I delitti contro l’onore Flashcards

1
Q

I delitti contro l’onore

A

Nonostante l’onore sia tra i beni personali che vantano una lunga tradizione storica e culturale la sua definizione e la sua legittimazione come possibile oggetto di tutela penale sono questurini ancora controverso.

Per quanto riguarda la definizione secondo la ricostruzione più moderna, che ha influenzato la
codificazione penale del 1930, 𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 rappresenta un 𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 in quanto dato 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗮 𝘂𝗻 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.

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2
Q

I delitti contro l’onore

I due componenti dell’onore

A

L’onore è un 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 𝘂𝗻𝗶𝗰𝗼 composto da 𝗱𝘂𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗶:

  • 𝗨𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗵𝗶𝗰𝗮 che coincide con il sentimento che il soggetto ha delle proprie doti e del proprio valore sociale;
  • 𝗨𝗻𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝗻𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝘀𝗶𝗰𝗼𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 che si identifica nella reputazione di cui il soggetto gode nella società e nel sentimento di stima che gli altri hanno nei suoi confronti.
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3
Q

I delitti contro l’onore

La critica della concezione fattuale

A

Contro questa 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 la dottrina ha mosso severe critiche che possono essere cosi semplificate:

  • La prima critica è quella di una 𝗲𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 che porta con se il rischio di far dipendere la tipicità dell’offesa punita
    esclusivamente dalle valutazioni dell’onore della vittima e del gruppo sociale.
  • La seconda critica muove dalla 𝗰𝗿𝗲𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶 𝘃𝘂𝗼𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮 nei confronti di quei soggetti che non hanno stima di sé o che non godono della stima altrui (es. i drogati o le prostitute).
  • La terza critica riguarda la 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗶𝗰𝗼𝗹𝘁à 𝗱𝗶 𝗮𝗰𝗰𝗲𝗿𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘀𝗲𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝘀𝘂𝗮𝗹𝗲 𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼.
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4
Q

I delitti contro l’onore

Concezione normativa

A

Per questo motivo si è diffusa una concezione normativa dell’onore secondo cui l’onore rappresenta un 𝘃𝗮𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗮𝗱 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗲 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗻𝗱𝘂𝗰𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗮𝗹 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁à 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗮.

Questa impostazione presenta il pregio di riconoscere l’esistenza di un onore minimo che spetta a qualsiasi persona senza negare il carattere relativo dell’onore e il condizionamento che esso riceve dall’appartenenza a un dato gruppo sociale. Nonostante i pregi anche questa si espone a delle critiche della dottrina legate alla difficolta di dare un preciso contenuto all’onore come dignità umana.

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5
Q

I delitti contro l’onore

Concezione normativo-fattuale

A

Proprio per l’inadeguatezza di queste due posizioni si è diffusa la 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼-𝗳𝗮𝘁𝘁𝘂𝗮𝗹𝗲 dell’onore, che deriva dalla fusione delle prime due.

Questo ultimo indirizzo, definito come 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝗹𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗮, vede nell’onore un bene giuridico personalissimo inserito nel contesto sociale di riferimento. Secondo questa concezione l’onore sarebbe un 𝗮𝘀𝗽𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗿𝗿𝗶𝗻𝘂𝗻𝗰𝗶𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁à 𝘂𝗺𝗮𝗻𝗮 senza il quale l’uomo non potrebbe realizzarsi nelle forme minime esistenziali.

L’onore, secondo questa concezione, è concepito come 𝘂𝗻 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗰𝗼 𝘂𝗻𝗶𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝘃𝗶𝗲𝗻𝗲 𝘁𝘂𝘁𝗲𝗹𝗮𝘁𝗼 𝘂𝗴𝘂𝗮𝗹𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝘀𝗶𝗮 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗻𝗲𝗹 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮.

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6
Q

I delitti contro l’onore

Rinuncia della sanzione

A

Per quanto riguarda la legittimazione della tutela penale dell’onore la politica del diritto discute se sia opportuna una rinuncia alla sanzione penale affidando la tutela dell’onore a strumenti civilisti in quanto, sebbene 𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 possa considerarsi un 𝗯𝗲𝗻𝗲 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗲 previsto 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮 𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟯, i delitti contro l’onore comportano una 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗿𝗼 che viene riconosciuta e tutelata dalla costituzione come diritto
fondamentale.

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7
Q

I delitti contro l’onore
Rinuncia della sanzione
Rafforzamento dell’intervento penale

A

Vi sono anche tendenze di segno opposto che sono rivolte ad un rafforzamento dell’intervento penale soprattutto per le aggressioni compiute attraverso la stampa e gli altri mezzi di comunicazione. Infine abbiamo una proposta con cui si propone di sostituire le ipotesi in cui per i delitti contro l’onore è prevista la pena detentiva con sanzioni pecuniarie o interdittive.

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8
Q

I delitti contro l’onore
Rinuncia della sanzione
Sostituzione

A

Il tema della sostituzione è da tempo discusso a livello politico e scientifico ed è stato oggetto di iniziative legislative che non state approvate dal parlamento e che sono state al centro del cosiddetto 𝗖𝗮𝘀𝗼 𝗦𝗮𝗹𝗹𝘂𝘀𝘁𝗶.

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9
Q

I delitti contro l’onore

Ricorso alle pene detentive

A

𝗜𝗹 𝗿𝗶𝗰𝗼𝗿𝘀𝗼 𝗮 𝗽𝗲𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗲 per la diffamazione risulta di dubbia legittimità anche alla luce della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo che, da un lato ha riconosciuto il diritto e il dovere dello Stato di limitare la libertà di espressione per tutelare l’onore personale ma dall’altro ha ritenuto che il sacrificio della libertà personale del diffamatore costituisce una sanzione sproporzionata non giustificata.

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10
Q

I delitti contro l’onore
Ricorso alle pene detentive
Sanzione detentiva

A

𝗟𝗮 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝘃𝗮 potrebbe essere giustificata in
circostanze eccezionali che la corte indica nelle ipotesi di istigazione razziale o in quelle ipotesi che esulano dalle ipotesi di diffamazione in senso stretto.

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11
Q

I delitti contro l’onore

Arretramento dell’intervento penale

A

𝗟𝗲 𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶 𝗮𝗿𝗿𝗲𝘁𝗿𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 in materia di tutela dell’onore sono state recepite dal legislatore in maniera limitata al delitto di ingiuria il quale è stato abrogato da un corrispondente illecito civile punitivo dal contenuto analogo.

𝗜𝗹 𝗻𝘂𝗼𝘃𝗼 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮 riproduce gli elementi costitutivi dell’abrogato delitto ed i medesimi problemi interpretativi soprattutto in relazione ai rapporti con il delitto di diffamazione da cui deriva la necessita di una
comune trattazione dei due illeciti.

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12
Q

I delitti contro l’onore

Ingiuria e diffamazione: il criterio distintivo

A

Il legislatore del 1930 ha adottato un criterio che fa leva sulla 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗼 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 del 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼. Di conseguenza si ha ingiuria nel caso in cui il 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼 𝘀𝗶𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝗹 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗶 𝗵𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗻 𝗰𝗮𝘀𝗼 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝗮 𝗮𝘀𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮.

Non si richiede una presenza fisica ma semplicemente che l’espressione offensiva sia direttamente indirizzata alla vittima e da essa percepita (infatti l’ingiuria può avvenire anche per via telefonica).

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13
Q

I delitti contro l’onore

Ingiuria e diffamazione: gli elementi in comune

A

𝗜𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮 𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 presentano alcuni elementi fondamentali in comune come la 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗱𝗶 𝗶𝗹𝗹𝗲𝗰𝗶𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 ovvero illeciti che si realizzano mediante una dichiarazione di pensiero.

Non basta l’estenuazione del pensiero ma è 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗹 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗹’𝗮𝗯𝗯𝗶𝗮 𝗿𝗲𝗰𝗲𝗽𝗶𝘁𝗼 anche senza comprenderlo. Si tratta dunque 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗶 𝗱𝗶 𝗽𝗲𝗿𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 in cui l’offesa ha la forma di pericolo. La qualificazione degli illeciti come illeciti di pericolo sottende la tesi secondo cui la consumazione del delitto non è subordinata alla circostanza che l’offeso si sia sentito umiliato o alla effettiva menomazione della reputazione del soggetto passivo.

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14
Q

I delitti contro l’onore
Ingiuria e diffamazione: gli elementi in comune
La differenza

A

𝗟𝗮 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 è perseguibile a querela mentre 𝗹’𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮 è sanzionabile solo su iniziativa di
parte subordinando la decisione del giudice civile all’accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta dalla persona offesa.

Entrambi gli illeciti sono 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗮𝘁𝗶 𝘀𝗼𝗻𝗼 𝗮 𝘁𝗶𝘁𝗼𝗹𝗼 𝗱𝗼𝗹𝗼𝘀𝗼 trattandosi di illeciti comuni. Per
quanto riguarda il 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼 deve essere un 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼, 𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗻𝘁𝗼 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗿𝗺𝗶𝗻𝗮𝗯𝗶𝗹𝗲.

Non costituiscono diffamazione offese rivolte a più persone in 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮.

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15
Q

I delitti contro l’onore

L’ingiuria

A

L’ingiuria consiste 𝗻𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 𝗲 𝗮𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗼𝗿𝗼 𝗱𝗶 𝘂𝗻𝗮 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗲 ovvero mediante comunicazione telegrafica, informatica, telefonica o con disegni diretti alla persona offesa.

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16
Q

I delitti contro l’onore
L’ingiuria
Valore offensivo

A

Il valore offensivo di una espressione non è valutabile in astratto ma 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗲𝘀𝘀𝗲𝗿𝗲 𝘃𝗮𝗹𝘂𝘁𝗮𝘁𝗼 in concreto e quindi si evince da elementi di contesto quali le condizioni personali delle parti, i rapporti tra le stesse, l’ambiente in cui il fatto si è verificato e le relative modalità espressive. Anche un termine neutro potrebbe assumere carattere ingiurioso.

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: il termine marocchino può assumere una valenza offensiva se usato reiteratamente con un atteggiamento di disprezzo.

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17
Q

I delitti contro l’onore
L’ingiuria
Momento consumativo dell’ingiuria

A

Per quanto riguarda il 𝗺𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘂𝗺𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮 l’orientamento prevalente lo identifica nella percezione dell’offesa 𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 che sia necessaria la comprensione dell’espressione ingiuriosa da parte del destinatario.

La trasformazione dell’ingiuria da reato ad illecito punitivo ha comportato la devoluzione della competenza a giudicare sulla responsabilità dell’autore del fatto al giudice penale a cui è affidata la cognizione dell’azione di risarcimento del danno ai sensi 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟴 𝗱𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗰𝗿𝗲𝘁𝗼 𝗹𝗲𝗴𝗶𝘀𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗻. 𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝟮𝟬𝟭𝟲.

18
Q

I delitti contro l’onore

La diffamazione

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟱 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 asserisce che ‘𝘊𝘩𝘪𝘶𝘯𝘲𝘶𝘦, 𝘧𝘶𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘪 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘤𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘦, 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘯𝘥𝘦 𝘭’𝘢𝘭𝘵𝘳𝘶𝘪 𝘳𝘦𝘱𝘶𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘦̀ 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘶𝘯 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘭𝘢 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘰 𝘢 𝘦𝘶𝘳𝘰 1.032’.

Le modalità di realizzazione della diffamazione sono molteplici e possono andare dalle parole ai disegni, dai gesti alle fotografie oltre ai più moderni mezzi di comunicazione. La diffamazione può realizzarsi sia in 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 sia in 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮 𝗶𝗻𝗱𝗶𝗿𝗲𝘁𝘁𝗮 e quindi mediante la comunicazione ad un soggetto che poi riferisca a
terzi.

19
Q

I delitti contro l’onore
La diffamazione
Come si sussiste il reato

A

𝗜𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼, in questa ipotesi, 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲 𝘀𝗲 𝗹’𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮𝘃𝗲𝘃𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗶𝘀𝘁𝗼 𝗲 𝘃𝗼𝗹𝘂𝘁𝗼 𝗹𝗮 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘃𝗮 𝗱𝗶𝘃𝘂𝗹𝗴𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼. Nel caso in cui la propagazione del messaggio avvenga su iniziativa esclusiva del primo destinatario sarà questi a rispondere della diffamazione.

Per la realizzazione del delitto si richiede 𝗹’𝗲𝗳𝗳𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 da parte di almeno due soggetti.

20
Q

I delitti contro l’onore

La diffamazione, La clausola di sussidiarietà

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟱 si apre con una 𝗰𝗹𝗮𝘂𝘀𝗼𝗹𝗮 𝗱𝗶 𝘀𝘂𝘀𝘀𝗶𝗱𝗶𝗮𝗿𝗶𝗲𝘁à che espone che il delitto di diffamazione trova applicazione fuori dai casi indicati dall’articolo precedente. Tale clausola ha perso di significato a seguito dell’abrogazione 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟰 riguardante l’ingiuria.

21
Q

I delitti contro l’onore

La diffamazione, quando trova l’applicazione

A

A questo punto bisogna capire quando trova applicazione l’ingiuria e quando invece trova
applicazione la 𝗱𝗶𝗳𝗳𝗮𝗺𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 in particolare in relazione all’ipotesi, nel momento in cui è 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗶𝘂𝘁𝗼 𝗹’𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝘃𝗼, 𝗳𝗼𝘀𝘀𝗲𝗿𝗼 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗮𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲 𝗼𝗹𝘁𝗿𝗲 𝗮𝗹 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮.

Quando 𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗮𝗹𝗹’𝗼𝗻𝗼𝗿𝗲 è 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘁𝗮 𝗶𝗻 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗼𝗴𝗴𝗲𝘁𝘁𝗼 𝗽𝗮𝘀𝘀𝗶𝘃𝗼 continua a configurarsi 𝗹’𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮 anche quando il fatto si sia realizzato nell’ipotesi aggravata della presenza di più persone.

22
Q

I delitti contro l’onore

Ingiuria e diffamazione: Le circostanze aggravanti

A

Sia l’offesa che l’ingiuria sono aggravate qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato in quanto l’offesa è resa più credibile dalla precisione dei suoi contenuti. Specifica della sola ingiuria è 𝗹’𝗮𝗴𝗴𝗿𝗮𝘃𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 in presenza di 𝗽𝗶ù 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗲.

Specifiche della sola diffamazione sono invece le aggravanti dei 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶 𝟯 (Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516) e 𝟰 (Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate) 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟱 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟭𝟯 della 𝗹𝗲𝗴𝗴𝗲 𝟰𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝟭𝟵𝟰𝟴 che asserisce che ‘𝘚𝘦 𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰
𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘢 𝘮𝘦𝘻𝘻𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘮𝘱𝘢, 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘯𝘢 𝘦̀ 𝘭𝘢 𝘳𝘦𝘤𝘭𝘶𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘢 𝘶𝘯𝘰 𝘢 𝘴𝘦𝘪 𝘢𝘯𝘯𝘪 𝘦 𝘮𝘶𝘭𝘵𝘢 𝘯𝘰𝘯 𝘪𝘯𝘧𝘦𝘳𝘪𝘰𝘳𝘦 𝘢 € 2580’.

23
Q

I delitti contro l’onore

La querela della persona offesa e l’estinzione del reato

A

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟳 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲 regola il 𝗿𝗲𝗴𝗶𝗺𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗿𝗲𝗮𝘁𝗼 prevedendo che ‘𝘐𝘭 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 595 𝘦̀ 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘦 𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢. 𝘚𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘦 𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢̀ 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘱𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦, 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢 𝘴𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘢 𝘵𝘢𝘤𝘪𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘳𝘪𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘵𝘢 𝘰 𝘳𝘪𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢. 𝘚𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘮𝘶𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘪𝘭 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢, 𝘰 𝘴𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘢 𝘥𝘪 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘮𝘦𝘮𝘰𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘥𝘦𝘧𝘶𝘯𝘵𝘰, 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘳𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘪, 𝘭’𝘢𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘭’𝘢𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰. 𝘐𝘯 𝘵𝘢𝘭𝘪 𝘤𝘢𝘴𝘪, 𝘦 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘦𝘴𝘪̀ 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘪𝘯 𝘤𝘶𝘪 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘮𝘶𝘰𝘪𝘢 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘰𝘴𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢, 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘤𝘰𝘭𝘵𝘢̀ 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘤𝘢𝘵𝘢 𝘯𝘦𝘭
𝘤𝘢𝘱𝘰𝘷𝘦𝘳𝘴𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢 𝘢𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘴𝘪𝘮𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘨𝘪𝘶𝘯𝘵𝘪, 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘥𝘰𝘵𝘵𝘢𝘵𝘰’.

24
Q

I delitti contro l’onore

Il giudice competente

A

Il giudice competente a giudicare sulla responsabilità per il delitto di diffamazione è il 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗱𝗶 𝗽𝗮𝗰𝗲, limitatamente alle ipotesi base e alla fattispecie aggravata prevista dal comma 2 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟮
𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟮 mentre il tribunale monocratico è competente per le ipotesi previste 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟮 𝗰𝗼𝗺𝗺𝗶 𝟯 𝗲 𝟰.

25
Q

I delitti contro l’onore

Le cause di giustificazione comuni

A

In relazione a manifestazioni espressive, quali la diffamazione e l’ingiuria, una questione che ha fatto molto discutere dottrina e giurisprudenza è il 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗰𝗼𝗻 𝗹𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝗻𝗶𝗳𝗲𝘀𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗽𝗲𝗻𝘀𝗶𝗲𝗿𝗼 tutelata 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟮𝟭 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗖𝗼𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

L’esercizio di tale diritto nell’espressione del diritto di cronaca e di critica è una 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗮 𝗱𝗶 𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲. La rilevanza penale dei comportamenti che sono esercizio del diritto di manifestazione del pensiero può essere giustificata solo da interessi di tutela di diritti parimenti garantiti a livello costituzionale a condizione che tale contro interesse risulti prevalente nella situazione concreta.

26
Q

I delitti contro l’onore
Le cause di giustificazione comuni
Beni meritevoli in equilibrio

A

Onore e libertà di manifestazione del pensiero sono 𝗯𝗲𝗻𝗶 𝗺𝗲𝗿𝗶𝘁𝗲𝘃𝗼𝗹𝗶 entrambi di ampio apprezzamento e 𝗱𝗲𝘀𝘁𝗶𝗻𝗮𝘁𝗶 𝗮 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗻 𝘂𝗻 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗹𝗶𝗯𝗿𝗶𝗼 tanto precario quanto indispensabile. Il punto di equilibrio del bilanciamento tra questi due fondamentali valori viene fissato attraverso la previsione di una serie di condizioni.

27
Q

I delitti contro l’onore
Le cause di giustificazione comuni
Beni meritevoli in equilibrio
Diritto di cronaca

A

La giurisprudenza ritiene che il 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗼𝗻𝗮𝗰𝗮 sia esercitato in maniera legittima quando l’informazione rispetta i criteri della 𝘃𝗲𝗿𝗶𝘁à, della 𝗽𝗲𝗿𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮 e della 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮.

Il diritto di cronaca è il 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗿𝗲 𝗶𝗹 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼 raccontando degli 𝗮𝗰𝗰𝗮𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘁𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶. La notizia si
considera pertinente nel momento in cui la conoscenza del fatto sia di 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗼-𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲.

28
Q

I delitti contro l’onore
Le cause di giustificazione comuni
Beni meritevoli in equilibrio
Diritto di cronaca, sul piano della diffamazione

A

Tale interesse, che giustifica sul piano penale la diffamazione, può essere un 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗲𝘀𝘀𝗲 𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗼, nel caso in cui i fatti riguardano l’attività del governo, o mediato, quando i fatti sono inscindibilmente legati a situazioni di pubblico interesse anche se legati alla vita privata di un determinato soggetto (es. notizie relative alla malattia di un uomo politico).

29
Q

I delitti contro l’onore
Le cause di giustificazione comuni
Beni meritevoli in equilibrio
Diritto di cronaca, sul piano della diffamazione
Come si discostano dal requisito di diffamazione

A

𝗗𝗶𝗳𝗲𝘁𝘁𝗮𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝘁𝗮𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲 𝗮 𝘃𝗶𝗰𝗲𝗻𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝘃𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗮𝘁𝗲 la cui divulgazione mira solo a suscitare curiosità e quindi che abbiamo una finalità di intrattenimento.

Queste notizie non integrano il reato di diffamazione a meno che non siano oggettivamente lesivi della reputazione personale.

30
Q

I delitti contro l’onore
Le cause di giustificazione comuni
Beni meritevoli in equilibrio
Diritto di cronaca, La continenza

A

𝗟𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝗲𝗻𝘇𝗮 riguarda la 𝗰𝗼𝗿𝗿𝗲𝘁𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝗹𝗲 𝗲 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗮𝗻𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗲𝘀𝗽𝗼𝘀𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗼𝘁𝗶𝘇𝗶𝗮 e quindi il necessario 𝗿𝗮𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗼𝗿𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 che ci deve essere tra i 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶 𝗻𝗮𝗿𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗲 𝗹𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗮𝗹𝗶𝘁à 𝗱𝗶 𝗰𝗼𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲.

Questo limite è quello che più difficilmente si presta ad una rigida delimitazione in quanto è più esposto a rischi di manipolazioni interpretative.

31
Q

I delitti contro l’onore
Le cause di giustificazione comuni
Beni meritevoli in equilibrio
Diritto di cronaca, relazione con il diritto di critica

A

Vediamo ora come la scriminante dell’esercizio del diritto cronaca opera in relazione al diritto di critica, ossia il diritto di esprimere un giudizio motivato e argomentato su accadimenti, fatti o circostanze della vita.

Anche il 𝗱𝗶𝗿𝗶𝘁𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 è 𝘀𝗼𝘁𝘁𝗼𝗽𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗮𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 previsti per il delitto di cronaca con alcuni riadattamenti dovuti alla diversità strutturale e funzionale tra le due modalità
di espressione del pensiero e della maggiore relazione che sussiste tra critica e libertà di pensiero. Proprio in considerazione della necessità di favorire il confronto delle idee vengono ricostruiti, in maniera più elastica, i limiti della pertinenza e della continenza cercando di adattarli all’ambito e alle finalità della critica.

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: nell’ambito della critica politica si considera giustificato l’uso di espressioni forti che se utilizzate in altri contesti supererebbero il limite della continenza espressiva.

32
Q

I delitti contro l’onore
Le cause di giustificazione comuni
Beni meritevoli in equilibrio
Diritto di cronaca, la satira

A

Una particolare attenzione merita la 𝘀𝗮𝘁𝗶𝗿𝗮 che consiste in un 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗮𝘁𝘁𝗮 𝗮 𝘀𝘂𝘀𝗰𝗶𝘁𝗮𝗿𝗲 𝘂𝗻𝗮 𝗿𝗶𝗳𝗹𝗲𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗰𝗿𝗶𝘁𝗶𝗰𝗮 sui contenuti presi di mira mediante la comunicazione derisoria. La satira rappresenta una delle forme con cui può verificarsi il diritto di critica anche se è sottoposta ai limiti di liceità che vanno adattati al suo carattere esasperato ed inverosimile.

In questa ipotesi la continenza si dilata al punto di escludere le sole espressioni gratuitamente offensive.

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Q

I delitti contro l’onore

Le cause speciali di non punibilità

A

Il codice prevede 𝗾𝘂𝗮𝘁𝘁𝗿𝗼 𝗰𝗮𝘂𝘀𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗱𝗶 𝗻𝗼𝗻 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁à in relazione alla diffamazione e
all’ingiuria.

𝟭. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
𝟮. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮
𝟯. 𝗜𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲
𝟰. 𝗟𝗮 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲

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Q

I delitti contro l’onore
Le cause speciali di non punibilità
𝟭. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲

A

𝟭. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲: opera generalmente come circostanza attenuante comune essendo prevista 𝗱𝗮𝗹𝗹’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟲𝟮 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗽𝗲𝗻𝗮𝗹𝗲. Nel contesto dei reati contro l’onore la provocazione produce l’effetto di escludere la punibilità dell’ingiuria e della diffamazione.

Si pensi a chi veda un vandalo che gli sta graffiando l’auto in sosta e lo investa di insulti.

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Q

I delitti contro l’onore
Le cause speciali di non punibilità
𝟭. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
L’applicazione dell’immediatezza

A

La provocazione intesa come causa di esclusione della punibilità trova applicazione solo nel momento in cui abbiamo 𝗹’𝗶𝗺𝗺𝗲𝗱𝗶𝗮𝘁𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲. L’immediatezza deve essere intesa in senso relativo per far si che possa ritenersi provocata anche la reazione attuata mediante l’invio di una lettera a patto che persista l’accecamento derivante dall’ira.

Quindi la 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮 è la 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗹𝗲𝗴𝗮𝗺𝗲 𝘁𝗿𝗮 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗶𝗿𝗮𝘁𝗮 𝗲 𝗶𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝘀𝘁𝗼.

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Le cause speciali di non punibilità
𝟭. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
Lo stato di ira

A

𝗟𝗼 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗼 𝗱𝗶 𝗶𝗿𝗮 consiste in una particolare 𝘀𝗶𝘁𝘂𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝗺𝗼𝘁𝗶𝘃𝗮 in cui la 𝗰𝗮𝗽𝗮𝗰𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗮𝗴𝗲𝗻𝘁𝗲 a resistere all’impulso aggressivo risulta fortemente 𝗿𝗶𝗱𝗼𝘁𝘁𝗮.

La reazione irata potrebbe essere rivolta anche nei confronti di un soggetto differente dal provocatore purché sia legata da rapporti tali da giustificare lo stato di ira e la reazione offensiva. La reazione
irata potrebbe provenire inoltre da un soggetto diverso dal soggetto che ha subito il fatto ingiusto (es. il marito che difende la moglie che ha ricevuto una offesa).

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I delitti contro l’onore
Le cause speciali di non punibilità
𝟭. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲
Requisito della provocazione

A

Il fatto ingiusto altrui è 𝗶𝗹 𝗿𝗲𝗾𝘂𝗶𝘀𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗼𝗰𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 e non costituisce solo quello che integra gli estremi di un illecito ma è qualsiasi atto lesivo di regole comunemente accettate nella convivenza civile. La
natura giuridica della provocazione è controversa in quanto lo stato d’ira sembra da inquadrare come causa di esclusione della colpevolezza e quindi la non punibilità del delitto contro l’onore della persona provocata è esclusa per il venire meno della colpevolezza per il fatto commesso.

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I delitti contro l’onore
Le cause speciali di non punibilità
𝟮. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮

A

𝟮. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮: Nel sistema delineato dal codice penale il carattere veritiero di una affermazione non esclude mai il carattere ingiurioso o diffamatoria.

𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟲 𝗱𝗲𝗹 𝗰𝗼𝗱𝗶𝗰𝗲 𝗰𝗶𝘃𝗶𝗹𝗲 asserisce che ‘𝘐𝘭 𝘤𝘰𝘭𝘱𝘦𝘷𝘰𝘭𝘦 𝘥𝘢𝘭 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘵𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘤𝘦𝘥𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘦̀ 𝘢𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘢𝘳𝘦, 𝘢 𝘴𝘶𝘢 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘰𝘭𝘱𝘢, 𝘭𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘰 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘵𝘰𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢.’

La scelta di negare rilievo alla veridicità dei fatti attribuiti è una espressione della avversione dei regimi autoritari verso ogni forma di critica.

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I delitti contro l’onore
Le cause speciali di non punibilità
𝟮. 𝗟𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗮
Il codice penale moderno

A

Il codice penale moderno prevede pero che ‘𝘛𝘶𝘵𝘵𝘢𝘷𝘪𝘢, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰, 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘦 𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘰𝘴𝘴𝘰𝘯𝘰, 𝘥’𝘢𝘤𝘤𝘰𝘳𝘥𝘰, 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘴𝘪𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘵𝘢 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘻𝘢
𝘪𝘳𝘳𝘦𝘷𝘰𝘤𝘢𝘣𝘪𝘭𝘦, 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘢𝘥 𝘶𝘯 𝘨𝘪𝘶𝘳𝘪̀ 𝘥’𝘰𝘯𝘰𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘴𝘶𝘭𝘭𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘥𝘦𝘴𝘪𝘮𝘰. 𝘘𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭’𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰, 𝘭𝘢 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘮𝘦𝘥𝘦𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘦̀ 𝘱𝘦𝘳𝘰̀ 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘢𝘮𝘮𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘯𝘦𝘭 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦: 𝘴𝘦 𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘦̀ 𝘶𝘯 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘰 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘦𝘥 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘴𝘪 𝘳𝘪𝘧𝘦𝘳𝘪𝘴𝘤𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘦𝘴𝘦𝘳𝘤𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘶𝘦 𝘧𝘶𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪, 𝘴𝘦 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘦̀ 𝘵𝘶𝘵𝘵’𝘰𝘳𝘢 𝘢𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰 𝘰 𝘴𝘪 𝘪𝘯𝘪𝘻𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘦𝘴𝘴𝘢 𝘶𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰
𝘱𝘦𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘶𝘳𝘦 𝘴𝘦 𝘪𝘭 𝘲𝘶𝘦𝘳𝘦𝘭𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘥𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘮𝘢𝘭𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰 𝘴𝘪 𝘦𝘴𝘵𝘦𝘯𝘥𝘢 𝘢𝘥 𝘢𝘤𝘤𝘦𝘳𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘷𝘦𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘰 𝘭𝘢 𝘧𝘢𝘭𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘭 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘥 𝘦𝘴𝘴𝘰 𝘢𝘵𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘪𝘵𝘰.’

Se 𝗹𝗮 𝘃𝗲𝗿𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗼 𝗿𝗶𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗮𝘁𝗮 𝗹’𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗲
𝗱𝗲𝗹𝗹’𝗶𝗺𝗽𝘂𝘁𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗻𝗼𝗻 è 𝗽𝘂𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 salvo che i modi usati non rendano applicabile la disposizione che incrimina il delitto di diffamazione per mancanza di continenza

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Q

I delitti contro l’onore
Le cause speciali di non punibilità
𝟯. 𝗜𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲

A

𝟯. 𝗟’𝗮𝗿𝘁𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼 𝟱𝟵𝟴 fa riferimento alla causa speciale di non punibilità definita come 𝗶𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲 che mira ad 𝗮𝘀𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗮 𝘂𝗻𝗮 𝗴𝗿𝗮𝗻𝗱𝗲 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁à 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝘀𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲 𝗱𝗶 𝗱𝗶𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶 del processo.

Secondo tale articolo ‘𝘕𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘶𝘯𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪 𝘭𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘦𝘯𝘶𝘵𝘦 𝘯𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘵𝘪 𝘰 𝘯𝘦𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘰𝘳𝘴𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪 𝘰 𝘥𝘢𝘪 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘰𝘤𝘪𝘯𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪 𝘯𝘦𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘤𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘻𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢, 𝘰𝘷𝘷𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘪 𝘢 𝘶𝘯’𝘢𝘶𝘵𝘰𝘳𝘪𝘵𝘢̀ 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘲𝘶𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘭𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘦
𝘤𝘰𝘯𝘤𝘦𝘳𝘯𝘰𝘯𝘰 𝘭’𝘰𝘨𝘨𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢 𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘴𝘰 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰.’

Dunque 𝗹’𝗼𝗳𝗳𝗲𝘀𝗮 𝗱𝗲𝘃𝗲 𝗽𝗿𝗼𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗲 𝗼 𝗱𝗮𝗹 𝘀𝘂𝗼 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗼𝗰𝗶𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 (ovvero il PM o l’indagato).

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Le cause speciali di non punibilità
𝟯. 𝗜𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝘁à 𝗴𝗶𝘂𝗱𝗶𝘇𝗶𝗮𝗹𝗲
L’inquadramento teorico

A

L’inquadramento teorico di questa causa speciale è abbastanza controverso in quanto la giurisprudenza è
orientata ad attribuirle natura di causa di giustificazione in quanto espressione del più generale principio di esercizio del diritto mentre la dottrina inquadra l’immunità giudiziale tra le cause di non punibilità ovvero un motivo in grado di escludere la punibilità di un fatto che di per se è illecito.

Proseguendo la lettura dell’articolo si capisce che ‘𝘐𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦, 𝘱𝘳𝘰𝘯𝘶𝘯𝘤𝘪𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘶𝘴𝘢, 𝘱𝘶𝘰̀, 𝘰𝘭𝘵𝘳𝘦 𝘢𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘷𝘷𝘦𝘥𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘪𝘱𝘭𝘪𝘯𝘢𝘳𝘪, 𝘰𝘳𝘥𝘪𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘰
𝘭𝘢 𝘤𝘢𝘯𝘤𝘦𝘭𝘭𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘪𝘯 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘰 𝘰 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦, 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘤𝘳𝘪𝘵𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘯𝘴𝘪𝘷𝘦, 𝘦 𝘢𝘴𝘴𝘦𝘨𝘯𝘢𝘳𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘰𝘮𝘮𝘢 𝘢 𝘵𝘪𝘵𝘰𝘭𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘢𝘳𝘤𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘥𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘯𝘰𝘯 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘪𝘮𝘰𝘯𝘪𝘢𝘭𝘦.’

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Q

I delitti contro l’onore
Le cause speciali di non punibilità
𝟰. 𝗟𝗮 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲

A

𝟰. 𝗟𝗮 𝗿𝗶𝘁𝗼𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 riguarda 𝘀𝗼𝗹𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗹’𝗶𝗻𝗴𝗶𝘂𝗿𝗶𝗮 per la quale è previsto che ‘𝘚𝘦 𝘭𝘦 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘴𝘦 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘱𝘳𝘰𝘤𝘩𝘦, 𝘪𝘭 𝘨𝘪𝘶𝘥𝘪𝘤𝘦 𝘱𝘶𝘰̀ 𝘯𝘰𝘯 𝘢𝘱𝘱𝘭𝘪𝘤𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘴𝘢𝘯𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘱𝘦𝘤𝘶𝘯𝘪𝘢𝘳𝘪𝘢 𝘤𝘪𝘷𝘪𝘭𝘦 𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘰 𝘰 𝘢𝘥 𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘮𝘣𝘪 𝘨𝘭𝘪 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘯𝘴𝘰𝘳𝘪’. In questo caso la non punibilità si basa sulla 𝗺𝗮𝗻𝗰𝗮𝗻𝘇𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝘃𝗲𝗻𝗶𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗻𝗼 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝘁à 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗮𝗻𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗽𝘂𝗻𝗶𝘁𝗶𝘃𝗮.

Tale esenzione è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è applicabile a chi reagisca ad una offesa coperta da una causa di giustificazione

𝗘𝘀𝗲𝗺𝗽𝗶𝗼: lo studente che offende il professore che ha correttamente svolto la sua funzione di giudicare il suo esame.