Non punibilità part 2 Flashcards
La prescrizione della pena
Questo istituto presuppone che il reo sia stato condannato anche dopo che sia intervenuta sentenza definitiva di condanna, la pena che non sia stata eseguita si estingue per effetto del decorso di una determinata quantità di tempo che viene calcolata dal giorno in cui la 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮 è 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗻𝘂𝘁𝗮 𝗶𝗿𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.
Se il condannato si sottrae volontariamente all’esecuzione della pena già iniziata il tempo della
prescrizione viene calcolato a partire dal giorno in cui il condannato si è sottratto dalla pena.
La prescrizione della pena
Durata della prescrizione
Per quanto riguarda la durata della prescrizione della pena 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟳𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che
‘𝘓𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘪 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨𝘶𝘦 𝘤𝘰𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘪 𝘢𝘭 𝘥𝘰𝘱𝘱𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘭𝘪𝘵𝘵𝘢 𝘦, 𝘪𝘯 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘰, 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘢 𝘵𝘳𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘢 𝘥𝘪𝘦𝘤𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪. 𝘓𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘴𝘪 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨𝘶𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘥𝘪𝘦𝘤𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪’
mentre 𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟳𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede
che ‘𝘓𝘦 𝘱𝘦𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘴𝘪 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘨𝘶𝘰𝘯𝘰 𝘯𝘦𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘪𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪’. Anche la pena dell’ergastolo è 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗰𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲.
L’oblazione
Tale istituto fa dipendere 𝗹’𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗮𝗹 𝗽𝗮𝗴𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼, prima dell’apertura del dibattimento, 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝘀𝗼𝗺𝗺𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗻𝗮𝗿𝗼 determinata in relazione alla pena pecuniaria prevista per il reato contestato.
Con il pagamento dell’oblazione il giudice emetterà una 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 che permette all’imputato di evitare un accertamento processuale del fatto contestato. Ipotesi in cui la formula dell’estinzione del reato può veicolare un messaggio improprio circa la responsabilità dell’imputato, in quanto l’ordinamento attribuisce all’imputato la scelta di avvalersi o non di tale istituto.
Il pagamento conserva un 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗮𝗳𝗳𝗹𝗶𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼 pur non potendo essere paragonato ad una pena.
L’oblazione
Disciplina oblazione automatica
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟲𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 disciplina 𝗹’𝗼𝗯𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮 che nasce assieme al
codice penale e prevede che ‘𝘕𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢, 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘦̀ 𝘢𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘳𝘦, 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘱𝘦𝘳𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘣𝘢𝘵𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢, 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰’.
L’oblazione
Oblazione automatica
L’oblazione è 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮 nel senso che il giudice è obbligato, in presenza delle condizioni previste dalla legge e su richiesta della parte, a concederla ed opera come 𝗶𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼 ad optare per una rapida definizione del processo una mediante la richiesta di pagamento.
L’oblazione
Disciplina oblazione discrezionale
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟲𝟮 𝗯𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 disciplina 𝗹’𝗼𝗯𝗹𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 che prevede che
𝘓’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 162 𝘣𝘪𝘴 𝘥𝘦𝘭 𝘊𝘰𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘗𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘢 𝘭’𝘰𝘣𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘳𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘥𝘦 𝘤𝘩𝘦
‘𝘕𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘢𝘭𝘵𝘦𝘳𝘯𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢 (𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪 𝘱𝘪ù 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘪), 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘢 𝘱𝘢𝘨𝘢𝘳𝘦, 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘱𝘦𝘳𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘣𝘢𝘵𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘳𝘦𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢, 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘮𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘴𝘵𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘦𝘨𝘨𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘭𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰. […] 𝘓’𝘰𝘣𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘢𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘳𝘰𝘯𝘰 𝘪
𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘻𝘰 𝘤𝘢𝘱𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 99, 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 104 𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 105, 𝘯𝘦́ 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘮𝘢𝘯𝘨𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘰𝘴𝘦 𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰 𝘦𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘥𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰𝘳𝘦. 𝘐𝘯 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘪𝘯𝘨𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘢 𝘭𝘢 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘥𝘪 𝘰𝘣𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘢𝘷𝘶𝘵𝘰 𝘳𝘪𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘷𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰’
L’oblazione
Differenza tra oblazione discrezionale e automatico
La differenza rispetto alla prima è primo la somma di denaro da pagare in quanto ha un ammontare più elevato rispetto alla terza parte del massimo della pena e poi perché il giudice ha il potere di decidere se concedere l’oblazione oppure no.
L’oblazione
Respinta della domanda
Il giudice 𝗽𝗼𝘁𝗿𝗲𝗯𝗯𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗶𝗻𝗴𝗲𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 dell’imputato e nel valutare la meritevolezza della
domanda il codice fornisce dei 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗱𝗶 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 dicendo che il giudice potrebbe non concedere l’oblazione valutando ad esempio la gravità del fatto.
Il contravventore deve dimostrare al giudice di aver eliminato le conseguenze negative derivate dal reato. In questo caso a differenza della prima è subordinata ad obblighi di fare nei confronti del reo che non sono solo l’obbligo di pagare la somma di denaro, le spese processuali ma anche un obbligo ripristinatorio dello stato delle cose anteriore al reato (eliminare le
conseguenze del proprio reato).
L’estinzione del reato per condotte riparatorie
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟲𝟮 𝘁𝗲𝗿 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 prevede un istituto che trova applicazione per i reati di minore gravità e prevede che ‘𝘕𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘵𝘢̀ 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘢 𝘳𝘦𝘮𝘪𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘵𝘰 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪 𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘶𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘩𝘢 𝘳𝘪𝘱𝘢𝘳𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘤𝘩𝘪𝘢𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘦𝘳𝘵𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘪𝘣𝘢𝘵𝘵𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘨𝘳𝘢𝘥𝘰, 𝘪𝘭 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘤𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰, 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘰 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘳𝘤𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘦 𝘩𝘢 𝘦𝘭𝘪𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰, 𝘰𝘷𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘭𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘦𝘨𝘶𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘰𝘴𝘦 𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰𝘴𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘰’.
Tale meccanismo non è molto diverso rispetto a quello dell’oblazione discrezionale perché prevede una serie di 𝗮𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝗿𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗲 𝗿𝗶𝗽𝗮𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼, 𝗿𝗶𝘀𝗮𝗿𝗰𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 come il precedente. L’imputato potrebbe non aver accesso per ragioni economiche e in questo senso è un privilegio
per chi ha maggiori capacità economiche.
L’estinzione del reato per condotte riparatorie
L’istituto
E’ un istituto che se da un lato entra in tensione per
ragioni di parità e uguaglianza, dall’altra parte trova giustificazione in ragione del venire meno, o della attenuazione, delle ragioni che stanno alla base della punizione non in termini di prevenzione, ma in termini economicistici.
L’estinzione del reato per condotte riparatorie
L’istituto, deflazione processuale e la giustificazione di questi istituti
Dentro questi istituti è leggibile l’interesse del legislatore alla deflazione processuale e la giustificazione di questi istituti, non va ricercata solo in un bilanciamento tra l’esigenze di punizione e la mancanza di una esigenza di punizione perché il soggetto non ha più o non ha mai avuto bisogno di essere rieducato, in molti di questi istituti si può leggere solo l’esigenza che data la scarsità di risorse a disposizione dell’amministrazione della giustizia, data la quantità di reati occorre eliminare le carte dal tavolo del giudice con ogni strumento possibile, eventualmente anche riducendo la vicenda penale ad uno scambio di carattere economico con la conseguenza del tutto evidente di un meccanismo della pena detentiva di carattere discriminatorio come dimostra il fatto che le carceri italiane e quelle di tutto il mondo, sono
piene di detenuti stranieri e persone con capacità economiche inferiori alla media.
La sospensione condizionale della pena
Tale istituto è regolato 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟲𝟯 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲. La presa d’atto della crisi della pena detentiva, dal punto di vista della idoneità a svolere una reale funzione educativa, e la presa d’atto della consapevolezza del rischio criminogeno connesso al collocamento di un soggetto in una comunità in cui sono presidenti numerose persone con storie criminali importanti alle spalle ha condotto numerosi ordinamenti penali all’introduzione di istituti che consentono di 𝗲𝘃𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗮𝗻𝗻𝗮𝘁𝗼 𝗹’𝗲𝘀𝗲𝗰𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 inflitta con la sentenza definitiva.
Un esempio di tali istituti è proprio questo istituito che è stato introdotto dal codice penale sin dalla sua origine.
La sospensione condizionale della pena
La disciplina
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟲𝟯 asserisce che ‘𝘕𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘳𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘢 𝘥𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘤𝘶𝘯𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘤𝘩𝘦, 𝘴𝘰𝘭𝘢 𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘶𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢𝘵𝘢 𝘢 𝘯𝘰𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 135, 𝘴𝘪𝘢 𝘦𝘲𝘶𝘪𝘷𝘢𝘭𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘭𝘪𝘣𝘦𝘳𝘵𝘢̀ 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘶𝘱𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦, 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘴𝘴𝘰, 𝘢 𝘥𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪, 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘤𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘳𝘪𝘮𝘢𝘯𝘨𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘱𝘦𝘴𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘪𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘴𝘦 𝘭𝘢
𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘱𝘦𝘳 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘪 𝘥𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘴𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢𝘷𝘷𝘦𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦.’
La sospensione condizionale della pena
Agevolazioni per o diversi anni
Una pena più favorevole è prevista nel caso in cui il reato sia stato commesso da un 𝗺𝗶𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝟭𝟴 o da una persona di età superiore ai 18 ma inferiore ai 21, i cosiddetti 𝗴𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶 𝗮𝗱𝘂𝗹𝘁𝗶, o da una 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗰𝗵𝗮 𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘂𝘁𝗼 𝟲𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶.
In questi casi l’articolo prevede che la sospensione
condizionale della pena possa essere concessa anche per reati per cui il legislatore abbia irrogato delle sanzioni più gravi. La sospensione condizionale della pena ha come effetto di sospendere non solo la pena principale, derivante dalla sentenza di condanna, ma anche le eventuali pene accessorie.
La sospensione condizionale della pena
Revoca del giudice
Quando il giudice, al termine del processo di cognizione, condanna l’imputato e decide di sospenderne la pena, se il condannato non commette, nel periodo della sospensione di 5 anni , un nuovo delitto o una nuova contravvenzione della stessa indole ed adempie agli obblighi emessi dal giudice il reato si estingue e dunque non ha luogo l’esecuzione della pena. 𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟲𝟴 regola i casi in cui la sospensione condizionale possa essere revocata dal giudice.