I delitti contro l’onore Flashcards
I delitti contro l’onore
Nonostante l’onore sia tra i beni personali che vantano una lunga tradizione storica e culturale la sua definizione e la sua legittimazione come possibile oggetto di tutela penale sono questurini ancora controverso.
Per quanto riguarda la definizione secondo la ricostruzione più moderna, che ha influenzato la
codificazione penale del 1930, 𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 rappresenta un 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 in quanto dato 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮 𝘂𝗻 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.
I delitti contro l’onore
I due componenti dell’onore
L’onore è un 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 composto da 𝗱𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗶:
- 𝗨𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗵𝗶𝗰𝗮 che coincide con il sentimento che il soggetto ha delle proprie doti e del proprio valore sociale;
- 𝗨𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗼𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 che si identifica nella reputazione di cui il soggetto gode nella società e nel sentimento di stima che gli altri hanno nei suoi confronti.
I delitti contro l’onore
La critica della concezione fattuale
Contro questa 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 la dottrina ha mosso severe critiche che possono essere cosi semplificate:
- La prima critica è quella di una 𝗲𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 che porta con se il rischio di far dipendere la tipicità dell’offesa punita
esclusivamente dalle valutazioni dell’onore della vittima e del gruppo sociale. - La seconda critica muove dalla 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝘃𝘂𝗼𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 nei confronti di quei soggetti che non hanno stima di sé o che non godono della stima altrui (es. i drogati o le prostitute).
- La terza critica riguarda la 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁à 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.
I delitti contro l’onore
Concezione normativa
Per questo motivo si è diffusa una concezione normativa dell’onore secondo cui l’onore rappresenta un 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗱 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁à 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗮.
Questa impostazione presenta il pregio di riconoscere l’esistenza di un onore minimo che spetta a qualsiasi persona senza negare il carattere relativo dell’onore e il condizionamento che esso riceve dall’appartenenza a un dato gruppo sociale. Nonostante i pregi anche questa si espone a delle critiche della dottrina legate alla difficolta di dare un preciso contenuto all’onore come dignità umana.
I delitti contro l’onore
Concezione normativo-fattuale
Proprio per l’inadeguatezza di queste due posizioni si è diffusa la 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼-𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 dell’onore, che deriva dalla fusione delle prime due.
Questo ultimo indirizzo, definito come 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮, vede nell’onore un bene giuridico personalissimo inserito nel contesto sociale di riferimento. Secondo questa concezione l’onore sarebbe un 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗿𝗿𝗶𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁à 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗮 senza il quale l’uomo non potrebbe realizzarsi nelle forme minime esistenziali.
L’onore, secondo questa concezione, è concepito come 𝘂𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗴𝘂𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗶𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮.
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Rinuncia della sanzione
Per quanto riguarda la legittimazione della tutela penale dell’onore la politica del diritto discute se sia opportuna una rinuncia alla sanzione penale affidando la tutela dell’onore a strumenti civilisti in quanto, sebbene 𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 possa considerarsi un 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 previsto 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯, i delitti contro l’onore comportano una 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗿𝗼 che viene riconosciuta e tutelata dalla costituzione come diritto
fondamentale.
I delitti contro l’onore
Rinuncia della sanzione
Rafforzamento dell’intervento penale
Vi sono anche tendenze di segno opposto che sono rivolte ad un rafforzamento dell’intervento penale soprattutto per le aggressioni compiute attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione. Infine abbiamo una proposta con cui si propone di sostituire le ipotesi in cui per i delitti contro l’onore è prevista la pena detentiva con sanzioni pecuniarie o interdittive.
I delitti contro l’onore
Rinuncia della sanzione
Sostituzione
Il tema della sostituzione è da tempo discusso a livello politico e scientifico ed è stato oggetto di iniziative legislative che non state approvate dal parlamento e che sono state al centro del cosiddetto 𝗖𝗮𝘀𝗼 𝗦𝗮𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗶.
I delitti contro l’onore
Ricorso alle pene detentive
𝗜𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲 per la diffamazione risulta di dubbia legittimità anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che, da un lato ha riconosciuto il diritto e il dovere dello Stato di limitare la libertà di espressione per tutelare l’onore personale ma dall’altro ha ritenuto che il sacrificio della libertà personale del diffamatore costituisce una sanzione sproporzionata non giustificata.
I delitti contro l’onore
Ricorso alle pene detentive
Sanzione detentiva
𝗟𝗮 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 potrebbe essere giustificata in
circostanze eccezionali che la corte indica nelle ipotesi di istigazione razziale o in quelle ipotesi che esulano dalle ipotesi di diffamazione in senso stretto.
I delitti contro l’onore
Arretramento dell’intervento penale
𝗟𝗲 𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗿𝗿𝗲𝘁𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 in materia di tutela dell’onore sono state recepite dal legislatore in maniera limitata al delitto di ingiuria il quale è stato abrogato da un corrispondente illecito civile punitivo dal contenuto analogo.
𝗜𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮 riproduce gli elementi costitutivi dell’abrogato delitto ed i medesimi problemi interpretativi soprattutto in relazione ai rapporti con il delitto di diffamazione da cui deriva la necessita di una
comune trattazione dei due illeciti.
I delitti contro l’onore
Ingiuria e diffamazione: il criterio distintivo
Il legislatore del 1930 ha adottato un criterio che fa leva sulla 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 del 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼. Di conseguenza si ha ingiuria nel caso in cui il 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼 𝘀𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗶 𝗵𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮.
Non si richiede una presenza fisica ma semplicemente che l’espressione offensiva sia direttamente indirizzata alla vittima e da essa percepita (infatti l’ingiuria può avvenire anche per via telefonica).
I delitti contro l’onore
Ingiuria e diffamazione: gli elementi in comune
𝗜𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 presentano alcuni elementi fondamentali in comune come la 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 ovvero illeciti che si realizzano mediante una dichiarazione di pensiero.
Non basta l’estenuazione del pensiero ma è 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗹’𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝗶𝘁𝗼 anche senza comprenderlo. Si tratta dunque 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 in cui l’offesa ha la forma di pericolo. La qualificazione degli illeciti come illeciti di pericolo sottende la tesi secondo cui la consumazione del delitto non è subordinata alla circostanza che l’offeso si sia sentito umiliato o alla effettiva menomazione della reputazione del soggetto passivo.
I delitti contro l’onore
Ingiuria e diffamazione: gli elementi in comune
La differenza
𝗟𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 è perseguibile a querela mentre 𝗹’𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮 è sanzionabile solo su iniziativa di
parte subordinando la decisione del giudice civile all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla persona offesa.
Entrambi gli illeciti sono 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗮 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼 trattandosi di illeciti comuni. Per
quanto riguarda il 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼 deve essere un 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼, 𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.
Non costituiscono diffamazione offese rivolte a più persone in 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.
I delitti contro l’onore
L’ingiuria
L’ingiuria consiste 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗲 𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 ovvero mediante comunicazione telegrafica, informatica, telefonica o con disegni diretti alla persona offesa.
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L’ingiuria
Valore offensivo
Il valore offensivo di una espressione non è valutabile in astratto ma 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼 in concreto e quindi si evince da elementi di contesto quali le condizioni personali delle parti, i rapporti tra le stesse, l’ambiente in cui il fatto si è verificato e le relative modalità espressive. Anche un termine neutro potrebbe assumere carattere ingiurioso.
𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: il termine marocchino può assumere una valenza offensiva se usato reiteratamente con un atteggiamento di disprezzo.