come 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲
da altre tipologie di illecito giuridico.
La teoria generale del reato:
Nozione sostanziale
La 𝗻𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 di reato si ritiene sostanziale in quanto essa cerca di identificare 𝗹’𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 di cui è
composto il reato.
Dalle diverse proposte definitorie è possibile distinguere le nozioni sostanziali di
reato in nozioni di tipo 𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼.
Tali due nozioni hanno un nucleo comune, entrambe identificano il reato in un 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲 che reca un
offesa a valori o regole essenziali per l’ordinato svolgersi dei rapporti sociali.
La teoria generale del reato:
Nozione sostanziale di tipo descrittive
Sono nozioni di tipo 𝗱𝗼𝗴𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼-𝗿𝗶𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝘁𝘁𝗶𝘃𝗲 mirano a cogliere, descrivere un minimo comune denominatore di tutti i reati che ha a che fare con l’essenza stessa
di ciò che può essere considerato reato.
Tra le varie proposte rivelati dalla dottrina, si sono rilevati inadeguati a cogliere l’essenza ontologica del concetto di reato. Magari alcune sono riuscito a cogliere un minimo comune denominatore di un gruppo ampio di reato ma non uno in grado di ricomprendere tutte le fattispecie incriminatrici,
La teoria generale del reato:
Nozione sostanziale di tipo prescrittive
Non descrivono ciò che il reato è, sono nozioni 𝗱𝗲𝗼𝗻𝘁𝗼𝗹𝗼𝗴𝗶𝗰𝗵𝗲-𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲.
Sono concezioni del reato fragili, nel senso che la
funzione di limite al potere politico è incerta, e ciò in ragione del fatto che sono costruite attorno
a parametri valutativi ossia fissano i limiti alle scelte del legislatore utilizzando principi che lasciano al legislatore un margine di scelta ampio ed elastico.
Si può distinguere all’interno un’altra 𝗻𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 e 𝗻𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮
La teoria generale del reato:
Nozione sostanziale di tipo prescrittive
𝗻𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.
E’ un concetto 𝗮𝘀𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼 difficilmente afferrabile.
Secondo la concezione prescrittiva soggettiva del reato all’interno di regimi autoritari e totalitari, il
reato è stato concepito come 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁à 𝗿𝗶𝗯𝗲𝗹𝗹𝗲 rispetto al vincolo di
fedeltà allo Stato.
la concezione prescrittiva soggettiva 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗰𝘂𝗻 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗽𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲
perché all’interno di uno Stato autoritario, il potere non può trovare limiti esterni alle funzioni che lui stesso intende perseguire.
La teoria generale del reato:
Nozione sostanziale di tipo prescrittive
𝗻𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮
𝗦𝘁𝗼𝗿𝗶𝗰𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 è 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗮𝗹𝘀𝗮 la concezione oggettiva del reato che ha recuperato un’idea di reato propria della tradizione liberale, la quale definisce il reato
come 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼.
Il reato è offesa ad un bene giuridico.
La concezione oggettiva del reato prospetta un 𝘃𝗶𝗻𝗰𝗼𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗲𝗻𝘂𝘁𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗼 all’esercizio della potestà
punitiva statuale perché postula nel reato un contenuto ontologico pregiudico se non che tale vincolo si rivela assai fragile perché tutt’altro che univoco e non facilmente afferrabile.
Il bene giuridico
Si intendono cose 𝗰𝗼𝘀𝗲 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 come la vita delle persone, il possesso di un bene o 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶 𝗶𝗺𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗶 come la reputazione e il pudore, i quali sono considerati 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗶𝗻 𝗳𝗼𝗿𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗹𝗼𝗿𝗼 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮 diffusa a livello sociale pre-giuridico che il diritto poi percepisce
Valori essenziali per la pacifica convivenza sociale e che sono qualificati come beni giuridici in virtù del fatto che una norma giuridica li tutela.
Il bene giuridico dal punto di vista sostanziale
Risponde storicamente, ad un’esigenza
razionale. l 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 è 𝘂𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗺𝗲𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 e l’individuazione del bene come parametro identificativo del reato risponde ad un’esigenza razionale di identificazione dell’esigenza ontologica del reato medesimo.
Il bene giuridico, le funzioni
La dottrina presenta una pluralità di funzioni, tra cui:
- 𝗨𝗻𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝗱𝗼𝗴𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼-𝗱𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮:
secondo il quale il reato costituisce un’offesa ad un bene giuridico, quindi il bene giuridico situazione concetto identificativo del reato dal punto di vista sostanziale. - 𝗨𝗻𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗼 𝗲𝘀𝗲𝗴𝗲𝘁𝗶𝗰𝗼-𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮:
un criterio di interpretazione teleologica delle norme, attività ermeneutica dell’interprete deve cercare di assegnare al dispositivo delle norme, alle parole con cui la norma incriminatrice descrive il fatto incriminato
dando rilievo coerentemente al bene giuridico che intende tutelare. - 𝗨𝗻𝗮 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗼-𝗰𝗹𝗮𝘀𝘀𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮:
ossia costituisce un criterio di raggruppamento
di reati sulla base di un bene giuridico omogeneo. - Una funzione politico-criminale:
identifica nel bene giuridico un criterio deontologico della normazione penale, la giustificazione e il limite delle scelte incriminatrici del legislatore.
Il legislatore penale può incriminare solo fatti che siano offensivi di selezionati beni giuridici.
La questione è: quali siano i beni giuridici meritevoli di tutela?
Il concetto di 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗻𝗼𝗻 è 𝗶𝗻 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮.
Sono stati i proposti dei criteri identificativi da parte della dottrina penalistica.
La tesi che nella dottrina italiana ha avuto il maggior seguito è 𝗹𝗮 𝘁𝗲𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗶.
La 𝘁𝗲𝗼𝗿𝗶𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗶 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗶.
Introdotta da Nuvolone e sviluppata completamente da Franco Bricola.
Sulla premessa che la pena è 𝘂𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗲𝗿𝗰𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 che deve essere orientata alla risocializzazione del reo e sulla premessa che la legittimità di una norma incriminatrice risiede che il
fatto proibito consiste in 𝘂𝗻’𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗮 𝘀𝗶𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲
Il ricorso al penale si giustifica per l’offesa significativa di un bene giuridico costituzionale quando il penale
rappresenti uno strumento di tutela efficace del bene giuridico e necessario.
La teoria del bene giuridico su che base si costruisce
Si costruisce la legittimità delle scelte incriminatrici sulla base 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à.
Le norme incriminatrici sono legittime quando sono rispettose di tale principio.
I 3 corollari del principio di proporzionalità
Secondo il pensiero filosofico e costituzionalistico, il principio di proporzionalità si compone di 3 corollari:
- 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝘀𝘁𝗿𝗲𝘁𝘁𝗼:
richiede un bilanciamento tra gli interessi in
gioco; nel caso di specie, il principio di proporzionalità è soddisfatto se la norma penale è posta a tutela di un bene giuridico che ha un rilievo pari o superiore al bene della libertà personale sacrificata dalla pena. - 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲𝗶𝘁à:
cui la restrizione della libertà personale si giustifica solo se la pena è in grado di garantire la tutela effettiva del bene giuridico e ciò in considerazione del carattere inviolabile della libertà personale. - 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à
si può ricorrere alla pena come estrema ratio, ovvero in mancanza di alternative.
La teoria costituzionale del bene giuridico:
Limiti
La teoria costituzionale del bene giuridico 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗼𝗰𝗮 𝗶𝗹 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗲 𝗲 𝗹𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗶 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗶 𝗶𝗻 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.
Come giustificazione e limite della discrezionalità politica del legislatore penale, teoria costituzionale del bene giuridico pone un limite a ciò che può essere incriminato dal penale. Possono essere tutelati penalmente solo beni che siano espressamente previsti in Costituzione e anche beni che siano implicitamente previsti.
L’implicitamente è un criterio estensivo fondamentale che consente di giustificare reati come l’omicidio, che offende un bene quale la vita umana che non è espressamente previsto in Costituzione.