1 Cos'è il diritto penale Flashcards
Il diritto penale
• Quel settore dell’ordinamento giuridico che disciplina i reati e le pene;
• Ha come scopo quello di assicurare agli individui le condizioni di protezione e di sicurezza,
quali presupposti necessari per garantire la pacifica e civile convivenza sociale all’interno della
comunità sociale.
Norma giuridica
Uno strumento di composizione di conflitti. E’ quella regola
che gli individui si danno per regolare i rapporti reciproci, e le regole sono tanto più importanti
quanto più è elevato il rischio dell’insorgenza di un conflitto.
Risolve un problema di disciplina, dell’agire umano nei confronti reciproci tra individui e in quanto tale la
norma giuridica è una risposta locale e storicamente determinata.
Mutamento del diritto penale
Non è un’entità monolitica immutabile, non ha una
propria ontologia perpetua nel tempo.
Il diritto penale come qualsiasi settore dell’ordinamento giuridico è mutato, evoluto anche nel
senso positivo del termine.
Nucleo duro
E’ composto dalle più importanti regole tipo il
“divieto di:
-uccidere
- rubare
-recare danno ad altro con qualsiasi
modalità di condotta attraverso:
-un agire fisico-lesivo per l’altrui vita o incolumità
o
-un’agire verbale dove l’offesa è recata nella forma
dell’ingiuria o della diffamazione attraverso l’uso
della parola.
Fanno riferimento a quelli che vengono definiti delitti
naturali.
Diritto penale cambiamento principale
La parte del diritto penale che ha subito
i più rilevanti mutamenti è stata la parte del diritto penale che disciplina le sanzioni penali, la pena.
Influenza dello stato
Il diritto penale viene influenzato anche dal regime vigente in uno stato in un determinato
periodo storico in quanto viene posta l’attenzione su quelli che sono gli interessi principali di
una determinata società
Processo di sofisticazione
La pena da essere una risposta violenta Il cui reo pagava con il proprio corpo la retribuzione, con il tempo il progresso civile con il riconoscimento del reo come persona uguale agli altri.
La pena è diventata meno violenta e aggressiva del corpo del reo.
Processo di tecnicizzazione
la pena ha implicato l’uso di strumenti
propri della medicina dove la pena consisteva nel procurare la morte, attraverso l’assunzione di sostanze venefiche oppure attraverso processi curativi della mente, del reo folle oppure strumenti come la corrente elettrica.
Pena di morte
La sedia elettrica, ghigliottina rappresenta per certi versi un progresso rispetto a modalità esecutive del passato sebbene si esponga a delle gravissime perplessità dal punto di vista del rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo.
La pena di adesso
Oggi noi conosciamo un tipo di pena diverso, meno violenta ma che in ogni caso è una forma di esercizio di un potere pubblico sul
corpo e sulla libertà di movimento dell’individuo.
La pena detentiva
Eseguita all’interno di istituti di pena che per legge e per Costituzione, devono tendere alla rieducazione del reo e devono essere umanitaniere dal punto di vista
delle modalità della condotta, cioè devono essere rispettose della dignità umana del reo.
La pena detentiva in carcere oggi è oggetto di un progressivo processo di miglioramento e
di civilizzazione.
La pena in carcere
La pena in carcere è la sanzione penale per eccellenza dopo l’entrata in vigore della Costituzione, è una pena
che deve tendere alla rieducazione ed essere eseguita secondo modalità rispettose della dignità umana.
Presuppone un cambiamento importante nell’organizzazione degli spazi, affinché anche gli spazi della detenzione siano degli strumenti, dispositivi capaci di stimolare nel reo un processo di cambiamento che recuperi il reo alla convivenza sociale
Distinzione del diritto penale ai altri rami dell’ordinamento
Si distingue dagli altri rami dell’ordinamento non per la materia per cui si occupa, ma per il fatto che fa conseguire alla commissione di un comportamento che viene definito dalla legge come un reato, un particolare tipo di ‘‘sanzione penale’’
Non si definisce in base alla materia regolata ma al tipo di sanzione comminata per la violazione di precetti, presi da tutti gli altri settori dell’ordinamento giuridico.
La sanzione in caso di inosservanza dei precetti del diritto penale
Deve essere una delle pene principali contenute nell’articolo 17 del Codice Penale.
Tale articolo ci dice che con il termine reato il codice penale definisce due tipi di fatto illecito:
- DELITTO: le pene previste sono
- l’ergastolo
- la reclusione
- la multa
CONTRAVVENZIONE: le pene previste sono
- l’arresto - l’ammenda
La pena a differenza del diritto civile
Definita come una sanzione giuridica particolare, si che si differenzia dalle sanzioni giuridiche come il diritto civile che ha una funzione reintegratoria o riparativa-risarcitoria.
La pena ha una funzione punitiva-afflittiva che comporta una sofferenza per il reo, sanzione penale si scarica sul reo, non si applica più sul corpo del reo ma sulla sua libertà personale.
La pena pecuniaria
Incide sulla libertà personale del reo in maniera:
-ATTUALE(come l’arresto o detenzione) o
-POTENZIALE(come la multa o l’ammenda)
in caso di mancato pagamento la misura pecuniaria si
converte in una misura incidente che limita la libertà personale del reo in maniera differente rispetto ad una pena detentiva.
Norma penale
La norma penale è quella norma che fa seguire alla sua inosservanza una pena.
Norma penale divisione
E’ quella norma composta da due sub-norme:
- NORMA PRECETTIVA, il precetto, che definisce un divieto o comando di commettere determinati reati.
- NORMA SANZIONATORIA, parte terminativa della norma incriminatrice che indica la sezione.
(esempio: il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria, o
ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia
nell’esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516).
Il reato
E’ un determinato tipo di fatto, vietato o comandato da un precetto, cui la norma penale
ricollega la minaccia di una pena.
Il termine fatto
Utilizzato come un concetto tecnico-giuridico che viene stabilito da una legge dello Stato, che ne determinata in maniera tassativa e determinata i presupposti ed il contenuto.
Natura accessorio-sanzionatoria del diritto penale
Una parte della dottrina definisce il diritto penale come una qualcosa di accessorio e sanzionatorio rispetto agli settori dell’ordinamento.
Nel senso che si limiterebbe ad applicare l’unica sanzione o una sanzione ulteriore rispetto a quella eventualmente già prevista nel settore da cui è derivato il precetto violato.
Natura autonoma del diritto penale
L’altra tesi, oggi dominante, ritiene che il diritto penale sia del tutto autonomo rispetto
agli altri settori dell’ordinamento giuridico.
il diritto penale è autonomo nel selezionare gli interessi
ritenuti meritevoli e bisognosi di tutela, e definire le forme e i limiti della tutela.
Non può, ovviamente, introdurre soluzioni incompatibili con la disciplina extra-penale del campo di
materia in cui interviene. L’autonomia del penale è, dunque, una autonomia relativa.