Circostanze di reato, recidiva Flashcards
Circostanze del reato
Vengono definite 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 elementi che il legislatore considera, non come elementi essenziali di un dato tipo di reato, bensì come 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗶, accidentali rispetto ad una fattispecie base di reato cui essi accedono.
Tali elementi sono 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 per la valutazione della 𝗴𝗿𝗮𝘃𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 e quindi conseguentemente sul piano della commisurazione della pena in concreto.
Circostanze del reato
L’istituto delle circostanze
L’istituto delle circostanze del reato è dunque una 𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮-𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 utilizzata dal legislatore per la 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗿𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗮𝗿𝗶 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗹𝗶 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶 di specifiche o di gruppi di reato. Trattandosi di elementi accidentali del tipo criminoso, le circostanze del reato, possono dunque 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗿𝗲 senza che la fattispecie base venga meno.
Le circostanze del reato, 𝗼𝘃𝗲 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶, costituiscono 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 di una fattispecie di reato, definibile come 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗼, il quale costituisce un ipotesi di reato speciale rispetto alla fattispecie base, nella quale l’elemento di specialità è rappresentato 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗲.
Circostanze del reato
Reato circostanziato
Le circostanze del reato, 𝗼𝘃𝗲 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶, costituiscono 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗶 di una fattispecie di reato, definibile come 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝘁𝗼, il quale costituisce un ipotesi di reato speciale rispetto alla fattispecie base, nella quale l’elemento di specialità è rappresentato 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗮𝗴𝗴𝗶𝘂𝗻𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗲.
Circostanze del reato
Distinzione e partizione
Le circostanze del reato si possono distinguere secondo l’incidenza della pena, secondo la
partizione in:
- 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 𝗲 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶: le circostanze 𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗶 determinano una 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗶𝗻 𝗮𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼, mentre le circostanze 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶 determinano una 𝘃𝗮𝗿𝗶𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮 𝗶𝗻 𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲;
- 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶: circostanze tanto aggravanti quanto attenuanti 𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶 𝗮 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗶 𝗶 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶;
- 𝗖𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶: applicabili 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗱 𝘂𝗻 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, come ad esempio le circostanze speciali del delitto di omicidio, di lesioni personali o quelle circostanze che si applicano a gruppi di reato.
Circostanze del reato
Circostanze attenuanti generiche
Tali circostanze sono regolate 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟮-𝗯𝗶𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.
L’istituto delle circostanze attenuanti generiche risale al Codice penale Zanardelli del 1889.
Nel Codice penale successivo, cosiddetto Rocco, l’istituto non è stato reintrodotto, è stato successivamente introdotto con uno dei primi atti normativi dell’Italia liberata, subito dopo la caduta del regime fascista nei primi anni ’40.
Circostanze del reato
Circostanze attenuanti generiche
Funzione dell’istituto
La 𝗳𝘂𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 per cui venne reintrodotto tale istituto è 𝗲𝘃𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗲.
Con l’introduzione di una circostanza dal carattere indefinito, il legislatore repubblicano ha inteso a prestare uno strumento attraverso il quale 𝗺𝗶𝘁𝗶𝗴𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 𝘃𝗶𝗴𝗼𝗿𝗲 𝗿𝗲𝗽𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 𝗳𝗮𝘀𝗰𝗶𝘀𝘁𝗮
ed effettivamente con questa finalità l’istituto ha avuto grande applicazione anche in considerazione del fatto che il Codice Penale italiano non è mai stato né oggetto di una riforma organica complessiva, né stato destinatario di una riforma che ha abbassato, con intervento di carattere generale, i livelli sanzionatori delle norme di parte speciale.
Circostanze del reato
Circostanze attenuanti generiche
Funzione dell’istituto
La disciplina
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟮-𝗯𝗶𝘀 ci dice che: “𝘐𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦, 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘱𝘦𝘯𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘥𝘶𝘵𝘦
𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 62, 𝘱𝘶ò 𝘱𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘪𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘪𝘷𝘦𝘳𝘴𝘦, 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘰𝘳𝘢, 𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘨𝘢 𝘵𝘢𝘭𝘪
𝘥𝘢 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢. 𝘌𝘴𝘴𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢𝘵𝘦 𝘪𝘯 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘢𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘤𝘢𝘱𝘰, 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘢, 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘦 𝘱𝘶ò 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘶𝘯𝘢 𝘰 𝘱𝘪ù 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘦𝘥𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 62.”
Qualsiasi elemento può dunque venire in rilievo come 𝗰𝗶𝗿𝗰𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗰𝗮, 𝗾𝘂𝗮𝗹𝘀𝗶𝗮𝘀𝗶 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 che il giudice ritenga 𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗮 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗿𝗲 una 𝗱𝗶𝗺𝗶𝗻𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮.
E’ evidente che l’istituto delle circostanze attenuanti generiche contempla una circostanza dal contenuto 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗼 e che viene stabilito caso per caso dal giudice nell’esercizio della 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à.
Circostanze del reato
Circostanze attenuanti generiche
Funzione dell’istituto
Limitazione della disciplina
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟮 prevede 𝘂𝗻’𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 all’ingresso di elementi attenuanti ulteriori rispetto a quelli già previsti dall’articolo 62.
Una limitazione peraltro ovvia, laddove afferma che gli
elementi che giustificano la concessione delle attenuanti generiche devono essere 𝗱𝗶𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶 da quelli altrimenti già tipizzati come circostanze attenuanti.
Dunque è vietata una 𝗱𝗼𝗽𝗽𝗶𝗮 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 in chiave attenuante di dati elementi di fatto.
Circostanze del reato
Circostanze attenuanti generiche
Funzione dell’istituto
Rinvio alla discrezionalità del giudice
Nella disciplina 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟮, è esplicito il 𝗿𝗶𝗻𝘃𝗶𝗼 𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲, il quale esercita una discrezionalità sostanzialmente in assenza di indicazioni normative puntuali.
Tuttavia come ha sottolineato sia la dottrina che la giurisprudenza, 𝗶𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗻𝗼𝗻 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮, ma la concessione, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche deve essere frutto di una 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 che dovrà essere in linea coerente con l’ordinamento giuridico complessivo.
Questo 𝗱𝗼𝘃𝗲𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗲𝗿𝗲𝗻𝘇𝗮 si concretizza nel dovere del giudice di 𝘀𝗲𝗹𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘂𝗮𝗻𝘁𝗶 facendo riferimento ai criteri generali posti 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯𝟯 per la commisurazione della pena.
Circostanze del reato
Circostanze attenuanti generiche
Funzione dell’istituto
La giustifica della concessione dell’attenuante
La concessione dell’attenuante generica potrà 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗮 quando un dato elemento abbia un significato attenuante particolarmente spiccato equiparabile a quello delle attenuanti tipizzate dalla legge.
Nella prassi giudiziaria, le attenuanti generiche vengono concesse valorizzando i più diversi elementi di fatto.
Ad esempio, altamente significativo per l’attenuazione della pena è 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗼, l’ammissione della propria responsabilità viene valorizzato quale comportamento susseguente al reato in grado di testimoniare la resipiscenza del reo rispetto al fatto commesso.
Circostanze del reato
Circostanze attenuanti generiche
Funzione dell’istituto
Strumento di equità
L’istituto delle attenuanti generiche funziona come 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗲𝗾𝘂𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼, serve ad attenuare il vigore sanzionatore dei livelli di pena previsti in astratto dalle singole fattispecie incriminatrici.
Tuttavia questo istituto 𝗽𝗮𝗴𝗮 𝗶𝗹 𝗽𝗿𝗲𝘇𝘇𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗿𝗼𝗱𝘂𝗿𝗿𝗲 𝘂𝗻 𝗮𝗹𝘁𝗼 𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 difficilmente compatibile con il principio di legalità della pena, che vuole delle pene individuate preventivamente dal legislatore sia nella tipologia, ma anche nella misura
quantomeno attraverso la fissazione di un limite minimo e massimo, principio di legalità che richiede altresì che i 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗶𝗻𝗰𝗿𝗶𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶 cosi come 𝗴𝗹𝗶 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 che giustificano un’aumento o una riduzione della pena, siano 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗶 𝗱𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝗮
𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲.
Dunque per questo motivo, molti autori ritengono che tale istituto, non dovrebbe più aver ragion d’essere, dovrebbe scomparire in una futura riforma del sistema
penale.
Circostanze attenuanti generiche
Limiti di concedibilità
Le possibilità di concedere le attenuanti generiche sono state ridotte, sostanzialmente nell’ottica di guidare se non limitare una discrezionalità giudiziale ritenuta eccessivamente ampia.
Sono stati dunque introdotti dei 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗲𝗿𝗶 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, innanzitutto dalla legislazione seculitaria successiva agli anni 2000, in particolare la 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝗻.𝟱𝟭 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟬𝟱 ha previsto restrizioni relative al caso di recidiva reiterata obbligatoria in relazione ai gravi delitti previsti 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟰𝟬𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝘂𝗿𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲, tali per cui la concessione delle generiche non potrebbe essere fondata sulla scarsa intensità del dolo o
sulla valutazione di elementi relativi alla capacità a delinque del reo.
Circostanze attenuanti generiche
Limiti di concedibilità
La disciplina
𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟮-𝗯𝗶𝘀, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟮, 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che:”“𝘈𝘪 𝘧𝘪𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭
𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘪 𝘵𝘪𝘦𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘳𝘪𝘵𝘦𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 133, 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢, 𝘯𝘶𝘮𝘦𝘳𝘰 3
(𝘪𝘯𝘵𝘦𝘯𝘴𝘪𝘵à 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘰𝘭𝘰), 𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢 (𝘤𝘢𝘱𝘢𝘤𝘪𝘵à 𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘯𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦), 𝘯𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 99,
𝘲𝘶𝘢𝘳𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢 (𝘳𝘦𝘤𝘪𝘥𝘪𝘷𝘢 𝘳𝘦𝘪𝘵𝘦𝘳𝘢𝘵𝘢), 𝘪𝘯 𝘳𝘦𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 407, 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘥𝘶𝘦, 𝘭𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘢 𝘢, 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘶𝘳𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦, 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘴𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘴𝘪𝘢𝘯𝘰 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘯𝘦𝘭 𝘮𝘪𝘯𝘪𝘮𝘰 𝘢 𝘤𝘪𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘢𝘯𝘯𝘪.”
Il secondo comma, è stato dichiarato 𝗽𝗮𝗿𝘇𝗶𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗴𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗼 dalla sentenza costituzionale n.183 del 2011, nella parte in cui stabilisce che ai fini della concedibilità delle attenuanti generiche 𝗻𝗼𝗻 𝘀𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗮 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗼, susseguente al reato.
Circostanze attenuanti generiche
Limiti di concedibilità
La disciplina
Cosa contrasta
Tale 𝗱𝗲𝗰𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗮 infatti con il 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗶 𝗿𝗮𝗴𝗶𝗼𝗻𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮 di cui 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e con il 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝗺𝗼 𝗿𝗶𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 della pena di cui 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟳, 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝟯.
E cioè che per la considerazione che la 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗲𝗴𝘂𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 può segnare una radicale 𝗱𝗶𝘀𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝘁à 𝗻𝗲𝗴𝗹𝗶 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 e nei 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 e l’obiettivo della rieducazione del condannato non può essere efficacemente perseguito negando valore a quei comportamenti che manifestano una riconsiderazione critica del proprio cooperato.
Circostanze attenuanti generiche
Limiti di concedibilità
Ulteriore criterio restrittivo
Un’ulteriore criterio restrittivo è stato introdotto dalla 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝟵𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟬𝟴 che ha inserito un 𝟯° 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟮-𝗯𝗶𝘀 il quale ci dice che:”𝘐𝘯 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘰, 𝘭’𝘢𝘴𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪 𝘢 𝘤𝘢𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢𝘯𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘶ò 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦, 𝘱𝘦𝘳 𝘤𝘪ò 𝘴𝘰𝘭𝘰, 𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘢 𝘧𝘰𝘯𝘥𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘪 𝘤𝘶𝘪 𝘢𝘭 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘢.”
In tal modo il legislatore ha inteso 𝗯𝗹𝗼𝗰𝗰𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝗽r𝗮𝘀𝘀𝗶, assai diffusa, che concedeva le generiche in ragione della semplice incensuratezza dell’imputato ancorché essa di per sé non potesse essere ritenuta base sufficiente per una valutazione positiva della personalità del reo.