Antigiuridicità Flashcards
L’antigiuridicità
Secondo la teoria tripartita, come già detto, il secondo elemento costitutivo del reato è appunto l’antigiuridicità.
Un fatto tipico non è necessariamente un fatto illecito dal momento che potrebbe sussistere a favore della sua commissione una giustificazione che rende tale fatto tipico un fatto lecito.
L’antigiuridicità è dunque considerata come 𝗹’𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
Causa di giustificazione
Sono quelle situazioni o condizioni in presenza delle quali la 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝘂𝗻 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗼-𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼 𝗻𝗼𝗻 è 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗮𝗹 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼.
Causa di giustificazione:
Le cause di giustificazioni nel codice penale
Regola le cause di giustificazione dagli art. 50 al 54.
Tali articoli asseriscono che non possono essere introdotte nuove cause di giustificazione in via interpretativa ma solo mediante nuove disposizioni di legge introdotte dal legislatore.
Le cause di giustificazione previste dal codice sono:
- Il consenso dell’avente diritto
- L’esercizio del diritto
- L’adempimento del dovere
- La legittima difesa
- L’uso legittimo delle armi
- Lo stato di necessità
Causa di giustificazione:
A cosa servono le cause di giustificazione?
Serve per inquadrare, dal punto di vista teorico, e a trovare una soluzione, dal punto di vista pratico, in
situazione nelle quali siano in gioco 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗶𝘁𝗲𝘃𝗼𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝘁𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗺𝗮 𝗶𝗻 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 𝘁𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗹𝗼𝗿𝗼.
Causa di giustificazione:
Come si costituisce
𝗟𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 costituiscono dunque una 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶.
Tale conflitto viene composto dalle cause di giustificazione mediante una particolare tecnica che si chiama 𝗯𝗶𝗹𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗶.
Il bilanciamento viene rimesso alla :
- 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗿𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲
Come nella causa di legittimazione della legittima difesa dove il giudice deve trovare una soluzione al conflitto differenziata caso per caso. - 𝗣𝗿𝗲𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲
Come nel caso dell’esercizio del diritto o
dell’adempimento del dovere.
Le cause di giustificazione hanno 𝗿𝗶𝗹𝗲𝘃𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 ossia il loro operare non è condizionato o influenzato dal particolare stato soggettivo del reo al momento del fatto.
Causa di giustificazione:
L’art. 59 comma 1 del codice penale
Asserisce infatti che
‘𝘓𝘦 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘶𝘢𝘯𝘰 𝘰 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 (𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘭𝘦 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦 𝘥𝘪 𝘨𝘪𝘶𝘴𝘵𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦) 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘵𝘦 𝘢 𝘧𝘢𝘷𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘨𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘦 𝘥𝘢 𝘭𝘶𝘪 𝘯𝘰𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘰𝘴𝘤𝘪𝘶𝘵𝘦, 𝘰
𝘥𝘢 𝘭𝘶𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘦𝘳𝘳𝘰𝘳𝘦 𝘳𝘪𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘦 𝘪𝘯𝘦𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪’.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: uno psicologo che trattenga i documenti del cliente per difendere in giudizio i propri
interessi ignorando che tale potere, ovvero quello di conservare beni di proprietà del diritto,
costituisce esercizio di un diritto riconosciutogli dal codice civile e il cui operare, come causa di
giustificazione, esclude la configurabilità del delitto di appropriazione impropria. Sebbene il fatto
sia conforme alla tipicità del fatto di appropriazione illecita il fatto non è illecito perché la disponibilità sulle cose del cliente è giustificato dall’esercizio di un diritto che il codice civile riconosce a tutti i professionisti anche se questi ignorino tali diritto.
Reato putativo per errore di fatto
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: si pensi a una persona che per difendersi da uno scippo rompe volontariamente il dito
a il ladro ritenendo per errore che la lesione personale del reo fuori esca dei limiti della legittima difesa.
Anche in questo caso il soggetto che si difende commette un fatto tipico conforme al reato di lesione personale ma non ne risponderà in sede penale in quanto la lesione è giustificata dall’operare della legittima difesa la quale opera a favore dell’aggredito anche se questi, per errore, ritenga che la legge non lo autorizzi a recare un danno all’incolumità personale
per difendere un bene patrimoniale.
In tali situazioni si parla di quello che viene definito 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 𝗽𝘂𝘁𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗲𝗿𝗿𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼.
La punibilità del reato putativo è esclusa dal principio di legalità ma può assumere rilievo a livello
penale nei limiti in cui possa essere mosso al reo un 𝗿𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗹𝗽𝗲𝘃𝗼𝗹𝗲𝘇𝘇𝗮.
Reato putativo:
Atteggiamenti emotivi o da finalità immorali del reo
La liceità del fatto, nel caso di reato putativo, non è esclusa da eventuali 𝗮𝘁𝘁𝗲𝗴𝗴𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗲𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗶 𝗼 𝗱𝗮 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗶𝗺𝗺𝗼𝗿𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗼.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: immaginiamo un’aggressione all’interno del proprio domicilio. In questo caso la
legittima difesa opera a favore del soggetto che si difende anche quando l’aggredito sia mosso
nel difendersi da sentimenti di odio, disprezzo o discriminazione. Immaginiamo che ad introdursi
nell’abitazione sia un extracomunitario e che il soggetto che si difende coltivi un sentimento
d’odio nei confronti di stranieri. La causa di giustificazione opera a favore del reo anche quando
l’esecuzione del fatto è accompagnata da finalità immorali del reo.
Causa di giustificazione::
La disciplina della giustificazione del fatto
Anche detta come disciplina della 𝗮𝗻𝘁𝗶𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗶𝘁à
𝗼𝗯𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮, risponde a una esigenza di coerenza dell’ordinamento giuridico.
Tale coerenza viene garantita dalla composizione di un conflitto tra interessi meritevoli di protezione dal punto di vista giuridico.
Ciò comporta che in presenza di una causa di giustificazione 𝗹𝗮 𝗶𝗹𝗹𝗶𝗰𝗲𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 è 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗹’𝗼𝗿𝗱𝗶𝗻𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼.
Potremmo dunque dire che un fatto tipico
giustificato dall’operare di una discriminante è reso lecito in tutto l’ordinamento giuridico perdendo il carattere di illiceità penale anche nell’ambito civile e amministrativo.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: immaginiamo che un giornalista pubblichi un articolo a contenuto diffamatorio
rispettando comunque i limiti posti dalla giurisprudenza al valido esercizio del diritto di cronaca
quale particolare articolazione del diritto di manifestazione del pensiero. L’articolo diffamatorio
anche se presenta i caratteri tipici del delitto di diffamazione sarà giustificato sul piano penale
dall’esercizio di un diritto i cui effetti si produrranno su tutto l’ordinamento così che la vittima
diffamata dal giornalista non solo non potrà querelare il giornalista ma non potrà nemmeno citare il giornalista per chiedergli il risarcimento del danno subito. Dunque il fatto tipico è reso lecito dall’operare di cause di giustificazione in tutti gli ambiti dell’ordinamento giuridico.
Causa di giustificazione:
Stato di necessità
Esiste un’unica 𝗲𝗰𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 a questa regola che viene dettata dallo 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁à.
Lo stato di necessità autorizza un soggetto a compiere un fatto tipico per scongiurare un pericolo di
danno grave alla persona mediante un’azione che si dirige contro un terzo innocente ovvero un soggetto estraneo.
Il codice civile prevede che il terzo innocente conservi un diritto a ricevere un 𝗶𝗻𝗱𝗲𝗻𝗻𝗶𝘇𝘇𝗼 𝗽𝗲𝗿 𝗶𝗹 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗼 𝘀𝘂𝗯𝗶𝘁𝗼.
Su piano civilistico quindi l’autore del fatto è esposto al rischio di essere condannato al pagamento di un indennizzo.
Causa di giustificazione:
Consenso dell’avente diritto
Il consenso dell’avente diritto in termini generali può essere definito come l’esercizio della libertà di autodeterminazione del consenso.
E’ una modalità con cui un soggetto esercita la
propria libertà di autodeterminazione nella 𝗴𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗶 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶.
Causa di giustificazione:
Consenso dell’avente diritto, duplice forma
Per l’esigenze del diritto penale il consenso del titolare del diritto può venire in rilievo in una duplice forma:
• 𝗖𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼:
Quando il consenso è espressamente previsto come elemento di tipicità del reato il 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 𝗻𝗼𝗻 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗺𝗮 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗲𝗹𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 per escluderne la tipicità o degradarla.
Il consenso può essere 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗲𝗴𝗿𝗮𝗱𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 quando esclude la possibilità di ricondurre un fatto alla tipicità di una fattispecie generale e la riconduce ad tipicità di una fattispecie speciale.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: in relazione al delitto di omicidio (articolo 575 del Codice Penale) il consenso
dell’avente diritto, quindi del soggetto passivo degrada la qualificazione normativa del fatto che
viene inquadrato non più nella fattispecie comune (articolo 575), ma nella diversa, autonoma e
speciale fattispecie all’articolo 579 del Codice Penale, articolo che incrimina il delitto di
omicidio del consenziente.
In queste ipotesi, quando è nell’omicidio del consenziente, il consenso è elemento di tipicità del
reato e induce ad inquadrare il fatto dell’omicidio con il consenso del soggetto passivo, 𝗻𝗼𝗻 𝗻𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 𝗴𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹𝗲 dell’articolo 575 ma nella 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 dell’articolo 579.
Consenso dell’avente diritto:
La degradazione della fattispecie
Si parla di degradazione della fattispecie nel senso che viene applicata una fattispecie che punita in misura inferiore rispetto alla fattispecie generale.
La degradazione della fattispecie:
Limiti
Nelle fattispecie in cui il consenso funziona come causa di degradazione i limiti alla rilevanza
del consenso, trovano giustificazione in 𝗲𝘀𝗶𝗴𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘃𝗶𝘁𝘁𝗶𝗺𝗮, ossia
nonostante il consenso dell’avente diritto il reato si configura ugualmente e quindi il fatto è
incriminato malgrado il consenso prestato dal soggetto coinvolto.
Si giustifica dal punto di vista del legislatore, nella valorizzazione di esigenze di tutela paternalistica della vittima ritenendosi in particolari situazioni di vita beni primari, non sia adeguatamente garantita dal libero esercizio dell’autodeterminazione del soggetto.
Consenso dell’avente diritto:
Causa di esclusione della tipicità del reato
𝗜𝗹 𝗰𝗼𝗻𝘀𝗲𝗻𝘀𝗼 è 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘁𝗶𝗽𝗶𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, quando il consenso esclude la stessa
possibilità di inquadrare il fatto in qualunque norma incriminatrice.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: il consenso esclude il configurarsi del delitto di violazione di domicilio (articolo 614 del Codice Penale). “𝘊𝘩𝘪𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦 𝘴’𝘪𝘯𝘵𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘣𝘪𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘶𝘪, 𝘰 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘶𝘰𝘨𝘰 𝘥𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘷𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘪𝘮𝘰𝘳𝘢, 𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘢𝘱𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦𝘯𝘦𝘯𝘻𝘦 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘪, 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘭𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘰𝘯𝘵à 𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘰 𝘵𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘤𝘩𝘪 𝘩𝘢 𝘪𝘭 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘳𝘭𝘰, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘷𝘪 𝘴’𝘪𝘯𝘵𝘳𝘰𝘥𝘶𝘤𝘦 𝘤𝘭𝘢𝘯𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘪𝘯𝘨𝘢𝘯𝘯𝘰, è 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰
𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘶𝘯𝘰 𝘢 𝘲𝘶𝘢𝘵𝘵𝘳𝘰 𝘢𝘯𝘯𝘪.”
Il dissenso del soggetto passivo costituisce elemento di
tipicità del fatto, cosi che il consenso dell’avente diritto finisce per escludere la tipicità stessa del reato.