Delitti contro l’eguaglianza Flashcards

1
Q

Delitti contro l’eguaglianza

Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝗯𝗶𝘀 apre la nuova sezione 1-bis del 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗹’𝗲𝗴𝘂𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮, che è stata introdotta nel codice penale, dal 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗻𝘂𝗺𝗲𝗿𝗼 𝟮𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟴 e che riproduce il testo 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝟲𝟱𝟰 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟳𝟱 che è stato contestualmente abrogato.

La matrice della disciplina penale, in materia di discriminazione razziale etnica e religiosa. si rinviene nella 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 sull’eliminazione di ogni forma di discriminazione siglata a New York il 7 marzo del 1966 e successivamente ratificata dall’Italia con la legge 654 del 1975 al fine di contrastare efficacemente tale fenomeno.

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Q

Delitti contro l’eguaglianza

L’individuazione del bene giuridico

A

Quanto 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗱𝗶𝘃𝗶𝗱𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘁𝘁𝗼, dai delitti contro l’uguaglianza, un 𝗼𝗿𝗶𝗲𝗻𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗹𝗲𝗻𝘁𝗲, valorizzando la natura del reato pluri-offensivo, lo individua, in un primo luogo, nel cosiddetto 𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼, inteso come sicurezza collettiva e in via secondaria nel bene giuridico dell’uguaglianza e della dignità umana.

Tale lettura non appare in linea con le scelte operate dal legislatore del 2018, più correttamente, si deve infatti ritenere, che 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝗯𝗶𝘀 tuteli in via primaria 𝗹’𝘂𝗴𝘂𝗮𝗴𝗹𝗶𝗮𝗻𝘇𝗮 intesa in conformità 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 come pari dignità umana di tutti i consociati.

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3
Q

Delitti contro l’eguaglianza

Da dove si origina

A

Tale conclusione sembra doversi giungere enfatizzando proprio la collocazione codicistica del reato all’interno della titolo XII “Dei delitti contro la persona” in particolare nell’ambito della sezione creata ad hoc dai delitti contro l’eguaglianza. Tale ricostruzione, più coerente con le intenzioni del legislatore, si espone a qualche perplessità in merito all’effettiva capacità selettiva del concetto di uguaglianza che appare privo di una sufficiente connotazione definitoria e dunque scarsamente afferrabile.

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4
Q

Propaganda o atti discriminatori

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝗯𝗶𝘀 contiene al suo interno diverse fattispecie incriminatrice tutte annoverabili nella categoria del reato comune di talché soggetto attivo del reato può essere chiunque.

Per quanto concerne le 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 𝗲 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝗯𝗶𝘀 si configura come 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗮 𝗽𝗶ù
𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲, contemplando tre diverse ipotesi delittuose:

  • 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗱𝗲𝗲 𝗿𝗮𝘇𝘇𝗶𝘀𝘁𝗲
  • 𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶
  • 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶.
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5
Q

Propaganda o atti discriminatori

- 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗱𝗲𝗲 𝗿𝗮𝘇𝘇𝗶𝘀𝘁𝗲

A

𝗣𝗲𝗿 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗮𝗴𝗮𝗻𝗱𝗮 deve intendersi una 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗰𝗵𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗿𝗶𝘀𝗼𝗹𝘃𝗲 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗺𝗲𝗿𝗮 𝗱𝗶𝘃𝘂𝗹𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗶𝗱𝗲𝗲 a fini conoscitivi, 𝗺𝗮 in una 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮 che 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮 tale da 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗲𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗼𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗱𝗲𝗮 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗮 (vale a dire quella della supremazia di una razza o di una etnia);

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6
Q

Propaganda o atti discriminatori

- 𝗹’𝗶𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶

A

• 𝗟’𝗶𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 consiste invece in ogni 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝗰𝗰𝗶𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗹𝘁𝗿𝘂𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗼𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 discriminazione. La condotta, tipizzata reprimendo la mera istigazione, rappresenta una chiara 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟭𝟱 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 e per 𝗮𝘀𝘀𝘂𝗺𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 deve essere 𝗶𝗱𝗼𝗻𝗲𝗮, secondo un giudizio ex ante ed in concreto, ad essere accolta e dunque a 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗲𝘁𝗮𝘁𝗲.

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7
Q

Propaganda o atti discriminatori

- 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗴𝗹𝗶 𝘀𝘁𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶.

A

• 𝗟𝗮 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝗯𝗶𝘀 incrimina anche chi commette atti di discriminazione. E’ incerta la nozione di atto discriminatorio e quanto diffusa la tendenza a mutuare il significato dell’espressione “discriminazione” 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭 della citata 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗡𝗲𝘄 𝗬𝗼𝗿𝗸
secondo cui è da intendersi come 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲:

”𝘖𝘨𝘯𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘪𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘳𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘱𝘳𝘦𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘣𝘢𝘴𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘢𝘻𝘻𝘢, 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘳𝘦 𝘦 𝘭’𝘢𝘴𝘤𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘭’𝘰𝘳𝘪𝘨𝘪𝘯𝘦 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘰 𝘦𝘵𝘯𝘪𝘤𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢 𝘭𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘰 𝘰 𝘭’𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘵𝘳𝘶𝘨𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘰𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘪𝘭 𝘨𝘰𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 ,𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰, 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘪𝘵à, 𝘥𝘦𝘪 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘶𝘰𝘮𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵à 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘪𝘯 𝘤𝘢𝘮𝘱𝘰 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘤𝘰, 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘰, 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦, 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭𝘦 𝘦 𝘥𝘪 𝘯𝘰𝘪 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰 𝘴𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘵𝘢.”

Dunque, secondo la convenzione di New York, è da intendersi come 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 ogni distinzione, ogni
disparità di trattamento in merito al riconoscimento di diritti. 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗲𝗴𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗼𝘀𝗰𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗳𝗼𝗻𝗱𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹𝗶.

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8
Q

Propaganda o atti discriminatori

Discriminazione violenta

A

𝗔𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟭 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗯 è incriminato chi, in qualsiasi modo, 𝗶𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮 𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘁𝘁𝗲 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮.

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9
Q

Propaganda o atti discriminatori
Discriminazione violenta
Pena edittale

A

𝗟𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗲𝗱𝗶𝘁𝘁𝗮𝗹𝗲 è, per questa ipotesi, 𝘀𝗲𝗻𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗶ù 𝗲𝗹𝗲𝘃𝗮𝘁𝗮 𝗿𝗶𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 a quella prevista per le lesioni della 𝗹𝗲𝘁𝘁𝗲𝗿𝗮 𝗮, in coerenza con il maggiore disvalore di una condotta di eccitamento che abbiano oggetto atti di discriminazione realizzati questa volta con violenza o di una condotta che sia essa stessa violenta.

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10
Q

Propaganda o atti discriminatori
Discriminazione violenta
Sul piano interpretativo

A

𝗦𝘂𝗹 𝗽𝗶𝗮𝗻𝗼 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗽𝗿𝗲𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼, più di un dubbio solleva la formulazione della norma, nella parte in cui prevede quale possibile oggetto delle condotte incriminate, gli atti di provocazione alla violenza, come alternativa alla istigazione alla violenza. Si tratta di un’espressione dal
significato non chiaro, oltre che parzialmente coincidente con la nozione di istigazione.

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11
Q

Propaganda o atti discriminatori
Discriminazione violenta
La dottrina

A

Parte della dottrina, nel tentativo di assegnare all’espressione un significato normativo autonomo, ha ipotizzato che con tale locuzione il legislatore abbia voluto attribuire 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 alla condotta di chi, al fine di munirsi di un pretesto per preparare un’aggressione ai danni di un determinato gruppo razziale, etnico e religioso tenga un atteggiamento
provocatorio tale da scatenare una reazione violenta.

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12
Q

Propaganda o atti discriminatori

Fattispecie associativa

A

𝗔𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝗯𝗶𝘀 viene tipizzata una fattispecie associativa. Tale articolo ci dice che: “𝘌’ 𝘷𝘪𝘦𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘮𝘰𝘷𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘰 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘰 𝘢𝘷𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘪 𝘭’𝘪𝘯𝘤𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘰𝘭𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘰𝘵𝘪𝘷𝘪 𝘳𝘢𝘻𝘻𝘪𝘢𝘭𝘪, 𝘦𝘵𝘯𝘪𝘤𝘪, 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘪 𝘰 𝘳𝘦𝘭𝘪𝘨𝘪𝘰𝘴𝘪.𝘤𝘩𝘪 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢 𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘮𝘰𝘷𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘰 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘪, 𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘴𝘰𝘭𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘤𝘪𝘱𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘴𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢, 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 6 𝘮𝘦𝘴𝘪 𝘢 4 𝘢𝘯𝘯𝘪. 𝘊𝘰𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘶𝘰𝘷𝘰𝘯𝘰 𝘰 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘮𝘰𝘷𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘰 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘪 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘪, 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘪ò 𝘴𝘰𝘭𝘰, 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 1 𝘢 6 𝘢𝘯𝘯𝘪”

Il legislatore, nel descrivere la fattispecie, si limita ad 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗮𝘃𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗼𝘀𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝘃𝗶𝗲𝘁𝗮𝘁𝗮 ossia quella di 𝗶𝗻𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗽𝗲𝗿 𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗿𝗮𝘇𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶, 𝗲𝘁𝗻𝗶𝗰𝗶, 𝗻𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗼 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗴𝗶𝗼𝘀𝗶 senza arricchire la tipicità del delitto attraverso la specificazione del modus operandi dell’organizzazione o richiedendo un principio di messa in opera del
programma criminoso, mediante la realizzazione di atti concreti, inequivoci funzionali alla sua attuazione.

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13
Q

Propaganda o atti discriminatori
Fattispecie associativa
Le 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲

A

Le 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲 sono:

  • 𝗟𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗶𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 alla sodalizio criminale
  • 𝗟’𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼
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14
Q

Propaganda o atti discriminatori
Fattispecie associativa
Le 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲
• 𝗟𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗶𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 alla sodalizio criminale

A

• 𝗟𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗶𝗮 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗰𝗵𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 alla sodalizio criminale:
Quanto alla 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 può ritenersi partecipe colui che, organicamente e stabilmente inserito all’interno della compagine associativa, esplichi dinamicamente tale ruolo, offrendo un contributo rilevante in termini di rafforzamento dell’associazione.

Nel 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮 sono incriminate le 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 consistenti nella 𝗽𝗿𝗼𝗺𝗼𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e nella 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 del gruppo, comunque denominato, consistente rispettivamente nell’adoperarsi per conseguire nuove adesioni al sodalizio e diffondere il programma associativo e nell’esercizio di funzioni decisionali e
autoritative all’interno del gruppo.

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15
Q

Propaganda o atti discriminatori
Fattispecie associativa
Le 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲
• 𝗟’𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼

A

• 𝗟’𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗽𝗼:
Sempre nel 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮 punisce la 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e parte
della dottrina ha ravvisato una ipotesi espressamente tipizzata di cosiddetto 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 nel reato associativo.

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16
Q

Dolo

A

Le condotte tipizzate 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝗯𝗶𝘀 possono essere commesse 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗰𝗼𝗻 𝗱𝗼𝗹𝗼.

  • 𝗗𝗼𝗹𝗼 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼: condotte della lettera a) e b);
  • 𝗗𝗼𝗹𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰𝗼: condotte della lettera c).

𝗟𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲𝗰𝗶𝗽𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗺𝗽𝗹𝗶𝗰𝗲 𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 devono essere 𝗮𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗼𝗹𝗼𝗻𝘁à 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝗿 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 con la consapevolezza e la condivisione degli scopi cui la formazione finalizzata, accompagnate altresì dall’intenzione di contribuire all’attuazione del generico programma criminoso.

17
Q

Negazionismo

A

𝗟’𝘂𝗹𝘁𝗶𝗺𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝗯𝗶𝘀 prevede la circostanza gravante del cosiddetto 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼.

Originariamente 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 nel nostro ordinamento nel 2016 all’interno della 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 in attuazione di particolari obblighi sovranazionali 𝗮𝗹 𝗳𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝗺𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝘁𝗮 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗰𝗵𝗶𝗮𝗿𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝘃𝗼𝗹𝘁𝗲 𝗮 𝗻𝗲𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗹’𝗲𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗶 𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗶 𝗻𝗮𝘇𝗶𝘀𝘁𝗶.

Tale articolo ci dice che: “𝘚𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 2 𝘢 6 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘴𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘢𝘨𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰
𝘭’𝘪𝘴𝘵𝘪𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘭’𝘪𝘯𝘤𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘳𝘪𝘷𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘴𝘪 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘰 𝘪𝘯 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘯𝘦𝘨𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘦 𝘰 𝘴𝘶𝘭𝘭’𝘢𝘱𝘰𝘭𝘰𝘨𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘚𝘩𝘰𝘢𝘩 𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘨𝘦𝘯𝘰𝘤𝘪𝘥𝘪𝘰, 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘭’𝘶𝘮𝘢𝘯𝘪𝘵à 𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘪 𝘨𝘶𝘦𝘳𝘳𝘢, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘥𝘦𝘧𝘪𝘯𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘶𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘊𝘰𝘳𝘵𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦”.

18
Q

Negazionismo

Circostanza aggravante

A

Si tratta di una 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗱 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 la quale prevede un 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 se le condotte di propaganda e istigazione ed eccitamento, dalle quali derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto in parte sulla negazione, minimizzazione grave o sull’apologia della Shoah e dei crimini di genocidio contro l’umanità o di guerra.

19
Q

Negazionismo

Rilevanza della condotta e tutela

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝗯𝗶𝘀 riconosce 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗶 𝗻𝗲𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶𝘀𝗺𝗼, non in sé e per sé considerata, ma solo quando il negazionismo sia correlato alla propaganda e all’istigazione alla discriminazione e alla violenza per motivi religiosi.

In ossequio alla Giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, che ritiene non compromessa la libertà di espressione tutelata 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟬 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 solamente nel caso di condotte negazioniste qualificate da una istigazione all’odio alla discriminazione razziale.

20
Q

Negazionismo

I profili della fattispecie

A

Come stato rilevato dalla dottrina penalistica più attenta, 𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮 𝗺𝗮𝗿𝗴𝗶𝗻𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗯𝗹𝗲𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗶𝘁à più di un profilo:

  • da un lato per la 𝗱𝘂𝗯𝗯𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗰𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗶𝘁à
  • dall’altro per la 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝘁𝗮 𝗺𝗲𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗽𝗼
    𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗲, il quale sarebbe stato utile a restringere l’area del penalmente rilevante escludendo la punibilità di comunicazioni private che abbiano eventualmente un eco pubblica.
21
Q

Circostanza aggravante

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝘁𝗲𝗿 ci dice che: “𝘗𝘦𝘳 𝘐 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘢 𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘦𝘳𝘨𝘢𝘴𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵à 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘰 𝘥𝘪 𝘰𝘥𝘪𝘰 𝘦𝘵𝘯𝘪𝘤𝘰, 𝘯𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘳𝘢𝘻𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘰 𝘳𝘦𝘭𝘪𝘨𝘪𝘰𝘴𝘰, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘢𝘭 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘢𝘨𝘦𝘷𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à 𝘥𝘪 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘻𝘻𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘢𝘴𝘴𝘰𝘤𝘪𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘮𝘰𝘷𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘰 𝘨𝘳𝘶𝘱𝘱𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘵𝘳𝘢 𝘪 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘴𝘤𝘰𝘱𝘪 𝘭𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘦𝘴𝘪𝘮𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵à 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘢𝘶𝘮𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘵à.”

Tale articolo prevede una 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗱 𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗼 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 che trova 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗲𝘀𝘀𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝘂𝗻𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮, diverso anche dal delitto 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟬𝟰-𝗯𝗶𝘀.

22
Q

Circostanza aggravante

Norma derogatoria

A

𝗔𝗹 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 in esame, detta una peculiare 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗲𝗿𝗼𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮 alla ordinaria disciplina delle circostanze del reato, prevedendo che 𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗿𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝗻𝘁𝗶 escludendo in tal modo che possa di venirsi ad un giudizio di equivalenza o prevalenza di eventuali
attenuanti diverse da quelle della minore età del reo.

23
Q

Circostanza aggravante

Diminuzione

A

Si stabilisce, infine, che le 𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶, eventualmente compiute, 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗶𝗻𝗼 𝘀𝘂𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗮 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲, cioè, prima va calcolato l’aumento di pena per questa gravante e sulla pena risultante viene applicata l’eventuale circostanza attenuante.